Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5598 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7190/2019 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7190/2019 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Giuliano;
- ATTRICE
E
C.F. , in persona del suo procuratore speciale pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Greco;
- CONVENUTA
E
, (C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, formulava domanda di Parte_1
risarcimento danni nei riguardi di e del responsabile civile Controparte_1 CP_2
, per le lesioni dalla stessa patite a seguito del sinistro verificatosi in data 11/7/2017,
[...] quantificate nell'importo di euro 80.509,00 o quella diversa risultante da una CTU medico legale, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento sino al soddisfo.
In particolare, parte attrice premetteva che, in data 11/7/2017, alle ore 15:00, in Napoli, al viale Traiano, in direzione del centro del medesimo quartiere, l'autovettura della convenuta, modello Volkswagen, tg. NA856857, nel procedere nella stessa direzione di marcia percorsa dalla
, sulla corsia di destra, senza preavvisare con l'indicatore di direzione le proprie intenzioni Pt_1
di svolta, girava improvvisamente verso sinistra tagliando la strada al motociclo condotto
Per effetto di tale collisione l'istante rovinava al suolo riportando gravi lesioni per le quali si rendeva necessario il suo trasporto presso il vicino presidio di PS dell'Ospedale San Paolo di
Napoli, ove i sanitari le riscontravano “frattura del corpo e processo transverso della vertebra L2, con prognosi inziale di 35gg”.
In conseguenza dell'occorso sinistro, l'attrice deduceva di aver subito lesioni personali, quantificabili a titolo di danno biologico in euro 80.509,00, di cui euro 37.000,00 per invalidità permanente nella misura del 13% (danno biologico), euro 4.500,00 per ITT - gg 45 , euro 2.000,00 per 40 gg ITP al 50%, 625,00 per 35 gg ITP al 25%, oltre spese mediche sostenute e danno non patrimoniale, come da CTP depositata in atti.
Chiedeva, pertanto, accogliersi integralmente la domanda con vittoria di spese.
Resisteva la quale chiedeva il rigetto integrale delle domande Controparte_1
attoree perchè infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite.
La convenuta non si costituiva in giudizio, con conseguente Controparte_2
declaratoria di contumacia dichiarata con ordinanza del 2/7/2019.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti cui seguiva l'ammissione della consulenza tecnica medico-legale al fine di valutare i danni subiti dalla parte attrice.
La domanda di parte attrice deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
In rito, va innanzitutto dichiarata la procedibilità della domanda stante l'avveramento della condizione di procedibilità mediante rituale proponimento della istanza di negoziazione assistita
(cfr. all. invito alla stipula della negoziazione assistita risalente al febbraio 2019).
Risulta poi in atti la prova dell'intervenuta preventiva messa in mora e del decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni Private per l'instaurazione del giudizio
(cfr. all. messa in mora).
Detta missiva contiene tutte le indicazioni essenziali per la formulazione da parte della società assicuratrice della propria offerta di risarcimento, contenendo tra l'altro anche la richiesta di invito a perizia medica da parte del consulente dell'assicurazione. Tanto deve ritenersi sufficiente ai fini della proponibilità della domanda, atteso che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 148 d. lgs. n. 209/05, induce a ritenere che, ai fini della proponibilità della domanda di risarcimento dei danni, non è necessario che la richiesta stragiudiziale sia assolutamente conforme a quanto prescritto dalla norma, mentre è sufficiente che essa abbia raggiunto il suo scopo, che è appunto quello di porre la società assicuratrice in grado di formulare un'offerta congrua e motivata in tempo per evitare l'avvio del contenzioso in sede giudiziaria (v.: Trib. Roma 30/3/10). La domanda, infine,
è stata proposta dopo la scadenza dello spatium deliberandi di 60 giorni, di tal che la società assicuratrice ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per espletare le verifiche del caso e giungere alla formulazione di una proposta transattiva.
In via assolutamente preliminare va ritenuta irrilevante l'instaurazione di un primo procedimento accertativo della responsabilità della presso l'ufficio del Giudice di Pace di Barra, CP_2 poichè, pur essendo stato notificato l'atto di citazione ai convenuti, la causa non veniva iscritta a ruolo ed il convenuto non si costituiva.
Passando al merito della controversia, va osservato che, nel caso di specie, può dirsi accertato l'an della pretesa rispetto alla dinamica del fatto storico.
La ricostruzione del sinistro come allegata dalla parte attrice, ovvero veicolo che svolta improvvisamente a sinistra senza azionare gli indicatori di direzione e tagliando la strada all'attrice che percorreva la medesima strada sulla corsia di sinistra, trova pieno riscontro soprattutto all'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio.
All'udienza del 29/10/2021, ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice , la Parte_1 stessa dichiarava: “(…)lei stava sulla destra ed io sulla sinistra e percorreva la strada a velocità moderata;
(…) no non è vero, non poteva essere investita, perché la non veniva da CP_2 dietro ma stava sulla mia destra ed all'improvvisò sterzò per andare in un traversa sulla sinistra;
io cercai di evitarla ma lei mi urtò con l'auto e caddi a terra;
(…) no, non è vero, io andavo diritto sulla mia corsia, io andavo verso via Adriano, e non stavo facendo alcuna manovra di sorpasso;
(…) la condotta dalla mi ha colpita con il suo lato anteriore sinistro sul CP_3 CP_2 mio lato destro”.
Nel corso della medesima udienza, veniva poi escussa la prima teste di parte attrice Tes_1
la quale confermando la dinamica della vicenda come dedotta in atti e narrata nel corso
[...] dell'interrogatorio dalla stessa , precisava: “sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto Pt_1
in data 11/7/2017, alle ore 15:00 circa, io e la mia collega ci stavamo recando al Parte_1
Per_ ON , la cui sede è in viale Adriano. Io ero in auto e la era davanti a me in Pt_1
motorino; percorrevamo viale Traiano ed io ero sulla corsia di destra ed anche la CP_3 condotta dalla convenuta era sulla destra, davanti a me;
all'improvviso, l'auto svoltò sulla sinistra.
Faccio presente che la strada non è piccola e quindi tagliò proprio la strada alla la quale Pt_1 provò ad evitarla ma la la colpì. In particolare, la parte sinistra dell'auto colpì la CP_3
parte destra posteriore dello scooter, e la cadde. Preciso che la conducente della Pt_1
era al telefono, e prima di svoltare sulla sinistra non azionò l'indicatore di direzione, CP_3 anche quando scese dall'auto era ancora al telefono e disse che lei non aveva proprio visto il motorino e si assunse tutte le responsabilità, chiedendo di non fare alcuna denuncia;
dopo la caduta la non riusciva neppure ad alzarsi e lamentava dolore alla schiena”. Pt_1
Sempre nel corso dell'udienza del 29/10/2021, veniva escusso il teste di parte convenuta Tes_2
il quale esponeva i seguenti fatti: “sono a conoscenza dei fatti di causa perché mi trovavo
[...]
a rione Traiano, circa 4-5 anni fa, nel periodo estivo;
io mi trovavo sul lato destro della carreggiata ed anche l'auto Volkswagen si trovava sul lato destro davanti a me, a circa 150 metri di distanza, e vidi che il motociclo della , nel momento in cui superava la Volkswagen nera Pt_1
della , restando pur sempre sulla corsia di sinistra,, la urtò con la ruota anteriore e CP_2
cadde; preciso di non ricordare se la dovesse girare verso la sinistra, anche perché io CP_3 vidi solo il momento dell'impatto, mi accorsi dell'incidente per aver sentito il rumore del motorino caduto. ADR Preciso che tra me e la c'erano un paio di macchine. ADR non ricordo CP_3 che l'impatto sia avvenuto sulla corsia di destra o sinistra”.
Infine, all'udienza del 22/11/2022, veniva acquisita la testimonianza del secondo teste di parte attrice il quale dichiarava: “sono indifferente alle parti in causa;
sono a conoscenza Tes_3
dei fatti di causa in quanto nel mese di luglio 2017, nel pomeriggio, verso le ore 15-15:30, mi trovavo sul viale del Rione Traiano, ero in auto alla guida della mia autovettura. Ricordo che eravamo in colonna e stavamo percorrendo la strada in direzione via Epomeo. All'improvviso, sentì il rumore dello scontro tra il motorino di colore chiaro sul quale vi era una ragazza ed una macchina ovvero un maggiolone di colore scuro. Preciso che la macchina che si scontrò con il motorino era la seconda macchina che si trovava davanti a me. Io vidi lo scontro e la ragazza cadere. Sono un infermiere e, quindi, andai subito a vedere cosa fosse successo alla ragazza. Il motorino si trovava sulla corsia di sx, mentre, sia io, che il maggiolone ci trovavamo sulla corsia di destra, e tutti percorrevamo la strada nella stessa direzione di marcia. Ricordo che, all'improvviso, il voltò a sinistra ed andò ad urtare il motorino sul lato destro, provocando la caduta Per_2 della ragazza. La conducente del maggiolone non azionò l'indicatore di direzione prima di svoltare
a sinistra, forse voleva fare inversione di marcia perché, in quel punto, vi era un'apertura dello spartitraffico. Infatti, urtò il motorino sul lato destro. Vidi che il motorino provò ad evitare
l'impatto, spostandosi sulla sinistra”.
Pertanto, alla luce delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione depositata in atti, deve ritenersi che, come dedotto dalla parte attrice, il veicolo di parte convenuta abbia la maggiore responsabilità nel verificarsi del sinistro per cui è causa, poichè la conducente del veicolo
Volkswagen eseguiva una manovra imprudente in violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Va applicata al caso di specie, rispetto alla condotta tenuta dalla , il regime di Pt_1 corresponsibilità nel verificarsi dell'evento lesivo di cui all'art. 1227 c.c.
La norma è prevista allo scopo di non gravare il debitore delle conseguenze dell'illecito che non sono a lui imputabili. Così, egli non deve rispondere quando la condotta del creditore genera danni o aggrava quelli già prodotti.
La , invero, viaggiando a bordo del motociclo tg. EA91131, teneva una condotta Pt_1 non conforme al dettato dell'art. 143 del C.d.S..
In particolare, la norma citata, pur consentendo la marcia di tutti i veicoli per file parallele, dispone che tutti i veicoli sono tenuti a viaggiare prediligendo il lato destro della carreggiata e lasciando la corsia di sinistra più libera per il sorpasso.
Si deve presumere che, laddove la avesse agito in conformità a quanto prescritto Pt_1 dall'art. 143 C.d.s., viaggiando sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della medesima, sarebbe stato possibile evitare lo scontro.
Pertanto, siccome nel caso di specie, la condotta di entrambi i veicoli coinvolti si è posta in contrasto con le prescrizioni del codice della strada – quella della per i motivi dinanzi CP_2 indicati, quella dell'attore perché viaggiava sul margine sinistro della strada – deve ritenersi sussistente un concorso di colpe.
La condotta dell'attore integra un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato.
Questi invero non ha fornito una prova rigorosa sotto il profilo dell'incensurabilità della propria condotta di guida, non essendo sufficiente la rappresentazione dell'altrui condotta colposa per sottrarsi ad un giudizio di corresponsabilità basato sul secondo comma dell'art. 2054 c.c. che, in via presuntiva, coinvolge le sorti processuali dei conducenti veicoli a motore senza guida di rotaia (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 22818/17, secondo cui, in tema di sinistro stradale, la presunzione rileva quando non sia possibile accertare l'incidenza delle singole colpe nella causazione dell'evento e non
è possibile stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti dei conducenti).
E' noto che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez. III, 15/06/2006).
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luogo. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.
10031).
Va, infatti, rammentato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte chiarito come, in caso di scontro di autoveicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di un conducente non comporta l'automatico superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, secondo comma, del Codice Civile, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro
(cfr., ex multis, Cass.14 febbraio 1997, n.1384).
Dalle testimonianze rese nel corso del giudizio emerge che la eseguiva una CP_2
pericolosa manovra di svolta a sinistra, ometteva di impiegare gli indicatori di direzione ed utilizzava il telefono cellulare durante la marcia.
Il teste di parte convenuta, non rendeva dichiarazioni precise e Testimone_2 concordanti, tanto è che prima riferiva di essersi reso conto dell'impatto perché ne “sente” il rumore, poi precisava di aver invece visto la dinamica del sinistro (vidi che il motociclo della
nel momento in cui superava la Volkswagen nera della Panebianco, restando pur sempre Pt_1
sulla corsia di sinistra,, la urtò con la ruota anteriore e cadde;
preciso di non ricordare se la
dovesse girare verso la sinistra, anche perché io vidi solo il momento dell'impatto, mi CP_3 accorsi dell'incidente per aver sentito il rumore del motorino caduto. ADR Preciso che tra me e la
c'erano un paio di macchine. ADR non ricordo che l'impatto sia avvenuto sulla corsia CP_3
di destra o sinistra).
La testimonianza dell'unico teste di parte convenuta, nel suo complesso, appare quindi confusa e contraddittoria e non idonea a sconfessare la dinamica del sinistro descritta dalla parte attrice.
In conclusione, all'esito dell'attività istruttoria svolta, deve, quindi, ritenersi sussistente un concorso di colpa, con una maggiore responsabilità del convenuto pari al 70%, e CP_2 dell'attore pari al 30%, quota che dovrà, quindi, essere detratta dall'ammontare del danno subito dall'attore.
Orbene, provato l'evento lesivo e la distribuzione delle rispettive responsabilità tra le parti, resta da accertare il quantum della pretesa risarcitoria.
Nel caso in esame, dagli atti processuali, dalle rese testimonianze e dalla relazione medico- legale, risulta che la subiva lesioni personali e postumi invalidanti a seguito del sinistro Pt_1
oggetto di causa.
Ebbene, dalla CTU depositata dal dott. è emerso che, in esito al trauma Persona_3 occorso alla in data 11.07.2017, riportato le seguenti lesioni: “frattura piatto Parte_1 vertebrale L2 con piccola ernia laterale destra”. Alla stabilizzazione delle lesioni, sono residuati postumi permanenti della preesistente integrità psicofisica, che hanno generato un danno biologico;
si può ascrivere quindi alla sig.ra un danno biologico del 12% Parte_1
(DODICI PER CENTO). Le spese documentate sono pari ad € 550,00. Il periodo di inabilità temporanea totale fu di giorni 35 . Quello di inabilità temporanea parziale fu di giorni 30 valutabili al 50 % e di giorni 30 valutabili al 25%”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, il risarcimento spettante all'attrice Parte_1
ammonta alla somma complessiva di euro 40.780,50 a titolo di ristoro per tutti i danni conseguenti alle lesioni personali patite in seguito al sinistro de quo, secondo i parametri indicati nella tabella di
Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, non dovendosi applicare la tabella unica nazionale relativa ai soli sinistri verificatisi dopo il febbraio 2025.
Tale somma, tenendo conto della percentuale di responsabilità da addebitare all'attore per le motivazioni sovra esposte, deve essere decurtata del 30% .
Dunque, sul totale già quantificato a titolo di risarcimento spettante alla nella Pt_1
misura complessiva di euro 40.780,50, andrà effettivamente riconosciuta solo la minor somma di euro 28.546,35, oltre euro 550,00 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Detta somma di euro 29.174,40, poi, dovrà essere devalutata alla data dell'illecito (euro
24.291,76) e rivalutata secondo gli indici Istat, calcolando gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno, così come da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712, per un totale di euro 32.172,83.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del decisum e della corresponsabilità della e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Pt_1
Le spese di CTU liquidate come da separato decreto vengono poste a carico della convenuta compagnia assicurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e la convenuta Controparte_1 in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'attrice , la Controparte_2 Parte_1 somma complessiva di 32.172,83, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_1
convenuta , in solido tra loro, a corrispondere, in favore di , Controparte_2 Parte_1
le spese di lite nella misura che si liquidano in euro 227,00 per spese vive ed euro 5.616,00 per compensi legali, oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv. Vincenzo Giuliano, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico delle parti convenute.
Napoli, 5/6/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello