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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 21590/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio Parte_1
Massimo Mancusi, giusta procura allegata al ricorso, RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avvocato Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti in Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980, pensione di inabilità ex art. 12 legge n. 118/71, assegno mensile ex art. 13 legge n. 118/1971, handicap grave ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92, handicap lieve ex art. 3, co. 1, legge n. 104/92. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 4/6/2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare la propria condizione di totale invalido civile, anche con diritto all'indennità di accompagnamento, o, quantomeno, la propria invalidità in misura pari al 74% al fine di beneficiare dell'assegno di invalidità, oltre che il proprio status di soggetto in condizione di handicap grave o, quantomeno, lieve. A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha precisato di essere affetto dalle patologie specificamente indicate in ricorso, che lo rendevano, già al momento di presentazione della domanda amministrativa e tuttora, non soltanto totalmente inabile, ma, altresì, incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, nonché di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, risultando così bisognoso di assistenza continua e portatore di handicap.
Ha contestato, pertanto, specificamente le risultanze della CTU espletata nel procedimento di ATP, in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o quantomeno dell'assegno di invalidità, nonché al mancato riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave, domandando la conferma, in ogni caso, del suo status di soggetto portatore di handicap lieve, già riconosciuto dal CTU nominato nella fase di ATP e non omologato. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo digitale della fase di accertamento tecnico preventivo, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della CTU medico-legale, in ordine all'eventuale sussistenza dei requisiti sanitari di tutte le prestazioni invocate. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente l'8/5/2024 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 4/6/2024, sicché nel pieno rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è risultato solo parzialmente fondato, nei limiti di cui in prosieguo. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al
2 primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel merito, parte ricorrente ha censurato in modo effettivo e specifico la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.2 Orbene, il nuovo consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale, sulla base degli esami clinici e complementari effettuati e dell'esame della documentazione sanitaria allegata a corredo dell'istanza, tenendo in considerazione tanto la perizia già resa nel corso dell'ATP, quanto le diverse conclusioni diagnostiche del CTP, ha concluso la sua relazione
3 affermando che, per le infermità di cui è portatore, il ricorrente "NON si trova, attualmente, nelle condizioni di cui all'art. 1 della Legge 18/80; NON si trovi, attualmente, nelle condizioni di cui all'art. 12 L. 118/71 (pensione di inabilità); NON si trovi, attualmente, nelle condizioni di cui all'art. 13 L. 118/71 (assegno mensile di assistenza); NON e si trovi attualmente di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92". Chiesto di integrare la relazione di perizia in ordine all'eventuale sussistenza dello status di soggetto portatore di handicap non grave, già riscontrato dal perito nominato nella fase di ATP ed oggetto di specifico quesito, il CTU ha precisato “ad integrazione della perizia depositata si comunica che il sig. di anni 67, si trova ad essere portatore di handicap Parte_1 non grave, in quanto presenta una infermità psichica stabilizzata che è causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. Peraltro, a fronte della completezza e della esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale, nonostante il termine appositamente concesso.
3.3 Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente - che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti - deve escludersi che il ricorrente si trovi nelle condizioni sanitarie utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità e, altresì, che versi nelle condizioni di soggetto portatore di handicap in condizione di gravità. Di contro, il ricorrente si trova, sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, nelle condizioni di soggetto portatore di handicap non grave, ex art. 3, co. 1, legge n. 104/92.
4. Quanto alle spese di lite, sussistono gravi motivi per disporne la compensazione per tre quarti, alla stregua della regola della reciproca soccombenza, quale espressione del principio di causalità (cfr. Cass., 24/6/2009, n. 14846, Cass. 26/6/2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16/4/2009 e Cass. 30/3/2011, n. 7307), in considerazione del mancato riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità e, altresì, al riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità; e, d'altro canto, della sussistenza dello status di soggetto portatore di handicap non grave sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, in soggetto mai convocato a visita innanzi alla Commissione Medica dell' CP_1
4 Quanto alla misura delle spese, le stesse, comprensive di quelle della fase di ATP, vanno liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Vanno poste definitivamente a carico dell infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che il ricorrente è Parte_1 soggetto portatore di handicap non grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge n. 104/92, sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa. Rigetta, per il resto, il ricorso. Compensa per tre quarti le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.696, e condanna l' alla refusione a parte ricorrente del residuo quarto, CP_1 pari a € 674, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 4 marzo 2025.
Il Giudice Laura Cerroni
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