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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 619/2022
T R A
, nata in [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palma Campania alla via Saverio Carbone n. 27;
Appellante
E
con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, ed CP_ elettivamente domiciliato presso lo stesso avv.to. in Nola, Via Variante 7/bis (Avvocatura ;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1856/2021 pubblicata il 5/10/2021 il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Nola ha rigettato il ricorso proposto dall'appellante in epigrafe per ottenere – sul presupposto della prestazione di attività lavorativa per 60 giornate annue come piccolo colono negli anni 2015
e 2016 e per 70 giorni come operaio agricolo nel 2017 e di aver presentato, senza esito, in data
15.1.2017 domanda per disoccupazione agricola anno 2016 e in data 7.2.2018 domanda per disoccupazione agricola anno 2017 – l'accertamento del diritto alle suddette prestazioni con CP_ condanna dell' al relativo pagamento pari ad euro 1359,00 per l'indennità di disoccupazione agricola anno 2016 ed euro 1334,90 a titolo di disoccupazione agricola anno 2017.
Il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie la documentazione prodotta dalla ricorrente non fosse sufficiente per dimostrare anche l'effettivo svolgimento di un rapporto di piccola colonia agricola nell'anno 2016 in relazione alla coltivazione del fondo in Terzigno di proprietà del padre, Per_1
e che la prova testimoniale articolata fosse generica e quindi inammissibile.
[...]
Con atto depositato presso questa Corte il 28.3.2022 ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza, dolendosi dell'erronea valutazione delle allegazioni in fatto e delle risultanze documentali ai fini della prova del rapporto di lavoro, oltre che della mancata ammissione della prova orale. Ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione e quindi del ricorso di primo grado, in riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.
CP_ L' ha resistito ed ha chiesto il rigetto del gravame. Richiamando i medesimi argomenti sostenuti nel primo grado di giudizio, ha evidenziato il difetto dei requisiti per il diritto alla indennità reclamata e in particolare del requisito contributivo, non risultando alcuna contribuzione da lavoro agricolo per l'anno 2016, come da estratto contributivo in atti, ed essendo insufficienti le n. 70 giornate presenti per il 2017.
Il Collegio ha disposta la trattazione scritta e, acquisite le note delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (cui sono equiparati i piccoli coloni, cfr. Cass. Sez. L.
3284 del 19/2/2004 e Cass. Sez. L. 9457 del 21/4/2010) in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Ai fini della prestazione di disoccupazione agricola le giornate di piccola colonia sono equiparate alle giornate di lavoro agricolo dipendente.
La relativa domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione (es. entro il 31.3.2017 per la disoccupazione agricola anno 2016 ed entro il 31.3.2018 per la disoccupazione agricola anno 2017).
sostiene di possedere i requisiti sopra descritti per fruire della prestazione per gli anni Parte_1
2016 e 2017, avendo svolto n. 60 giornate lavorative come piccolo colono nel 2015 e nel 2016, nonché n. 70 giorni di lavoro come operaio agricolo nel 2017, ed avendo presentato la domanda amministrativa entro il termine di legge (rispettivamente, il 15.1.2017 per il 2016 e il 7.2.2018 per il 2017).
Ha osservato di aver sottoscritto un contratto di piccola colonia con il padre, Persona_1 proprietario di un terreno agricolo nel comune di Terzigno, destinato alla coltivazione del nocciolo e con un fabbisogno annuo di 60 giornate di lavoro, con decorrenza dal 1.1.2015, e di aver poi stipulato in data 1.1.2016 un nuovo contratto di piccola colonia sempre con il padre CP_ sul medesimo terreno, presentando alla sede competente la dichiarazione di Persona_1 CP_
“prosecuzione del rapporto di piccolo colonia” per l'anno 2016. L' ha riconosciuto all'istante le n. 60 giornate di lavoro per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015, mentre ha omesso di accreditare i contributivi relativi alle altrettante giornate di piccola colonia dell'anno 2016, senza disconoscere espressamente il rapporto di lavoro né motivare la mancata attribuzione delle giornate lavorative per l'anno 2016.
L'istante ha censurato la sentenza di primo grado ritenendo provato il requisito contributivo (e in particolare le n. 60 giornate di piccola colonia anche nell'anno 2016) in via documentale sulla base del contratto di piccola colonia sottoscritto con il padre il 1.1.2016 e della comunicazione di CP_
“prosecuzione del rapporto di piccola colonia” inoltrata all' il 29.1.2016 (in atti). Ha poi riproposto in sede di appello la richiesta – formulata già in primo grado e respinta dal primo giudice - di provare per testi la circostanza che “per l'anno 2015 e per l'anno 2016 aveva avuto in concessione in piccola colonia dal padre un terreno sito in Terzigno Persona_1 dall'estensione di circa are 38 di terra con un fabbisogno annuo di 60 giornate lavorative annue e destinato alla coltivazione del nocciolo”.
Le doglianze attoree sono inconsistenti.
Va rammentato che la piccola colonia è un contratto di tipo associativo in cui il proprietario concede la conduzione del terreno per l'intero anno al colono-conduttore, dividendo con questo il prodotto e le relative spese di conduzione. Presupposto per essere considerati piccoli coloni è che il fabbisogno lavorativo risulti inferiore a 120 giornate l'anno. Al concedente-proprietario CP_ spetta la regolarizzazione della posizione del piccolo colono presentando all' la relativa documentazione.
CP_ Nella specie l' ha negato ad l'attribuzione delle n. 60 giornate di piccola colonia Parte_1 per l'anno 2016. Ciò è facilmente desumibile dall'estratto conto previdenziale relativo alla ricorrente (in atti) ove risultano accreditati n. 60 giorni di lavoro come piccolo colono nell'anno
2015 e n. 70 giorni di lavoro agricolo nel 2017, mentre non risulta alcun contributo/giornata lavorativa nell'anno 2016.
Il disconoscimento delle giornate lavorative per l'anno 2016, con l'omesso accredito di contributi nel medesimo anno, ha comportato il mancato raggiungimento del requisito contributivo per fruire della disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017 (ossia 102 giornate di lavoro agricolo nel biennio di riferimento), non essendo sufficienti i n. 60 giorni di colonia agricola riconosciuti per l'anno 2015 e i n. 70 giorni di lavoro agricolo del 2017.
In base all'art. 2697 c.c., a fronte del diniego della prestazione opposto dall'Istituto appellato per l'assenza di contribuzione da lavoro agricolo per l'anno 2016, l'istante avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del relativo requisito e detto onere è rimasto disatteso.
Invero la S.C. ha più volte statuito che colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza 29.5.2000, n.7093; Cass., Sez. L.,
Sentenza 25.3.2002, n. 4227); “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto….”(C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012). L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale (così da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 dell'11/02/2016: in motivazione la Corte ha richiamato propri precedenti nei quali “è stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione ne' presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”).
I medesimi principi sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di piccola colonia (cfr.
Cass. Sez. L. Sentenza n. 14296 del 28/6/2011).
Tanto premesso, nel presente giudizio la lavoratrice è gravata dell'onere probatorio e, stante la peculiarità della situazione e del rapporto familiare, avrebbe dovuto fornire allegazioni prima e prova poi, in termini particolarmente rigorosi, dell'effettività dello svolgimento delle prestazioni lavorative in agricoltura (cfr. tra le altre Cass Sez. L. Sentenza n. 7845 del 19/5/2003; Cass. Sez.
L Sentenza n. 1218 del 23/1/2004; Cass. Sez. L., Sentenza n. 9043 del 20/4/2011) nell'ambito del rapporto di piccola colonia connotato dalla conduzione del terreno da parte del colono-conduttore
( , con divisione del prodotto e delle spese di conduzione con il proprietario- Parte_1 concedente (il padre, . Persona_1
La parte appellante insiste per l'ammissione della prova testimoniale che tuttavia, per come articolata nel ricorso introduttivo di primo grado, è stata correttamente considerata inammissibile;
si era chiesto infatti di provare che “la ricorrente per l'anno 2015 e 2016 ha avuto in concessione un piccola colonia dal padre un terreno sito in Terzigno dall'estensione di circa Persona_1 are 38 di terra con un fabbisogno annuale di 60 giornate lavorative e destinato alla coltivazione del nocciolo”. Non sono stati indicati i giorni/periodi in cui sarebbero state effettuate le 60 giornate di lavoro nell'arco dell'anno, né gli orari di lavoro, né è stato specificato alcunché sulla partecipazione della istante alla divisione del prodotto e alle spese di conduzione del terreno.
Neppure utile, in assenza di altri indici, è la produzione documentale, rappresentata dal contratto di piccola colonia datato 1.1.2016 stipulato da con il padre e la “dichiarazione di Parte_1 CP_ prosecuzione del rapporto di piccola colonia” per l'anno 2016, inoltrata all' il 29 gennaio 2016 (cfr. produzione di primo grado), pure invocata dalla ricorrente per ritenere provata l'esistenza del rapporto di piccola colonia.
Si tratta di documentazione formata dalle parti interessate (l'istante e il padre Parte_1 Per_1
, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva;
essa, in concorso con altri idonei
[...] elementi, potrebbe costituire un indice presuntivo ed essere apprezzata dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie, mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro. E l'istruttoria orale, così come articolata, per quanto sopra esposto, non può soccorrere per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, con particolare riguardo alle specifiche giornate di lavoro e ai profili qualificanti della piccola colonia
(partecipazione del colono-conduttore alla divisione del prodotto e ai costi di conduzione del terreno).
Per concludere, l'appello deve essere respinto, assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese del grado.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 09/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 09/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 619/2022
T R A
, nata in [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palma Campania alla via Saverio Carbone n. 27;
Appellante
E
con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, ed CP_ elettivamente domiciliato presso lo stesso avv.to. in Nola, Via Variante 7/bis (Avvocatura ;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1856/2021 pubblicata il 5/10/2021 il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Nola ha rigettato il ricorso proposto dall'appellante in epigrafe per ottenere – sul presupposto della prestazione di attività lavorativa per 60 giornate annue come piccolo colono negli anni 2015
e 2016 e per 70 giorni come operaio agricolo nel 2017 e di aver presentato, senza esito, in data
15.1.2017 domanda per disoccupazione agricola anno 2016 e in data 7.2.2018 domanda per disoccupazione agricola anno 2017 – l'accertamento del diritto alle suddette prestazioni con CP_ condanna dell' al relativo pagamento pari ad euro 1359,00 per l'indennità di disoccupazione agricola anno 2016 ed euro 1334,90 a titolo di disoccupazione agricola anno 2017.
Il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie la documentazione prodotta dalla ricorrente non fosse sufficiente per dimostrare anche l'effettivo svolgimento di un rapporto di piccola colonia agricola nell'anno 2016 in relazione alla coltivazione del fondo in Terzigno di proprietà del padre, Per_1
e che la prova testimoniale articolata fosse generica e quindi inammissibile.
[...]
Con atto depositato presso questa Corte il 28.3.2022 ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza, dolendosi dell'erronea valutazione delle allegazioni in fatto e delle risultanze documentali ai fini della prova del rapporto di lavoro, oltre che della mancata ammissione della prova orale. Ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione e quindi del ricorso di primo grado, in riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.
CP_ L' ha resistito ed ha chiesto il rigetto del gravame. Richiamando i medesimi argomenti sostenuti nel primo grado di giudizio, ha evidenziato il difetto dei requisiti per il diritto alla indennità reclamata e in particolare del requisito contributivo, non risultando alcuna contribuzione da lavoro agricolo per l'anno 2016, come da estratto contributivo in atti, ed essendo insufficienti le n. 70 giornate presenti per il 2017.
Il Collegio ha disposta la trattazione scritta e, acquisite le note delle parti costituite, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
L'indennità di disoccupazione agricola spetta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (cui sono equiparati i piccoli coloni, cfr. Cass. Sez. L.
3284 del 19/2/2004 e Cass. Sez. L. 9457 del 21/4/2010) in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
b) almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
c) almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Ai fini della prestazione di disoccupazione agricola le giornate di piccola colonia sono equiparate alle giornate di lavoro agricolo dipendente.
La relativa domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione (es. entro il 31.3.2017 per la disoccupazione agricola anno 2016 ed entro il 31.3.2018 per la disoccupazione agricola anno 2017).
sostiene di possedere i requisiti sopra descritti per fruire della prestazione per gli anni Parte_1
2016 e 2017, avendo svolto n. 60 giornate lavorative come piccolo colono nel 2015 e nel 2016, nonché n. 70 giorni di lavoro come operaio agricolo nel 2017, ed avendo presentato la domanda amministrativa entro il termine di legge (rispettivamente, il 15.1.2017 per il 2016 e il 7.2.2018 per il 2017).
Ha osservato di aver sottoscritto un contratto di piccola colonia con il padre, Persona_1 proprietario di un terreno agricolo nel comune di Terzigno, destinato alla coltivazione del nocciolo e con un fabbisogno annuo di 60 giornate di lavoro, con decorrenza dal 1.1.2015, e di aver poi stipulato in data 1.1.2016 un nuovo contratto di piccola colonia sempre con il padre CP_ sul medesimo terreno, presentando alla sede competente la dichiarazione di Persona_1 CP_
“prosecuzione del rapporto di piccolo colonia” per l'anno 2016. L' ha riconosciuto all'istante le n. 60 giornate di lavoro per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015, mentre ha omesso di accreditare i contributivi relativi alle altrettante giornate di piccola colonia dell'anno 2016, senza disconoscere espressamente il rapporto di lavoro né motivare la mancata attribuzione delle giornate lavorative per l'anno 2016.
L'istante ha censurato la sentenza di primo grado ritenendo provato il requisito contributivo (e in particolare le n. 60 giornate di piccola colonia anche nell'anno 2016) in via documentale sulla base del contratto di piccola colonia sottoscritto con il padre il 1.1.2016 e della comunicazione di CP_
“prosecuzione del rapporto di piccola colonia” inoltrata all' il 29.1.2016 (in atti). Ha poi riproposto in sede di appello la richiesta – formulata già in primo grado e respinta dal primo giudice - di provare per testi la circostanza che “per l'anno 2015 e per l'anno 2016 aveva avuto in concessione in piccola colonia dal padre un terreno sito in Terzigno Persona_1 dall'estensione di circa are 38 di terra con un fabbisogno annuo di 60 giornate lavorative annue e destinato alla coltivazione del nocciolo”.
Le doglianze attoree sono inconsistenti.
Va rammentato che la piccola colonia è un contratto di tipo associativo in cui il proprietario concede la conduzione del terreno per l'intero anno al colono-conduttore, dividendo con questo il prodotto e le relative spese di conduzione. Presupposto per essere considerati piccoli coloni è che il fabbisogno lavorativo risulti inferiore a 120 giornate l'anno. Al concedente-proprietario CP_ spetta la regolarizzazione della posizione del piccolo colono presentando all' la relativa documentazione.
CP_ Nella specie l' ha negato ad l'attribuzione delle n. 60 giornate di piccola colonia Parte_1 per l'anno 2016. Ciò è facilmente desumibile dall'estratto conto previdenziale relativo alla ricorrente (in atti) ove risultano accreditati n. 60 giorni di lavoro come piccolo colono nell'anno
2015 e n. 70 giorni di lavoro agricolo nel 2017, mentre non risulta alcun contributo/giornata lavorativa nell'anno 2016.
Il disconoscimento delle giornate lavorative per l'anno 2016, con l'omesso accredito di contributi nel medesimo anno, ha comportato il mancato raggiungimento del requisito contributivo per fruire della disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017 (ossia 102 giornate di lavoro agricolo nel biennio di riferimento), non essendo sufficienti i n. 60 giorni di colonia agricola riconosciuti per l'anno 2015 e i n. 70 giorni di lavoro agricolo del 2017.
In base all'art. 2697 c.c., a fronte del diniego della prestazione opposto dall'Istituto appellato per l'assenza di contribuzione da lavoro agricolo per l'anno 2016, l'istante avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del relativo requisito e detto onere è rimasto disatteso.
Invero la S.C. ha più volte statuito che colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza 29.5.2000, n.7093; Cass., Sez. L.,
Sentenza 25.3.2002, n. 4227); “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto….”(C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012). L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale (così da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 dell'11/02/2016: in motivazione la Corte ha richiamato propri precedenti nei quali “è stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione ne' presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”).
I medesimi principi sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di piccola colonia (cfr.
Cass. Sez. L. Sentenza n. 14296 del 28/6/2011).
Tanto premesso, nel presente giudizio la lavoratrice è gravata dell'onere probatorio e, stante la peculiarità della situazione e del rapporto familiare, avrebbe dovuto fornire allegazioni prima e prova poi, in termini particolarmente rigorosi, dell'effettività dello svolgimento delle prestazioni lavorative in agricoltura (cfr. tra le altre Cass Sez. L. Sentenza n. 7845 del 19/5/2003; Cass. Sez.
L Sentenza n. 1218 del 23/1/2004; Cass. Sez. L., Sentenza n. 9043 del 20/4/2011) nell'ambito del rapporto di piccola colonia connotato dalla conduzione del terreno da parte del colono-conduttore
( , con divisione del prodotto e delle spese di conduzione con il proprietario- Parte_1 concedente (il padre, . Persona_1
La parte appellante insiste per l'ammissione della prova testimoniale che tuttavia, per come articolata nel ricorso introduttivo di primo grado, è stata correttamente considerata inammissibile;
si era chiesto infatti di provare che “la ricorrente per l'anno 2015 e 2016 ha avuto in concessione un piccola colonia dal padre un terreno sito in Terzigno dall'estensione di circa Persona_1 are 38 di terra con un fabbisogno annuale di 60 giornate lavorative e destinato alla coltivazione del nocciolo”. Non sono stati indicati i giorni/periodi in cui sarebbero state effettuate le 60 giornate di lavoro nell'arco dell'anno, né gli orari di lavoro, né è stato specificato alcunché sulla partecipazione della istante alla divisione del prodotto e alle spese di conduzione del terreno.
Neppure utile, in assenza di altri indici, è la produzione documentale, rappresentata dal contratto di piccola colonia datato 1.1.2016 stipulato da con il padre e la “dichiarazione di Parte_1 CP_ prosecuzione del rapporto di piccola colonia” per l'anno 2016, inoltrata all' il 29 gennaio 2016 (cfr. produzione di primo grado), pure invocata dalla ricorrente per ritenere provata l'esistenza del rapporto di piccola colonia.
Si tratta di documentazione formata dalle parti interessate (l'istante e il padre Parte_1 Per_1
, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva;
essa, in concorso con altri idonei
[...] elementi, potrebbe costituire un indice presuntivo ed essere apprezzata dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie, mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro. E l'istruttoria orale, così come articolata, per quanto sopra esposto, non può soccorrere per la sua genericità ed irrilevanza rispetto agli specifici elementi di fatto da accertare, con particolare riguardo alle specifiche giornate di lavoro e ai profili qualificanti della piccola colonia
(partecipazione del colono-conduttore alla divisione del prodotto e ai costi di conduzione del terreno).
Per concludere, l'appello deve essere respinto, assorbita ogni altra questione.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese del grado.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 09/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano