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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/11/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1391/2023 RG tra
Parte_1
Ricorrente
Avv. Elisa Guzzoni
CONTRO
SL 5 sistema sanitario Regione Liguria Resistente
Avv. Marco Sarteschi
ha chiesto l'annullamento della ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 11 del 16/2/2023 emessa da SL 5 in danno di essa ricorrente;
con la predetta ordinanza SL 5 ha ingiunto a Parte_1
di pagare la somma di euro 1.403,00 per condotte
[...] contestate quali violazioni dell'art. 4 comma 4 e comma 1 del D.Lgs 200/2010, nonché dell'art. 3 comma 2 del D.M. Sanità dell'1/4/1997; le condotte censurate sono state accertate con verbali n 33/2019, n. 34/2019, n. 35/2019 (comunicate alla ricorrente con racc. A.R. e notificate a mezzo posta).
1 In particolare a seguito di sopralluogo del 5/12/2018 e di verifiche effettuate dagli accertatori presso la sede SL 5, è stato accertato e contestato che con riferimento alla cessione di n. 13 suini in favore di la ricorrente ha omesso di compilare il Persona_1 mod. IV “Dichiarazione di provenienza dell'animale” (violazione contestata con il verbale n. 33) e di registrare lo scarico degli stessi sul registro di stalla aziendale (violazione contestata con il verbale n. 34). Con il verbale n. 35 è, invece, è stata contestata la mancata vaccinazione, nell'anno 2017, dei suini di proprietà della ricorrente. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sanzione allegando che le omissioni contestate non vi sono state in quanto il registro suini facente capo all'azienda di essa ricorrente risulta chiuso in data 22/3/2018 (data di cession della propria Azienda a Per_1
), ovvero prima del sopralluogo dellal'SL e che, quindi,
[...] deve presumersi che gli indicati 13 suini siano stati regolarmente ceduti anche con l'osservanza delle prescrizioni di cui alle norme indicate e, quindi, previa compilazione del Mod. IV e con annotazione di scarico degli stessi sul registro di stalla. Ha resistito SL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria, contestando l'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi:
• È infondata l'opposizione svolta con riferimento alla violazione contestata con il verbale n. 35; invero, dedurre a difesa che il fatto storico della cessione di 13 suini nell'anno 2018 necessariamente implica che tutti i suini dell'azienda della erano stati vaccinati nell'anno 2017 è Parte_1 allegazione priva di valore logico e, all'evidenza, probatorio;
infatti, come si legge nel verbale n. 35, le vaccinazioni devono risultare dal Mod. XII, Modello non reperito dagli accertatori presso SL nè altrimenti messo a disposizione dalla ricorrente che avrebbe dovuto detenerne una copia (o reperirla presso il veterinario cui, in ipotesi, si è rivolta per la vaccinazione e produrla in giudizio).
• E' infondata anche l'opposizione ai verbali nn. 33 e 34; come sopra anticipato, l'opponente contesta le omissioni a lei
2 addebitate e deduce che poichè il registro suini risulta chiuso in data 22/3/2018 (data di cessione dell'allevamento a ) deve necessariamente presumersi che Persona_1 gli indicati 13 suini fossero stati regolarmente ceduti con l'osservanza delle prescrizioni di cui alle norme indicate e, quindi, previa compilazione del Mod. IV e con annotazione di scarico degli stessi sul registro di stalla;
perchè, diversamente, SL non avrebbe annullato il registro.
• Tale ragionamento presuntivo è viziato, difettando di concludenza e logicità; invero, premesso che la sanzione comminata di cui si discute attiene al mancato espletamento di adempimenti formali di cui è onerato l'allevatore, adempimenti formali che non ammettono equipollenti (peraltro, trattasi di adempimenti che sono strumentali ad una trasparente circolazione del bestiame le cui carni sono destinate al mercato alimentare), deve, in realtà, rilevarsi che:
1. SL ha prodotto copia conforme all'originale del registro di carico/scarico aziendale reperito e ritirato presso nel Parte_1 sopralluogo/ispezione del 5/12/2018;
2. da tale registro si ricava che a gennaio 2018 erano in carico all'allevamento di Parte_1
13 suini;
poichè è allegato e
[...] documentato che in data 22/3/2018 Parte_1
ha ceduto l'allevamento a
[...] Per_1
(la cessione è documentata e sul
[...] registro di carico/scarico prodotto da SL c'è scritto che il registro è stato annullato da SL in data 22/3/2022), è assai probabile che quei 13 suini siano stati ceduti tra gennaio 2018 ed il 22/3/2018; di essi è divenuto Persona_1 giuridicamente proprietario (prima era solo detentore per conto della proprietaria Parte_1
);
[...]
3. decisiva è la considerazione che nella copia del registro ritirato dagli Ispettori SL in data
3 5/12/2018 presso la ricorrente, non è stato, pacificamente, annotato lo scarico dei 13 suini;
l'ultima annotazione che si legge in detto registro è quella di gennaio 2018 che indica la presenza in allevamento di 13 suini.
• Con riferimento al verbale di contestazione n. 33 concernente la omessa compilazione del Mod IV (dichiarazione di provenienza degli animali) non può non prendersi atto che tale Modello non risulta essere stato compilato in correlazione alla vendita dei 13 suini da parte della al la prova di tale adempimento Parte_1 Per_1 non può presumersi ma doveva essere data dalla ricorrente;
nè è fondatamente sostenibile che essa ricorrente ha predisposto e consegnato il Modello ad SL e che lo stesso sarebbe andato perso da parte di SL;
deve in proposito rilevarsi che in forza di decreto 28/6/2016 il Mod. IV è divenuto informatico (con obbligatorietà a partire da un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta del predetto decreto, quindi da Settembre 2017); in tal caso, la ricorrente avrebbe dovuto archiviare nel proprio computer il modello compilato;
quand'anche, in ragione di possibili deroghe al predetto decreto il Modello IV al tempo della vendita dei 13 suini fosse ancora cartaceo, deve evidenziarsi che la modalità cartacea contemplava la compilazione di più copie (quattro) del Modello di cui una era destinata necessariamente a rimanere presso l'allevatore che dava corso alla vendita del bestiame;
quindi, anche in tale caso, la ricorrente avrebbe dovuto produrre la copia a sue mani.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
quindi, sono a carico di parte opponente e verranno liquidate avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della sanzione amministrativa comminata.
PQM
4 Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 11 del 16/2/2023 emessa da SL 5 che conferma. Condanna a rifondere ad SL 5 le spese di lite Parte_1 che liquida in euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. La Spezia, 5/11/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1391/2023 RG tra
Parte_1
Ricorrente
Avv. Elisa Guzzoni
CONTRO
SL 5 sistema sanitario Regione Liguria Resistente
Avv. Marco Sarteschi
ha chiesto l'annullamento della ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 11 del 16/2/2023 emessa da SL 5 in danno di essa ricorrente;
con la predetta ordinanza SL 5 ha ingiunto a Parte_1
di pagare la somma di euro 1.403,00 per condotte
[...] contestate quali violazioni dell'art. 4 comma 4 e comma 1 del D.Lgs 200/2010, nonché dell'art. 3 comma 2 del D.M. Sanità dell'1/4/1997; le condotte censurate sono state accertate con verbali n 33/2019, n. 34/2019, n. 35/2019 (comunicate alla ricorrente con racc. A.R. e notificate a mezzo posta).
1 In particolare a seguito di sopralluogo del 5/12/2018 e di verifiche effettuate dagli accertatori presso la sede SL 5, è stato accertato e contestato che con riferimento alla cessione di n. 13 suini in favore di la ricorrente ha omesso di compilare il Persona_1 mod. IV “Dichiarazione di provenienza dell'animale” (violazione contestata con il verbale n. 33) e di registrare lo scarico degli stessi sul registro di stalla aziendale (violazione contestata con il verbale n. 34). Con il verbale n. 35 è, invece, è stata contestata la mancata vaccinazione, nell'anno 2017, dei suini di proprietà della ricorrente. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sanzione allegando che le omissioni contestate non vi sono state in quanto il registro suini facente capo all'azienda di essa ricorrente risulta chiuso in data 22/3/2018 (data di cession della propria Azienda a Per_1
), ovvero prima del sopralluogo dellal'SL e che, quindi,
[...] deve presumersi che gli indicati 13 suini siano stati regolarmente ceduti anche con l'osservanza delle prescrizioni di cui alle norme indicate e, quindi, previa compilazione del Mod. IV e con annotazione di scarico degli stessi sul registro di stalla. Ha resistito SL 5 Sistema Sanitario Regione Liguria, contestando l'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi:
• È infondata l'opposizione svolta con riferimento alla violazione contestata con il verbale n. 35; invero, dedurre a difesa che il fatto storico della cessione di 13 suini nell'anno 2018 necessariamente implica che tutti i suini dell'azienda della erano stati vaccinati nell'anno 2017 è Parte_1 allegazione priva di valore logico e, all'evidenza, probatorio;
infatti, come si legge nel verbale n. 35, le vaccinazioni devono risultare dal Mod. XII, Modello non reperito dagli accertatori presso SL nè altrimenti messo a disposizione dalla ricorrente che avrebbe dovuto detenerne una copia (o reperirla presso il veterinario cui, in ipotesi, si è rivolta per la vaccinazione e produrla in giudizio).
• E' infondata anche l'opposizione ai verbali nn. 33 e 34; come sopra anticipato, l'opponente contesta le omissioni a lei
2 addebitate e deduce che poichè il registro suini risulta chiuso in data 22/3/2018 (data di cessione dell'allevamento a ) deve necessariamente presumersi che Persona_1 gli indicati 13 suini fossero stati regolarmente ceduti con l'osservanza delle prescrizioni di cui alle norme indicate e, quindi, previa compilazione del Mod. IV e con annotazione di scarico degli stessi sul registro di stalla;
perchè, diversamente, SL non avrebbe annullato il registro.
• Tale ragionamento presuntivo è viziato, difettando di concludenza e logicità; invero, premesso che la sanzione comminata di cui si discute attiene al mancato espletamento di adempimenti formali di cui è onerato l'allevatore, adempimenti formali che non ammettono equipollenti (peraltro, trattasi di adempimenti che sono strumentali ad una trasparente circolazione del bestiame le cui carni sono destinate al mercato alimentare), deve, in realtà, rilevarsi che:
1. SL ha prodotto copia conforme all'originale del registro di carico/scarico aziendale reperito e ritirato presso nel Parte_1 sopralluogo/ispezione del 5/12/2018;
2. da tale registro si ricava che a gennaio 2018 erano in carico all'allevamento di Parte_1
13 suini;
poichè è allegato e
[...] documentato che in data 22/3/2018 Parte_1
ha ceduto l'allevamento a
[...] Per_1
(la cessione è documentata e sul
[...] registro di carico/scarico prodotto da SL c'è scritto che il registro è stato annullato da SL in data 22/3/2022), è assai probabile che quei 13 suini siano stati ceduti tra gennaio 2018 ed il 22/3/2018; di essi è divenuto Persona_1 giuridicamente proprietario (prima era solo detentore per conto della proprietaria Parte_1
);
[...]
3. decisiva è la considerazione che nella copia del registro ritirato dagli Ispettori SL in data
3 5/12/2018 presso la ricorrente, non è stato, pacificamente, annotato lo scarico dei 13 suini;
l'ultima annotazione che si legge in detto registro è quella di gennaio 2018 che indica la presenza in allevamento di 13 suini.
• Con riferimento al verbale di contestazione n. 33 concernente la omessa compilazione del Mod IV (dichiarazione di provenienza degli animali) non può non prendersi atto che tale Modello non risulta essere stato compilato in correlazione alla vendita dei 13 suini da parte della al la prova di tale adempimento Parte_1 Per_1 non può presumersi ma doveva essere data dalla ricorrente;
nè è fondatamente sostenibile che essa ricorrente ha predisposto e consegnato il Modello ad SL e che lo stesso sarebbe andato perso da parte di SL;
deve in proposito rilevarsi che in forza di decreto 28/6/2016 il Mod. IV è divenuto informatico (con obbligatorietà a partire da un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta del predetto decreto, quindi da Settembre 2017); in tal caso, la ricorrente avrebbe dovuto archiviare nel proprio computer il modello compilato;
quand'anche, in ragione di possibili deroghe al predetto decreto il Modello IV al tempo della vendita dei 13 suini fosse ancora cartaceo, deve evidenziarsi che la modalità cartacea contemplava la compilazione di più copie (quattro) del Modello di cui una era destinata necessariamente a rimanere presso l'allevatore che dava corso alla vendita del bestiame;
quindi, anche in tale caso, la ricorrente avrebbe dovuto produrre la copia a sue mani.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
quindi, sono a carico di parte opponente e verranno liquidate avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della sanzione amministrativa comminata.
PQM
4 Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 11 del 16/2/2023 emessa da SL 5 che conferma. Condanna a rifondere ad SL 5 le spese di lite Parte_1 che liquida in euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge. La Spezia, 5/11/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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