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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/07/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2812/2024 rg , sul ricorso depositato il 03/06/2024 proposto da (difeso da Avv. Domenico Iofrida) Parte_1 nei confronti di in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso da avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e di ogni altro atto del procedimento presupposto, connesso e conseguente, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che verrebbe al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere non dovute e prescritte;
- accogliere il presente ricorso per i motivi ivi rassegnati e per l'effetto dichiarare nullo l'atto impugnato ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Vittoria di spese di lite
Parte ricorrente deduceva che:
1 impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001372607 del 17.04.2024, prot. n.
.6700.17/04/2024.0233735, notificata il 22.05.2024, emessa dall' per il pagamento CP_2 CP_2 della sanzione amministrativa di € 3.464,00 relativa a presunte violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, relativa ad un atto di accertamento n. .6700.02/10/2018.0322199 del CP_2
02.10.2018 per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1- bis, del D.L. n. 463/1983, conv. con modificazioni dalla L. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8(2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni, dalla L. n. 85/2023.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata con invio raccomandata il 6.5.2024 e consegnata il
22..5.2024 e opposta con ricorso depositato il 3.6.2024
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione e quindi è ammissibile .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 9.11.2018 per inadempienze avvenute tra il 12/2016 e il 11/2017
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
2 L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti gli altri motivi
Spese
3 Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 15.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2812/2024 rg , sul ricorso depositato il 03/06/2024 proposto da (difeso da Avv. Domenico Iofrida) Parte_1 nei confronti di in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso da avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza impugnata.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e di ogni altro atto del procedimento presupposto, connesso e conseguente, stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che verrebbe al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere non dovute e prescritte;
- accogliere il presente ricorso per i motivi ivi rassegnati e per l'effetto dichiarare nullo l'atto impugnato ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Vittoria di spese di lite
Parte ricorrente deduceva che:
1 impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001372607 del 17.04.2024, prot. n.
.6700.17/04/2024.0233735, notificata il 22.05.2024, emessa dall' per il pagamento CP_2 CP_2 della sanzione amministrativa di € 3.464,00 relativa a presunte violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, relativa ad un atto di accertamento n. .6700.02/10/2018.0322199 del CP_2
02.10.2018 per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1- bis, del D.L. n. 463/1983, conv. con modificazioni dalla L. n. 638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8(2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni, dalla L. n. 85/2023.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE
L'ordinanza ingiunzione risulta notificata con invio raccomandata il 6.5.2024 e consegnata il
22..5.2024 e opposta con ricorso depositato il 3.6.2024
Il termine previsto e riportato pure nella ordinanza ingiunzione è di 30 giorni.
Nel caso in esame il ricorso è proposto entro il termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione e quindi è ammissibile .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 9.11.2018 per inadempienze avvenute tra il 12/2016 e il 11/2017
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit.
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
2 L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti gli altri motivi
Spese
3 Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 15.7.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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