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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri PA, in data 21 novembre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 983/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. e CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 28 giugno 2024 adiva il Tribunale di Ivrea allegando di aver Parte_1 lavorato in forza di contratti a termine di durata annuale (dal 1.9 al 31.8 di ciascun anno scolastico) alle dipendenze del convenuto in qualità di insegnante di religione cattolica. In CP_1 particolare, la ricorrente evidenziava che, in contrasto con le previsioni della L. 186/2003, non erano stati banditi concorsi – successivamente al 2004 – per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnati di religione cattolica con conseguente impossibilità di passare di ruolo e che la L.
107/2015 aveva escluso gli insegnanti di religione dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate per la stabilizzazione a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti di diritto. La ricorrente, quindi, lamentando l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e invocando i principi espressi dalla Corte di giustizia (C. giust. UE, 13 gennaio 2022, e CP_4
, C-282/19, EU:C:2022:3), chiede la condanna del Controparte_5
convenuto al risarcimento del danno nella misura di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010 CP_1
(poi, art. 28, comma 2, D .Lgs. 81/2015) nella misura compresa fra 2,5 e 12 mensilità.
1 Tempestivamente costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
***
Sulla specifica questione della reiterazione di contratti a termine nei confronti di insegnanti di religione cattolica la giurisprudenza di legittimità, sulla scia dei principi affermati dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, esprime un orientamento consolidato da cui non vi sono ragioni per discostarsi.
La Corte di Giustizia (C. giust. UE, 13 gennaio 2022, e CP_4 Controparte_5
C-282/19, EU:C:2022:3) ha infatti ritenuto che:
[...]
«La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato»
Dando seguito a quanto espresso dalla Corte di giustizia, la Corte di legittimità ha affermato i seguenti principi (Cass. lav., 9 giugno 2022, n. 18698, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. Di identico tenore anche: Cass. lav., 14 luglio 2022, n. 22265; Cass. lav., 15 luglio
2022, n. 22439; Cass. lav., 3 agosto 2022, n. 24146; Cass. lav., 5 agosto 2022, n. 24393; Cass. lav.,
12 agosto 2022, n. 24761):
a) «Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli»; b) «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato,
2 del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»;
c) «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_1 ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».
La Corte di legittimità ha altresì precisato che, nello specifico settore relativo agli insegnanti per la religione cattolica di cui alla L. 186/2003, costituisce misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà l'obbligo di procedere, con cadenza triennale, allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, obbligo tuttavia in concreto non osservato dal che ha espletato CP_1 esclusivamente un solo concorso nel 2004 (Cass. lav., 9 giugno 2022, n. 18698, in motivazione, punto 8.1)
Trattasi di orientamento consolidato più volte ribadito dalla Corte di legittimità (per tutte, Cass. lav.,
18 luglio 2023, n. 20867; Cass. lav., 9 maggio 2023, n. 12262; Cass. lav., 28 aprile 2023, n. 11229;
Cass. lav., 28 aprile 2023, n. 11227; Cass. lav., 27 aprile 2023, nn. 11180, 11175, 11169, 11168,
11153; Cass. lav., 12 aprile 2023, n. 9696; Cass. lav., 4 aprile 2023, n. 9323; Cass. lav., 31 marzo
2023, n. 9079; Cass. lav., 28 marzo 2023, n. 8744; Cass. lav., 28 marzo 2023, n. 8691; Cass. lav.,
21 marzo 2023, nn. 8129 e 8041; Cass. lav., 20 marzo 2023, nn. 8022 e 7976; Cass. lav., 17 marzo
2023, nn. 7831 e 7817; Cass. lav., 17 marzo 2023, nn. 7786, 7770; Cass. lav., 16 marzo 2023, nn.
7726, 7704, 7694, 7693; Cass. lav., 15 marzo 2023, nn. 7518, 7501).
In ragione dei principi sopra esposti, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata (Cass. lav., 9 giugno 2022, n. 18698, in motivazione punto 11:
«11. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che «la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione» (art. 36, co., 5, d. lgs. 165/2001).
D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
3 non violi la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'
Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre
2006, e ; Corte di Giustizia 7 settembre 2006, ) e ciò anche con Per_1 CP_6 Per_2 riferimento al settore scolastico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ). Per_3
Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore, né è manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico (v. l'art. 1 co. 95 ss. L. 107/2015, che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost. rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto»
Ciò posto, deve evidenziarsi che se costituisce fatto notorio, in quanto risultante e posto a fondamento di plurime pronunce della Corte di legittimità (Cass. lav., 9 giugno 2022, n. 18698;
Cass. lav., 14 luglio 2022, n. 22265; Cass. lav., 15 luglio 2022, n. 22439; Cass. lav., 3 agosto 2022,
n. 24146; Cass. lav., 5 agosto 2022, n. 24393; Cass. lav., 12 agosto 2022, n. 24761), che nel 2004 è stato bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti per l'insegnamento della religione cattolica, era onere del resistente allegare e provare l'avvenuto CP_1 espletamento di ulteriori procedure concorsuali (Cass. lav., 21 marzo 2023, n. 8123, in motivazione:
«infondatamente il sostiene poi che spettava ai docenti addurre e comprovare la violazione CP_4 delle regole speciali di reclutamento e l'esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale;
è infatti pacifico, anche per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la L. 186/2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie;
in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore;»). Tale onere non è stato assolto dal resistente che non ha nemmeno effettuato siffatta allegazione. CP_1
Occorre, quindi, riconoscere, in ragione dell'abusiva reiterazione di contratti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario, secondo i principi della già richiamata giurisprudenza di legittimità.
Deve, infine, evidenziarsi che, conformemente a quanto allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo nonché a quanto risultante dagli stati matricolari prodotti dal Ministero, Parte_1 non è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il resistente per
[...]
l'insegnamento della religione cattolica.
***
In ordine ai periodi di lavoro svolti dalla parte ricorrente risulta comprovato per tabulas dal certificato di servizio allegato al ricorso che abbia lavorato consecutivamente, quale Persona_4
4 insegnante per la religione cattolica, in forza dei contratti a termine fino al 31 agosto a partire dall'anno scolastico 2002/2003. La posizione della ricorrente è comprovata per tabulas dal certificato di servizio prodotto, sul quale il non ha inteso svolgere alcuna specifica CP_1 doglianza, non disconoscendo compiutamente la veridicità, il contenuto o la sottoscrizione. Ne consegue che deve ritenersi comprovato in atti che la ricorrente sia stata impiegata con 21 contratti di supplenza annuali per la cattedra di religione, fino all'anno scolastico 2023/2024.
Per tutto quanto sinora esposto, pertanto, possono ritenersi integrati, nella specie, i requisiti della fattispecie di abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Quanto alle conseguenze di tale condotta abusiva del convenuto, ritiene questo giudice CP_1 debba trovare applicazione il disposto dell'art. 12 D.L. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, convertito, con modificazioni, nella L. 166/2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 D. Lgs. 165/2001 in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n.
2014/4231.
Il Decreto-Legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale all'art. 12 ha previsto che all'articolo 36, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
La norma non è stata modificata dalla legge di conversione e neppure con detta legge è stata prevista una disciplina di diritto transitorio.
Peraltro, ritiene questo giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione europea contraria alla direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
Tale orientamento è confermato anche dalla condivisibile giurisprudenza del Tribunale di Torino, come affermato nella sent. n. 3232/24, pubblicata il 5.12.2024, che qui si cita ex art. 118 disp.att.:
5 “A parere di questa giudice, infatti, quand'anche si ritenga che il nuovo testo dell'art. 36 comma 5 non è applicabile nei casi in cui – come in quello oggetto della presente decisione -
l'ultimo rapporto di lavoro integrativo dell'abuso dedotto in giudizio sia terminato anteriormente alla sua entrata in vigore, il criterio di liquidazione ivi indicato va comunque immediatamente utilizzato dal giudice. 32. La ragione di tale affermazione si fonda sulle seguenti considerazioni. 33. La giurisprudenza ha individuato l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 che consente di individuare comunque nell'ordinamento nazionale – nonostante esso escluda in ambito pubblico la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prevista nel settore privato e subordini il risarcimento ad una rigorosa prova del danno da parte del danneggiato - la reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dell'abuso nell'interpretazione che, ferma la possibilità del lavoratore di fornire la prova di un maggior danno, individua un'indennità in relazione alla quale questi è esonerato dall'onere di provare il danno. 34. Ricercando una “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” a cui agganciare questa interpretazione adeguatrice, la sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite ha individuato il riferimento normativo più adeguato nell'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, laddove prevedeva un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 35.
Il riferimento è poi stato sostituito dall'art. 28 del d.lvo n. 81/2015 che ne ha preso il posto nell'ordinamento, laddove prevede un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
36. Attualmente, tuttavia, tale riferimento normativo non può più ritenersi idoneo a garantire una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 nel testo anteriore al
17 settembre 2024. 37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE. 38.
Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno. 39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione. 40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento. 41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai
6 omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.”
Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 12
D.L. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024 e convertito, con modificazioni, in L. 166/2024.
Nella specie, pertanto, alla luce della norma di legge richiamata ed al fine di quantificare il risarcimento del danno appare opportuno valorizzare il numero di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo.
L'ammontare del risarcimento deve dunque essere calcolato riconoscendo, per il periodo successivo ai primi 36 mesi, una somma che va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità.
In particolare, viene riconosciuto in questa sede un risarcimento pari a 13 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., in ragione del fatto che la durata complessiva dei contratti a termine successivi rispetto al superamento del limite dei 36 mesi è pari a n. 18 anni scolastici dal 1 settembre al 1 agosto (ossia, riconoscimento di 4 mensilità per il primo anno scolastico oltre il limite dei 36 mesi, di una mensilità per il successivo anno scolastico e di 0,5 mensilità per ogni ulteriore anno scolastico).
Dal giorno della maturazione del diritto spettano, altresì, alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza fra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in aderenza all'art. 16, comma 6, l. 312/1991 e art. 22, comma 36, l. 724/1994 (norme che non consentono il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 26.001 a 52.000 (in ragione del valore riconosciuto a favore di parte ricorrente), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valore minimo della fase di trattazione/istruttoria stante la natura documentale della controversia, in € 8.317,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_7 pro tempore, al pagamento in favore di di una somma Parte_1 corrispondente a 13 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di indennità per illegittima reiterazione dei contratti a termine;
2) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_8
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite,
[...] Parte_1 liquidate in complessivi € 8.317,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dell'avv. CARAPELLE ROBERTO, dichiaratosi antistatario.
Ivrea, 21 novembre 2025
7 Il Giudice
Meri PA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri PA, in data 21 novembre 2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 983/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. CARAPELLE ROBERTO Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. e CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 28 giugno 2024 adiva il Tribunale di Ivrea allegando di aver Parte_1 lavorato in forza di contratti a termine di durata annuale (dal 1.9 al 31.8 di ciascun anno scolastico) alle dipendenze del convenuto in qualità di insegnante di religione cattolica. In CP_1 particolare, la ricorrente evidenziava che, in contrasto con le previsioni della L. 186/2003, non erano stati banditi concorsi – successivamente al 2004 – per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnati di religione cattolica con conseguente impossibilità di passare di ruolo e che la L.
107/2015 aveva escluso gli insegnanti di religione dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate per la stabilizzazione a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti di diritto. La ricorrente, quindi, lamentando l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e invocando i principi espressi dalla Corte di giustizia (C. giust. UE, 13 gennaio 2022, e CP_4
, C-282/19, EU:C:2022:3), chiede la condanna del Controparte_5
convenuto al risarcimento del danno nella misura di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010 CP_1
(poi, art. 28, comma 2, D .Lgs. 81/2015) nella misura compresa fra 2,5 e 12 mensilità.
1 Tempestivamente costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
***
Sulla specifica questione della reiterazione di contratti a termine nei confronti di insegnanti di religione cattolica la giurisprudenza di legittimità, sulla scia dei principi affermati dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea, esprime un orientamento consolidato da cui non vi sono ragioni per discostarsi.
La Corte di Giustizia (C. giust. UE, 13 gennaio 2022, e CP_4 Controparte_5
C-282/19, EU:C:2022:3) ha infatti ritenuto che:
[...]
«La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato»
Dando seguito a quanto espresso dalla Corte di giustizia, la Corte di legittimità ha affermato i seguenti principi (Cass. lav., 9 giugno 2022, n. 18698, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. Di identico tenore anche: Cass. lav., 14 luglio 2022, n. 22265; Cass. lav., 15 luglio
2022, n. 22439; Cass. lav., 3 agosto 2022, n. 24146; Cass. lav., 5 agosto 2022, n. 24393; Cass. lav.,
12 agosto 2022, n. 24761):
a) «Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli»; b) «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato,
2 del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato»;
c) «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del CP_1 ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».
La Corte di legittimità ha altresì precisato che, nello specifico settore relativo agli insegnanti per la religione cattolica di cui alla L. 186/2003, costituisce misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà l'obbligo di procedere, con cadenza triennale, allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, obbligo tuttavia in concreto non osservato dal che ha espletato CP_1 esclusivamente un solo concorso nel 2004 (Cass. lav., 9 giugno 2022, n. 18698, in motivazione, punto 8.1)
Trattasi di orientamento consolidato più volte ribadito dalla Corte di legittimità (per tutte, Cass. lav.,
18 luglio 2023, n. 20867; Cass. lav., 9 maggio 2023, n. 12262; Cass. lav., 28 aprile 2023, n. 11229;
Cass. lav., 28 aprile 2023, n. 11227; Cass. lav., 27 aprile 2023, nn. 11180, 11175, 11169, 11168,
11153; Cass. lav., 12 aprile 2023, n. 9696; Cass. lav., 4 aprile 2023, n. 9323; Cass. lav., 31 marzo
2023, n. 9079; Cass. lav., 28 marzo 2023, n. 8744; Cass. lav., 28 marzo 2023, n. 8691; Cass. lav.,
21 marzo 2023, nn. 8129 e 8041; Cass. lav., 20 marzo 2023, nn. 8022 e 7976; Cass. lav., 17 marzo
2023, nn. 7831 e 7817; Cass. lav., 17 marzo 2023, nn. 7786, 7770; Cass. lav., 16 marzo 2023, nn.
7726, 7704, 7694, 7693; Cass. lav., 15 marzo 2023, nn. 7518, 7501).
In ragione dei principi sopra esposti, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata (Cass. lav., 9 giugno 2022, n. 18698, in motivazione punto 11:
«11. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.
La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge la quale viceversa prevede che «la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione» (art. 36, co., 5, d. lgs. 165/2001).
D'altra parte la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato
3 non violi la disciplina europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'
Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre
2006, e ; Corte di Giustizia 7 settembre 2006, ) e ciò anche con Per_1 CP_6 Per_2 riferimento al settore scolastico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ). Per_3
Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore, né è manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico (v. l'art. 1 co. 95 ss. L. 107/2015, che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost. rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto»
Ciò posto, deve evidenziarsi che se costituisce fatto notorio, in quanto risultante e posto a fondamento di plurime pronunce della Corte di legittimità (Cass. lav., 9 giugno 2022, n. 18698;
Cass. lav., 14 luglio 2022, n. 22265; Cass. lav., 15 luglio 2022, n. 22439; Cass. lav., 3 agosto 2022,
n. 24146; Cass. lav., 5 agosto 2022, n. 24393; Cass. lav., 12 agosto 2022, n. 24761), che nel 2004 è stato bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti per l'insegnamento della religione cattolica, era onere del resistente allegare e provare l'avvenuto CP_1 espletamento di ulteriori procedure concorsuali (Cass. lav., 21 marzo 2023, n. 8123, in motivazione:
«infondatamente il sostiene poi che spettava ai docenti addurre e comprovare la violazione CP_4 delle regole speciali di reclutamento e l'esistenza di danno per la mancata stabilizzazione a ciò consequenziale;
è infatti pacifico, anche per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, dopo la L. 186/2003 è stato indetto un unico concorso, nell'ormai lontano 2004, il che ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei tratti di precarizzazione che solo all'origine del presente giudizio e di altre analoghe controversie;
in ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore;»). Tale onere non è stato assolto dal resistente che non ha nemmeno effettuato siffatta allegazione. CP_1
Occorre, quindi, riconoscere, in ragione dell'abusiva reiterazione di contratti a termine, il risarcimento del danno c.d. eurounitario, secondo i principi della già richiamata giurisprudenza di legittimità.
Deve, infine, evidenziarsi che, conformemente a quanto allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo nonché a quanto risultante dagli stati matricolari prodotti dal Ministero, Parte_1 non è titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il resistente per
[...]
l'insegnamento della religione cattolica.
***
In ordine ai periodi di lavoro svolti dalla parte ricorrente risulta comprovato per tabulas dal certificato di servizio allegato al ricorso che abbia lavorato consecutivamente, quale Persona_4
4 insegnante per la religione cattolica, in forza dei contratti a termine fino al 31 agosto a partire dall'anno scolastico 2002/2003. La posizione della ricorrente è comprovata per tabulas dal certificato di servizio prodotto, sul quale il non ha inteso svolgere alcuna specifica CP_1 doglianza, non disconoscendo compiutamente la veridicità, il contenuto o la sottoscrizione. Ne consegue che deve ritenersi comprovato in atti che la ricorrente sia stata impiegata con 21 contratti di supplenza annuali per la cattedra di religione, fino all'anno scolastico 2023/2024.
Per tutto quanto sinora esposto, pertanto, possono ritenersi integrati, nella specie, i requisiti della fattispecie di abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Quanto alle conseguenze di tale condotta abusiva del convenuto, ritiene questo giudice CP_1 debba trovare applicazione il disposto dell'art. 12 D.L. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, convertito, con modificazioni, nella L. 166/2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 D. Lgs. 165/2001 in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n.
2014/4231.
Il Decreto-Legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale all'art. 12 ha previsto che all'articolo 36, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
La norma non è stata modificata dalla legge di conversione e neppure con detta legge è stata prevista una disciplina di diritto transitorio.
Peraltro, ritiene questo giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione europea contraria alla direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
Tale orientamento è confermato anche dalla condivisibile giurisprudenza del Tribunale di Torino, come affermato nella sent. n. 3232/24, pubblicata il 5.12.2024, che qui si cita ex art. 118 disp.att.:
5 “A parere di questa giudice, infatti, quand'anche si ritenga che il nuovo testo dell'art. 36 comma 5 non è applicabile nei casi in cui – come in quello oggetto della presente decisione -
l'ultimo rapporto di lavoro integrativo dell'abuso dedotto in giudizio sia terminato anteriormente alla sua entrata in vigore, il criterio di liquidazione ivi indicato va comunque immediatamente utilizzato dal giudice. 32. La ragione di tale affermazione si fonda sulle seguenti considerazioni. 33. La giurisprudenza ha individuato l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 che consente di individuare comunque nell'ordinamento nazionale – nonostante esso escluda in ambito pubblico la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prevista nel settore privato e subordini il risarcimento ad una rigorosa prova del danno da parte del danneggiato - la reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dell'abuso nell'interpretazione che, ferma la possibilità del lavoratore di fornire la prova di un maggior danno, individua un'indennità in relazione alla quale questi è esonerato dall'onere di provare il danno. 34. Ricercando una “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” a cui agganciare questa interpretazione adeguatrice, la sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite ha individuato il riferimento normativo più adeguato nell'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, laddove prevedeva un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 35.
Il riferimento è poi stato sostituito dall'art. 28 del d.lvo n. 81/2015 che ne ha preso il posto nell'ordinamento, laddove prevede un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
36. Attualmente, tuttavia, tale riferimento normativo non può più ritenersi idoneo a garantire una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 nel testo anteriore al
17 settembre 2024. 37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE. 38.
Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno. 39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione. 40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento. 41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai
6 omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.”
Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 12
D.L. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024 e convertito, con modificazioni, in L. 166/2024.
Nella specie, pertanto, alla luce della norma di legge richiamata ed al fine di quantificare il risarcimento del danno appare opportuno valorizzare il numero di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo.
L'ammontare del risarcimento deve dunque essere calcolato riconoscendo, per il periodo successivo ai primi 36 mesi, una somma che va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità.
In particolare, viene riconosciuto in questa sede un risarcimento pari a 13 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., in ragione del fatto che la durata complessiva dei contratti a termine successivi rispetto al superamento del limite dei 36 mesi è pari a n. 18 anni scolastici dal 1 settembre al 1 agosto (ossia, riconoscimento di 4 mensilità per il primo anno scolastico oltre il limite dei 36 mesi, di una mensilità per il successivo anno scolastico e di 0,5 mensilità per ogni ulteriore anno scolastico).
Dal giorno della maturazione del diritto spettano, altresì, alla ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza fra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in aderenza all'art. 16, comma 6, l. 312/1991 e art. 22, comma 36, l. 724/1994 (norme che non consentono il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 26.001 a 52.000 (in ragione del valore riconosciuto a favore di parte ricorrente), valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e valore minimo della fase di trattazione/istruttoria stante la natura documentale della controversia, in € 8.317,00 per compenso professionali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_7 pro tempore, al pagamento in favore di di una somma Parte_1 corrispondente a 13 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data del deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di indennità per illegittima reiterazione dei contratti a termine;
2) condanna il , in persona del Controparte_1 CP_8
tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite,
[...] Parte_1 liquidate in complessivi € 8.317,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dell'avv. CARAPELLE ROBERTO, dichiaratosi antistatario.
Ivrea, 21 novembre 2025
7 Il Giudice
Meri PA
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