Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/11/2025, n. 21242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21242 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04048/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4048 del 2024, proposto da Radio Roma Capitale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Bielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
nei confronti
TR DA RL, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota n.prot.MIMIT.AOO_COM Registro Ufficiale.U.0047422. 04.03.2024 avente come ad oggetto: Istanza di integrazione della società consortile TR DAB RL nell'ambito della procedura di manifestazione di interesse per l'assegnazione delle reti locali pianificate nel bacino di utenza n.12 (LAZIO) -prot.210320 del 27.10.2023;
- di tutti gli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, coevi, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse;
- per quanto ivi occorra, del “Bando” pubblicato in G.U. n. 129 del 5 giugno 2023 per manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete - DAB + in attuazione della disciplina stabilita dall''allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, relativa ai bacini d'utenza n. 8 Emilia Romagna n. 11 Marche - n. 12 Lazio - n. 20 Sardegna, nella parte in cui prevede che “La società consortile è esclusa in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione ovvero di esistenza di una causa di esclusione in capo ad una o più delle consorziate indicate ai fini della partecipazione, salvo il caso in cui la perdita dei requisiti sia sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione e il venir meno della impresa consorziata non incida sulla permanenza dei requisiti in capo alla società consortile. Non è ammessa la sostituzione in corso di gara”;
nonché per l'accertamento
del diritto della Radio Roma Capitale S.r.l. ad essere inserita nella “manifestazione di interesse” presentata dalla TR DA RL quale domanda di partecipazione per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete - DAB +, in attuazione della disciplina stabilita dall''allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, relativa ai bacini d''utenza n. 8 Emilia Romagna, n. 11 Marche, n. 12 Lazio, n. 20 Sardegna;
e per la condanna
dell'Amministrazione anche in via autonoma ex art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti dell'Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole degli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità, sotto vari profili, e chiedendone l’annullamento. In particolare la ricorrente si lagna del rigetto, da parte del Ministero resistente, della richiesta della società consortile TR DA RL di integrare, nell'ambito della manifestazione di interesse per l'assegnazione delle reti locali pianificate nel bacino di utenza n.12 (LAZIO) -prot.210320 del 27.10.2023, la propria compagine societaria con la sua presenza. Il diniego del Ministero si fonda sulla duplice circostanza per la quale: a) la ricorrente non aveva presentato la manifestazione di interesse alla procedura nel termine indicato dal bando; b) alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse la stessa società non aveva ancora conseguito l’autorizzazione di cui all’art. 3 comma 14, del Regolamento allegato alla delibera 664/09/CONS, costituente requisito di partecipazione e necessaria ai fini dell’inserimento nella rosa di emittenti facenti parte della società consortile concorrente.
La ricorrente, infatti, non sarebbe stata presente nell’elenco delle emittenti inserito nella manifestazione di interesse presentata da TR DA RL in relazione alla procedura di cui innanzi, essendo sprovvista dell’autorizzazione FSMA, conseguita solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della ridetta manifestazione, a seguito della ordinanza TAR Lazio n. 5698/23.
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“1) Violazione e falsa applicazione di legge; art.4,5 comma I, e 7 del “BANDO” nonché delle Linee guida ( art. 19 ) e dell’art. 18 della Delibera AGCOM n.664/09 nella parte in cui prevede che “A seguito del completamento della fase di avvio dei mercati l’Autorità provvede all’individuazione delle frequenze assegnabili al servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base delle norme stabilite con apposito regolamento basate su criteri obiettivi, pluralistici, proporzionati, trasparenti e non discriminatori”. Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 1, 2, 3, 6, 7 e 10-bis L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell’art. 48 comma IX del D.lvo n.50/2016; dell’art. 50 comma II del D.lvo n. 208/2021; degli artt. 3, 24 e 97 Cost. dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio e correttezza, lealtà e buona fede nell’esercizio dell’attività amministrativa; del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di presupposto, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità della loro valutazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, ovvero mera apparenza della stessa”.
Secondo la prospettazione della ricorrente l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire l’addizione richiesta, trattandosi di procedura ristretta nella quale, attesa la struttura bifasica, il principio di immodificabilità soggettiva verrebbe in rilievo soltanto all’indomani della presentazione dell’offerta e non “nelle fasi di gara a questa precedente”; in particolare, essa non si applicherebbe alla fase di prequalificazione qual è quella della manifestazione di interesse.
“2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria e di motivazione ”.
La ricorrente si duole dell’omessa formulazione del preavviso di diniego che non sarebbe stato notificato né alla stessa né alla società consortile.
Nelle conclusioni del gravame, la ricorrente insta, poi, per il risarcimento del danno a cagione della dedotta circostanza per la quale il MIMIT le avrebbe impedito di partecipare quale soggetto autorizzato FMSA secondo le previsioni di cui alla Delibera n.664/09 CONS nonché all’art. 16 del D.lgs n. 208/2021, precludendole di irradiare adeguatamente il segnale dell’emittente “Radio Roma Capitale” in tecnica DAB + nel territorio del Lazio, “ con gravi danni non solo economici, ma anche al diritto di comunicazione attivo e passivo, il cui rango costituzionale è stato ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 331 del 7 novembre 2003 ”.
3. Si è costituito il Ministero resistente, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
4. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, con ordinanza n.1809 dell’8 maggio 2025, confermata in appello, l’istanza cautelare è stata rigettata.
5. In vista della udienza pubblica del 4 novembre 2025 il Ministero ha presentato la propria memoria conclusiva nella quale in primis ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a cagione della circostanza per la quale, con provvedimento dell’8 agosto 2025, la TR DA ha ottenuto il diritto d’uso per la rete locale n. 7 nel bacino d’utenza n. 12 – Lazio sul blocco DAB 10B a conclusione della procedura di assegnazione delle reti locali DAB+. Attesa tale assegnazione, l’emittente Radio Roma Capitale S.r.l.., a seguito della ordinanza TAR Lazio n 5698/23, ha , medio tempore, ottenuto la predetta autorizzazione FSMA, per cui la stessa, secondo la prospettazione della resistente, potrebbe accordarsi con la ricorrente per integrare la rete, senza la pretesa - non ammissibile - riapertura dei termini prevista dal bando.
6. Alla udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va rigettato e tanto consente di prescindere dalla eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal Ministero resistente.
8. Il MIMIT, con bando pubblicato sulla G.U. n. 129 del 5 giugno 2023, ha dato corso alla procedura finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse per l’assegnazione delle reti locali pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete – DAB + ai sensi della delibera Agcom 286/22/CONS – Bacini d’utenza n. 8 (Emilia-Romagna) – n. 11 (Marche) – n. 12 (Lazio) – n. 20 (Sardegna).
Orbene non è contestato, ma è anzi documentato, che la ricorrente abbia acquisito l’autorizzazione FSMA, requisito previsto per partecipare alla procedura quale emittente componente la compagine societaria della TR DAB S.c.a.r.l., in un momento posteriore a quello indicato dal bando per presentare la manifestazione di interesse da parte della società consortile. Tale incontestato dato di fatto, che ha impedito alla ricorrente di essere ab initio inserita nella compagine societaria della società consortile TR DAB S.c.a.r.l., rileva a prescindere dalla circostanza che, alla data alla quale la ridetta società consortile ha chiesto l’inserimento della ricorrente nella propria compagine, non fosse ancora iniziata la vera e propria competizione tra i partecipanti e che fosse ancora in corso la fase deputata a verificare se l’Amministrazione potesse procedere alla assegnazione diretta.
Ciò in quanto il bando, all’art. 2, comma 5, stabilisce che “ I requisiti di partecipazione dovranno essere tutti posseduti alla data della manifestazione di interesse, durante l’espletamento della procedura e fino al momento dell’assegnazione. Successivamente all’assegnazione del diritto d’uso, la mancanza dei requisiti indicati nei commi che precedono, comporterà decadenza dall’aggiudicazione ”: la norma di lex specialis , come è evidente, richiede il possesso dei requisiti al momento della candidatura per il tramite della manifestazione di interesse, e ciò indipendentemente dalla circostanza che la procedura si concluda con l’assegnazione diretta o giunga alla celebrazione della fase competitiva. L’integrazione postuma della compagine societaria con operatori che, alla data di scadenza per la manifestazione di interesse, non possedevano i requisiti di partecipazioni, ove consentita, sarebbe stata consentita in violazione della citata norma di bando, rimasta peraltro sul punto inoppugnata.
Autorizzare l’inserimento postumo di una società, inizialmente priva del requisito, nella compagine societaria di una concorrente avrebbe, inoltre, leso la par condicio , non solo, e non tanto, nei confronti degli attuali partecipanti, quanto piuttosto nei confronti degli operatori economici che non hanno presentato la manifestazione di interesse facendo affidamento sulle previsioni del bando.
Alla stregua di quanto innanzi, come condivisibilmente concluso dal Consiglio di Stato, ancorchè in sede cautelare, “ l’interpretazione del bando proposta dall’LA (secondo cui, in sostanza, i requisiti dovevano essere posseduti solo per il momento iniziale della eventuale fase competitiva, e quindi prima di tale momento era possibile anche la modificazione soggettiva delle società consortili partecipanti) non considera che anche l’assegnazione diretta non potrebbe prescindere dal possesso dei requisiti ”.
Le ipotesi nelle quali il bando ammette vicende modificative della compagine societaria, tutte peculiari e in nessun caso sovrapponibili a quella in discussione nel presente ricorso, non prevedono alcuna deroga alla regola generale del possesso dei requisiti di partecipazione alla data di scadenza del termine per la manifestazione di interesse. D’altronde anche nella ipotesi prevista dall’articolo 10, comma 2, relativa al caso in cui la società consortile aggiudicataria vari in diminuzione il numero dei componenti originari, scendendo al di sotto del numero minimo di 12 emittenti, e proceda, nel termine perentorio di 60 giorni, ad integrare la composizione del consorzio, è prescritto che le emittenti subentranti garantiscano che la società consortile di nuova composizione abbia tutti i requisiti di cui all’art. 2, fra i quali è espressamente previsto, al comma 1 del citato articolo 2, il possesso dell’ autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell’art. 3, comma 14, del Regolamento, “ alla data della manifestazione di interesse, durante l’espletamento della procedura e fino al momento dell’assegnazione ”.
Ad ulteriore riprova della circostanza per la quale le società consorziate devono tutte possedere i requisiti di partecipazione alla data di presentazione della manifestazione di interesse da parte della società consortile di cui fanno parte basti citare sia il comma 1, lettera d), dell’articolo 8 del bando (che parte ricorrente impugna in rubrica senza muovere poi in ricorso alcuna censura diretta al riguardo), a norma del quale non possono partecipare alla manifestazione di interesse “ le società consortili (…) le cui emittenti non rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo art. 2 ”, sia il successivo comma 5, secondo il quale: “ La società consortile è esclusa in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione ovvero di esistenza di una causa di esclusione in capo ad una o più delle consorziate indicate ai fini della partecipazione, salvo il caso in cui la perdita dei requisiti sia sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione e il venir meno della impresa consorziata non incida sulla permanenza dei requisiti in capo alla società consortile. Non è ammessa la sostituzione in corso di gara ”.
9. Non coglie nel segno neppure la censura che deduce la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, in quanto la parte ricorrente in alcun modo chiarisce di quali apporti ulteriori il contraddittorio si sarebbe potuto arricchire al fine di condurre l’Amministrazione a determinarsi in segno opposto al diniego impugnato: ciò deve concludersi in considerazione della circostanza che il mancato possesso dell’autorizzazione FSMA da parte della ricorrente alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse non è mai stato contestato e, come visto, tale mancanza, in virtù dell’autovincolo generato dalle regole di bando, rendeva doverosa, nel rispetto dell’articolo 2 innanzi riportato, la decisione di rigetto serbata dal Ministero.
10.Infine, quanto al ritardo con il quale l’Amministrazione avrebbe provveduto a rilasciare alla società ricorrente l’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 14, del Regolamento allegato alla delibera 664/09/CONS, trattasi di circostanza che, al più, potrà assumere rilievo in una autonoma causa di risarcimento del danno da ritardo, ma che esula dall’oggetto della presente impugnazione.
11.Quanto alla domanda risarcitoria portata in ricorso e formulata in relazione al provvedimento impugnato, la legittimità stesso, come innanzi accertata, esclude la sussistenza di un danno ingiusto generatosi nella sfera giuridica della ricorrente.
12. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
13.Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Monica GA, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | TA RI |
IL SEGRETARIO