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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1376/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1376/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Pocobene Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Tomasello CP_1 resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il ricorrente domanda l'annullamento/revoca/accertamento della nullità o inefficacia del provvedimento del 29.5.2023 di decadenza dal reddito di cittadinanza a decorrere dal marzo 2023 (nonché di tutti i provvedimenti conseguenti) e per l'effetto la condanna CP_ dell' al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza in suo favore e a corrispondergli gli arretrati maturati dal marzo 2023 oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite;
CP_
- l' domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite;
rilevato che:
- la comunicazione di decadenza contestata si fonda sulla “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 – lista AL3)”, correlata all'attività lavorativa svolta dal ricorrente dall'1 al 7.6.2022 alle dipendenze di CP_2 cessata “ancor prima che potesse consolidarsi con l'eventuale superamento del periodo di prova”;
- la disposizione indicata nel provvedimento recita: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all CP_1 secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.”;
- la disposizione contiene ogni elemento utile alla decisione della lite;
pagina 2 di 5 - va infatti evidenziato che la previsione in esame si occupa di regolare i presupposti dell'incidenza di un'eventuale nuova occupazione sul beneficio;
- la disposizione chiarisce che il reddito da lavoro dipendente (come quello che il ricorrente ha percepito nel giugno 2022) che possa incidere sull'entità/permanenza della prestazione assistenziale “è desunto dalle comunicazioni obbligatorie”, aggiungendo che “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all CP_1 secondo modalità definite dall , che mette l'informazione a disposizione delle CP_3 piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”;
- come già rilevato da questo Tribunale sia nell'ordinanza di rigetto della domanda svolta in via d'urgenza che dal Collegio che ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, “La norma che prevede l'obbligo di comunicazione che l' ha applicato non lascia adito CP_1
a dubbi in ordine all'obbligo di comunicazione gravante sul percettore del beneficio”;
- non può dunque essere condivisa la tesi attorea secondo cui la previsione sarebbe riferita alle sole ipotesi in cui la sopravvenuta occupazione non sia oggetto di obblighi di comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro, dovendo invece ritenersi che per l'avvio di rapporti di lavoro subordinato ordinari l'Istituto sia tenuto a reperire le informazioni dalle comunicazioni Unilav. In primo luogo, infatti, le ipotesi di assenza di comunicazione Unilav all'atto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sono del tutto residuali, e va escluso che in assenza di esplicita limitazione in questo senso possa ragionevolmente ritenersi così definito l'ambito operativo della previsione. In secondo luogo, va evidenziato che nella stessa disposizione il legislatore ha espressamente affermato che “Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie”, per poi espressamente aggiungere che il lavoratore è
“comunque” tenuto a comunicare “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente” seguendo peraltro una specifica procedura (la stessa che regola la comunicazione delle variazioni di reddito). Trattasi pertanto di uno specifico obbligo di carattere speciale imposto dalla fonte di regolamentazione del beneficio in questione;
- non essendo intervenuta la comunicazione, vi è una oggettiva violazione dell'obbligo;
- come evidenziato dal Collegio nel procedimento cautelare che ha preceduto quello in decisione, “L'omissione sarebbe sanzionata, ai sensi dell'art. 7 c. 4, con la revoca del beneficio, avente effetto retroattivo, in quanto a seguito del provvedimento la norma
pagina 3 di 5 prevede l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. L' tuttavia ha CP_1 applicato la sanzione prevista per l'omessa immediata comunicazione della variazione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, che comporta la decadenza dal beneficio. Poiché tale sanzione, non comportando la restituzione degli importi già percepiti, è all'evidenza meno afflittiva per il ricorrente, questi non avrebbe comunque alcun interesse a pretendere l'applicazione della prima in luogo di quella comminata.”;
- l'insussistenza di alcuna conseguenza apprezzabile dell'adozione del provvedimento (più favorevole) sanzionatorio errato dipende dal fatto che il presente giudizio non ha ad oggetto l'atto in sé, ma il diritto del ricorrente, per il periodo oggetto di domanda, alla prestazione perduta;
- tale diritto non sussiste, in ragione della violazione predetta, come evidenziato anche dal
Collegio: “Alla sanzione applicata in concreto (come anche a quella della revoca) consegue necessariamente l'impossibilità di ottenere il beneficio a seguito di nuova domanda se non dopo che siano decorsi 18 mesi dal provvedimento di revoca o decadenza: ne consegue la legittimità del rigetto dell'istanza del ricorrente datata
15/06/2023, ai sensi dell'art. 7 c. 11 DL 4/2019”;
- il fatto che il ricorrente abbia percepito a titolo di corrispettivo della predetta attività il modesto importo di 225,42 euro, e quindi ciò non incida, sul piano reddituale, sul diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza da marzo 2023 in poi, e che la durata del rapporto di lavoro de quo sia risultata brevissima, non appare d'altra parte rilevante ai fini della decisione, stante la violazione accertata che attiene ad altro profilo;
- ogni ulteriore considerazione è assorbita;
- quanto alle spese di lite, se nella fase cautelare vi è stata la compensazione legata alla complessità della questione, deve ritenersi che la terza pronuncia nel medesimo senso induca a porre le spese del presente giudizio a carico della parte ricorrente in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 4 di 5 - rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, che liquida in euro 1200,00 oltre accessori.
Vicenza, 17/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1376/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Pocobene Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Tomasello CP_1 resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il ricorrente domanda l'annullamento/revoca/accertamento della nullità o inefficacia del provvedimento del 29.5.2023 di decadenza dal reddito di cittadinanza a decorrere dal marzo 2023 (nonché di tutti i provvedimenti conseguenti) e per l'effetto la condanna CP_ dell' al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza in suo favore e a corrispondergli gli arretrati maturati dal marzo 2023 oltre interessi legali, con vittoria delle spese di lite;
CP_
- l' domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite;
rilevato che:
- la comunicazione di decadenza contestata si fonda sulla “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 – lista AL3)”, correlata all'attività lavorativa svolta dal ricorrente dall'1 al 7.6.2022 alle dipendenze di CP_2 cessata “ancor prima che potesse consolidarsi con l'eventuale superamento del periodo di prova”;
- la disposizione indicata nel provvedimento recita: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all CP_1 secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.”;
- la disposizione contiene ogni elemento utile alla decisione della lite;
pagina 2 di 5 - va infatti evidenziato che la previsione in esame si occupa di regolare i presupposti dell'incidenza di un'eventuale nuova occupazione sul beneficio;
- la disposizione chiarisce che il reddito da lavoro dipendente (come quello che il ricorrente ha percepito nel giugno 2022) che possa incidere sull'entità/permanenza della prestazione assistenziale “è desunto dalle comunicazioni obbligatorie”, aggiungendo che “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all CP_1 secondo modalità definite dall , che mette l'informazione a disposizione delle CP_3 piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”;
- come già rilevato da questo Tribunale sia nell'ordinanza di rigetto della domanda svolta in via d'urgenza che dal Collegio che ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, “La norma che prevede l'obbligo di comunicazione che l' ha applicato non lascia adito CP_1
a dubbi in ordine all'obbligo di comunicazione gravante sul percettore del beneficio”;
- non può dunque essere condivisa la tesi attorea secondo cui la previsione sarebbe riferita alle sole ipotesi in cui la sopravvenuta occupazione non sia oggetto di obblighi di comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro, dovendo invece ritenersi che per l'avvio di rapporti di lavoro subordinato ordinari l'Istituto sia tenuto a reperire le informazioni dalle comunicazioni Unilav. In primo luogo, infatti, le ipotesi di assenza di comunicazione Unilav all'atto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato sono del tutto residuali, e va escluso che in assenza di esplicita limitazione in questo senso possa ragionevolmente ritenersi così definito l'ambito operativo della previsione. In secondo luogo, va evidenziato che nella stessa disposizione il legislatore ha espressamente affermato che “Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie”, per poi espressamente aggiungere che il lavoratore è
“comunque” tenuto a comunicare “L'avvio dell'attività di lavoro dipendente” seguendo peraltro una specifica procedura (la stessa che regola la comunicazione delle variazioni di reddito). Trattasi pertanto di uno specifico obbligo di carattere speciale imposto dalla fonte di regolamentazione del beneficio in questione;
- non essendo intervenuta la comunicazione, vi è una oggettiva violazione dell'obbligo;
- come evidenziato dal Collegio nel procedimento cautelare che ha preceduto quello in decisione, “L'omissione sarebbe sanzionata, ai sensi dell'art. 7 c. 4, con la revoca del beneficio, avente effetto retroattivo, in quanto a seguito del provvedimento la norma
pagina 3 di 5 prevede l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. L' tuttavia ha CP_1 applicato la sanzione prevista per l'omessa immediata comunicazione della variazione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, che comporta la decadenza dal beneficio. Poiché tale sanzione, non comportando la restituzione degli importi già percepiti, è all'evidenza meno afflittiva per il ricorrente, questi non avrebbe comunque alcun interesse a pretendere l'applicazione della prima in luogo di quella comminata.”;
- l'insussistenza di alcuna conseguenza apprezzabile dell'adozione del provvedimento (più favorevole) sanzionatorio errato dipende dal fatto che il presente giudizio non ha ad oggetto l'atto in sé, ma il diritto del ricorrente, per il periodo oggetto di domanda, alla prestazione perduta;
- tale diritto non sussiste, in ragione della violazione predetta, come evidenziato anche dal
Collegio: “Alla sanzione applicata in concreto (come anche a quella della revoca) consegue necessariamente l'impossibilità di ottenere il beneficio a seguito di nuova domanda se non dopo che siano decorsi 18 mesi dal provvedimento di revoca o decadenza: ne consegue la legittimità del rigetto dell'istanza del ricorrente datata
15/06/2023, ai sensi dell'art. 7 c. 11 DL 4/2019”;
- il fatto che il ricorrente abbia percepito a titolo di corrispettivo della predetta attività il modesto importo di 225,42 euro, e quindi ciò non incida, sul piano reddituale, sul diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza da marzo 2023 in poi, e che la durata del rapporto di lavoro de quo sia risultata brevissima, non appare d'altra parte rilevante ai fini della decisione, stante la violazione accertata che attiene ad altro profilo;
- ogni ulteriore considerazione è assorbita;
- quanto alle spese di lite, se nella fase cautelare vi è stata la compensazione legata alla complessità della questione, deve ritenersi che la terza pronuncia nel medesimo senso induca a porre le spese del presente giudizio a carico della parte ricorrente in ragione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 4 di 5 - rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, che liquida in euro 1200,00 oltre accessori.
Vicenza, 17/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 5