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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/05/2024, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15280/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti MARCO FAZIO e ANTONIO BRANCACCIO come da procura notarile in atti
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARGHERITA OLIVA come da procura notarile in atti
- resistenti
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
1. La presente decisione viene resa all'esito trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. prevista per l'udienza del 2.5.24.
Con ricorso depositato in data 28/11/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 13.3.22 relativa agli avvisi di addebito n. 37120160006089016000, n. 37120170011822344000, n.
37120170012978574000, n. 37120170012978675000, n. 37120180003920155000 e n. avviso di addebito n. 3712018000998749000 e n. 37120180023631913 000. A fondamento della domanda è stata eccepita l'omessa notifica e la prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli avvisi. Si sono costituiti in giudizio l' anche per conto della e l' eccependo CP_1 CP_3 Controparte_2 in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e deducendo la regolare notifica degli avvisi in questione.
2. L'intimazione di pagamento nel sistema di riscossione dei crediti assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, è quella di accertare il mancato pagamento del debito contributivo ed intimare al contribuente il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Ricevuta l'intimazione di pagamento, il contribuente che lamenti che la notificazione della stessa non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (cfr. Cass. n.
16412/2007; Cass. n. 13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.
10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
2 Va preliminarmente osservato che risultano ritualmente notificati gli avvisi di addebito in questione in data 13.5.16, 16.10.17, 18.10.17, 19.6.18, 11.7.18 e 16.1.19.
Decisivo ai fini della decisione è l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Com'è noto, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Ciò posto, risultando documentata la rituale notifica degli avvisi in questione alle date suindicate, non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (13.3.22) il termine di prescrizione quinquennale applicabile in una simile fattispecie. Del resto va anche considerato, in relazione all'avviso di addebito notificato il 13.5.2016, la sospensione del termine di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale. Difatti, trova applicazione nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8
3 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al
23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal
23 febbraio 2020 al 30.6.2020 + 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente che liquida in complessivi € 1.150,00 spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Aversa, 3-5-24 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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