Decreto cautelare 13 marzo 2025
Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/12/2025, n. 21692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21692 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21692/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3352 del 2025, proposto da
Impact S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Ghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale a firma del Direttore del Municipio II di Roma Capitale, numero protocollo CB/22335/2025 del 24/02/2025 con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività di cottura presso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Via Guidubaldo del Monte n. 74 - 00197 Roma a far data dal giorno successivo a quello di notifica del provvedimento;
- dei verbali di accertamento prot. VB/2023/16516 (CB/2023/31954 del 2 marzo 2023) e VB/2023/60734 (CB/2023/106566) recanti esito negativo circa i sopralluoghi eseguiti dalla Polizia di roma Capitale U.O. II Gruppo Parioli richiamati nella determina;
- della nota prot. CB/2024/113853 del 19 settembre 2024, di comunicazione di avvio del procedimento volto al divieto di prosecuzione di attività;
- laddove necessario, dell''''art. 64 bis della D.A.C. 12/2019.
- di qualsiasi altro atto presupposto, precedente, successivo o conseguente inerente i provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere AC AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 12 marzo 2025 Impact s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la Determinazione Dirigenziale a firma del Direttore del Municipio II di Roma Capitale, numero protocollo CB/22335/2025 del 24/02/2025, con la quale è stata disposta: “ la sospensione dell’attività di cottura presso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Via Guidubaldo del Monte n. 74 - 00197 Roma; a far data dal giorno successivo a quello di notifica del presente atto, con l’avvertenza che, in caso di inosservanza, al presente provvedimento, la Polizia Locale di Roma Capitale procederà all’apposizione dei sigilli ”.
2. – Il provvedimento gravato è stato motivato con la mancata acquisizione, da parte del titolare di somministrazione di alimenti e bevande, del parere della competente Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali circa l’impossibilità –causa il pregio storico-architettonico dell’immobile in cui è ubicato l’esercizio commerciale- di installare una canna fumaria, con la conseguente possibilità (ai sensi dell’art. l’art. 64 bis del “ Regolamento di igiene per la disciplina delle emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura alimenti ” vigente ratione temporis) di utilizzare sistemi di smaltimento dei fumi alternativi ad essa.
3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990. Violazione di legge e conseguente sviamento di potere.
Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto emesso dall’Amministrazione Capitolina in violazione del termine perentorio di 60 gg. previsto dall’art. 19 L. 241\1990.
2) Violazione degli art. 6, 7, 8, 9, 10 e 10-bis, l. 241-1990 – difetto/carenza di motivazione; difetto/carenza di istruttoria; eccesso di potere per sviamento.
L’interessato avrebbe già in precedenza inviato il parere della Sovrintendenza Capitolina espresso nell’anno 2023 ed attestante il pregio artistico dell’immobile, con la conseguente impossibilità di installazione di apparati tecnologici; ma rispetto a tale parere l’amministrazione capitolina non avrebbe preso alcuna posizione.
Inoltre sussisterebbe difetto istruttorio, in quanto l’Amministrazione non avrebbe rilevato che l’immobile in cui Impact esercita l’attività di cottura di alimenti è stato espunto dalla Carta di Qualità a seguito di Delibera DAC del giugno 2024 di Roma Capitale, recante l’approvazione di alcune modifiche alle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 bis della DAC 12/2019; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto; illogicità e contraddittorietà.
Il contesto normativo e regolamentare di riferimento riconoscerebbe la possibilità di utilizzare, in alternativa alle canne fumarie, altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia, e l’utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici.
4) In via subordinata, illegittimità in via propria e derivata per illegittimità dell'art. 64 bis della d.a.c. 12/2019; violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del regolamento edilizio di Roma Capitale; violazione e falsa applicazione del d.l. 1/2012; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l.r. 21/2006 e del regolamento regionale 1/2019; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto.
Un’interpretazione restrittiva dell’art. 64bis sarebbe del tutto illegittima in quanto in contrasto con le norme e regolamenti di rango superiore.
5) In via subordinata, violazione dell’art. 19 comma 3, l 241/1990 e del combinato disposto dagli artt. 7, comma 2, L.R. lazio n. 21, 29 novembre 2006 e 12 Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1.
Anche a voler ritenere legittima la motivazione del provvedimento, l’immediatezza della sospensione dell’attività sarebbe in contrasto con le norme citate che garantiscono comunque all’imprenditore di procedere con la regolarizzazione della posizione mediante concessione di un termine.
4. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
5. – Con ordinanza n. 2147\2025 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata accolta.
6. – Nel corso dello scambio di memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., Roma Capitale ha sostenuto che l’esercizio oggetto del provvedimento impugnato condurrebbe attività di friggitoria, sicchè essa sarebbe soggetta all’eccezione all’obbligo di smaltire in canna fumaria in determinati casi, previsti dall’art. 64-bis del Regolamento di settore vigente ratione temporis .
In particolare, la possibilità di installare apparati tecnologici diversi da dalla canna fumaria, qualora sia stabilita, dagli enti competenti, l'incompatibilità del condotto della canna fumaria con la tutela o la salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico-architettonico”, vede, tra le condizioni ostative alla possibilità in questione (e dunque riconduce all’obbligo di dotarsi in ogni caso di canna fumaria) quella di cui alla successiva lettera “c”, ossia l’attività di friggitoria.
A tale eccezione la ricorrente ha controdedotto che essa non eserciterebbe attività di friggitoria, e che ciò risulterebbe dagli atti procedimentali.
7. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025.
8. – Il ricorso è fondato, e va accolto, sotto il dirimente profilo del difetto istruttorio lamentato dalla ricorrente.
Risulta infatti fondata la censura ella ricorrente per cui, nel corso del procedimento che ha condotto al provvedimento impugnato, non è stata tenuta in considerazione la modifica dello stato giuridico dell’immobile sotto il profilo urbanistico.
Il provvedimento di sospensione gravato è stato infatti emesso allorchè erano già state adottate, con la DAC n. 60 del 2024, le modifiche alla precedente versione delle Norme tecniche di attuazione del PRG di Roma Capitale e della relativa Carta della qualità.
A seguito dell’entrata in vigore di tale delibera, l’immobile ove Impact esercita l’attività di cottura di alimenti era già stato espunto dalla Carta di Qualità, versata in atti nella sua nuova versione dalla ricorrente.
A tale riguardo le difese della resistente si sono limitate ad affermare che “ Roma Capitale adottava il provvedimento di sospensione impugnato, in considerazione che al momento dell’installazione dell’impianto dei carboni attivi (accertato dalla Polizia Locale in data 24/02/2023) l’immobile in questione rientrava nella Carta Qualità ”; senza tuttavia negare che l’immobile interessato non fosse più inserito in tale Carta al momento dell’emissione dell’atto impugnato.
Ne segue che il parere della Sovrintendenza Capitolina circa “ l'incompatibilità del condotto della canna fumaria con la tutela o la salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico-architettonico ” non aveva più motivo di essere richiesto al momento dell’adozione dell’atto stesso, onde la decisione finale del Comune avrebbe dovuto prescindere dalla relativa acquisizione.
9. – In conclusione il ricorso è fondato, e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese, per la peculiarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC AT, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO