Sentenza 23 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2024, n. 12635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12635 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. LUIGI FERRO, per RI QU e De TT RI, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi ed avv. AN GRILLO, per RG SA, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 8/2/2023 confermava la sentenza del Tribunale di Parma del 29/9/2021, che aveva condannato SA RG, QU RI e RI De TT per i reati loro rispettivamente ascritti. 2. QU RI e RI De Mal:teis, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 12635 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 23/02/2024 dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla qualificazione giuridica. Evidenzia che la sentenza impugnata si limita a motivare per relationem, rinviando alla sentenza di primo grado, senza considerare le doglianze avanzate dalla difesa;
che nel caso oggetto di scrutinio i fatti dovrebbero più correttamente essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., piuttosto che in quella di cui all'art. 648-bis cod. pen., tenuto conto che dagli atti non emergono attività volte a impedire o a ostacolare la tracciabilità della provenienza illecita. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla determinazione della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Rileva che la sentenza motiva per relationem e che nemmeno il giudice di prime cure ha dato conto dei criteri utilizzati nel determinare la pena o per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. SA RG, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione .all'art. 648-bis cod. pen., nonché per carenza e illogicità della motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha affermato di condividere la motivazione del Tribunale, senza tuttavia esaminare le doglianze difensive;
che - con riferimento al delitto di cui al capo AK) - la sentenza, a fronte di uno specifico motivo di appello, non dà conto delle ragioni per cui il coimputato EN MI è stato assolto;
che - anche con riferimento al delitto di cui al capo AM) - i giudici di appello non hanno tenuto conto della sentenza di assoluzione dei coimputati pronunciata dal Tribunale di Napoli;
che dagli atti non emerge la condotta del RG tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni. 3.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 648-bis cod. pen., nonché per carenza e illogicità della motivazione. Ritiene il difensore che «il riconoscimento della diminuente prevista dall'alt 648 bis co. 3 C. P. comporti il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 co. 4^ c.p.». 3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 545 -bis cod. proc. pen. Evidenzia che la Corte territoriale riteneva che ricorressero i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare;
che con separato verbale 2 disponeva la sospensione del processo;
che, tuttavia, depositava la motivazione in data 21/2/2023, in tal modo «frustrando il diritto alla difesa di determinare correttamente i termini di una possibile impugnazione»; c:he, comunque, non citava l'imputato per l'udienza del 28/3/2023; che a tale udienza emetteva dispositivo di conferma senza adeguata motivazione, limitandosi ad indicare a verbale la mancata ricezione delle informazioni richieste all'UEPE ed il mancato apporto della difesa;
che detta motivazione è contraddittoria, in quanto il giudice - in assenza delle informazioni richieste - può comunque determinare le prescrizioni più appropriate al caso di specie;
che in ogni caso la difesa non ha oneri di sorta, se non la facoltà di depositare memorie. 3.3 Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli arti:. 62-bis e 133 cod. pen. Osserva che le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute nonostante i precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato siano remoti, il corretto comportamento processuale e la risalenza nel tempo dei fatti. 3.4 Con il quinto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 192, comma 1 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Rileva che entrambi i giudici di merito hanno omesso il vaglio critico degli elementi di prova, restituendo una motivazione apparente il Tribunale ed una motivazione per relationem la Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di QU RI e RI De TT sono inammissibili. Va premesso che la sentenza di appello oggetto di ricorso - in relazione alla affermazione della responsabilità degli imputati ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le deCisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01.). 1.1 Orbene, il primo motivo non è consentito perché aspecifico, atteso che si confronta solo in apparenza con la motivazione della sentenza impugnata, che - in ordine alla configurabilità del riciclaggio, rispondendo alla medesima doglianza - ha valorizzato il trasferimento all'estero dei mezzi e l'alterazione dei documenti di circolazione e del certificato di proprietà, condotte queste correttamente ritenute idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei veicoli. 3 Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2 II secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Con riferimento al dedotto vizio motivazionale con riferimento al profilo della congruità della pena, il motivo non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza, che peraltro con riferimento alla pena detentiva si è attestata sul minimo edittale ed ha giustificato la pena pecuniaria di poco superiore al minimo, evidenziando l'elevato valore dei mezzi riciclati ed il significativo profitto conseguito. Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Analogamente, con riferimento al profilo delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal gi.udice di prime cure, in considerazione dei plurimi precedenti penali da cui entrambi gli imputati risultano gravati e dell'assenza di segnali di resipiscenza - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle 4 parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del :16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. All'inammissibilità dei ricorsi di QU RI e RI De TT segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 3. Il ricorso di SA RG è in parte fondato. 3.1 Il primo motivo non è consentito dalla legge, atteso che le questioni che pone non sono state prospettate al giudice di appello. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurinnis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, come si è accennato, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa al confronto con le posizioni di altri coimputati mandati assolti e della mancanza di dolo, per cui detto tema non poteva essere introdotto per ia prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso viene in rilievo il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profila , se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, l'introduzione di un tema nuovo, proposto soltanto con il ricorso in cassazione, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza. 3.2 Il secondo motivo - con cui si afferma che il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma quarto dell'art. 648-bis cod. pen. avrebbe dovuto comportare l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 648, comma quarto, cod. pen. - è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a 5 fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. 3.3 Coglie parzialmente nel segno il terzo motivo. 3.3.1 Sotto il profilo della evidenziata contrazione del termine ad impugnare, il motivo non documenta alcun interesse all'accoglimento della doglianza, tenuto conto che è stato proposto tempestivo ed articolato ricorso per cassazione e che in ogni caso il ricorrente avrebbe potuto proporre anche un ulteriore ricorso all'atto del deposito del dispositivo di conferma, i cui termini sarebbero decorsi dal 28/3/2023, secondo quanto dispone l'art. 545-bis, comma 4, cod. proc. pen. 3.3.2 Manifestamente infondata, inoltre, è la doglianza relativa all'omessa citazione dell'imputato per l'udienza del 28/3/2023, tenuto conto che - a rappresentarlo - era presente in udienza il difensore munito di procura speciale (l'art. 545-bis, comma 1, prevede, invero, che, ad acconsentire alla sostituzione della pena detentiva, sia «l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale»). 3.3.3 Sotto il profilo dell'anticipato deposito della motivazione e della omessa motivazione del rigetto della applicazione della sanzione sostitutiva, la doglianza è fondata. Giova premettere che l'art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 150 del 2022, prevede, alle condizioni in esso stabilite ed all'esito del sub- procedimento descritto al comma 2, la possibilità di applicare la pena sostitutiva di pene detentive non superiori a quattro anni, che non siano state condizionalmente sospese. Trattasi di un potere discrezionale, che presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del giudice, di talchè non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunce di condanna a pene inferiori ai quattro anni di reclusione non sospese. Il comma 1 della disposizione in esame, per il caso in cui il giudice non sia in grado di 6 decidere immediatamente, prevede una particolare ipotesi di sospensione del processo subito dopo la lettura del dispositivo, per acquisire informazioni dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna o dalla polizia giudiziaria, necessarie per stabilire quale sanzione sostitutiva applicare e con quali concreti obblighi e prescrizioni. Il comma 2, come si anticipava, scandisce i tempi ed indica gli adempimenti del sub-procedimento, conferendo poteri istruttori al giudice, che anche d'ufficio può acquisire dai soggetti ivi indicati informazioni sulle condizioni soggettive del condannato;
disciplina, poi, la partecipazione delle parti, che hanno la facoltà di presentare a) documentazione presso l'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna e b) memorie presso la cancelleria del giudice che procede. Il comma 3 prevede che, acquisite le informazioni necessarie, il giudice, all'udienza di rinvio fissata al momento della sospensione del processo, abbia due possibilità: disporre la sostituzione della pena detentiva, integrando il dispositivo già depositato con l'indicazione della pena sostitutiva, degli obblighi e delle prescrizioni connesse oppure, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, rigettare la richiesta, confermando il dispositivo. Il comma 4, infine, precisa che, quando il processo è sospeso in attesa delle informazioni richieste, la lettura contestuale della motivazione segue quella del dispositivo integrato o confermato, mentre nei casi di motivazione non contestuale i termini per il deposito dei motivi decorrono dalla lettura del dispositivo integrato o confermato. Così delineato il quadro normativo di riferimento, rileva il Collegio come plurime siano state le violazioni in cui è incorsa la Corte territoriale: innanzitutto, il deposito della motivazione durante il periodo di sospensione del processo, in palese violazione dell'art. 545-bis, comma 4, cod. proc. pen.; in secondo luogo, l'omessa motivazione in ordine alle ragioni della mancata applicazione della sanzione sostitutiva, in assenza di elementi sopravvenuti rispetto al preliminare vaglio positivo, sia pure sommario, in ordine alla sua concedibilità. Risulta, invero, dagli atti che il processo veniva sospeso all'udienza del 8/2/2023 ai sensi dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e rinviato all'udienza del 28/3/2023; che in data 21/2/2023, dunque, durante il periodo in cui il processo era stato sospeso, veniva depositata la motivazione della sentenza;
: che all'udienza di rinvio del 28/3/2023 il collegio si limitava a dare atto che non era pervenuta «alcuna documentazione né dall'UEPE di Napoli, né da parte della difesa e dell'imputato» ed a confermare il dispositivo del 8/2/2023, ai sensi dell'art. 545- bis, comma 3, cod. proc. pen. Con riferimento a quest'ultimo profilo, si osserva che i giudici di appello avrebbero dovuto rinviare l'udienza per acquisire le informazioni richieste, non potendo porsi a carico del ricorrente il mancato rispetto dei termini di elaborazione della relazione informativa da parte dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna;
né può ritenersi sussistere in capo 7 all'imputato un obbligo di presentare documentazione al giudice, come pare desumersi dal provvedimento interlocutorio emesso dalla Corte territoriale all'udienza del 28/3/2023 prima di confermare il dispositivo, atteso che il comma 3 dell'art. 545-bis cod. proc. pen., come si è evidenziato, non pone a carico dell'imputato alcun obbligo, ma solo gli dà facoltà di presentare documentazione, peraltro, all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna (in un'ottica di collaborazione ai fini della elaborazione della relazione) e non al giudice che procede, davanti al quale il ricorrente è facultato a presentare memorie. Va solo precisato che il giudice dell'appello all'udienza di rinvio avrebbe potuto rigettare l'istanza di sostituzione, anche in assenza della relazione dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, solo in presenza di un elemento sopravvenuto nelle more, dopo l'ordinanza di sospensione del processo, la cui valutazione avesse inciso negativamente sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla commissione di un nuovo reato, di cui il giudice fosse venuto a conoscenza nel corso del sub-procedimento in discorso), situazione questa che non ricorre nell'ipotesi che si sta scrutinando. In conclusione, nel caso di specie, va fatta salva l'attività svolta dalla Corte territoriale fino all'udienza del 8/2/2023 con la lettura del dispositivo e la pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, mentre occorre procedere all'annullamento sia della sentenza-documento, depositata in data 21/2/2023 durante il periodo di sospensione del processo, in violazione dell'art. 545-bis, comma 4, cod. proc. pen., sia del dispositivo di conferma depositato in data 28/3/2023 per omessa motivazione in ordine alle ragioni del rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva, in assenza di fatti sopravvenuti. Gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso in relazione al sub-procedimento di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. 3.4 I] quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la statuizione della Corte territoriale sul punto è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo i giudici di appello valorizzato i) la pluralità delle condotte di riciclaggio poste in essere in un breve arco temporale, ii) l'esistenza di una complessa e collaudata rete di relazione tra gli imputati, iii) la disponibilità di contatti per il procacciamento dei veicoli e dei documenti in bianco da falsificare, /di) i progetti delinquenziali per il futuro, elementi questi rispetto ai quali i dati indicati dalla difesa sono stati ritenuti recessivi - c:on la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). 8 3.5 II quinto motivo non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Deve esser evidenziato, inoltre, che il motivo è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, che ha dato conto puntualmente degli elementi a carico mediante il rinvio alla posizione dei coimputati RI e De TT ed ha evidenziato tutti gli elementi dai quali emerge l'identificazione certa del RG (riconoscimento degli agenti operanti nel dorso delle operazioni di captazione, riferimento al nome ed alla località in cui opera, dove aveva la disponibilità di un ufficio). Ciò, nonostante il motivo di appello fosse stato ritenuto particolarmente generico, come afferma la sentenza alla pagina 13. Dunque, il motivo è inammissibile anche sotto questo ulteriore profilo. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma :3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sezione 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sezione 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sezione 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 - 01). Del resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.
P. Q. M
I. Annulla senza rinvio, nei confronti di RG SA, il dispositivo di conferma depositato in data 28/3/2023 e la sentenza-documento depositata in data 21/2/2023 e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso in relazione al sub-procedimento di cui all'art. 545-bis cod. 9 proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di QU RI e RI De TT, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2024.