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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16231 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonina Tamburello presso il cui studio a Palermo, via Carducci n. 2, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Salvatore Romeo presso il cui studio a Palermo, via Gioacchino Ventura n.
5, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettive note conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 8373/2021 emesso da questo Tribunale in data 08/11/2021;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono stati generati due figli, nato il [...], ed Per_1
, nato il [...]. Per_2
La pronuncia sull'affidamento deve riguardare soltanto il secondo, ancora minorenne.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo di , evidenziando il disinteresse Per_2
morale e materiale del resistente, il quale non avrebbe alcun rapporto con i figli ormai da anni e non provvederebbe al loro mantenimento;
il resistente ha chiesto l'affido congiunto, rilevando che il mancato rapporto con i figli è stato connesso anche al comportamento ostruzionistico della ricorrente.
All'udienza del 18/04/2024 la ricorrente ha dichiarato: “il padre si disinteressa totalmente dei suoi figli;
da quattro anni non li vede e non li sente;
è vero che i miei figli non vogliono avere rapporti con il padre ma questo succede perché lui non vuole avere un dialogo con loro;
ormai sono grandi e io non posso forzarli ad incontrarlo;
penso che non ci siano margini per eventuali percorsi perché mio figlio che è il piccolo ormai è da tempo che non vede il Per_2 padre e non vuole incontrarlo;
la cosa che li ha traumatizzati è che dall'oggi al domani lui è andato via di casa ed ha iniziato una relazione con un'altra donna;
(…) il mio ex marito non mi ha mai dato una lira per il mantenimento dei nostri figli”.
Lo stesso resistente ha confermato l'assenza di rapporti con i figli ed il mancato assolvimento dell'obbligo di contribuzione;
ha, invero, dichiarato: “attualmente i rapporti con i miei figli si sono allentati perché loro non accettano che io abbia una compagna;
io li cerco ma loro sono tirati nei miei confronti;
non vedo mio figlio da due anni;
è vero che non verso Per_2
l'assegno di mantenimento per i miei figli, ho avuto problemi economici”.
Con ordinanza del 22/07/2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, Per_2
con diritto di visita da parte del padre da esercitarsi secondo modalità da concordare tra le parti, anche in considerazione delle esigenze e della volontà del minore.
Orbene, ritiene il Tribunale che il disinteressamento morale e materiale dimostrato dal resistente nei confronti del figlio minore, che non incontra ormai da qualche anno ed al cui sostentamento non provvede, denota evidentemente un'incapacità del resistente a gestire le responsabilità e gli impegni che richiede un regime di affidamento congiunto, con la conseguenza che appare più rispondente alle esigenze del figlio ancora minorenne prevedere un regime di affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà in tal modo avere maggiore
2 autonomia nell'assunzione di quelle decisioni, che non richiedono per legge il consenso dell'altro genitore e così tutelare più agevolmente e speditamente gli interessi del minore.
Giova, infine, rilevare che il resistente ha allegato di essersi di recente trasferito in Germania per trovare lavoro, sicché la notevole distanza tra il suo luogo di dimora e quello del minore e della madre collocataria corrobora la decisione di affido esclusivo.
Le decisioni di maggiori interesse del minore, tuttavia, dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, sarà lasciata alla libera determinazione delle parti ed alla volontà del figlio minore, il quale ha compiuto da poco sedici anni, l'individuazione delle concrete modalità di incontro.
3. Per quanto riguarda la casa coniugale, sita a Palermo, via Giovanni Boccheri n. 10, condotta in locazione, essa deve rimanere assegnata alla ricorrente, in quanto genitore collocatario della prole, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
4. Passando al contributo per il mantenimento della prole, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Inoltre, il dovere dei genitori non cessa, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, quando questi non sia ancora in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
tuttavia, viene meno qualora lo stesso rifiuti consapevolmente occasioni di lavoro o ritardi senza motivazione il corso degli studi.
In sede di separazione, definita consensualmente nel 2021, le parti avevano concordato un assegno di € 450,00 al mese a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (€ 225,00 ciascuno).
3 Con l'ordinanza provvisoria ed urgente del presente giudizio, in considerazione di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente (ovvero che il figlio “lavora al McDonald's; ha un Per_1 contratto in regola e percepisce € 500,00, anche se la retribuzione dipende da quante ore lavora al mese”), è stato ridotto il contributo previsto per il quale, seppur non Per_1
ancora pienamente autonomo, ha iniziato ad inserirsi nel mondo del lavoro;
è stato, in particolare, posto a carico del resistente un assegno di € 300,00 al mese, di cui € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ed € 200,00 a titolo di contributo per il Per_1
mantenimento del minore , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
In sede di conclusioni, la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni dell'ordinanza provvisoria;
il resistente ha concluso genericamente, riportandosi alla comparsa in cui aveva chiesto di contribuire al mantenimento dei due figli con un assegno di € 50,00 per ciascuno.
5. Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio è emerso quanto segue.
(classe 1974) lavora saltuariamente come addetta alle pulizie;
percepisce Parte_1
l'Assegno unico per i figli per intero;
vive nella casa coniugale, condotta in locazione al canone di € 450,00 al mese.
La stessa ha depositato certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la mancata percezione di redditi per gli anni di imposta 2020 e 2021 e la percezione di un reddito di €
7.980,00 per l'anno d'imposta 2022 nonché documentazione dell'INPS attestante la percezione sino al mese di dicembre 2023 del reddito di cittadinanza per un importo di €
800,00 circa al mese.
(classe 1983) all'udienza del 18/04/2024 ha dichiarato di non svolgere CP_1
attività lavorativa e di vivere insieme alla compagna in un immobile condotto in locazione al canone di € 480,00 al mese;
nelle more del giudizio, ha dedotto di essersi trasferito in
Germania dove ha rinvenuto un'occupazione lavorativa, tant'è che ha prodotto la busta paga del mese di gennaio 2025.
Orbene, in considerazione della circostanza che il carico della gestione del figlio minore ricade esclusivamente sulla ricorrente, stante l'assenza di tempi di permanenza padre-figlio, della giovane età del figlio maggiorenne (venti anni) e della precarietà dell'attività lavorativa dal medesimo svolta, dell'attuale svolgimento da parte del resistente di stabile e redditizia attività lavorativa all'estero e dell'onere gravante sulla ricorrente per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive la prole, va confermato l'assegno di € 300,00 al mese, di cui € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore ed € Per_2
100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
4 6. L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 21/09/2004 da
, nata a [...] il [...] ( ed Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ). CP_1 C.F._2
2) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , nato a [...] il Per_2
14/04/2009, con diritto di visita da parte del padre secondo quanto indicato in parte motiva.
3) Assegna la casa coniugale a , genitore collocatario della prole. Parte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei due figli, l'assegno complessivo di € 300,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 24, parte
I, dell'anno 2004).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16231 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promosso
DA
, nata a [...] il [...] , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonina Tamburello presso il cui studio a Palermo, via Carducci n. 2, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Salvatore Romeo presso il cui studio a Palermo, via Gioacchino Ventura n.
5, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettive note conclusive
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio formulata da entrambe le parti:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 8373/2021 emesso da questo Tribunale in data 08/11/2021;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono stati generati due figli, nato il [...], ed Per_1
, nato il [...]. Per_2
La pronuncia sull'affidamento deve riguardare soltanto il secondo, ancora minorenne.
La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo di , evidenziando il disinteresse Per_2
morale e materiale del resistente, il quale non avrebbe alcun rapporto con i figli ormai da anni e non provvederebbe al loro mantenimento;
il resistente ha chiesto l'affido congiunto, rilevando che il mancato rapporto con i figli è stato connesso anche al comportamento ostruzionistico della ricorrente.
All'udienza del 18/04/2024 la ricorrente ha dichiarato: “il padre si disinteressa totalmente dei suoi figli;
da quattro anni non li vede e non li sente;
è vero che i miei figli non vogliono avere rapporti con il padre ma questo succede perché lui non vuole avere un dialogo con loro;
ormai sono grandi e io non posso forzarli ad incontrarlo;
penso che non ci siano margini per eventuali percorsi perché mio figlio che è il piccolo ormai è da tempo che non vede il Per_2 padre e non vuole incontrarlo;
la cosa che li ha traumatizzati è che dall'oggi al domani lui è andato via di casa ed ha iniziato una relazione con un'altra donna;
(…) il mio ex marito non mi ha mai dato una lira per il mantenimento dei nostri figli”.
Lo stesso resistente ha confermato l'assenza di rapporti con i figli ed il mancato assolvimento dell'obbligo di contribuzione;
ha, invero, dichiarato: “attualmente i rapporti con i miei figli si sono allentati perché loro non accettano che io abbia una compagna;
io li cerco ma loro sono tirati nei miei confronti;
non vedo mio figlio da due anni;
è vero che non verso Per_2
l'assegno di mantenimento per i miei figli, ho avuto problemi economici”.
Con ordinanza del 22/07/2024 è stato disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, Per_2
con diritto di visita da parte del padre da esercitarsi secondo modalità da concordare tra le parti, anche in considerazione delle esigenze e della volontà del minore.
Orbene, ritiene il Tribunale che il disinteressamento morale e materiale dimostrato dal resistente nei confronti del figlio minore, che non incontra ormai da qualche anno ed al cui sostentamento non provvede, denota evidentemente un'incapacità del resistente a gestire le responsabilità e gli impegni che richiede un regime di affidamento congiunto, con la conseguenza che appare più rispondente alle esigenze del figlio ancora minorenne prevedere un regime di affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà in tal modo avere maggiore
2 autonomia nell'assunzione di quelle decisioni, che non richiedono per legge il consenso dell'altro genitore e così tutelare più agevolmente e speditamente gli interessi del minore.
Giova, infine, rilevare che il resistente ha allegato di essersi di recente trasferito in Germania per trovare lavoro, sicché la notevole distanza tra il suo luogo di dimora e quello del minore e della madre collocataria corrobora la decisione di affido esclusivo.
Le decisioni di maggiori interesse del minore, tuttavia, dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, sarà lasciata alla libera determinazione delle parti ed alla volontà del figlio minore, il quale ha compiuto da poco sedici anni, l'individuazione delle concrete modalità di incontro.
3. Per quanto riguarda la casa coniugale, sita a Palermo, via Giovanni Boccheri n. 10, condotta in locazione, essa deve rimanere assegnata alla ricorrente, in quanto genitore collocatario della prole, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
4. Passando al contributo per il mantenimento della prole, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Inoltre, il dovere dei genitori non cessa, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, quando questi non sia ancora in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
tuttavia, viene meno qualora lo stesso rifiuti consapevolmente occasioni di lavoro o ritardi senza motivazione il corso degli studi.
In sede di separazione, definita consensualmente nel 2021, le parti avevano concordato un assegno di € 450,00 al mese a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (€ 225,00 ciascuno).
3 Con l'ordinanza provvisoria ed urgente del presente giudizio, in considerazione di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente (ovvero che il figlio “lavora al McDonald's; ha un Per_1 contratto in regola e percepisce € 500,00, anche se la retribuzione dipende da quante ore lavora al mese”), è stato ridotto il contributo previsto per il quale, seppur non Per_1
ancora pienamente autonomo, ha iniziato ad inserirsi nel mondo del lavoro;
è stato, in particolare, posto a carico del resistente un assegno di € 300,00 al mese, di cui € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ed € 200,00 a titolo di contributo per il Per_1
mantenimento del minore , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
In sede di conclusioni, la ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni dell'ordinanza provvisoria;
il resistente ha concluso genericamente, riportandosi alla comparsa in cui aveva chiesto di contribuire al mantenimento dei due figli con un assegno di € 50,00 per ciascuno.
5. Dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio è emerso quanto segue.
(classe 1974) lavora saltuariamente come addetta alle pulizie;
percepisce Parte_1
l'Assegno unico per i figli per intero;
vive nella casa coniugale, condotta in locazione al canone di € 450,00 al mese.
La stessa ha depositato certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la mancata percezione di redditi per gli anni di imposta 2020 e 2021 e la percezione di un reddito di €
7.980,00 per l'anno d'imposta 2022 nonché documentazione dell'INPS attestante la percezione sino al mese di dicembre 2023 del reddito di cittadinanza per un importo di €
800,00 circa al mese.
(classe 1983) all'udienza del 18/04/2024 ha dichiarato di non svolgere CP_1
attività lavorativa e di vivere insieme alla compagna in un immobile condotto in locazione al canone di € 480,00 al mese;
nelle more del giudizio, ha dedotto di essersi trasferito in
Germania dove ha rinvenuto un'occupazione lavorativa, tant'è che ha prodotto la busta paga del mese di gennaio 2025.
Orbene, in considerazione della circostanza che il carico della gestione del figlio minore ricade esclusivamente sulla ricorrente, stante l'assenza di tempi di permanenza padre-figlio, della giovane età del figlio maggiorenne (venti anni) e della precarietà dell'attività lavorativa dal medesimo svolta, dell'attuale svolgimento da parte del resistente di stabile e redditizia attività lavorativa all'estero e dell'onere gravante sulla ricorrente per il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui vive la prole, va confermato l'assegno di € 300,00 al mese, di cui € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore ed € Per_2
100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
4 6. L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 21/09/2004 da
, nata a [...] il [...] ( ed Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] ). CP_1 C.F._2
2) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , nato a [...] il Per_2
14/04/2009, con diritto di visita da parte del padre secondo quanto indicato in parte motiva.
3) Assegna la casa coniugale a , genitore collocatario della prole. Parte_1
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento dei due figli, l'assegno complessivo di € 300,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5) Compensa le spese di lite tra le parti.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 24, parte
I, dell'anno 2004).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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