TRIB
Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2024, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 199/2022 RG promossa
DA
rapp. e dif. dall' avv.to RUSSO ASSUNTA, con cui elett.te domicilia Parte_1 presso il suo studio giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall' Avv. CARMINE BARONE giusta procura in CP_1 atti,
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione provvedimento di disconoscimento di lavoro subordinato e di riconoscimento di lavoro subordinato con altra società.
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 13/01/2022, il ricorrente ha adito questo giudice, proponendo opposizione al provvedimento CP_ dell' n. prot. n. 0271252 del 23/07/2021 notificatogli il 30/07/2021, con il quale veniva annullato, previo disconoscimento, il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente alle dipendenze della ditta “ Org_1 CP_
” dal 01.10.2017 al 22.06.2018, provvedimento emesso a seguito del verbale ispettivo n.
[...] 2019018686 del 15.02.2021, e con il quale veniva riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda come emerso dal verbale ispettivo n. 2019012780 del Organizzazione_2 15.02.2021. Chiedeva, nel merito, l'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con la società e l'annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro Org_1 CP subordinato emesso dall' nonché del provvedimento con cui l'Istituto riconosceva la sussistenza di un Org rapporto di lavoro subordinato con l'azienda con vittoria di spese. Org_2CP_ Si è costituito l' chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Ammessa la prova, escussi i testi, concesso termine per note, all' odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, all' esito della discussione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza.
In via preliminare è da osservare che l'atto introduttivo del giudizio presenta tutti i requisiti di cui all' art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. e, pertanto, non risulta affetto da nullità.
CP L'oggetto del giudizio è costituito dall' opposizione ai provvedimenti dell' con i quali è stato annullato il rapporto di lavoro subordinato tra la ditta ed il ricorrente nel periodo indicato, sulla base dei Org_1CP_ verbali ispettivi e con cui l'Istituto riconosceva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Org l'azienda Org_2 Si osserva che qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9), il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto.
Ciò in base a quanto già affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto".
1 Inoltre secondo una recente sentenza della Suprema Corte, “In forza del potere di autotutela spettante, in CP_ via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonchè ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (Cass. 08/02/2000. n. 1399). Cassazione civile sez. lav.,
19/01/2021, n.809. Richiamando le suddette pronunce, va tenuta presente quindi la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e/o l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato.
E' ben noto che i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre non acquistano valore probatorio di accertamento precostituito, neanche di presunzioni semplici, riguardo alla altre circostanze in essi contenute e che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell' inchiesta per averle apprese “de relato” (quindi anche le dichiarazioni rese dal terzo al pubblico ufficiale). In particolare, secondo l'insegnamento della S.C. "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (cfr. Cass. Sez. L sent. n. 9251/2010, sentenza n. 14965/12). Ne discende che i verbali delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo dai soggetti sentiti dai funzionari dell'ente previdenziale non sono assistiti da fede privilegiata, diversamente dal verbale cui accedono;
sennonché, nella valutazione del contenuto degli stessi, tenuto conto del fatto che, in genere, le dichiarazioni vengono rilasciate nell'immediatezza dei fatti, se ne può presumere la genuinità, salva la possibilità per il contribuente/datore di lavoro di fornire in giudizio elementi atti a inficiare questo assunto.
Va poi in linea generale ricordato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che "le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale (così Cass. Sez. Lav. 9 luglio 2002, n. 9963; Cass. Sez. Lav. 22 agosto 2003 n.
12357; Cass. Sez. Lav. 19 settembre 2003, n. 13927; Cass. Sez. Lav. 30 dicembre 2003 n. 19833). Di conseguenza il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso.
CP_ Inoltre, per consolidata giurisprudenza, i verbali di accertamento dell' possiedono, quanto alle circostanze in essi verbalizzate, un elevato grado di attendibilità stante la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, per cui, in mancanza di una specifica prova contraria, possono da soli costituire prova sufficiente delle circostanze che in essi si affermano accertate. Quindi la Corte di Cassazione ha esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi
2 acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. (Cfr.: Cass. N. 166/2014).
Ciò premesso, il ricorrente assume di essere stato, nel periodo indicato, lavoratore subordinato per la e di avere materialmente lavorato presso la suddetta società. Allegava al ricorso il cud anno Org_1 2019, l'Unilav e la visura camerale. Non presentava testimoni. CP_ L depositava il verbale ispettivo, redatto nell'ambito di attività di verifica ordinaria, e chiedeva CP escutersi il teste, Ispettore
Dal verbale ispettivo emerge che gli ispettori hanno svolto accertamenti sulla ditta recandosi Org_1 nel 2019 presso la sede legale della società, in liquidazione, e non trovando né la sede né alcuna persona addetta. Si recavano pertanto presso l'abitazione del liquidatore dal quale ottenevano i libri indicati nel verbale di accesso ispettivo.
Hanno accertato presso la banca dati dell' che la aveva depositato gli ultimi Organizzazione_3 Org_1 documenti fiscali nel 2017; presso la società che la società aveva un unico Controparte_2 Org_1 committente , subentrata alla società ; presso la banca dati Controparte_2 Parte_2 della camera di commercio che il 9.1.2017 la società aveva conferito un ramo d'azienda nella Org_1Org società la quale subentrava negli obblighi e diritti della società conferente, nonché nei Org_2 rapporti di lavoro dei dipendenti.
Gli ispettori accertavano inoltre, in base all'esame delle fatture della società committente CP
, che l'ultima fattura emessa dalla era la n. 19 del 6.7.2017, mentre la prima emessa dalla
[...] Org_1 era del 13.9.2017. Org_2 In base agli accertamenti sopra indicati, alle dichiarazioni dei lavoratori nonché a distacchi dei lavoratori tra le due società privi dei requisiti di legge (non è stato esibito agli ispettori verbalizzanti alcun accordo di distacco stipulato tra le società interessate e gli stessi lavoratori hanno riferito di non essere stati mai distaccati), accertavano che reale datore di lavoro dei dipendenti era la e ipotizzavano una Org_2 illecita somministrazione di manodopera tra le due società.
In base ai documenti sopra indicati, la società quindi risulta essere subentrata a Org_2 in tutte le posizioni attive e passive, nei rapporti di lavoro e nella gestione dei contratti di Org_1 appalto con prima facenti capo a Organizzazione_4 Org_1
CP Nel presente procedimento è stato sentito l'Ispettore non avendo il ricorrente chiesto prova per testi.
Egli ha confermato il verbale ispettivo, nonchè quanto accertato e sopra riportato.
Per quanto riguarda la documentazione prodotta dal ricorrente, consistente peraltro nel solo Cud anno 2019 e nell'Unilav, si evidenzia che essa non ha di per sè valore decisivo, potendo essere stata redatta e consegnata solo per ragioni di comodo, e provenendo da un soggetto indicato formalmente come datore di CP lavoro la cui qualifica è stata disconosciuta da CP_ Ne deriva che, a fronte di un verbale di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' non è sulla base delle denunce aziendali, o sulla presenza delle buste paga, o di cud e che può Org_5 congruamente fondarsi il convincimento del giudice circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale o di lavoro dipendente. Detti documenti assumono di per sè valore solo indiziario.
Inoltre, in linea generale, a fronte delle emergenze derivanti dal verbale di accertamento ispettivo, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e cud) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti lavorativi e/o della denuncia a fini previdenziali di periodi lavorativi mai resi, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia. Non essendovi testi di parte ricorrente, ed essendovi solo i documenti di formazione datoriale, a fronte di tutti gli elementi raccolti dagli Ispettori e in particolare del contratto di cessione di ramo di azienda e dei rapporti di lavoro dei dipendenti, non appare raggiunta la prova dell'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra l'opponente e la ditta nel periodo indicato. Org_6 Nulla rileva l'allegato convincimento soggettivo di svolgere attività per la società Org_1 Per tali ragioni, il ricorso va rigettato, non essendo stati rinvenuti, a parere di quest'organo giudicante, elementi sufficienti al fine di poter individuare, con certezza, gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato a favore del ricorrente anche alle stregua di un giudizio qualitativo e quantitativo di tutti i criteri identificativi del rapporto di lavoro subordinato, frutto di elaborazione giurisprudenziale.
3 Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) in assenza di prove testimoniali a riscontro, possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire "monca", ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
Di conseguenza, va il ricorso va rigettato.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. Le specie di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice a) Rigetta il ricorso.
b) Pone le spese di lite a carico della parte ricorrente che liquida in € 1.200 oltre spese generali, iva e cpa.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dr.ssa Cristina Giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 199/2022 RG promossa
DA
rapp. e dif. dall' avv.to RUSSO ASSUNTA, con cui elett.te domicilia Parte_1 presso il suo studio giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall' Avv. CARMINE BARONE giusta procura in CP_1 atti,
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione provvedimento di disconoscimento di lavoro subordinato e di riconoscimento di lavoro subordinato con altra società.
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 13/01/2022, il ricorrente ha adito questo giudice, proponendo opposizione al provvedimento CP_ dell' n. prot. n. 0271252 del 23/07/2021 notificatogli il 30/07/2021, con il quale veniva annullato, previo disconoscimento, il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente alle dipendenze della ditta “ Org_1 CP_
” dal 01.10.2017 al 22.06.2018, provvedimento emesso a seguito del verbale ispettivo n.
[...] 2019018686 del 15.02.2021, e con il quale veniva riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda come emerso dal verbale ispettivo n. 2019012780 del Organizzazione_2 15.02.2021. Chiedeva, nel merito, l'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con la società e l'annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro Org_1 CP subordinato emesso dall' nonché del provvedimento con cui l'Istituto riconosceva la sussistenza di un Org rapporto di lavoro subordinato con l'azienda con vittoria di spese. Org_2CP_ Si è costituito l' chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Ammessa la prova, escussi i testi, concesso termine per note, all' odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, all' esito della discussione scritta, la causa veniva decisa come da sentenza.
In via preliminare è da osservare che l'atto introduttivo del giudizio presenta tutti i requisiti di cui all' art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. e, pertanto, non risulta affetto da nullità.
CP L'oggetto del giudizio è costituito dall' opposizione ai provvedimenti dell' con i quali è stato annullato il rapporto di lavoro subordinato tra la ditta ed il ricorrente nel periodo indicato, sulla base dei Org_1CP_ verbali ispettivi e con cui l'Istituto riconosceva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Org l'azienda Org_2 Si osserva che qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9), il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto.
Ciò in base a quanto già affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto".
1 Inoltre secondo una recente sentenza della Suprema Corte, “In forza del potere di autotutela spettante, in CP_ via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonchè ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (Cass. 08/02/2000. n. 1399). Cassazione civile sez. lav.,
19/01/2021, n.809. Richiamando le suddette pronunce, va tenuta presente quindi la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e/o l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato.
E' ben noto che i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre non acquistano valore probatorio di accertamento precostituito, neanche di presunzioni semplici, riguardo alla altre circostanze in essi contenute e che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell' inchiesta per averle apprese “de relato” (quindi anche le dichiarazioni rese dal terzo al pubblico ufficiale). In particolare, secondo l'insegnamento della S.C. "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti" (cfr. Cass. Sez. L sent. n. 9251/2010, sentenza n. 14965/12). Ne discende che i verbali delle dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo dai soggetti sentiti dai funzionari dell'ente previdenziale non sono assistiti da fede privilegiata, diversamente dal verbale cui accedono;
sennonché, nella valutazione del contenuto degli stessi, tenuto conto del fatto che, in genere, le dichiarazioni vengono rilasciate nell'immediatezza dei fatti, se ne può presumere la genuinità, salva la possibilità per il contribuente/datore di lavoro di fornire in giudizio elementi atti a inficiare questo assunto.
Va poi in linea generale ricordato, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che "le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dai soggetti che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte dello stesso pubblico ufficiale (così Cass. Sez. Lav. 9 luglio 2002, n. 9963; Cass. Sez. Lav. 22 agosto 2003 n.
12357; Cass. Sez. Lav. 19 settembre 2003, n. 13927; Cass. Sez. Lav. 30 dicembre 2003 n. 19833). Di conseguenza il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso.
CP_ Inoltre, per consolidata giurisprudenza, i verbali di accertamento dell' possiedono, quanto alle circostanze in essi verbalizzate, un elevato grado di attendibilità stante la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, per cui, in mancanza di una specifica prova contraria, possono da soli costituire prova sufficiente delle circostanze che in essi si affermano accertate. Quindi la Corte di Cassazione ha esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi
2 acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. (Cfr.: Cass. N. 166/2014).
Ciò premesso, il ricorrente assume di essere stato, nel periodo indicato, lavoratore subordinato per la e di avere materialmente lavorato presso la suddetta società. Allegava al ricorso il cud anno Org_1 2019, l'Unilav e la visura camerale. Non presentava testimoni. CP_ L depositava il verbale ispettivo, redatto nell'ambito di attività di verifica ordinaria, e chiedeva CP escutersi il teste, Ispettore
Dal verbale ispettivo emerge che gli ispettori hanno svolto accertamenti sulla ditta recandosi Org_1 nel 2019 presso la sede legale della società, in liquidazione, e non trovando né la sede né alcuna persona addetta. Si recavano pertanto presso l'abitazione del liquidatore dal quale ottenevano i libri indicati nel verbale di accesso ispettivo.
Hanno accertato presso la banca dati dell' che la aveva depositato gli ultimi Organizzazione_3 Org_1 documenti fiscali nel 2017; presso la società che la società aveva un unico Controparte_2 Org_1 committente , subentrata alla società ; presso la banca dati Controparte_2 Parte_2 della camera di commercio che il 9.1.2017 la società aveva conferito un ramo d'azienda nella Org_1Org società la quale subentrava negli obblighi e diritti della società conferente, nonché nei Org_2 rapporti di lavoro dei dipendenti.
Gli ispettori accertavano inoltre, in base all'esame delle fatture della società committente CP
, che l'ultima fattura emessa dalla era la n. 19 del 6.7.2017, mentre la prima emessa dalla
[...] Org_1 era del 13.9.2017. Org_2 In base agli accertamenti sopra indicati, alle dichiarazioni dei lavoratori nonché a distacchi dei lavoratori tra le due società privi dei requisiti di legge (non è stato esibito agli ispettori verbalizzanti alcun accordo di distacco stipulato tra le società interessate e gli stessi lavoratori hanno riferito di non essere stati mai distaccati), accertavano che reale datore di lavoro dei dipendenti era la e ipotizzavano una Org_2 illecita somministrazione di manodopera tra le due società.
In base ai documenti sopra indicati, la società quindi risulta essere subentrata a Org_2 in tutte le posizioni attive e passive, nei rapporti di lavoro e nella gestione dei contratti di Org_1 appalto con prima facenti capo a Organizzazione_4 Org_1
CP Nel presente procedimento è stato sentito l'Ispettore non avendo il ricorrente chiesto prova per testi.
Egli ha confermato il verbale ispettivo, nonchè quanto accertato e sopra riportato.
Per quanto riguarda la documentazione prodotta dal ricorrente, consistente peraltro nel solo Cud anno 2019 e nell'Unilav, si evidenzia che essa non ha di per sè valore decisivo, potendo essere stata redatta e consegnata solo per ragioni di comodo, e provenendo da un soggetto indicato formalmente come datore di CP lavoro la cui qualifica è stata disconosciuta da CP_ Ne deriva che, a fronte di un verbale di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' non è sulla base delle denunce aziendali, o sulla presenza delle buste paga, o di cud e che può Org_5 congruamente fondarsi il convincimento del giudice circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale o di lavoro dipendente. Detti documenti assumono di per sè valore solo indiziario.
Inoltre, in linea generale, a fronte delle emergenze derivanti dal verbale di accertamento ispettivo, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e cud) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti lavorativi e/o della denuncia a fini previdenziali di periodi lavorativi mai resi, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia. Non essendovi testi di parte ricorrente, ed essendovi solo i documenti di formazione datoriale, a fronte di tutti gli elementi raccolti dagli Ispettori e in particolare del contratto di cessione di ramo di azienda e dei rapporti di lavoro dei dipendenti, non appare raggiunta la prova dell'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra l'opponente e la ditta nel periodo indicato. Org_6 Nulla rileva l'allegato convincimento soggettivo di svolgere attività per la società Org_1 Per tali ragioni, il ricorso va rigettato, non essendo stati rinvenuti, a parere di quest'organo giudicante, elementi sufficienti al fine di poter individuare, con certezza, gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato a favore del ricorrente anche alle stregua di un giudizio qualitativo e quantitativo di tutti i criteri identificativi del rapporto di lavoro subordinato, frutto di elaborazione giurisprudenziale.
3 Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) in assenza di prove testimoniali a riscontro, possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire "monca", ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
Di conseguenza, va il ricorso va rigettato.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo. Le specie di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice a) Rigetta il ricorso.
b) Pone le spese di lite a carico della parte ricorrente che liquida in € 1.200 oltre spese generali, iva e cpa.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
4