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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.11059/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.11059/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PRATTICO' RAFFAELLA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO Parte_1 Parte_2
(To) il 30/09/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8/8/2008 e il 7/11/2012. Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 01/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2
condiviso della responsabilità genitoriale
DISPONE che la collocazione dei minori sarà paritetica, con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna, così tenendo conto, in via prioritaria, delle loro esigenze e, dunque, permettendo agli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
DISPONE che i genitori possano tenere con sé i figli, salvo migliori e diversi accordi, secondo le seguenti modalità:
Calendario ordinario giorni alterni, compresi i pernottamenti. I genitori si faranno entrambi carico degli spostamenti dei figli prelevando i bambini dall'uscita da scuola per ivi riaccompagnarli il mattino seguente entro l'orario di inizio delle lezioni;
pagina 2 di 5 fine settimana alterni, compresi i pernottamenti. I genitori si faranno carico degli spostamenti dei figli prelevando i bambini il venerdì all'uscita da scuola per ivi riaccompagnarli il lunedì mattina nell'orario di entrata stabilito dall'istituto scolastico;
Calendario Festività
Pasqua e Periodo Natalizio: secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori, durante le festività
pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei minori presso i genitori comprenderà la metà
del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno
o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
Periodo estivo: due settimane, anche non consecutive, da consumare nel periodo di chiusura della scuola
(da giugno a settembre), sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori. I genitori comunicheranno i periodi di spettanza entro il 31 maggio di ogni anno con impegno a rispettare le reciproche esigenze lavorative. In difetto di accordo, i genitori si atterranno alla seguente calendarizzazione: la prima e la terza settimana di agosto con un genitore e la seconda e la quarta settimana di agosto con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
il giorno del compleanno di e verrà gestito il secondo il criterio dell'alternanza annuale Per_1 Per_2
tra i genitori.
il giorno del compleanno dei genitori ed i giorni delle relative ricorrenze (festa della mamma e festa del papà) spetteranno al genitore festeggiato.
eventuali ponti o altre festività verranno gestiti secondo il calendario ordinario. I genitori si impegnano a garantire, per il periodo di loro competenza, almeno due telefonate al giorno, mattino e sera, tra Per_1
e e l'altro genitore Per_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza con applicazione del Protocollo d'Intesa fra magistrati ed avvocati del 15.03.2016 in uso presso il Tribunale di Torino in ordine alle spese di natura straordinaria che dovranno essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore
ASSEGNA la casa coniugale al signor unitamente a tutti i mobili che la corredano e sui Parte_2
quali la signora rinuncia a qualunque pretesa Pt_1
pagina 3 di 5 DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti
DA' che la signora nell'anno 2020 ha percepito redditi per € 4.023,00, nel 2021 Pt_3 Parte_1
per € 4.551,00 e nel 2022 per € 4.045,00. La rendicontazione relativa all'anno 2023 non è ancora stata elaborata, pertanto non è disponibile (doc. 4 ; Pt_4
• non è proprietaria di beni immobili;
è titolare del 50% delle quote sociali della società C.F.: Parte_5 Pt_1 Parte_6
), iscritta nel Registro delle Imprese di Torino dal 12.04.2001, quale socio accomandatario P.IVA_1
(doc. 5, cciaa);
• è cointestataria dei seguenti conti correnti:
- c.c. n. 000100506633 presso UNICREDIT Collegno (TO), V.le XXIV maggio n. 18, con la di lei madre
, con saldo passivo al 31/12/2023 pari ad € - 575,01 (doc. 6, estratto conto Controparte_1
UNICREDIT);
- c.c. n. 105 23459-1 presso BANCA D'ASTI c/o Collegno, con il marito , con saldo Parte_2
attivo al 31/12/2023 pari ad € 24,63 (doc. 7, estratto conto BANCA D'ASTI);
• non è titolare di investimenti mobiliari;
• non è gravata da finanziamenti
DA' ATTO che il signor nell'anno 2020 ha percepito redditi per € 4.023,00, nel Parte_2
2021 per € 4.551,00 e nel 2022 per € 4.045,00. La rendicontazione relativa all'anno 2023 non è ancora stata elaborata, pertanto non è disponibile (doc. 8 PF ); Parte_2
non è proprietario di immobili;
è titolare del 50% delle quote sociali della società C.F.: Parte_5 Pt_1 Parte_6
), iscritta nel Registro delle Imprese di Torino dal 12.04.2001, quale socio accomandatario P.IVA_1
(doc. 5);
è cointestatario dei seguenti conti correnti:
- c.c. n. 105 23459-1 presso BANCA D'ASTI c/o Collegno (TO), con saldo attivo al 31/12/2023 pari ad
€ 24,63 (doc. 7);
non è titolare di investimenti mobiliari;
pagina 4 di 5 è gravato da un finanziamento per cure medico-dentistiche di n. 12 rate mensili da €123,75, per un importo totale pari ad € 2.970,00
DA' ATTO che le presenti condizioni, ove non già in corso di comune accordo tra i coniugi, avranno efficacia al momento del deposito.
Con l'esatto adempimento delle presenti condizioni le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo o ragione.
DA' ATTO che le parti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare sulle spese. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.11059/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. PRATTICO' RAFFAELLA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in COLLEGNO Parte_1 Parte_2
(To) il 30/09/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: l'8/8/2008 e il 7/11/2012. Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 01/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2
condiviso della responsabilità genitoriale
DISPONE che la collocazione dei minori sarà paritetica, con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna, così tenendo conto, in via prioritaria, delle loro esigenze e, dunque, permettendo agli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
DISPONE che i genitori possano tenere con sé i figli, salvo migliori e diversi accordi, secondo le seguenti modalità:
Calendario ordinario giorni alterni, compresi i pernottamenti. I genitori si faranno entrambi carico degli spostamenti dei figli prelevando i bambini dall'uscita da scuola per ivi riaccompagnarli il mattino seguente entro l'orario di inizio delle lezioni;
pagina 2 di 5 fine settimana alterni, compresi i pernottamenti. I genitori si faranno carico degli spostamenti dei figli prelevando i bambini il venerdì all'uscita da scuola per ivi riaccompagnarli il lunedì mattina nell'orario di entrata stabilito dall'istituto scolastico;
Calendario Festività
Pasqua e Periodo Natalizio: secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori, durante le festività
pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei minori presso i genitori comprenderà la metà
del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno
o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo;
Periodo estivo: due settimane, anche non consecutive, da consumare nel periodo di chiusura della scuola
(da giugno a settembre), sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori. I genitori comunicheranno i periodi di spettanza entro il 31 maggio di ogni anno con impegno a rispettare le reciproche esigenze lavorative. In difetto di accordo, i genitori si atterranno alla seguente calendarizzazione: la prima e la terza settimana di agosto con un genitore e la seconda e la quarta settimana di agosto con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
il giorno del compleanno di e verrà gestito il secondo il criterio dell'alternanza annuale Per_1 Per_2
tra i genitori.
il giorno del compleanno dei genitori ed i giorni delle relative ricorrenze (festa della mamma e festa del papà) spetteranno al genitore festeggiato.
eventuali ponti o altre festività verranno gestiti secondo il calendario ordinario. I genitori si impegnano a garantire, per il periodo di loro competenza, almeno due telefonate al giorno, mattino e sera, tra Per_1
e e l'altro genitore Per_2
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza con applicazione del Protocollo d'Intesa fra magistrati ed avvocati del 15.03.2016 in uso presso il Tribunale di Torino in ordine alle spese di natura straordinaria che dovranno essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore
ASSEGNA la casa coniugale al signor unitamente a tutti i mobili che la corredano e sui Parte_2
quali la signora rinuncia a qualunque pretesa Pt_1
pagina 3 di 5 DA' ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti
DA' che la signora nell'anno 2020 ha percepito redditi per € 4.023,00, nel 2021 Pt_3 Parte_1
per € 4.551,00 e nel 2022 per € 4.045,00. La rendicontazione relativa all'anno 2023 non è ancora stata elaborata, pertanto non è disponibile (doc. 4 ; Pt_4
• non è proprietaria di beni immobili;
è titolare del 50% delle quote sociali della società C.F.: Parte_5 Pt_1 Parte_6
), iscritta nel Registro delle Imprese di Torino dal 12.04.2001, quale socio accomandatario P.IVA_1
(doc. 5, cciaa);
• è cointestataria dei seguenti conti correnti:
- c.c. n. 000100506633 presso UNICREDIT Collegno (TO), V.le XXIV maggio n. 18, con la di lei madre
, con saldo passivo al 31/12/2023 pari ad € - 575,01 (doc. 6, estratto conto Controparte_1
UNICREDIT);
- c.c. n. 105 23459-1 presso BANCA D'ASTI c/o Collegno, con il marito , con saldo Parte_2
attivo al 31/12/2023 pari ad € 24,63 (doc. 7, estratto conto BANCA D'ASTI);
• non è titolare di investimenti mobiliari;
• non è gravata da finanziamenti
DA' ATTO che il signor nell'anno 2020 ha percepito redditi per € 4.023,00, nel Parte_2
2021 per € 4.551,00 e nel 2022 per € 4.045,00. La rendicontazione relativa all'anno 2023 non è ancora stata elaborata, pertanto non è disponibile (doc. 8 PF ); Parte_2
non è proprietario di immobili;
è titolare del 50% delle quote sociali della società C.F.: Parte_5 Pt_1 Parte_6
), iscritta nel Registro delle Imprese di Torino dal 12.04.2001, quale socio accomandatario P.IVA_1
(doc. 5);
è cointestatario dei seguenti conti correnti:
- c.c. n. 105 23459-1 presso BANCA D'ASTI c/o Collegno (TO), con saldo attivo al 31/12/2023 pari ad
€ 24,63 (doc. 7);
non è titolare di investimenti mobiliari;
pagina 4 di 5 è gravato da un finanziamento per cure medico-dentistiche di n. 12 rate mensili da €123,75, per un importo totale pari ad € 2.970,00
DA' ATTO che le presenti condizioni, ove non già in corso di comune accordo tra i coniugi, avranno efficacia al momento del deposito.
Con l'esatto adempimento delle presenti condizioni le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere a qualsiasi titolo o ragione.
DA' ATTO che le parti dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare sulle spese. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
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