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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1488/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRON FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIASIN PAOLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SALVADEO MARCO APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note telematiche
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con ordinanza ex art. 702 bis cpc del 22.6.2021 il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda ex art. 2033 cc proposta da ha condannato Controparte_1 [...] alla restituzione di euro 33.596,48, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 cc dalla domanda Parte_1
(1.9.2020).
Pacifico che, in esecuzione del rapporto di somministrazione di energia elettrica concluso dalle parti, avesse versato ad l'importo di euro 33.596,48 a titolo di addizionale provinciale CP_1 Pt_1 sulle accise, addebitate alla somministrata in forza del diritto di rivalsa ex art. 56, c.1, ultimo periodo, pagina 1 di 6 T.U.A., il Tribunale, richiamata la giurisprudenza della S.C., ha affermato la contrarietà dell'art. 6 c. 2
D.L. 511/1988 al diritto comunitario e, in particolare, all'art. 1 par. 2 Dir. 2008/118/CE; ha rigettato l'eccezione di in ordine alla impossibilità di disapplicare la norma interna istitutiva Pt_1 dell'addizionale; ha accertato la prescrizione (euro 471,22) di parte del credito originariamente vantato dalla ricorrente, come quest'ultima già riconosciuto in prima udienza.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello l' lamentandone l'erroneità in ordine 1) alla Pt_1 qualificazione dell'addizionale provinciale quale altra imposta indiretta, anziché quale mera maggiorazione dell'accisa sull'energia elettrica, 2) all'applicabilità, nella fattispecie in esame, della
Direttiva 2008/118/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, 3) all'applicabilità degli interessi ex art. 1284 c. 4 cc, e 4) alla pronuncia sulle spese di lite.
All'udienza cartolare del 25.3.25, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte d'udienza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2) Il primo e il secondo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione, vanno entrambi disattesi, essendo l'uno infondato e l'altro irrilevante alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25.
Con il primo motivo, ha in particolare censurato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1 qualificato l'addizionale provinciale come altra imposta indiretta, diversa rispetto all'accisa.
Con il secondo motivo, lamenta l'insussistenza dei presupposti per la disapplicazione «della normativa domestica istitutiva dell'addizionale», sostenendo che la Direttiva 2008/118/CE non sarebbe stata integralmente recepita dall'ordinamento italiano e che quindi «in mancanza di effetti diretti vincolanti delle disposizioni di cui all'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, nessun effetto extra-processuale
(che trascenda, cioè, l'ambito della “causa principale”) può essere riconosciuto alle sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia su questioni interpretative aventi ad oggetto le disposizioni stesse».
Orbene, con la sentenza n. 43 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 c.1 lett. c) e c.2 D.L. 511/1988.
Nella pronuncia citata -alla cui estesa motivazione si rinvia per una migliore comprensione delle questioni trattate in tutta la loro specificità e complessità- la Corte ha, in primo luogo, richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha chiarito i presupposti perché gli Stati Membri possano prevedere, negli ordinamenti interni, imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica, evidenziando che «i prodotti sottoposti ad accisa […] possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa […] se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle pagina 2 di 6 accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta» (Corte Costituzionale, sentenza n. 43/2025).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha escluso che la normativa interna sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dato che l'art. 6 c. 1 lett. c) D.L. 511/1988 prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle province, ponendosi pertanto in contrasto con la definizione di finalità specifica fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, pure richiamata nella sentenza citata.
Ciò posto, va evidenziato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione della sentenza ,e si applica retroattivamente, con il solo limite dei rapporti esauriti.
Considerato che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, il rapporto oggetto di causa non può considerarsi esaurito -atteso che oggetto del contenzioso in essere è proprio l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di addizionale CP_1 Pt_1 provinciale sull'accisa sull'energia elettrica- la accertata illegittimità costituzionale della norma impositiva comporta il rigetto del primo motivo di gravame e l'assorbimento del secondo motivo.
Divengono invero superflue ed irrilevanti eventuali considerazioni in merito alla correttezza della disapplicazione della norma interna istitutiva dell'addizionale, tenuto conto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della medesima norma, proprio in ragione dell'avvenuto accertamento del contrasto con le suddette norme unionali.
Si osserva infine che non vi è contestazione quanto alla legittimazione passiva dell' avendo Pt_1 peraltro la S.C. affermato che, in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi
1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, il somministrato - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso somministrante (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'insussistenza dei presupposti applicativi del saggio degli interessi moratori di cui all'art. 1284 c. 4 cc.
Il motivo è fondato.
pagina 3 di 6 La S.C. ha recentemente affermato la applicabilità dell'art. 1284 c4 cc anche al crediti restitutori ex art. 2033 cc (v. da ultimo Cass. 7776/25, 21806/25). Il caso in esame, tuttavia, presenta peculiarità tali da rientrare in una delle ipotesi in cui il giudice è chiamato a vagliare la specifica applicabilità del disposto in considerazioni delle peculiarità del credito oggetto di causa.
Deve allora considerarsi non solo e non tanto l'origine non contrattuale del pagamento indebito, trattandosi di somma dovuta allo Stato, che ne aveva affidato la riscossione al fornitore di energia elettrica, ma soprattutto la impossibilità, per il fornitore, tanto di rinunciare a ricevere il pagamento delle somme da riversare allo Stato, quanto di procedere direttamente alla loro restituzione.
L'art. 14 cc 4 e 5 DLs 504/95 prevede infatti che giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso>>.
Il fornitore è quindi legittimato ad ottenere dalla Stato il rimborso dell'indebito restituito al consumatore solo previa condanna giudiziale in tal senso.
Non valgono quindi, in questo specifico caso, le considerazioni poste a fondamento della pronuncia n.
21806/25 della S.C., che ha fondato l'applicabilità dell'art. 1284 c4 cc ai crediti ex art. 2033 cc sulla considerazione che, essendo la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c., quella deflattiva e di accelerazione del contenzioso, allora, la sua applicazione << risulta condizionata dalla presenza o meno, (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido
o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile
e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio>>.
Piuttosto, le evidenziate peculiarità della fattispecie, che vedono l'impossibilità, per il debitore, di soddisfare autonomamente il credito ex art. 2033 cc per quanto anteriore al processo, portano ad escludere la debenza degli interessi ex art. 1284 c4 cc, considerato che, secondo l'insegnamento delle
SS.UU (sent. n.12449/24), il quarto comma dell'art. 1284cc non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale pagina 4 di 6 collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale, con la conseguenza che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, è anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4 cc, dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame.
4) Con il quarto motivo di gravame l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe fatto errata applicazione dei principi di diritto in punto di riparto delle spese di lite, avendo omesso di considerare che l'art. 14 c. DLs 504/95, subordinando la spettanza del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria di quanto restituito al cliente finale ad una sentenza di condanna, di fatto costringe il fornitore a resistere in giudizio;
che, inoltre, sulla questione oggetto della controversia si sono registrati orientamenti giurisprudenziali contrastanti;
che, infine, l'appellata aveva ammesso, nel corso del giudizio di primo grado, l'errata quantificazione in eccesso della propria pretesa creditoria, ciò implicando la parziale soccombenza rispetto alla domanda originaria.
Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
La novità e l'incertezza della questione di diritto, sotto diversi profili, e la già menzionata necessità imposta dall'art. 14 D.Lgs. 504/1995 di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'Erario, giustificano, sia pure solo in parte, la resistenza opposta da che Pt_1 oggettivamente rimane in ogni caso prevalentemente soccombente in entrambi i gradi di giudizio.
Per tali ragioni, si ritiene congrua una compensazione nei limiti della metà delle spese di lite di ciascun grado, mentre la restante parte va posta a carico dell'odierna appellante, liquidata come da dispositivo,
d'ufficio in difetto di nota.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc
[...] Controparte_1 del Tribunale di Bologna in data 22.6.2021; condanna la l pagamento degli interessi al tasso di cui al comma 1 in luogo del comma 4 Parte_1 dell'art. 1284 cc;
compensa per la metà le spese processuali di primo grado, come liquidate dal Tribunale, restando la restante parte a carico dell' ; Parte_1 conferma nel resto la decisione impugnata.
pagina 5 di 6 Compensa per la metà le spese di lite del presente grado e condanna l' a rifondere Parte_1 all'appellata la restante parte di tali spese che liquida, già al 50%, in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1488/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRON FRANCESCO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIASIN PAOLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SALVADEO MARCO APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note telematiche
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con ordinanza ex art. 702 bis cpc del 22.6.2021 il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda ex art. 2033 cc proposta da ha condannato Controparte_1 [...] alla restituzione di euro 33.596,48, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 cc dalla domanda Parte_1
(1.9.2020).
Pacifico che, in esecuzione del rapporto di somministrazione di energia elettrica concluso dalle parti, avesse versato ad l'importo di euro 33.596,48 a titolo di addizionale provinciale CP_1 Pt_1 sulle accise, addebitate alla somministrata in forza del diritto di rivalsa ex art. 56, c.1, ultimo periodo, pagina 1 di 6 T.U.A., il Tribunale, richiamata la giurisprudenza della S.C., ha affermato la contrarietà dell'art. 6 c. 2
D.L. 511/1988 al diritto comunitario e, in particolare, all'art. 1 par. 2 Dir. 2008/118/CE; ha rigettato l'eccezione di in ordine alla impossibilità di disapplicare la norma interna istitutiva Pt_1 dell'addizionale; ha accertato la prescrizione (euro 471,22) di parte del credito originariamente vantato dalla ricorrente, come quest'ultima già riconosciuto in prima udienza.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello l' lamentandone l'erroneità in ordine 1) alla Pt_1 qualificazione dell'addizionale provinciale quale altra imposta indiretta, anziché quale mera maggiorazione dell'accisa sull'energia elettrica, 2) all'applicabilità, nella fattispecie in esame, della
Direttiva 2008/118/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, 3) all'applicabilità degli interessi ex art. 1284 c. 4 cc, e 4) alla pronuncia sulle spese di lite.
All'udienza cartolare del 25.3.25, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte d'udienza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2) Il primo e il secondo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione, vanno entrambi disattesi, essendo l'uno infondato e l'altro irrilevante alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25.
Con il primo motivo, ha in particolare censurato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha Pt_1 qualificato l'addizionale provinciale come altra imposta indiretta, diversa rispetto all'accisa.
Con il secondo motivo, lamenta l'insussistenza dei presupposti per la disapplicazione «della normativa domestica istitutiva dell'addizionale», sostenendo che la Direttiva 2008/118/CE non sarebbe stata integralmente recepita dall'ordinamento italiano e che quindi «in mancanza di effetti diretti vincolanti delle disposizioni di cui all'art. 1 par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, nessun effetto extra-processuale
(che trascenda, cioè, l'ambito della “causa principale”) può essere riconosciuto alle sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia su questioni interpretative aventi ad oggetto le disposizioni stesse».
Orbene, con la sentenza n. 43 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 c.1 lett. c) e c.2 D.L. 511/1988.
Nella pronuncia citata -alla cui estesa motivazione si rinvia per una migliore comprensione delle questioni trattate in tutta la loro specificità e complessità- la Corte ha, in primo luogo, richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha chiarito i presupposti perché gli Stati Membri possano prevedere, negli ordinamenti interni, imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica, evidenziando che «i prodotti sottoposti ad accisa […] possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa […] se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle pagina 2 di 6 accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta» (Corte Costituzionale, sentenza n. 43/2025).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha escluso che la normativa interna sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dato che l'art. 6 c. 1 lett. c) D.L. 511/1988 prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle province, ponendosi pertanto in contrasto con la definizione di finalità specifica fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, pure richiamata nella sentenza citata.
Ciò posto, va evidenziato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione della sentenza ,e si applica retroattivamente, con il solo limite dei rapporti esauriti.
Considerato che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, il rapporto oggetto di causa non può considerarsi esaurito -atteso che oggetto del contenzioso in essere è proprio l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme indebitamente versate a a titolo di addizionale CP_1 Pt_1 provinciale sull'accisa sull'energia elettrica- la accertata illegittimità costituzionale della norma impositiva comporta il rigetto del primo motivo di gravame e l'assorbimento del secondo motivo.
Divengono invero superflue ed irrilevanti eventuali considerazioni in merito alla correttezza della disapplicazione della norma interna istitutiva dell'addizionale, tenuto conto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della medesima norma, proprio in ragione dell'avvenuto accertamento del contrasto con le suddette norme unionali.
Si osserva infine che non vi è contestazione quanto alla legittimazione passiva dell' avendo Pt_1 peraltro la S.C. affermato che, in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi
1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, il somministrato - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso somministrante (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione.
3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'insussistenza dei presupposti applicativi del saggio degli interessi moratori di cui all'art. 1284 c. 4 cc.
Il motivo è fondato.
pagina 3 di 6 La S.C. ha recentemente affermato la applicabilità dell'art. 1284 c4 cc anche al crediti restitutori ex art. 2033 cc (v. da ultimo Cass. 7776/25, 21806/25). Il caso in esame, tuttavia, presenta peculiarità tali da rientrare in una delle ipotesi in cui il giudice è chiamato a vagliare la specifica applicabilità del disposto in considerazioni delle peculiarità del credito oggetto di causa.
Deve allora considerarsi non solo e non tanto l'origine non contrattuale del pagamento indebito, trattandosi di somma dovuta allo Stato, che ne aveva affidato la riscossione al fornitore di energia elettrica, ma soprattutto la impossibilità, per il fornitore, tanto di rinunciare a ricevere il pagamento delle somme da riversare allo Stato, quanto di procedere direttamente alla loro restituzione.
L'art. 14 cc 4 e 5 DLs 504/95 prevede infatti che giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso>>.
Il fornitore è quindi legittimato ad ottenere dalla Stato il rimborso dell'indebito restituito al consumatore solo previa condanna giudiziale in tal senso.
Non valgono quindi, in questo specifico caso, le considerazioni poste a fondamento della pronuncia n.
21806/25 della S.C., che ha fondato l'applicabilità dell'art. 1284 c4 cc ai crediti ex art. 2033 cc sulla considerazione che, essendo la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c., quella deflattiva e di accelerazione del contenzioso, allora, la sua applicazione << risulta condizionata dalla presenza o meno, (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido
o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile
e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio>>.
Piuttosto, le evidenziate peculiarità della fattispecie, che vedono l'impossibilità, per il debitore, di soddisfare autonomamente il credito ex art. 2033 cc per quanto anteriore al processo, portano ad escludere la debenza degli interessi ex art. 1284 c4 cc, considerato che, secondo l'insegnamento delle
SS.UU (sent. n.12449/24), il quarto comma dell'art. 1284cc non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale pagina 4 di 6 collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale, con la conseguenza che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, è anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4 cc, dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame.
4) Con il quarto motivo di gravame l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe fatto errata applicazione dei principi di diritto in punto di riparto delle spese di lite, avendo omesso di considerare che l'art. 14 c. DLs 504/95, subordinando la spettanza del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria di quanto restituito al cliente finale ad una sentenza di condanna, di fatto costringe il fornitore a resistere in giudizio;
che, inoltre, sulla questione oggetto della controversia si sono registrati orientamenti giurisprudenziali contrastanti;
che, infine, l'appellata aveva ammesso, nel corso del giudizio di primo grado, l'errata quantificazione in eccesso della propria pretesa creditoria, ciò implicando la parziale soccombenza rispetto alla domanda originaria.
Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
La novità e l'incertezza della questione di diritto, sotto diversi profili, e la già menzionata necessità imposta dall'art. 14 D.Lgs. 504/1995 di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'Erario, giustificano, sia pure solo in parte, la resistenza opposta da che Pt_1 oggettivamente rimane in ogni caso prevalentemente soccombente in entrambi i gradi di giudizio.
Per tali ragioni, si ritiene congrua una compensazione nei limiti della metà delle spese di lite di ciascun grado, mentre la restante parte va posta a carico dell'odierna appellante, liquidata come da dispositivo,
d'ufficio in difetto di nota.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc
[...] Controparte_1 del Tribunale di Bologna in data 22.6.2021; condanna la l pagamento degli interessi al tasso di cui al comma 1 in luogo del comma 4 Parte_1 dell'art. 1284 cc;
compensa per la metà le spese processuali di primo grado, come liquidate dal Tribunale, restando la restante parte a carico dell' ; Parte_1 conferma nel resto la decisione impugnata.
pagina 5 di 6 Compensa per la metà le spese di lite del presente grado e condanna l' a rifondere Parte_1 all'appellata la restante parte di tali spese che liquida, già al 50%, in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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