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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4526 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 6657/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6657 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Aversa (Ce) alla C.F._2
Via Filippo Saporito n. 58, presso lo studio dell'Avv. Concetta Becchimanzi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Veniva trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70
e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. depositato in data 12.07.2023,
[...]
e premesso di aver contratto matrimonio in Mugnano di Pt_1 Parte_2
PO (Na) il 19.06.l993, dal quale erano nati due figli, (il 03.09.1997) e Per_1 Per_2
(il 31.03.2006), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il Tribunale di PO Nord pronunciava la separazione con sentenza pubblicata il
01.02.2024 (recante n. cron. 612/2024) e, con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva le parti dinanzi al Giudice relatore per l'udienza cartolare del 30.09.2024, poi rinviata al 28.10.2024.
Dopo un ulteriore rinvio per consentire il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'udienza del 15.09.2025 i ricorrenti depositavano dichiarazioni sottoscritte con le quali confermavano la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso e di cui alla separazione. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al .P.M. per il parere.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurata dei coniugi dinanzi al Tribunale di PO Nord
(25.01.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Si osserva inoltre che la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria dell'11.09.2024.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
pag. 2/5 1) i ricorrenti, già separati di fatto, vivranno in distinte abitazioni, pertanto, la IG.ra
, continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Lusciano (CE) Parte_2 alla via Curiel, 10, di proprietà della famiglia paterna;
2) il IG. congiuntamente ai figli e , s'impegnano a Parte_1 Per_1 Per_2 trasferire la propria residenza, al momento della firma del presente atto, nell'appartamento sottostante l'abitazione coniugale, che il acquisterà Pt_1 successivamente alla firma del presente atto;
3) i rispettivi figli, (25 anni) e (17 anni), sceglieranno in autonomia i modi Per_1 Per_2 ed i tempi degli incontri con i genitori, compatibilmente con i propri impegni quotidiani
(scolastici, lavorativi e ludici);
4) il sig. in ossequio al principio di solidarietà tra i coniugi, sancito Parte_1 dall'articolo 143 codice civile ed all'obbligo di mantenimento dei figli, sancito dall'articolo 147 codice civile, verserà quale contributo al mantenimento della moglie
(quale percettrice della pensione di invalidità e dell'accompagnamento) la somma la somma di €600,00 (seicento||00) mensilmente, rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario intestato alla signora
entro il giorno cinque di ogni mese, la IG.ra , verserà Pt_2 Parte_2 quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 (quattrocento\\00)oltre il 50% delle spese straordinarie.
Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese di iscrizione a corsi di specializzazione o master;
i corsi di lingua ed i corsi di informatica;
i viaggi di istruzione;
le vacanze estive, le spese sportive e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e le spese medico-sanitarie, non coperte dal SSN e non urgenti.
pag. 3/5 Sono invece da considerarsi spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse alle rette universitarie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, odontoiatriche ed oculistiche. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché alla minore per la quale sono state effettuate, conformemente al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Consiglio dell'ordine di PO Nord;
4) in ossequio all'art. 211, legge 19 maggio 1975, n. 151 e per espresso accordo tra le parti, gli eventuali assegni familiari e per l'assegno unico previsto nella finanziaria
2022 o per qualsiasi norma finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità
o potenziare le misure a sostegno dei figli, verrà attribuito al marito, quale genitore avente il domicilio esclusivo dei figli.
Come specificate con note depositate il 15.01.2024: precisando che i figli , già maggiorenne, e , ancora minorenne, fermo Per_1 Per_2 restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori, si intendono collocati presso il padre, con il quale domicilieranno in Lusciano, alla Via E. Curiel n. 10.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mugnano di
PO (Na), il giorno 19.06.1993, tra nato a [...] il Parte_1
05.04.1967, e nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di PO (Na) - (atto n.
46, parte II, S. A, anno 1993) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 6657/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6657 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto
TRA
(C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Aversa (Ce) alla C.F._2
Via Filippo Saporito n. 58, presso lo studio dell'Avv. Concetta Becchimanzi, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Veniva trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70
e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. depositato in data 12.07.2023,
[...]
e premesso di aver contratto matrimonio in Mugnano di Pt_1 Parte_2
PO (Na) il 19.06.l993, dal quale erano nati due figli, (il 03.09.1997) e Per_1 Per_2
(il 31.03.2006), chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il Tribunale di PO Nord pronunciava la separazione con sentenza pubblicata il
01.02.2024 (recante n. cron. 612/2024) e, con contestuale ordinanza, il Collegio rimetteva le parti dinanzi al Giudice relatore per l'udienza cartolare del 30.09.2024, poi rinviata al 28.10.2024.
Dopo un ulteriore rinvio per consentire il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'udienza del 15.09.2025 i ricorrenti depositavano dichiarazioni sottoscritte con le quali confermavano la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso e di cui alla separazione. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al .P.M. per il parere.
Tanto premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurata dei coniugi dinanzi al Tribunale di PO Nord
(25.01.2024) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente
è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Si osserva inoltre che la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria dell'11.09.2024.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
pag. 2/5 1) i ricorrenti, già separati di fatto, vivranno in distinte abitazioni, pertanto, la IG.ra
, continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Lusciano (CE) Parte_2 alla via Curiel, 10, di proprietà della famiglia paterna;
2) il IG. congiuntamente ai figli e , s'impegnano a Parte_1 Per_1 Per_2 trasferire la propria residenza, al momento della firma del presente atto, nell'appartamento sottostante l'abitazione coniugale, che il acquisterà Pt_1 successivamente alla firma del presente atto;
3) i rispettivi figli, (25 anni) e (17 anni), sceglieranno in autonomia i modi Per_1 Per_2 ed i tempi degli incontri con i genitori, compatibilmente con i propri impegni quotidiani
(scolastici, lavorativi e ludici);
4) il sig. in ossequio al principio di solidarietà tra i coniugi, sancito Parte_1 dall'articolo 143 codice civile ed all'obbligo di mantenimento dei figli, sancito dall'articolo 147 codice civile, verserà quale contributo al mantenimento della moglie
(quale percettrice della pensione di invalidità e dell'accompagnamento) la somma la somma di €600,00 (seicento||00) mensilmente, rivalutata annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario intestato alla signora
entro il giorno cinque di ogni mese, la IG.ra , verserà Pt_2 Parte_2 quale contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 (quattrocento\\00)oltre il 50% delle spese straordinarie.
Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese di iscrizione a corsi di specializzazione o master;
i corsi di lingua ed i corsi di informatica;
i viaggi di istruzione;
le vacanze estive, le spese sportive e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica e le spese medico-sanitarie, non coperte dal SSN e non urgenti.
pag. 3/5 Sono invece da considerarsi spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse alle rette universitarie, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, odontoiatriche ed oculistiche. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché alla minore per la quale sono state effettuate, conformemente al protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Consiglio dell'ordine di PO Nord;
4) in ossequio all'art. 211, legge 19 maggio 1975, n. 151 e per espresso accordo tra le parti, gli eventuali assegni familiari e per l'assegno unico previsto nella finanziaria
2022 o per qualsiasi norma finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità
o potenziare le misure a sostegno dei figli, verrà attribuito al marito, quale genitore avente il domicilio esclusivo dei figli.
Come specificate con note depositate il 15.01.2024: precisando che i figli , già maggiorenne, e , ancora minorenne, fermo Per_1 Per_2 restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori, si intendono collocati presso il padre, con il quale domicilieranno in Lusciano, alla Via E. Curiel n. 10.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mugnano di
PO (Na), il giorno 19.06.1993, tra nato a [...] il Parte_1
05.04.1967, e nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di PO (Na) - (atto n.
46, parte II, S. A, anno 1993) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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