Art. 4.
Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sara' annualmente determinata la spesa che il detto Ministero potra' destinare al miglioramento della segnaletica stradale, per quanto non sia di competenza dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) nonche' a studi ed esperimenti relativi alla circolazione stradale.
Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sara' annualmente determinata la spesa che il detto Ministero potra' destinare al miglioramento della segnaletica stradale, per quanto non sia di competenza dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) nonche' a studi ed esperimenti relativi alla circolazione stradale.