Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Angelo Piraino Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1590/2020 del R.G. di questa Corte di Ap- pello, vertente
TRA
nato a [...] in data [...], (C.F.: Parte_1
), n.q. di erede di , elettiva- CodiceFiscale_1 Persona_1
mente domiciliato a Palermo, in Via Resuttana n. 360, presso lo studio dell'Avv. Montesanto Hellen, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (C.F. CP_1 [...]
), n. q. di coerede di e di C.F._2 Persona_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Persona_3
Falcone Borsellino, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Chiara- monte, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamen-
Corte di Appello Palermo sez. I civile
te, con gli Avv.ti Luigi Paolo Comoglio e Paolo Comoglio, per mandato in atti;
E
nata a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , elettivamente domiciliato a Palermo, in C.F._3
via G. Damiani Almeyda n. 5 presso lo studio dall'avv. David Rus- so che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellati
E
, nata a [...] l'[...], (C.F. CP_2
); , domiciliato in Sciacca C.F._4 Controparte_3
via Vittorio Emanuele n.73; , nato a [...] il Controparte_4
13.11.1944, (C.F. ); , domiciliata C.F._5 CP_5
in Palermo via Giorgio Arcoleo, n. 22;
– parti appellate, non costituite –
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
– interveniente necessario –
XXXX
Conclusioni delle parti: Appellanti: “come in atto di appello”; Appellati: “come nel-
la comparsa di costituzione e risposta”.
XXXXX
A) Fatti di causa
1. Il Tribunale Civile di Palermo con sentenza n. 937/2020 emessa
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1590/2020
in data 26/02/2020, rigettò la querela di falso proposta dall'attore
[...]
, avente ad oggetto la copia conforme del testamento Parte_3
pubblico di redatto in data 22/06/1999, rilasciata in Persona_4
data 14/03/2000 dal Notaio e nonché la querela Controparte_4
avanzata nei confronti del medesimo testamento pubblico;
rigettò
l'eccezione di inammissibilità per difetto di sottoscrizione;
dispose il dissequestro del testamento conservato in cassaforte ordinandone la restituzione al depositario;
infine, compensò interamente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_4
[..
, chiedendo, in via istruttoria, di disporre CTU, al fine di accertare l'autenticità e integrità dell'originale del testamento pubblico e, nel merito, l'integrale riforma della sentenza impugnata, nonché la con- danna delle parti appellate al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
3. In data 02/04/2021, previa dichiarazione di morte di EO
Salvatore, si costituiva , n. q. di erede, al fine di prose- Parte_1
guire il giudizio facendo salve tutte le domande e difese già spiegate nell'atto di appello.
4. Si costituiva nel giudizio di secondo grado , quale CP_1
coerede di e di , chieden- Persona_2 Persona_3
do: in via preliminare, di dichiarare inammissibili, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., i documenti nuovi prodotti con l'atto di appello;
nel merito, di ri- gettare le richieste istruttorie formulate dall'appellante e, infine, di confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna
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dell'appellante alle spese di lite.
5. Si costituiva chiedendo, in via prelimina- Parte_2
re, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante e, nel me- rito, la conferma integrale della sentenza impugnata, oltre alla vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
6. Le altre parti ( , , CP_2 Controparte_3 CP_6
, ), pur regolarmente citate, non si costituivano nel
[...] CP_5
giudizio.
7. In data 02/04/2021 il Procuratore Generale concludeva chie- dendo il rigetto dell'appello.
8. Con ordinanza del 16/06/2021, veniva disposta CTU grafologi- ca, al fine di rispondere al seguente quesito: “verificare la presenza di eventuali alterazioni o successivi riempimenti dell'originale del testa- mento del 22 giugno 1999 di , e ciò con particolare riferi- Persona_4
mento alla postilla n.7”.
9. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 02/04/2025, tenuta con modalità “cartolari”, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 03/04/2025 assegnando, ai sensi dell'art. 190 II comma c.p.c., termini di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memo- rie di replica.
***
B) MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, parte appellante lamenta la erro- neità della sentenza impugnata avendo, il giudice di prime cure, riget-
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tato la querela di falso senza avere prima esaminato il testamento ori- ginale, conservato presso lo studio del notaio rogante. Invero, nel cor- so del procedimento di primo grado sarebbe emerso in maniera “in- controvertibile” che la copia autentica del testamento, rilasciata in data
14/3/2000, sarebbe conforme al testamento originale del quale, tutta- via, l'appellante denuncia la falsità e l'alterazione postuma, eccependo, in particolare, l'aggiunta della postilla n. 7, non presente nella copia autentica datata 23/09/1999 e, invece, presente nella copia autentica rilasciata in data 14/3/2000. In ragione delle molteplici copie difformi rilasciate dallo stesso studio notarile, l'appellante ha, dunque, effettua- to un accesso presso gli archivi notarili producendo, in grado di appel- lo, la copia ivi depositata dalla quale emergeva l'assenza della postilla n. 7 e la presenza di tre linee trasversali, che avrebbero dovuto impe- dire l'aggiunta di postille successive. L'appellante esponeva, dunque, che la copia autentica custodita presso l'Ufficio Provinciale – Territorio
Area Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Palermo, di seguito indicata come “conservatoria”) presentava anch'essa sei postille (e non sette), nonché la presenza della dichiarazione di lettura del testamento dopo la dichiarazione di impossibilità di sottoscrizione da parte della testa- trice. Stante le predette considerazioni, l'appellante chiedeva l'accoglimento della querela di falso avente ad oggetto l'originale il te- stamento pubblico di e la copia autentica rilasciata in Persona_4
data 14.3.2000 dal Notaio CP_4
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza
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impugnata nella parte in cui non ha accolto le richieste istruttorie avanzate in primo grado con riferimento, in particolare, all'espletamento di una CTU grafologica, necessaria allo scopo di veri- ficare se il testamento originale fosse stato alterato successivamente alla sua redazione.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
C) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Tutti i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente perché lo- gicamente connessi investendo l'integrale percorso motivazionale del- la sentenza impugnata, sono fondati.
2. L'appellante fa valere nel presente giudizio la falsità materiale della copia conforme del testamento pubblico di , rice- Persona_4
vuto in 22/07/1999 dal Notaio , rilasciata in data Controparte_4
14/03/2000, nonché la falsità materiale dell'originale del testamento pubblico, custodito presso lo studio del notaio suddetto, stante la pre- senza di diverse copie, difformi tra loro, rilasciate dal medesimo studio notarile.
3. L'appellante deduce che il testamento pubblico sopra indicato, custodito presso lo studio del notaio fosse stato alterato dopo CP_4
la sua sottoscrizione, affermando, in particolare, che al testamento fos- se stata aggiunta la postilla n. 7, assente invece nel testamento origina- le sul presupposto della difformità riscontrata tra la copia conforme
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del testamento, rilasciata in data 23.9.1999, priva della predetta postil- la, e quella rilasciata in data 14/03/2000 dallo studio notarile CP_4
che conteneva invece la suddetta postilla, ed, infine, la copia rilasciata dalla conservatoria, che invece, dopo la postilla n. 6, non presenta altra postilla e la pagina piuttosto reca, a chiusura, tre linee orizzontali pre- sumibilmente apposte per impedire riempimenti successivi alla sotto- scrizione del testamento. Indi, deduce l'appellante che il testamento detenuto presso lo studio notarile fosse stato modificato aggiungendo la postilla n. 7 e dunque, da ritenersi falso perché alterato successiva- mente alla sua originaria confezione. Dalla dichiarazione della falsità del testamento ne sarebbe conseguita, per converso, la dichiarazione della falsità della copia conforme rilasciata dallo studio in data
14/03/2000.
4. Ed invero, sebbene la dichiarazione di falsità non possa essere desunta dal raffronto tra l'originale del testamento detenuto presso lo studio notarile e la copia rilasciata dalla conservatoria dei registri no- tarili, trattandosi di documento nuovo, prodotto per la prima volta in appello e ciò in violazione dell'art. 345 c.p.c., considerato che la parte appellante avrebbe potuto diligentemente assolvere l'onere probatorio durante il primo grado di giudizio, deve essere, tuttavia, accolta la que- rela di falso del testamento pubblico di e delle relative Persona_4
copie conformi.
5. A sostegno di tale assunto, occorre, in questa sede in primo luo- go richiamare la CTU grafologica esperita nel presente grado di giudi- zio, con la quale era stato posto al consulente il seguente quesito: “veri-
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ficare la presenza di eventuali alterazioni o successivi riempimenti dell'originale del testamento del 22 giugno 1999 di , e ciò Persona_4
con particolare riferimento alla postilla n.7”.
6. Il consulente, invero, ha proceduto all'analisi grafologica del do- cumento e, a seguito degli esami condotti ed analiticamente illustrati nella relazione di consulenza tecnica depositata in data 22/01/2022, ha così concluso: “Nel testamento del 22 giugno 1999 di Persona_4
oggetto della presente indagine è stata rilevata unicamente la seguente possibile anomalia: la parola “approva” facente parte della postilla n.7 appare sovrascritta rispetto alla firma dicente “ ” e Persona_5
quindi apposta in un momento successivo rispetto a quest'ultima”.
7. Il tenore letterale delle conclusioni del consulente non lascia adito a dubbi con riferimento al fatto che la postilla “incriminata” sia stata aggiunta in un momento successivo alla sottoscrizione del testa- mento. Il consulente ha infatti sostenuto che “in virtù della sovrapposi- zione dei tratti tra la parola “approva” della postilla n.7 e la firma dicen- te “ ”, attraverso la funzione embossed (“in rilievo”) del Persona_5
microscopio digitale ViTiny PRO10-3, la firma sembrerebbe essere ante- cedente”, con ciò avvalorando la conclusione dell'alterazione del te- stamento attraverso l'aggiunta della postilla n. 7 in un momento suc- cessivo alla sua sottoscrizione.
8. Peraltro, occorre rilevare che “in tema di querela di falso, l'onere probatorio grava sulla parte che afferma la falsità della scrittura. Tutta- via, la corte di merito può legittimamente fondare il proprio convinci- mento sulla valutazione complessiva degli elementi probatori, inclusi
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quelli indiziari che risultino dotati di precisione, univocità e concordan- za, senza violare il disposto dell'art. 2697 c.c.” (Cass. civ. Sez. II, ord.
18/04/2025 n. 10239). Invero, per costante orientamento giurispru- denziale, nei giudizi azionati per la dichiarazione di falsità di un atto fidefacente, come nel caso del testamento pubblico oggetto del presen- te giudizio, il giudice deve porre a fondamento della propria decisione l'intero materiale probatorio che ha a sua disposizione, ben potendo fare ricorso alla consulenza tecnica non come strumento di prova ma come strumento di supporto e ausilio della propria decisione. Occorre, peraltro, ricordare che “la consulenza tecnica d'ufficio può essere rite- nuta valida indicazione di prove della falsità soltanto se il querelante, estraneo al documento e alle persone coinvolte nel falso, non sia in con- dizione di offrire altre prove scientifiche precostituite” (Cass. civ. sez. II, ord. 11/05/2025 n. 12499).
9. La consulenza tecnica, in linea generale, ha lo scopo di fornire elementi per valutare le risultanze di determinate prove sotto un pro- filo specificamente tecnico, offrendo al giudice un'analisi scientifica- mente accurata di aspetti che, pertanto, non rientrano nella sua comu- ne scienza ed esperienza.
10. Nel caso di specie, peraltro, il tenore letterale del verbo “appa- re”, utilizzato dal consulente nelle sue conclusioni, è del tutto coerente con l'analisi svolta nei confronti del testamento e non è elemento tale da scalfire il risultato dell'intera consulenza, come paventato dalle par- ti appellate. Al contrario, dalla lettura della consulenza è ben evincibile il processo tecnico adoperato per giungere alla conclusione sopra ri-
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portata, peraltro, da ritenersi accurato ed impiegato con particolare perizia.
11. In secondo luogo, debbono trarsi elementi decisivi nel senso della falsità del testamento pubblico in esame dall'esistenza di due dif- ferenti copie conformi di uno stesso originale: la prima rilasciata subi- to dopo la confezione del testamento del 22.6.1999, in data 23.9.1999, priva della postilla n. 7, e una seconda copia conforme, rilasciata in da- ta 14.3.2000, successivamente all'avvio del giudizio tra le parti davanti al Tribunale di Palermo, recante la postilla n.
7. Trattandosi di copie la cui conformità all'originale è sempre stata attestata dallo studio nota- rile ma del tutto differenti tra loro, ciò costituisce ulteriore elemento di prova che depone nel senso dell'avvenuta alterazione dell'originale del testamento pubblico successivamente alla sua confezione e al rilascio della prima copia conforme che, appunto, non recava alcuna ulteriore postilla oltre la n. 6.
12. Pertanto, l'appello deve essere accolto e deve essere dichiarata la falsità del testamento pubblico di , nata a [...]- Persona_4
mini il 17.2.1907, deceduta in data 17.07.1999, redatto in data
22.6.1999, rep. 63, racc. 4732, pubblicato dal Notaio Controparte_4
in data 3.8.1999 e registrato a Corleone in data 9.8.1999 e tutte le co- pie conformi.
D) SPESE
13. In ossequio alle regole della soccombenza, le parti appellate de- vono essere condannate alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come
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in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (applicabile per il giudizio di primo grado) come modificato ed integrato dal D.M.
147/2022 per il presente grado del giudizio, ponendo quelle di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti appellate soccombenti, nella misura del 50% per ciascuna parte processuale costituita.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza n. 937/2020 emessa dal Tribunale di Palermo in data
[... 26/02/2020, nella contumacia di , , CP_2 Controparte_3
e che dichiara, CP_4 CP_5
▪ dichiara la falsità del testamento pubblico di , na- Persona_4
ta a Casteltermini il 17.2.1907, deceduta in data 17.07.1999, redatto in data 22.6.1999, rep. 63, racc. 4732, pubblicato dal Notaio CP_6
in data 3.8.1999 e registrato a Corleone il 9.8.1999 e tutte le co-
[...]
pie conformi;
▪ a norma degli articoli 226 comma II e 227 c.p.c., in relazione all'art. 537 c.p.p., dispone che a cura della cancelleria (previo passaggio in giudicato della presente sentenza), sia apposta annotazione degli estremi della presente pronunzia sugli originali degli atti versati nel giudizio, custoditi in cassaforte;
▪ condanna gli appellanti a rimborsare agli appellati le spese di li- te che liquida in complessivi € 3.341,90, per il primo grado di giudizio
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e in € 5.745,40 per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
▪ pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, defi- nitivamente a carico degli appellati nella misura del 50% per ciascuna parte.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 25.6. 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile