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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1367/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata indata 28.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione AdE, in atti;
AdER non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90018492 55 000, notificata in data 24.09.2025, l'Agenzia delle Entrate SC, per conto dell'Agenzia delle Entrate di BO Valentia, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 4.623,46, della somma di euro 3.656,28 e della somma di euro 3.364,31, relative rispettivamente a n. 1 cartella di pagamento e a n. 2 avvisi di accertamento per Irpef anni 2006,
2008 e 2009.
Con ricorso in data 20.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione;
3) la mancanza di elementi essenziali;
4) l'omessa dettagliata indicazione del calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 22.10.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 05.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la parte resistente AdE, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio la resistente AdER, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 22.10.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
28.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
22.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici. Invero, agli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 19.12.2014 e degli avvisi di accertamento in data
19.09.2013 e in data 09.07.2014, così come si evince dalla stessa intimazione impugnata.
Peraltro, pur non essendo allegate le relative notifiche (cfr. il fascicolo telematico della resistente AdE), va evidenziato che successivamente sono stati notificati all'odierna parte ricorrente ben n. 3 intimazioni di pagamento in data 18.05.2018, in data 25.01.2022 e in data 1605.2024 (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo telematico della resistente AdE): tali notifiche degli atti successivi, peraltro non oggetto di contestazioni da parte del ricorrente (cfr. la memoria illustrativa in data 28.01.2026), determinano la definitività degli accertamenti contenuti negli atti prodromici.
Infatti, come è noto, se la parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati
(intimazioni di pagamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Egualmente è infondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di prescrizione del credito. Invero, dopo la notifica della cartella di pagamento degli avvisi di accertamento, l'Agenzia delle Entrate SC, come già sopra evidenziato, ha notificato all'odierna parte ricorrente ben n. 3 intimazioni di pagamento in data 18.05.2018, in data 25.01.2022 e in data 1605.2024 (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo telematico della resistente AdE): tali notifiche degli atti successivi non sono oggetto di contestazioni da parte del ricorrente
(cfr. la memoria illustrativa in data 28.01.2026).
Pertanto, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione decennale applicabile alle imposte Irpef,
Iva, Ires e Irap, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sentenza n. 24322/2014; nonché ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n.
32308/2019).
Egualmente non risulta decorso il termine di prescrizione degli accessori del credito, cioè sanzioni e interessi.
Infatti, va evidenziato che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10549/2019, ha affermato, in tema di prescrizione degli accessori del tributo, che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Tale orientamento risulta ripreso da numerose sentenze di merito, tra le quali la sentenza della CTR Toscana
n. 11/01/2021, nonché la sentenza n. 619/01/2020. Con tali pronunce la suddetta Commissione ha affermato che “l'art. 2948, n. 4, cod. civ., disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale….”; e che “la prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…” (in questo senso, anche CTP di Pisa sentenza n.
207/01/2020; e CTP di Sassari sentenza n. 126/03/2021).
Egualmente risultano palesemente destituite di fondamento le altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
In particolare, quanto alla mancanza degli elementi essenziali nell'intimazione impugnata, l'eccezione, ad avviso della Corte, è del tutto infondata, in quanto l'atto impositivo è conforme al modello ministeriale e contiene tutti gli elementi atti a mettere il contribuente a conoscenza della pretesa erariale.
quanto, poi, all'eccezione di omessa dettagliata indicazione del calcolo degli interessi, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall'Agenzia resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.
M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nella cartella impugnata: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n. 602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In ultimo, risultano palesemente destituite di fondamento le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa depositata in data 28.01.2026.
In particolare, quanto all'eccezione di inesistenza/nullità della costituzione in giudizio di AdE per mancanza di delega in capo al Funzionario sottoscrittore, va semplicemente evidenziato che la memoria di costituzione è firmata digitalmente dal Capo Ufficio, dott. Nominativo_1 (Funzionario incaricato, dott. Nominativo_2, su delega (richiamata in calce all'atto difensivo) del Direttore Provinciale, dott. Nominativo_3.
Per quanto riguarda, poi, l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti privi di attestazione di conformità ex art. 25 bis, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (proposta dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa in data 10.09.2025), va evidenziato quanto segue.
In particolare, il detto articolo dispone che “1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
In effetti, ad avviso della Corte, l'introduzione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, non altera in modo significativo il quadro normativo precedente, delineato dal D.Lgs. n. 08/2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale,
e successive modifiche e integrazioni, ovvero non inserisce, in via generalizzata, un obbligo di certificazione di conformità di documenti, previsto a pena di inutilizzabilità.
Infatti, avvero la tesi contraria, sostenuta dalla parte ricorrente, militano vari argomenti. In primo luogo,
l'imposizione di un simile obbligo in via generalizzata costituirebbe un ingiustificato e inspiegabile aggravamento degli obblighi a carico delle parti e l'introduzione di un regime di certificazione documentale più restrittivo di quello previsto dal CAD. Tale radicale innovazione non traspare dagli atti della riforma e, in caso di affermativa, si configurerebbero profili di legittimità costituzionale per eccesso di delega, dal momento che nulla in proposito è previsto nell'atto di delega al governo e che l'obiettivo della riforma è stato quello di semplificare il processo (cfr. art. 19 della legge n. 111/2023).
In secondo luogo, la stessa collocazione della norma in oggetto nonconsente di acquisire elementi a favore della tesi più restrittiva, anzi l'esegesi del dato normativo conduce a soluzioni diametralmente opposte. Infatti, la norma sull'obbligo per il Giudice Tributario di non tenere conto di documenti originali cartacei, di cui non sia stata acquisita copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non è contenuta in un apposito articolo né in un apposito comma, bensì costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte si limita a escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti già prodotti in primo grado o, comunque, in un precedente grado di giudizio. Insomma, la stessa collocazione della norma in oggetto fa propendere per una interpretazione meno dirompente rispetto al quadro normativo già delineato dal CAD, cioè una interpretazione da ricercarsi nel contesto delineato dalla prima parte del comma, cioè nell'ambito della disciplina di formazione del fascicolo telematico.
In effetti, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, come convertito dalla legge n. 136/2018, si è generalizzato l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali a decorrere dal giorno 01.07.2019: in precedenza, l'impiego dello strumento del processo tributario telematico era solo facoltativo e comportava, comunque, la possibile convivenza di atti depositati telematicamente e atti depositati in forma cartacea.
L'art. 12 D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 stabiliva che “Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. …..”.
Alla luce di tale disposizione, tuttora vigente, l'ultimo periodo del comma 5-bis va letto, ad avviso della Corte adita, non nel senso di attribuire al difensore un potere (o peggio un obbligo) di attestazione di conformità di documenti cartacei tout court, ma semplicemente di conferma che il Giudice Tributario può prendere in considerazione solo quegli atti che, anche se prodotti in forma cartacea, siano poi stati inseriti nel fascicolo telematico in copia per immagine, certificata conforme al documento originariamente prodotto.
Tale interpretazione del comma 5 bis dell'art. 25 bis trova conferma anche nella circostanza che in un sistema integralmente telematico il Giudice non ha a disposizione alcun documento cartaceo;
ciò è vero, in particolar modo, per i ricorsi introdotti dopo il giorno 01.07.2019. Quindi, in tale contesto disporre che il Giudice: “non può tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”; induce a individuare tali atti in quegli atti o documenti cartacei, prodotti in giudizio prima del luglio 2019, di cui non esiste una corrispondente copia per immagine, giacché dal luglio 2019 tutti gli atti sono depositati telematicamente, come documenti informatici (muniti di firma digitale) oppure come copia per immagine,
Tale situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, in relazione a contenziosi iniziati prima del 2014 (ossia prima dell'avvio anche in via sperimentale del processo tributario telematico e dell'applicazione del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163), non ancora definiti, magari a seguito di rinvio dalla Cassazione o di altri eventi che hanno determinato una particolare lentezza del processo (sospensione, interruzione): in tali ipotesi potrebbe effettivamente verificarsi che, accanto a documenti digitalizzati depositati dopo il luglio 2019, potrebbero essere inseriti nel fascicolo documenti depositati fra il 2014 e il 2019 in forma cartacea, la cui copia per immagine è stata estratta ed attestata conforme dalla Segreteria ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 163/2013; oppure addirittura documenti allegati ad un ricorso antecedente all'anno 2014, prodotti, quindi, solo in forma cartacea, mai digitalizzati e privi di qualsivoglia attestazione di conformità.
D'altra parte, la stessa collocazione della disposizione in oggetto. immediatamente dopo la disposizione che disciplina l'unicità del fascicolo processuale per tutti i gradi di giudizio, con conseguente esonero per il difensore della parte di ridepositare in appello tutti i documenti prodotti in primo grado, ben consente di spiegare la necessità di una copia informatica per immagine di quegli atti e documenti esistenti solo in formato cartaceo: quindi, il riferimento della disposizione riguarda necessariamente solo le produzioni ante
2014, ossia le uniche ad essere prive di certificazione di conformità.
Di conseguenza, la disposizione di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, interpretata in tal senso, assume una propria coerenza ed una portata molto definita: non si tratta di attestare la conformità della copia per immagine a chissà quale documento cartaceo di incerta paternità e completezza fornito dal cliente, ma al contrario si tratta di attestare la conformità della copia per immagine al documento cartaceo depositato presso la Segreteria in una determinata e ben individuata fase processuale. In tal modo viene salvato il tenore letterale della novella, senza determinare implicite alterazioni al significato degli altri commi dell'art. 25-bis e soprattutto senza creare regimi speciali di attestazione di conformità, diversi e più gravosi di quelli disciplinati dal CAD, soprattutto non oggetto della legge delega al Governo.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente AdE, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese fra la parte ricorrente e la resistente AdER, la quale non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 20.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC e dell'Agenzia delle Entrate di BO Valentia, ritualmente notificato in data 22.10.2025 e depositato in data 05.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Agenzia delle Entrate di BO Valentia delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese fra il ricorrente e la resistente AdER.
Così deciso in BO Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1367/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001849255000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata indata 28.01.2026, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione AdE, in atti;
AdER non costituita in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90018492 55 000, notificata in data 24.09.2025, l'Agenzia delle Entrate SC, per conto dell'Agenzia delle Entrate di BO Valentia, intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 4.623,46, della somma di euro 3.656,28 e della somma di euro 3.364,31, relative rispettivamente a n. 1 cartella di pagamento e a n. 2 avvisi di accertamento per Irpef anni 2006,
2008 e 2009.
Con ricorso in data 20.10.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione;
3) la mancanza di elementi essenziali;
4) l'omessa dettagliata indicazione del calcolo degli interessi.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 22.10.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 05.11.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la parte resistente AdE, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio la resistente AdER, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 22.10.2025.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data
28.01.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del
D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data
22.10.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici. Invero, agli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 19.12.2014 e degli avvisi di accertamento in data
19.09.2013 e in data 09.07.2014, così come si evince dalla stessa intimazione impugnata.
Peraltro, pur non essendo allegate le relative notifiche (cfr. il fascicolo telematico della resistente AdE), va evidenziato che successivamente sono stati notificati all'odierna parte ricorrente ben n. 3 intimazioni di pagamento in data 18.05.2018, in data 25.01.2022 e in data 1605.2024 (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo telematico della resistente AdE): tali notifiche degli atti successivi, peraltro non oggetto di contestazioni da parte del ricorrente (cfr. la memoria illustrativa in data 28.01.2026), determinano la definitività degli accertamenti contenuti negli atti prodromici.
Infatti, come è noto, se la parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati
(intimazioni di pagamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Egualmente è infondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di prescrizione del credito. Invero, dopo la notifica della cartella di pagamento degli avvisi di accertamento, l'Agenzia delle Entrate SC, come già sopra evidenziato, ha notificato all'odierna parte ricorrente ben n. 3 intimazioni di pagamento in data 18.05.2018, in data 25.01.2022 e in data 1605.2024 (cfr. all. nn. 3, 4 e 5 del fascicolo telematico della resistente AdE): tali notifiche degli atti successivi non sono oggetto di contestazioni da parte del ricorrente
(cfr. la memoria illustrativa in data 28.01.2026).
Pertanto, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione decennale applicabile alle imposte Irpef,
Iva, Ires e Irap, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sentenza n. 24322/2014; nonché ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n.
32308/2019).
Egualmente non risulta decorso il termine di prescrizione degli accessori del credito, cioè sanzioni e interessi.
Infatti, va evidenziato che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10549/2019, ha affermato, in tema di prescrizione degli accessori del tributo, che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Tale orientamento risulta ripreso da numerose sentenze di merito, tra le quali la sentenza della CTR Toscana
n. 11/01/2021, nonché la sentenza n. 619/01/2020. Con tali pronunce la suddetta Commissione ha affermato che “l'art. 2948, n. 4, cod. civ., disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale….”; e che “la prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…” (in questo senso, anche CTP di Pisa sentenza n.
207/01/2020; e CTP di Sassari sentenza n. 126/03/2021).
Egualmente risultano palesemente destituite di fondamento le altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente.
In particolare, quanto alla mancanza degli elementi essenziali nell'intimazione impugnata, l'eccezione, ad avviso della Corte, è del tutto infondata, in quanto l'atto impositivo è conforme al modello ministeriale e contiene tutti gli elementi atti a mettere il contribuente a conoscenza della pretesa erariale.
quanto, poi, all'eccezione di omessa dettagliata indicazione del calcolo degli interessi, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall'Agenzia resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.
M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nella cartella impugnata: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n. 602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In ultimo, risultano palesemente destituite di fondamento le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa depositata in data 28.01.2026.
In particolare, quanto all'eccezione di inesistenza/nullità della costituzione in giudizio di AdE per mancanza di delega in capo al Funzionario sottoscrittore, va semplicemente evidenziato che la memoria di costituzione è firmata digitalmente dal Capo Ufficio, dott. Nominativo_1 (Funzionario incaricato, dott. Nominativo_2, su delega (richiamata in calce all'atto difensivo) del Direttore Provinciale, dott. Nominativo_3.
Per quanto riguarda, poi, l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti privi di attestazione di conformità ex art. 25 bis, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (proposta dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa in data 10.09.2025), va evidenziato quanto segue.
In particolare, il detto articolo dispone che “1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
In effetti, ad avviso della Corte, l'introduzione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, non altera in modo significativo il quadro normativo precedente, delineato dal D.Lgs. n. 08/2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale,
e successive modifiche e integrazioni, ovvero non inserisce, in via generalizzata, un obbligo di certificazione di conformità di documenti, previsto a pena di inutilizzabilità.
Infatti, avvero la tesi contraria, sostenuta dalla parte ricorrente, militano vari argomenti. In primo luogo,
l'imposizione di un simile obbligo in via generalizzata costituirebbe un ingiustificato e inspiegabile aggravamento degli obblighi a carico delle parti e l'introduzione di un regime di certificazione documentale più restrittivo di quello previsto dal CAD. Tale radicale innovazione non traspare dagli atti della riforma e, in caso di affermativa, si configurerebbero profili di legittimità costituzionale per eccesso di delega, dal momento che nulla in proposito è previsto nell'atto di delega al governo e che l'obiettivo della riforma è stato quello di semplificare il processo (cfr. art. 19 della legge n. 111/2023).
In secondo luogo, la stessa collocazione della norma in oggetto nonconsente di acquisire elementi a favore della tesi più restrittiva, anzi l'esegesi del dato normativo conduce a soluzioni diametralmente opposte. Infatti, la norma sull'obbligo per il Giudice Tributario di non tenere conto di documenti originali cartacei, di cui non sia stata acquisita copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non è contenuta in un apposito articolo né in un apposito comma, bensì costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte si limita a escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti già prodotti in primo grado o, comunque, in un precedente grado di giudizio. Insomma, la stessa collocazione della norma in oggetto fa propendere per una interpretazione meno dirompente rispetto al quadro normativo già delineato dal CAD, cioè una interpretazione da ricercarsi nel contesto delineato dalla prima parte del comma, cioè nell'ambito della disciplina di formazione del fascicolo telematico.
In effetti, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, come convertito dalla legge n. 136/2018, si è generalizzato l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali a decorrere dal giorno 01.07.2019: in precedenza, l'impiego dello strumento del processo tributario telematico era solo facoltativo e comportava, comunque, la possibile convivenza di atti depositati telematicamente e atti depositati in forma cartacea.
L'art. 12 D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 stabiliva che “Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. …..”.
Alla luce di tale disposizione, tuttora vigente, l'ultimo periodo del comma 5-bis va letto, ad avviso della Corte adita, non nel senso di attribuire al difensore un potere (o peggio un obbligo) di attestazione di conformità di documenti cartacei tout court, ma semplicemente di conferma che il Giudice Tributario può prendere in considerazione solo quegli atti che, anche se prodotti in forma cartacea, siano poi stati inseriti nel fascicolo telematico in copia per immagine, certificata conforme al documento originariamente prodotto.
Tale interpretazione del comma 5 bis dell'art. 25 bis trova conferma anche nella circostanza che in un sistema integralmente telematico il Giudice non ha a disposizione alcun documento cartaceo;
ciò è vero, in particolar modo, per i ricorsi introdotti dopo il giorno 01.07.2019. Quindi, in tale contesto disporre che il Giudice: “non può tener conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”; induce a individuare tali atti in quegli atti o documenti cartacei, prodotti in giudizio prima del luglio 2019, di cui non esiste una corrispondente copia per immagine, giacché dal luglio 2019 tutti gli atti sono depositati telematicamente, come documenti informatici (muniti di firma digitale) oppure come copia per immagine,
Tale situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, in relazione a contenziosi iniziati prima del 2014 (ossia prima dell'avvio anche in via sperimentale del processo tributario telematico e dell'applicazione del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163), non ancora definiti, magari a seguito di rinvio dalla Cassazione o di altri eventi che hanno determinato una particolare lentezza del processo (sospensione, interruzione): in tali ipotesi potrebbe effettivamente verificarsi che, accanto a documenti digitalizzati depositati dopo il luglio 2019, potrebbero essere inseriti nel fascicolo documenti depositati fra il 2014 e il 2019 in forma cartacea, la cui copia per immagine è stata estratta ed attestata conforme dalla Segreteria ai sensi dell'art. 12 D.M. n. 163/2013; oppure addirittura documenti allegati ad un ricorso antecedente all'anno 2014, prodotti, quindi, solo in forma cartacea, mai digitalizzati e privi di qualsivoglia attestazione di conformità.
D'altra parte, la stessa collocazione della disposizione in oggetto. immediatamente dopo la disposizione che disciplina l'unicità del fascicolo processuale per tutti i gradi di giudizio, con conseguente esonero per il difensore della parte di ridepositare in appello tutti i documenti prodotti in primo grado, ben consente di spiegare la necessità di una copia informatica per immagine di quegli atti e documenti esistenti solo in formato cartaceo: quindi, il riferimento della disposizione riguarda necessariamente solo le produzioni ante
2014, ossia le uniche ad essere prive di certificazione di conformità.
Di conseguenza, la disposizione di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, interpretata in tal senso, assume una propria coerenza ed una portata molto definita: non si tratta di attestare la conformità della copia per immagine a chissà quale documento cartaceo di incerta paternità e completezza fornito dal cliente, ma al contrario si tratta di attestare la conformità della copia per immagine al documento cartaceo depositato presso la Segreteria in una determinata e ben individuata fase processuale. In tal modo viene salvato il tenore letterale della novella, senza determinare implicite alterazioni al significato degli altri commi dell'art. 25-bis e soprattutto senza creare regimi speciali di attestazione di conformità, diversi e più gravosi di quelli disciplinati dal CAD, soprattutto non oggetto della legge delega al Governo.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente AdE, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese fra la parte ricorrente e la resistente AdER, la quale non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di BO Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 20.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC e dell'Agenzia delle Entrate di BO Valentia, ritualmente notificato in data 22.10.2025 e depositato in data 05.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Agenzia delle Entrate di BO Valentia delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese fra il ricorrente e la resistente AdER.
Così deciso in BO Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella