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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/10/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3316/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Anna Laura
Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 1° grado iscritta al n. 3316/2022 R.G., avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Ruggiero (C.F.: ) con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla C.F._2
Piazza Unità d'Italia n.
4 - p.e.c. e dall'Avv. Giuseppe Dilengite Email_1
(C.F.: ) - p.e.c. ed elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso lo studio del primo Avv.
- attore
e
C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._4
Aprila (LT) alla via dei Prati n. 3, assistito, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, dall'avv. Vittorio Giordano (C.F.: , - p.e.c. C.F._5
, e dall'avv. Andrea Merolle (C.F.: - p.e.c. Email_3 C.F._6
entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma Email_4 alla Via Aurora n. 39
- convenuto nonché la Società in Nome Collettivo “ Controparte_2
” in persona del suo legale rappresentante, con sede in Vico SE alla via R. Bosco n. 146,
[...] iscritta presso il Registro delle società del Tribunale di Napoli al n. 1200/78 ed alla CCIAA di Napoli al n. P.IVA_
, Partita IVA - p.e.c. P.IVA_2 Email_5
- convenuta, contumace
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
e la società “ ” al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “a. Accertare e dichiarare in virtù del pactum fiduciae di cui in premessa che unico titolare della quota fiduciariamente intestata al sig. nella Controparte_1 Controparte_2
è il sig. ; b. Per l'effetto ed in virtù degli obblighi discendenti dal vincolo di mandato
[...] Parte_1 ordinare al sig. di retrocedere in favore del sig. la quota sociale pari al Controparte_1 Parte_1
50% del capitale della società come in apice Controparte_2 meglio descritta rendendosi pronunzia giudiziale con effetti identici rispetto a quelli che sarebbero scaturiti dall'adempimento spontaneo del fiduciario sig. in favore di;
c. In ogni caso Controparte_1 Parte_1 disporre il medesimo retrotrasferimento da in favore di se del caso anche Controparte_1 Parte_1 ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2932 c.c. rendendosi così pronunzia giudiziale con effetti costitutivi identici rispetto a quelli che sarebbero scaturiti dall'adempimento spontaneo del fiduciario sig.
in favore di;
d. Emettere ogni provvedimento conseguenziale di rito e di Controparte_1 Parte_1 merito ordinandosi al sig. Conservatore del Registro delle imprese competente di annotare la emananda sentenza senza alcuna sua responsabilità al fine di rendere conoscibile ed opponibile ai terzi l'intervenuto retrotrasferimento;
e. In linea del tutto gradata, e salvo gravame, dichiarare che il sig. è Controparte_1 obbligato alla restituzione dei valori e degli importi di cui ha goduto;
in subordine ancora la domanda è formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. essendosi il convenuto arricchito senza causa a seguito delle attribuzioni patrimoniali come disposte e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'attore, di tutte le somme dovute, qui indicate solo in via esemplificativa e con riserva di precisarle in corso di causa,
e comunque corrispondenti ai valori economici, patrimoniali, di avviamento afferenti la società CP_2 oltre alla condanna del convenuto alla restituzione in favore dell'attore di tutti gli importi da cui costui versati in favore del sig. , tra cui quelli per oneri previdenziali, contributivi e fiscali, oltre che per Controparte_1 oneri urbanistici come versati il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al soddisfo, oltre interessi al tasso commerciale ex art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione oltre ad interessi anatocistici dalla domanda. f. Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario oltre iva e cpa come per legge in attribuzione.”
A fondamento della domanda l'attore ha premesso di essere socio ed amministratore unico della società di che la predetta società, originariamente, era Controparte_2 Parte_1 costituita tra due soci, e l'attore, per la quota societaria del 50% ciascuno;
che il 21.11.1981, a CP_2 causa della età avanzata del socio e dei suoi problemi di salute, interveniva la vendita della quota di CP_2
in favore del germano ed odierno convenuto (anche per evitare lo scioglimento CP_2 Controparte_1 della società); che detta intestazione era da considerarsi solo fiduciaria e trasferita con l'intento che la stessa dovesse essere poi retrocessa in favore dell'attore in virtù di un patto fiduciario asseritamente intercorso tra tutte le parti ed antecedente all'atto di trasferimento. A riprova della esistenza del patto fiduciario, secondo la prospettazione dell'attore, deponeva la circostanza che il prezzo di vendita della quota non era mai stato versato
2 da nonché una serie di altri eventi relativi alle vicende societarie e successivi al trasferimento Controparte_1 della quota, quali:
a) testamento del socio , deceduto in data 22.02.1984, in favore dell'attore che ereditava l'intero CP_2 asse ereditario nonché la partecipazione in altra società;
b) “nomina” solo fittizia di quale “preposto” alla vendita della società convenuta, decisa con Controparte_1 assemblea straordinaria del 30.06.1986, per il quale incarico allo stesso non sarebbe mai stato versato il compenso annuo previsto dalla delibera;
c) residenza di in altra regione e svolgimento di altra attività imprenditoriale;
Controparte_1
d) mancata richiesta da parte di quest'ultimo degli utili della società convenuta;
e) acquisizione al patrimonio sociale di beni mobili ed immobili acquistati unicamente con denaro di Parte_1
;
[...]
f) modifica dell'oggetto sociale con istituzione di sede secondaria senza la partecipazione di;
Controparte_1
g) cessione di una partecipazione della quota societaria intestata all'attore alla di lui figlia;
Controparte_3
h) cessione di un ramo di azienda ad altra società;
i) locazione a soggetti terzi di beni immobili dell'asse societario;
j) rivalutazione degli immobili societari con versamento delle imposte sostitutive unicamente da parte dell'attore.
Secondo la prospettazione dell'attore, dunque, ciò dimostrerebbe che gestiva in via esclusiva Parte_1 la società senza alcuna partecipazione del socio convenuto.
Si è costituito regolarmente in giudizio , contestando la prospettazione dei fatti esposti in Controparte_1 domanda e spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale, con comparsa contenente le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato da controparte per le ragioni esposte nel paragrafo 1 del Diritto;
- in via principale nel merito, respingere tutte le conclusioni formulate da controparte in quanto totalmente illegittime e infondate in fatto e in diritto per le ragioni e le eccezioni esposte nei paragrafi da 2 a 4 del Diritto;
- in via riconvenzionale, accertata la giusta causa di cui all'art. 2259, terzo comma c.c., disporre la revoca del sig. , c.f. , dalla carica di Parte_1 C.F._1 amministratore dell' ai sensi della medesima Controparte_2 disposizione con contestuale nomina di un amministratore giudiziale da individuarsi nella persona del socio sig. per le ragioni esposte nel paragrafo 5 del Diritto;
- in via cautelare, disporre in via Controparte_1
d'urgenza, anche inaudita altera parte, la revoca del sig. , c.f. , dalla Parte_1 C.F._1 carica di amministratore dell' con contestuale Controparte_2 nomina di un amministratore giudiziale da individuarsi nella persona del socio sig. , ai sensi Controparte_1 degli artt. 669-quater e 700 c.p.c. per le ragioni esposte nel paragrafo 6 del Diritto;
- in via riconvenzionale, condizionata all'accoglimento totale o anche solo parziale della domanda attorea, condannare il sig.
al rimborso delle anticipazioni per spese ed oneri sostenute dal sig. , Parte_1 Controparte_1 nell'importo che sarà ritenuto di giustizia da codesto Spett.le Tribunale, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, accertando il diritto di quest'ultimo a ritenere la quota di partecipazione nella di fino al pagamento integrale di dette somme ai sensi Controparte_2 Parte_1
3 dell'art. 1152 c.c.; - in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge nonché con condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c.”
Secondo le difese del convenuto l'atto di citazione profilerebbe motivi di nullità laddove, da una parte, invoca un patto fiduciario – e dunque un'interposizione reale di persona – e, dall'altra, intenderebbe dimostrare una mera intestazione fittizia – e dunque la simulazione dell'atto di vendita della quota societaria da parte di
[...] in favore di . Contesta in ogni caso l'esistenza di un patto fiduciario e comunque CP_2 Controparte_1
l'esistenza di un patto dissimulato, peraltro nullo perché in frode alla legge. In antitesi alla prospettazione in fatto ed in diritto contenuta nell'atto di citazione, il convenuto osserva, in particolare, l'assenza di prova sul punto ed evidenzia che l'azione promossa era stata intentata solo a seguito di un atto di diffida, inviato all'attore dal convenuto, di esibizione di documenti societari. In relazione all'asserita mancata partecipazione agli eventi societari successivi alla cessione di quote deduce come non sia contestato tra le parti che il germano Parte_1
rivesta la qualità di amministratore unico della (ex art. 2257, co. 1 c.c.) e che dunque il convenuto,
[...] CP_2 mero socio, non avrebbe potuto avere nessun potere gestionale. In relazione agli asseriti pagamenti eseguiti nel corso degli anni da per conto della società rileva da una parte che tali pagamenti dovevano Parte_1 essere eseguiti con denaro della società e dall'altra che, laddove gli stessi fossero stati eseguiti con denaro proprio dell'attore o dei membri della sua famiglia, ciò a maggior ragione, oltre a dimostrare l'insussistenza di una asserita intestazione fiduciaria delle quote, dimostrerebbe una pericolosa ed evidente commistione tra il patrimonio della società e quello del socio amministratore. In ogni caso l'inesistenza di un patto fiduciario sarebbe confermata anche dalla documentazione prodotta in giudizio, con la quale inviava al Parte_1 germano e dichiarazioni dei redditi percepiti dallo stesso per gli incarichi e per le quote sociali, dalle CP_1 quali si evinceva la pacifica partecipazione di quest'ultimo nella predetta società nella misura del 50% laddove invece, ove i predetti redditi fossero frutto di un'intestazione solo fiduciaria, gli stessi sarebbero dovuti anche fiscalmente essere imputati al fiduciante. Per tale motivo anche le pretese restitutorie invocate subordinatamente ex art. 2041 c.c. sarebbero infondate per assenza del requisito di sussidiarietà ex art. 2042
c.c. In via riconvenzionale chiede la revoca di dall'incarico di amministratore per le Parte_1 molteplici violazioni degli obblighi statutari da egli commesse (omessa approvazione dei rendiconti, omessa esibizione dei documenti societari e gravi commistioni tra il patrimonio dell'amministratore e quello societario).
La causa veniva assegnata al ruolo dello scrivente magistrato e subiva diversi rinvii, disposti dai giudici nominati in sua sostituzione durante il congedo per maternità. In corso di causa venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza di rigetto del 12.02.2024 veniva decisa la domanda cautelare (R.G. 3315 sub 1/2022 le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate), promossa da parte convenuta e diretta ad ottenere la revoca, in via d'urgenza, dell'attore dalla carica di amministratore della società. Non ammessi i mezzi istruttori articolati
4 dalle parti, il presente procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 16.04.2025 in trattazione scritta e, con ordinanza del 14.07.2025, assegnato a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 20 giorni, per il deposito delle memorie conclusive e di replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il contraddittorio tra le parti
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_2
regolarmente citata e non costituita.
[...]
Sull'accertamento dell'esistenza del patto fiduciario in ordine all'intestazione della quota sociale del 50% intestata a , regolarmente citata e non costituita Controparte_1
La domanda principale dell'attore si fonda sul presupposto dell'esistenza del pactum fiduciae intercorso tra le parti in relazione alla intestazione della quota societaria da parte dell'allora socio in favore del CP_2 convenuto . Controparte_1
Va prima di tutto accertato, quindi, se effettivamente possa ritenersi intercorso tra le parti il predetto patto.
Osserva il Tribunale che il patto fiduciario va inquadrato in un negozio giuridico con il quale il fiduciante trasferisce il bene al fiduciario, con l'accordo che questi lo amministrerà secondo le sue direttive e provvederà
a ritrasferire il bene a richiesta. Per costante giurisprudenza tale patto rientra nel mandato senza rappresentanza e non richiede la forma scritta ab substantiam (cfr. Cass. 15385/2020).
In linea generale, deve rilevarsi quindi che al predetto accordo, pur non rientrando nei contratti tipici previsti dal codice civile, ben può applicarsi il principio generale di cui all'articolo 1322, comma secondo, c.c., a mente del quale: «le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico».
È indubbio che, pur non rientrando in uno specifico tipo contrattuale e pur non necessitando di forma scritta, il pactum fiduciae abbia comunque natura contrattuale nelle ipotesi in cui (e sempre che) venga riconosciuto come sussistente tra le parti contraenti al fine di poter acquisire forza di legge ai sensi dell'articolo 1372 c.c.
Riguardo alla disciplina in materia di prova sull'esistenza del pactum fiduciae si rammenta che la più recente giurisprudenza, pronunciatasi sull'onere probatorio gravante su colui che intenda far valere l'esistenza di un patto di tale natura (esprimendosi con una sostanziale inversione di tendenza rispetto alla posizione assunta fino al 2014), ha affermato che l'accordo, anche se stipulato oralmente tra le parti, è valido e non richiede il requisito della forma scritta ad substantiam (Cass. Sez. Unite, sent. n. 6459 del 6 marzo 2020).
Con tale pronuncia la Corte ha affermato che il patto fiduciario, avente ad oggetto ad esempio un bene immobile, non necessita della forma scritta per la sua validità, trattandosi di un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo a un assetto di interessi esclusivamente sul piano obbligatorio.
Per altro verso è stato ritenuto, ad esempio, che se il pactum fiduciae è stato concluso verbalmente, esso è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di “ritrasferimento” gravante sul fiduciario, qualora sia provato in giudizio.
5 Occorre, poi, operare un distinguo tra il patto fiduciario e il patto dissimulato nel caso in cui venga in rilievo l'istituto della simulazione, dando luogo, il primo, ad un'ipotesi di interposizione reale di persona, mentre, il secondo, ad un caso di interposizione fittizia, con evidenti ricadute anche sul piano processuale in termini di riparto degli oneri probatori.
Ciò premesso e venendo al caso in esame, osserva il giudicante che l'esistenza dell'asserito pactum fiduciae risulta essere smentita dalle deduzioni in fatto dell'atto di citazione e dalla stessa documentazione prodotta in atti dalle parti.
Ed invero, il presunto accordo fiduciario, in presenza di specifica contestazione, non può essere provato mediante le presunzioni invocate dall'attore (che per di più sarebbero dirette a provare un accordo simulato e non l'esistenza di un patto fiduciario) in ragione del divieto disposto dagli art. 2722 e 2729 c.c., a mente dei quali “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione sia stata anteriore o contemporanea” e “le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”
. D'altra parte, è principio conforme nella giurisprudenza della Suprema Corte che “la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al documento” (cfr. tra le altre Cass. 16992/2007; Cass. 1757/2014). Tanto è in linea col principio generale, che va qui ribadito, in relazione alla sostanziale differenza tra interposizione reale e fittizia di persona riguardo ai limiti della prova testimoniale, laddove si osserva che, in tema di prova della simulazione tra le parti (domanda, si ribadisce, non proposta), è necessaria la controdichiarazione scritta.
Ne conviene che in assenza di una prova documentale sulla presunta esistenza del patto fiduciario, la cui ricorrenza risulta contestata dal convenuto, la domanda non possa ritenersi provata.
Ai suddetti principi si è peraltro uniformata la scrivente con ordinanza del 12 febbraio 2024, con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, le cui motivazioni devono intendersi richiamate in parte de qua.
Più nel dettaglio, l'atto di cessione, datato 21.11.1981 (cfr. doc. 3 produzione attorea), attesta l'avvenuto passaggio della quota di partecipazione nella società “ Controparte_2 CP_2
, pari al 50%, dal socio a favore del convenuto dietro
[...] CP_2 Controparte_1 corresponsione, con relativa quietanza, della somma di 60 milioni di lire.
In base alla posizione assunta da parte attrice, l'atto di trasferimento di quote, sarebbe stato redatto solo figurativamente ed allo scopo di mantenere, a causa dei problemi di salute e dell'avanzata età del socio
[...]
il requisito della pluralità dei soci nella compagine sociale e prevenire così la liquidazione della CP_2 stessa;
tuttavia, la deduzione si mostra contradditoria poichè laddove il trasferimento di quote avesse rivestito
6 solo carattere fittizio, e allora il patto eventualmente intercorso tra le parti dovrebbe ricadere nell'istituto della simulazione e quindi nell'interposizione fittizia (e non reale) di persona quest'ultima, solo, oggetto della domanda.
Ebbene, a riprova della non esistenza di un patto fiduciario nei termini sopra descritti depone, oltre al predetto atto di cessione, anche il verbale di assemblea straordinaria del 30 giugno 1986 (cfr. doc. 5 produzione attorea), in cui veniva conferita a la nomina a direttore tecnico della con un compenso annuo Controparte_1 CP_2 di 9 milioni di lire. A tale proposito, parte attrice asserisce che questo documento fosse parimenti astratto e assolvesse unicamente allo scopo di attribuire a una carica fittizia per consentirgli di maturare Controparte_1 una pensione di anzianità. L'attore sostiene, infatti, che le somme riportate in tali documenti, come anche quelle rese in atti successivi che implicano la partecipazione di a spese inerenti all'acquisto Controparte_1 di beni di pertinenza della società, siano solamente figurative e che non siano mai state effettivamente pagate da parte convenuta. Ancora una volta le deduzioni si pongono in antitesi anche in termini di presunzione circa l'esistenza di un patto fiduciario (nel caso eventualmente si dovrebbe parlare di atto simulato, peraltro da considerarsi nullo perché contrario alle norme imperative in materia fiscale e previdenziale).
A smentire ancora l'esistenza di un asserito negozio fiduciario depongono i documenti allegati dal convenuto nell'allegato 8 della comparsa di costituzione e risposta dai quali si evince che l'attore nel corso degli anni ha inviato al germano le dichiarazioni dei redditi da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e che Controparte_1 quest'ultimo sia socio nella misura del 50%.
Mette conto evidenziare sul punto – ed ancora al fine di escludere l'asserita sussistenza di un patto fiduciario
– che laddove si fosse trattato di intestazione fiduciaria, come asserito dall'attore, e dunque di interposizione reale il relativo reddito derivante dalla partecipazione societaria andava imputato all'attore stesso anche ai fini fiscali (cfr. Cass. Sez. Trib. 27982/2020; 26947/2020; 2083/2021).
Da ultimo, in senso contrario alla esistenza di un patto fiduciario tra le parti depone anche la perizia giurata di stima per la rideterminazione del valore delle quote e delle partecipazioni possedute al 01/01/2013 (perizia allegata dall'attore al doc. 1 con le memorie ex art. 183 c.p.c.), nella quale si dà atto che: “il sig. CP_1
è titolare di una quota del valore nominale di euro 30.987,42, pari al 50% del capitale sociale”.
[...]
A ben vedere, tale perizia risulta sottoscritta dall'attore e, come osservato dal convenuto, essa costituisce una dichiarazione confessoria ex art. 2735 c.c. atta ad escludere l'esistenza tra le parti di alcun accordo per l'intestazione fiduciaria delle quote societarie.
Dal che deriva che tutte le prove documentali – asseritamente di carattere presuntivo – prodotte in atti sia dall'attore che dal convenuto escludono la sussistenza del patto fiduciario dal momento che le stesse non rivestono i canoni di gravità, congruità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.
La domanda dell'attore, diretta ad accertare l'esistenza di un patto fiduciario, e la conseguente domanda di retrocessione della quota asseritamente intestata a in via fiduciaria, vanno pertanto rigettate. Controparte_1
7 Sulla subordinata domanda di restituzione di somme asseritamente ricevute senza giusta causa ex art. 2041
c.c.
Anche tale domanda è infondata. Si osserva, in merito, che l'azione generale di arricchimento presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro (art. 2041 c.c.). Si tratta peraltro di un'azione di carattere sussidiario, proponibile solo allorquando chi si assume danneggiato non può esercitare altra specifica azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.).
Nel caso di specie non si ravvisano nella domanda attorea i suddetti presupposti: riguardo al primo (in relazione alla asserita inesistenza della giusta causa) si rileva che i valori e gli importi di cui avrebbe goduto CP_1
derivano tutti dalla sua qualità di socio al 50% e di quelli per l'attività quale addetto alle vendite
[...] espressamente conferitagli con delibera societaria. Dunque, manca il presupposto dell'ingiustificato arricchimento in assenza di giusta causa.
Peraltro, l'azione difetta finanche del carattere di sussidiarietà, dal momento che i contrasti tra i soci in relazione al riparto degli utili e delle altre attribuzioni patrimoniali ricadrebbero nella previsione di cui all'art. 2295 c.c.: n. 6) valore attribuibile ai conferimenti di ciascun socio;
n. 7) prestazioni a cui i soci sono obbligati;
n. 8) regolamentazione del riparto degli utili. E dunque, rientrerebbero nelle specifiche azioni previste a tutela dell'osservanza dell'atto costitutivo della società, tutte di carattere contrattuale in relazione all'inosservanza delle norme statutarie da parte dei soci.
Sulla domanda riconvenzionale del socio di revoca di dalla carica di Controparte_1 Parte_1 amministratore della di ai sensi dell'art. 2259 c.c. Controparte_2 Parte_1
Il convenuto chiede disporsi la revoca per giusta causa dalla carica di amministratore dell'attore Parte_1
in ragione di innumerevoli e gravi inadempimenti da questi posti essere, tra i quali la mancata
[...] approvazione dei rendiconti, l'omesso riscontro alla richiesta di esibire i documenti societari, l'omessa informativa ai soci degli affari della società.
Sull'ammissibilità e procedibilità in rito
In corso di causa il convenuto, in relazione a tale specifica domanda, ha chiesto di provvedersi anche in via d'urgenza.
Questo Tribunale, con ordinanza del 12.02.2024, resa in contraddittorio anche con la società (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.11.2023 in R.G. 3316/2022 sub 1), pur considerando la fondatezza del ricorso in termini di fumus boni juris, ha rigettato la domanda tesa ad ottenere la revoca in via cautelare per assenza del requisito del periculum in mora per le motivazioni da intendersi richiamate in parte de qua.
Prima di esaminare il merito, e dunque la fondatezza, della domanda riconvenzionale occorre analizzare le eccezioni di rito proposte dall'attore, convenuto in riconvenzionale, sebbene tardive, trattandosi comunque di questioni astrattamente valutabili anche in termini di procedibilità in rito della domanda riconvenzionale proposta e, dunque, ancora astrattamente rilevabili d'ufficio.
8 Nella memoria conclusiva la difesa di , in relazione alla domanda riconvenzionale, pone delle Parte_1 preliminari eccezioni ostative alla disamina nel merito della domanda quali: a) difetto di contraddittorio per mancata nomina del curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c.; b) violazione dell'art. 292 c.p.c. per non aver l'attore notificato alla società convenuta (contumace) la domanda riconvenzionale;
c) incompetenza del
Tribunale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società a favore degli arbitri.
Tutte le eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare proposte dalla difesa dell'attore non possono trovare accoglimento.
In relazione al difetto di contraddittorio per la mancata nomina del curatore speciale ex artt. 78 e ss. c.p.c. si osserva, infatti, che tali norme regolano le espresse ipotesi di conflitto tra rappresentante e rappresentato rispetto all'azione comunque proposta.
A rigore, dunque, e venendo al caso di specie, il conflitto d'interessi dovrebbe riguardare l'azione promossa da in proprio e quella nei confronti della società da esso rappresentata che, tuttavia, nella Parte_1 fattispecie al vaglio non è stata in concreto proposta.
Le domande proposte dall'attore principale non sono dirette nei confronti della società rappresentata ma nei confronti del socio per presunto inadempimento di patto interno asseritamente concluso dagli stessi.
D'altra parte, come osserva la stessa difesa di , convenuto in riconvenzionale (cfr., pag. 17 Parte_1 comparsa conclusionale), il conflitto di interessi con la società si ravvisa nelle ipotesi in cui l'amministratore della stessa stia in giudizio in proprio come titolare di una posizione incompatibile con la difesa della società da lui rappresentata.
Vale ribadire, ancora, che rispetto al caso di specie l'azione promossa dall'amministratore Parte_1 non è diretta nei confronti della società da egli amministrata ma, per quanto ampiamente sopra esposto, nei confronti dell'altro socio al fine di ottenere la retrocessione della quota sociale.
Di contro, la domanda riconvenzionale di revoca dell'amministratore promossa da non risulta Controparte_1 in alcun modo incompatibile, in termini di conflitto di interessi, con la domanda principale considerato che, ai sensi dell'art. 2259 c.c., la revoca per giusta causa può in ogni caso essere richiesta giudizialmente da ciascun socio: dunque, rispetto a tale domanda, appare chiaro che non sia configurabile alcun rapporto di conflitto di interessi nei termini pretesi dall'attore.
In relazione alla presunta violazione dell'art. 292 c.p.c. va osservato in via preliminare che, come da giurisprudenza costante, la norma del citato articolo, per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto, costituendosi in giudizio, potrà far valere l'inosservanza della citata norma (Cass. Civ. sez. II, ord. 9538/2018).
Mette conto osservare che già sotto tale profilo l'eccezione proposta dal in proprio, e non Parte_1 quale amministratore della società, sarebbe di per sé inammissibile. Ad ogni buon conto, l'eccezione è anche infondata dal momento che, come risulta dagli atti di causa, la comparsa di costituzione e risposta contenente
9 la domanda riconvenzionale è stata regolarmente notificata alla società contumace (cfr. nota di deposito del
15.11.2023 della difesa del convenuto).
Infondata è anche l'eccezione avanzata solo in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, circa l'incompetenza del Giudice ordinario per una pretesa esistenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, a favore del “giudice privato” (clausola peraltro mai espressamente invocata). In ogni caso, mette conto evidenziare che la legge (combinato disposto degli artt.806 c.p.c. e 1966 c.c.) “impedisce la compromettibilità in arbitri delle liti tra privati – oltre che per alcune ipotesi tipiche specificamente individuate, quali le controversie di lavoro, questioni di stato, separazione tra coniugi – di tutte quelle controversie che non possono formare oggetto di transazione, e cioè di tutte quelle controversie che hanno ad oggetto diritti che, per la loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti” (cfr. Trib. Catania Collegio, 19.12.2003).
Con particolare riguardo all'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore di una società di persone, promossa dal socio in vista dell'affermazione del proprio diritto alla corretta gestione sociale, è stato osservato in giurisprudenza che tale azione riguarda disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci (chiarezza di bilanci, obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale) e per tale ragione non deferibili agli arbitri (cfr. Cass. 1739/88): principio ribadito anche dalla pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n. 18600/2011, che ha acclarato il principio secondo cui le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso ad esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la precisione del bilancio di esercizio: pertanto ne conviene che non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore di una società di persone qualora la stessa sia fondata su presupposti che ineriscono alla chiarezza dei bilanci, alla violazione dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale e agli obblighi di rendiconto poiché trattasi di obblighi destinati ad esplicare i loro effetti non solo nei rapporti interni ma anche nei confronti dei terzi.
Le eccezioni non possono quindi trovare accoglimento.
Nel merito
La domanda riconvenzionale di revoca per giusta causa dell'amministratore è fondata e va Parte_1 accolta per i seguenti motivi.
Il concetto di giusta causa rilevante, ai sensi dell'art. 2259 c.c., per la revoca di un amministratore di società di persone ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento;
dall'altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione
10 della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa, nonché dei terzi (in termini Tribunale Vallo
Lucania, 14 ottobre 1996).
Orbene, risulta dagli atti che , nella sua veste di amministratore unico della Parte_1 [...] di abbia commesso numerosi e gravi inadempimenti specifici del Controparte_2 Parte_1 proprio incarico. In particolare, non ha mai sottoposto ai soci l'approvazione dei rendiconti di cui all'art. 2262
c.c.; non ha adempiuto ai doveri di informare il convenuto socio non amministratore sugli affari sociali e di consentire la consultazione relativa dei documenti della società. Ciò in aperta violazione dell'art. 2261 c.c., nonostante esplicita richiesta da parte del socio . Controparte_1
Risulta peraltro dagli atti che ha acquistato con mezzi finanziari propri beni intestati alla Parte_1 società, dimostrando con ciò una commistione tra il patrimonio personale dell'amministratore e quello societario (doc. 8 produzione attorea). Infine, e tra gli altri, i ripetuti inadempimenti dell'amministratore risultano dimostrati dalla comunicazione del 09.06.2025 dell'Agenzia delle Entrate, notificata anche a in qualità di socio della e quindi solidalmente responsabile, relativa ad avvisi di Controparte_1 CP_2 rateizzazione di cartelle di pagamento per debiti erariali in capo alla società e da questa non evasi (all. 1 a comparsa conclusionale convenuto del 02.09.2025). La domanda riconvenzionale va, pertanto, accolta e va disposta la revoca per giusta causa di dalla carica di amministratore unico della Parte_1 [...] di Controparte_2 Parte_1
Sulla domanda diretta alla nomina di un amministratore giudiziale nella persona di e Controparte_1 sulla subordinata domanda che l'amministrazione spetti congiuntamente al socio e ad Controparte_1 altri soci ai sensi dell'art. 2257 c.c.
In punto di diritto si rileva come la revoca dell'amministratore unico di una società di persone per giusta causa debba tutelare contemporaneamente anche l'interesse alla vita della società e alla sua corretta amministrazione
(Cass. civ. n. 879 del 10.3.1975). Ed invero l'interesse alla conservazione della società e al proseguimento della sua attività d'impresa deve trovare comunque un'adeguata e consequenziale risposta dall'ordinamento giuridico allorquando si abbia a verificare un vuoto gestorio nell'amministrazione della società in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale di revoca dell'amministratore unico per giusta causa.
È necessario quindi valutare se il legislatore ovvero direttamente le parti della singola società abbiano o meno rispettivamente approntato una regola che permetta l'adozione di un rimedio alternativo al vuoto amministrativo creatosi.
È stato all'uopo osservato come in uno dei pochi precedenti in materia la Suprema Corte (sentenza n. 1113 del
1963), sul presupposto inespresso dell'assenza di una disciplina specifica in materia, ha optato per l'applicazione analogica dell'art. 1105 c.c. previsto in materia di condominio.
Come rilevato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Catania Collegio, 19/12/2003), detta soluzione tuttavia non appare condivisibile, considerando la forzata similitudine del criterio analogico cui la pronuncia sopra detta fa ricorso, poiché del tutto dissimile alle due ipotesi legislative. Nel caso di condominio, infatti, si tratta di una mera comunione (che non assume personalità giuridica distinta dai partecipanti alla comunione) mentre
11 nel caso di società rileva l'esistenza di una società commerciale e dunque di un ente giuridicamente distinto dai soci e dotato di autonoma personalità giuridica. D'altra parte, l'arresto giurisprudenziale sopra citato risulta essere smentito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso l'applicabilità analogica dell'art. 1105 c.c. poiché “ove nelle società personali si verifichino i presupposti di applicabilità della norma
(consistente in una impossibilità di gestione del patrimonio sociale per discordia tra i soci o per altra causa) tornano applicabili le norme relative allo scioglimento del vincolo sociale” (Cass. civ. 13.01.1987 n. 134).
Orbene, nel caso in esame ritiene il Tribunale che in materia di amministrazione e rappresentanza nelle società di persone la spettanza del potere gestorio è di pertinenza, in difetto di contraria pattuizione, di ciascun socio conformemente alla disciplina prevista per la società semplice (ex plurimis v. Cass. 6419/84). Tale disciplina, avente natura dispositiva, è come tale derogabile dai soci che ben possono attribuire il potere di amministrazione ad un unico socio: ipotesi che si è verificata nel caso di specie. Di conseguenza, allorquando
è emesso un provvedimento costitutivo con il quale viene revocato ai sensi dell'art. 2259 c.c. l'amministratore unico di una s.n.c., deve automaticamente ritenersi inefficace la clausola statutaria che attributiva il potere gestorio al socio amministratore revocato e trova piena applicazione il regime legale previsto dal legislatore di amministrazione disgiuntiva agli altri soci (Tribunale Genova 13.11.1959).
Va da sé che non possa essere accolta la domanda di nomina dell'amministratore unico nella persona di ma, al contrario, va dichiarato che l'amministrazione della società spetti in maniera congiunta Controparte_1 al socio ed all'altro socio individuato dall'attore nella persona di , con Controparte_1 Controparte_3 esclusione dell'attore.
Sulla domanda di condanna per lite temeraria
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte convenuta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha, infatti, natura extracontrattuale per cui la domanda di cui all'articolo 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'an e del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ. n. 9080/2013).
Nel caso in esame, inoltre, deve pur sempre considerarsi che nelle tesi difensive di non si Parte_1 ravvisano elementi di mala fede dal momento che le stesse, pur risultando infondate, erano comunque spiegate secondo diritto ed in relazione ai fatti di causa prospettati dalla controparte. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex articolo 96 commi 1 e 2 c.p.c., laddove possono in ogni caso dirsi assorbiti dal quantum delle spese di lite liquidate eventuali danni ex articolo 96 comma 3 c.p.c.
Quanto alle spese e competenze di lite, in relazione alla fase cautelare, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente tra le parti in ragione della complessità della materia ed in relazione alla circostanza che il provvedimento cautelare è stato rigettato per motivi inerenti al periculum. Del pari, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nella contumacia della società e nel non diretto contrasto
12 della stessa rispetto alla domanda principale e riconvenzionale, per disporre la compensazione con la stessa delle spese e competenze di lite.
Le spese processuali, tra l'attore ed il convenuto, seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori minimi tabellarmente previsti per le cause di valore indeterminabile tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00 (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice unico Dott.ssa Anna Laura Magliulo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della società “ Controparte_2 Parte_1
- rigetta le domande spiegata da perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale di , e, per l'effetto dispone la revoca di Controparte_1 Parte_1 dalla carica di amministratore unico della società “ Controparte_2
ex articolo 2259 c.c. per giusta causa;
[...]
- dispone che l'amministrazione della società sia congiuntamente affidata ai soci indicati in motivazione;
compensa tra le parti le spese e competenze di lite del sub procedimento cautelare;
- compensa le spese e competenze di lite, della presente fase tra la convenuta contumace
[...]
e e;
Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi €. 7.570,00, di cui €. 518,00 per spese ed €. 7.052,00 per compensi professionali oltre
15% spese forfettarie sulle competenze, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Terza Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott.ssa Anna Laura
Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 1° grado iscritta al n. 3316/2022 R.G., avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Ruggiero (C.F.: ) con studio in Castellammare di Stabia (NA) alla C.F._2
Piazza Unità d'Italia n.
4 - p.e.c. e dall'Avv. Giuseppe Dilengite Email_1
(C.F.: ) - p.e.c. ed elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2 presso lo studio del primo Avv.
- attore
e
C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._4
Aprila (LT) alla via dei Prati n. 3, assistito, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, per procura in atti, dall'avv. Vittorio Giordano (C.F.: , - p.e.c. C.F._5
, e dall'avv. Andrea Merolle (C.F.: - p.e.c. Email_3 C.F._6
entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma Email_4 alla Via Aurora n. 39
- convenuto nonché la Società in Nome Collettivo “ Controparte_2
” in persona del suo legale rappresentante, con sede in Vico SE alla via R. Bosco n. 146,
[...] iscritta presso il Registro delle società del Tribunale di Napoli al n. 1200/78 ed alla CCIAA di Napoli al n. P.IVA_
, Partita IVA - p.e.c. P.IVA_2 Email_5
- convenuta, contumace
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
e la società “ ” al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “a. Accertare e dichiarare in virtù del pactum fiduciae di cui in premessa che unico titolare della quota fiduciariamente intestata al sig. nella Controparte_1 Controparte_2
è il sig. ; b. Per l'effetto ed in virtù degli obblighi discendenti dal vincolo di mandato
[...] Parte_1 ordinare al sig. di retrocedere in favore del sig. la quota sociale pari al Controparte_1 Parte_1
50% del capitale della società come in apice Controparte_2 meglio descritta rendendosi pronunzia giudiziale con effetti identici rispetto a quelli che sarebbero scaturiti dall'adempimento spontaneo del fiduciario sig. in favore di;
c. In ogni caso Controparte_1 Parte_1 disporre il medesimo retrotrasferimento da in favore di se del caso anche Controparte_1 Parte_1 ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2932 c.c. rendendosi così pronunzia giudiziale con effetti costitutivi identici rispetto a quelli che sarebbero scaturiti dall'adempimento spontaneo del fiduciario sig.
in favore di;
d. Emettere ogni provvedimento conseguenziale di rito e di Controparte_1 Parte_1 merito ordinandosi al sig. Conservatore del Registro delle imprese competente di annotare la emananda sentenza senza alcuna sua responsabilità al fine di rendere conoscibile ed opponibile ai terzi l'intervenuto retrotrasferimento;
e. In linea del tutto gradata, e salvo gravame, dichiarare che il sig. è Controparte_1 obbligato alla restituzione dei valori e degli importi di cui ha goduto;
in subordine ancora la domanda è formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. essendosi il convenuto arricchito senza causa a seguito delle attribuzioni patrimoniali come disposte e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'attore, di tutte le somme dovute, qui indicate solo in via esemplificativa e con riserva di precisarle in corso di causa,
e comunque corrispondenti ai valori economici, patrimoniali, di avviamento afferenti la società CP_2 oltre alla condanna del convenuto alla restituzione in favore dell'attore di tutti gli importi da cui costui versati in favore del sig. , tra cui quelli per oneri previdenziali, contributivi e fiscali, oltre che per Controparte_1 oneri urbanistici come versati il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al soddisfo, oltre interessi al tasso commerciale ex art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione oltre ad interessi anatocistici dalla domanda. f. Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario oltre iva e cpa come per legge in attribuzione.”
A fondamento della domanda l'attore ha premesso di essere socio ed amministratore unico della società di che la predetta società, originariamente, era Controparte_2 Parte_1 costituita tra due soci, e l'attore, per la quota societaria del 50% ciascuno;
che il 21.11.1981, a CP_2 causa della età avanzata del socio e dei suoi problemi di salute, interveniva la vendita della quota di CP_2
in favore del germano ed odierno convenuto (anche per evitare lo scioglimento CP_2 Controparte_1 della società); che detta intestazione era da considerarsi solo fiduciaria e trasferita con l'intento che la stessa dovesse essere poi retrocessa in favore dell'attore in virtù di un patto fiduciario asseritamente intercorso tra tutte le parti ed antecedente all'atto di trasferimento. A riprova della esistenza del patto fiduciario, secondo la prospettazione dell'attore, deponeva la circostanza che il prezzo di vendita della quota non era mai stato versato
2 da nonché una serie di altri eventi relativi alle vicende societarie e successivi al trasferimento Controparte_1 della quota, quali:
a) testamento del socio , deceduto in data 22.02.1984, in favore dell'attore che ereditava l'intero CP_2 asse ereditario nonché la partecipazione in altra società;
b) “nomina” solo fittizia di quale “preposto” alla vendita della società convenuta, decisa con Controparte_1 assemblea straordinaria del 30.06.1986, per il quale incarico allo stesso non sarebbe mai stato versato il compenso annuo previsto dalla delibera;
c) residenza di in altra regione e svolgimento di altra attività imprenditoriale;
Controparte_1
d) mancata richiesta da parte di quest'ultimo degli utili della società convenuta;
e) acquisizione al patrimonio sociale di beni mobili ed immobili acquistati unicamente con denaro di Parte_1
;
[...]
f) modifica dell'oggetto sociale con istituzione di sede secondaria senza la partecipazione di;
Controparte_1
g) cessione di una partecipazione della quota societaria intestata all'attore alla di lui figlia;
Controparte_3
h) cessione di un ramo di azienda ad altra società;
i) locazione a soggetti terzi di beni immobili dell'asse societario;
j) rivalutazione degli immobili societari con versamento delle imposte sostitutive unicamente da parte dell'attore.
Secondo la prospettazione dell'attore, dunque, ciò dimostrerebbe che gestiva in via esclusiva Parte_1 la società senza alcuna partecipazione del socio convenuto.
Si è costituito regolarmente in giudizio , contestando la prospettazione dei fatti esposti in Controparte_1 domanda e spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale, con comparsa contenente le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato da controparte per le ragioni esposte nel paragrafo 1 del Diritto;
- in via principale nel merito, respingere tutte le conclusioni formulate da controparte in quanto totalmente illegittime e infondate in fatto e in diritto per le ragioni e le eccezioni esposte nei paragrafi da 2 a 4 del Diritto;
- in via riconvenzionale, accertata la giusta causa di cui all'art. 2259, terzo comma c.c., disporre la revoca del sig. , c.f. , dalla carica di Parte_1 C.F._1 amministratore dell' ai sensi della medesima Controparte_2 disposizione con contestuale nomina di un amministratore giudiziale da individuarsi nella persona del socio sig. per le ragioni esposte nel paragrafo 5 del Diritto;
- in via cautelare, disporre in via Controparte_1
d'urgenza, anche inaudita altera parte, la revoca del sig. , c.f. , dalla Parte_1 C.F._1 carica di amministratore dell' con contestuale Controparte_2 nomina di un amministratore giudiziale da individuarsi nella persona del socio sig. , ai sensi Controparte_1 degli artt. 669-quater e 700 c.p.c. per le ragioni esposte nel paragrafo 6 del Diritto;
- in via riconvenzionale, condizionata all'accoglimento totale o anche solo parziale della domanda attorea, condannare il sig.
al rimborso delle anticipazioni per spese ed oneri sostenute dal sig. , Parte_1 Controparte_1 nell'importo che sarà ritenuto di giustizia da codesto Spett.le Tribunale, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, accertando il diritto di quest'ultimo a ritenere la quota di partecipazione nella di fino al pagamento integrale di dette somme ai sensi Controparte_2 Parte_1
3 dell'art. 1152 c.c.; - in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge nonché con condanna di controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c.”
Secondo le difese del convenuto l'atto di citazione profilerebbe motivi di nullità laddove, da una parte, invoca un patto fiduciario – e dunque un'interposizione reale di persona – e, dall'altra, intenderebbe dimostrare una mera intestazione fittizia – e dunque la simulazione dell'atto di vendita della quota societaria da parte di
[...] in favore di . Contesta in ogni caso l'esistenza di un patto fiduciario e comunque CP_2 Controparte_1
l'esistenza di un patto dissimulato, peraltro nullo perché in frode alla legge. In antitesi alla prospettazione in fatto ed in diritto contenuta nell'atto di citazione, il convenuto osserva, in particolare, l'assenza di prova sul punto ed evidenzia che l'azione promossa era stata intentata solo a seguito di un atto di diffida, inviato all'attore dal convenuto, di esibizione di documenti societari. In relazione all'asserita mancata partecipazione agli eventi societari successivi alla cessione di quote deduce come non sia contestato tra le parti che il germano Parte_1
rivesta la qualità di amministratore unico della (ex art. 2257, co. 1 c.c.) e che dunque il convenuto,
[...] CP_2 mero socio, non avrebbe potuto avere nessun potere gestionale. In relazione agli asseriti pagamenti eseguiti nel corso degli anni da per conto della società rileva da una parte che tali pagamenti dovevano Parte_1 essere eseguiti con denaro della società e dall'altra che, laddove gli stessi fossero stati eseguiti con denaro proprio dell'attore o dei membri della sua famiglia, ciò a maggior ragione, oltre a dimostrare l'insussistenza di una asserita intestazione fiduciaria delle quote, dimostrerebbe una pericolosa ed evidente commistione tra il patrimonio della società e quello del socio amministratore. In ogni caso l'inesistenza di un patto fiduciario sarebbe confermata anche dalla documentazione prodotta in giudizio, con la quale inviava al Parte_1 germano e dichiarazioni dei redditi percepiti dallo stesso per gli incarichi e per le quote sociali, dalle CP_1 quali si evinceva la pacifica partecipazione di quest'ultimo nella predetta società nella misura del 50% laddove invece, ove i predetti redditi fossero frutto di un'intestazione solo fiduciaria, gli stessi sarebbero dovuti anche fiscalmente essere imputati al fiduciante. Per tale motivo anche le pretese restitutorie invocate subordinatamente ex art. 2041 c.c. sarebbero infondate per assenza del requisito di sussidiarietà ex art. 2042
c.c. In via riconvenzionale chiede la revoca di dall'incarico di amministratore per le Parte_1 molteplici violazioni degli obblighi statutari da egli commesse (omessa approvazione dei rendiconti, omessa esibizione dei documenti societari e gravi commistioni tra il patrimonio dell'amministratore e quello societario).
La causa veniva assegnata al ruolo dello scrivente magistrato e subiva diversi rinvii, disposti dai giudici nominati in sua sostituzione durante il congedo per maternità. In corso di causa venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con ordinanza di rigetto del 12.02.2024 veniva decisa la domanda cautelare (R.G. 3315 sub 1/2022 le cui motivazioni devono intendersi qui richiamate), promossa da parte convenuta e diretta ad ottenere la revoca, in via d'urgenza, dell'attore dalla carica di amministratore della società. Non ammessi i mezzi istruttori articolati
4 dalle parti, il presente procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 16.04.2025 in trattazione scritta e, con ordinanza del 14.07.2025, assegnato a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 20 giorni, per il deposito delle memorie conclusive e di replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il contraddittorio tra le parti
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_2
regolarmente citata e non costituita.
[...]
Sull'accertamento dell'esistenza del patto fiduciario in ordine all'intestazione della quota sociale del 50% intestata a , regolarmente citata e non costituita Controparte_1
La domanda principale dell'attore si fonda sul presupposto dell'esistenza del pactum fiduciae intercorso tra le parti in relazione alla intestazione della quota societaria da parte dell'allora socio in favore del CP_2 convenuto . Controparte_1
Va prima di tutto accertato, quindi, se effettivamente possa ritenersi intercorso tra le parti il predetto patto.
Osserva il Tribunale che il patto fiduciario va inquadrato in un negozio giuridico con il quale il fiduciante trasferisce il bene al fiduciario, con l'accordo che questi lo amministrerà secondo le sue direttive e provvederà
a ritrasferire il bene a richiesta. Per costante giurisprudenza tale patto rientra nel mandato senza rappresentanza e non richiede la forma scritta ab substantiam (cfr. Cass. 15385/2020).
In linea generale, deve rilevarsi quindi che al predetto accordo, pur non rientrando nei contratti tipici previsti dal codice civile, ben può applicarsi il principio generale di cui all'articolo 1322, comma secondo, c.c., a mente del quale: «le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico».
È indubbio che, pur non rientrando in uno specifico tipo contrattuale e pur non necessitando di forma scritta, il pactum fiduciae abbia comunque natura contrattuale nelle ipotesi in cui (e sempre che) venga riconosciuto come sussistente tra le parti contraenti al fine di poter acquisire forza di legge ai sensi dell'articolo 1372 c.c.
Riguardo alla disciplina in materia di prova sull'esistenza del pactum fiduciae si rammenta che la più recente giurisprudenza, pronunciatasi sull'onere probatorio gravante su colui che intenda far valere l'esistenza di un patto di tale natura (esprimendosi con una sostanziale inversione di tendenza rispetto alla posizione assunta fino al 2014), ha affermato che l'accordo, anche se stipulato oralmente tra le parti, è valido e non richiede il requisito della forma scritta ad substantiam (Cass. Sez. Unite, sent. n. 6459 del 6 marzo 2020).
Con tale pronuncia la Corte ha affermato che il patto fiduciario, avente ad oggetto ad esempio un bene immobile, non necessita della forma scritta per la sua validità, trattandosi di un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo a un assetto di interessi esclusivamente sul piano obbligatorio.
Per altro verso è stato ritenuto, ad esempio, che se il pactum fiduciae è stato concluso verbalmente, esso è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di “ritrasferimento” gravante sul fiduciario, qualora sia provato in giudizio.
5 Occorre, poi, operare un distinguo tra il patto fiduciario e il patto dissimulato nel caso in cui venga in rilievo l'istituto della simulazione, dando luogo, il primo, ad un'ipotesi di interposizione reale di persona, mentre, il secondo, ad un caso di interposizione fittizia, con evidenti ricadute anche sul piano processuale in termini di riparto degli oneri probatori.
Ciò premesso e venendo al caso in esame, osserva il giudicante che l'esistenza dell'asserito pactum fiduciae risulta essere smentita dalle deduzioni in fatto dell'atto di citazione e dalla stessa documentazione prodotta in atti dalle parti.
Ed invero, il presunto accordo fiduciario, in presenza di specifica contestazione, non può essere provato mediante le presunzioni invocate dall'attore (che per di più sarebbero dirette a provare un accordo simulato e non l'esistenza di un patto fiduciario) in ragione del divieto disposto dagli art. 2722 e 2729 c.c., a mente dei quali “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione sia stata anteriore o contemporanea” e “le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”
. D'altra parte, è principio conforme nella giurisprudenza della Suprema Corte che “la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al documento” (cfr. tra le altre Cass. 16992/2007; Cass. 1757/2014). Tanto è in linea col principio generale, che va qui ribadito, in relazione alla sostanziale differenza tra interposizione reale e fittizia di persona riguardo ai limiti della prova testimoniale, laddove si osserva che, in tema di prova della simulazione tra le parti (domanda, si ribadisce, non proposta), è necessaria la controdichiarazione scritta.
Ne conviene che in assenza di una prova documentale sulla presunta esistenza del patto fiduciario, la cui ricorrenza risulta contestata dal convenuto, la domanda non possa ritenersi provata.
Ai suddetti principi si è peraltro uniformata la scrivente con ordinanza del 12 febbraio 2024, con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, le cui motivazioni devono intendersi richiamate in parte de qua.
Più nel dettaglio, l'atto di cessione, datato 21.11.1981 (cfr. doc. 3 produzione attorea), attesta l'avvenuto passaggio della quota di partecipazione nella società “ Controparte_2 CP_2
, pari al 50%, dal socio a favore del convenuto dietro
[...] CP_2 Controparte_1 corresponsione, con relativa quietanza, della somma di 60 milioni di lire.
In base alla posizione assunta da parte attrice, l'atto di trasferimento di quote, sarebbe stato redatto solo figurativamente ed allo scopo di mantenere, a causa dei problemi di salute e dell'avanzata età del socio
[...]
il requisito della pluralità dei soci nella compagine sociale e prevenire così la liquidazione della CP_2 stessa;
tuttavia, la deduzione si mostra contradditoria poichè laddove il trasferimento di quote avesse rivestito
6 solo carattere fittizio, e allora il patto eventualmente intercorso tra le parti dovrebbe ricadere nell'istituto della simulazione e quindi nell'interposizione fittizia (e non reale) di persona quest'ultima, solo, oggetto della domanda.
Ebbene, a riprova della non esistenza di un patto fiduciario nei termini sopra descritti depone, oltre al predetto atto di cessione, anche il verbale di assemblea straordinaria del 30 giugno 1986 (cfr. doc. 5 produzione attorea), in cui veniva conferita a la nomina a direttore tecnico della con un compenso annuo Controparte_1 CP_2 di 9 milioni di lire. A tale proposito, parte attrice asserisce che questo documento fosse parimenti astratto e assolvesse unicamente allo scopo di attribuire a una carica fittizia per consentirgli di maturare Controparte_1 una pensione di anzianità. L'attore sostiene, infatti, che le somme riportate in tali documenti, come anche quelle rese in atti successivi che implicano la partecipazione di a spese inerenti all'acquisto Controparte_1 di beni di pertinenza della società, siano solamente figurative e che non siano mai state effettivamente pagate da parte convenuta. Ancora una volta le deduzioni si pongono in antitesi anche in termini di presunzione circa l'esistenza di un patto fiduciario (nel caso eventualmente si dovrebbe parlare di atto simulato, peraltro da considerarsi nullo perché contrario alle norme imperative in materia fiscale e previdenziale).
A smentire ancora l'esistenza di un asserito negozio fiduciario depongono i documenti allegati dal convenuto nell'allegato 8 della comparsa di costituzione e risposta dai quali si evince che l'attore nel corso degli anni ha inviato al germano le dichiarazioni dei redditi da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e che Controparte_1 quest'ultimo sia socio nella misura del 50%.
Mette conto evidenziare sul punto – ed ancora al fine di escludere l'asserita sussistenza di un patto fiduciario
– che laddove si fosse trattato di intestazione fiduciaria, come asserito dall'attore, e dunque di interposizione reale il relativo reddito derivante dalla partecipazione societaria andava imputato all'attore stesso anche ai fini fiscali (cfr. Cass. Sez. Trib. 27982/2020; 26947/2020; 2083/2021).
Da ultimo, in senso contrario alla esistenza di un patto fiduciario tra le parti depone anche la perizia giurata di stima per la rideterminazione del valore delle quote e delle partecipazioni possedute al 01/01/2013 (perizia allegata dall'attore al doc. 1 con le memorie ex art. 183 c.p.c.), nella quale si dà atto che: “il sig. CP_1
è titolare di una quota del valore nominale di euro 30.987,42, pari al 50% del capitale sociale”.
[...]
A ben vedere, tale perizia risulta sottoscritta dall'attore e, come osservato dal convenuto, essa costituisce una dichiarazione confessoria ex art. 2735 c.c. atta ad escludere l'esistenza tra le parti di alcun accordo per l'intestazione fiduciaria delle quote societarie.
Dal che deriva che tutte le prove documentali – asseritamente di carattere presuntivo – prodotte in atti sia dall'attore che dal convenuto escludono la sussistenza del patto fiduciario dal momento che le stesse non rivestono i canoni di gravità, congruità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.
La domanda dell'attore, diretta ad accertare l'esistenza di un patto fiduciario, e la conseguente domanda di retrocessione della quota asseritamente intestata a in via fiduciaria, vanno pertanto rigettate. Controparte_1
7 Sulla subordinata domanda di restituzione di somme asseritamente ricevute senza giusta causa ex art. 2041
c.c.
Anche tale domanda è infondata. Si osserva, in merito, che l'azione generale di arricchimento presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro (art. 2041 c.c.). Si tratta peraltro di un'azione di carattere sussidiario, proponibile solo allorquando chi si assume danneggiato non può esercitare altra specifica azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042 c.c.).
Nel caso di specie non si ravvisano nella domanda attorea i suddetti presupposti: riguardo al primo (in relazione alla asserita inesistenza della giusta causa) si rileva che i valori e gli importi di cui avrebbe goduto CP_1
derivano tutti dalla sua qualità di socio al 50% e di quelli per l'attività quale addetto alle vendite
[...] espressamente conferitagli con delibera societaria. Dunque, manca il presupposto dell'ingiustificato arricchimento in assenza di giusta causa.
Peraltro, l'azione difetta finanche del carattere di sussidiarietà, dal momento che i contrasti tra i soci in relazione al riparto degli utili e delle altre attribuzioni patrimoniali ricadrebbero nella previsione di cui all'art. 2295 c.c.: n. 6) valore attribuibile ai conferimenti di ciascun socio;
n. 7) prestazioni a cui i soci sono obbligati;
n. 8) regolamentazione del riparto degli utili. E dunque, rientrerebbero nelle specifiche azioni previste a tutela dell'osservanza dell'atto costitutivo della società, tutte di carattere contrattuale in relazione all'inosservanza delle norme statutarie da parte dei soci.
Sulla domanda riconvenzionale del socio di revoca di dalla carica di Controparte_1 Parte_1 amministratore della di ai sensi dell'art. 2259 c.c. Controparte_2 Parte_1
Il convenuto chiede disporsi la revoca per giusta causa dalla carica di amministratore dell'attore Parte_1
in ragione di innumerevoli e gravi inadempimenti da questi posti essere, tra i quali la mancata
[...] approvazione dei rendiconti, l'omesso riscontro alla richiesta di esibire i documenti societari, l'omessa informativa ai soci degli affari della società.
Sull'ammissibilità e procedibilità in rito
In corso di causa il convenuto, in relazione a tale specifica domanda, ha chiesto di provvedersi anche in via d'urgenza.
Questo Tribunale, con ordinanza del 12.02.2024, resa in contraddittorio anche con la società (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.11.2023 in R.G. 3316/2022 sub 1), pur considerando la fondatezza del ricorso in termini di fumus boni juris, ha rigettato la domanda tesa ad ottenere la revoca in via cautelare per assenza del requisito del periculum in mora per le motivazioni da intendersi richiamate in parte de qua.
Prima di esaminare il merito, e dunque la fondatezza, della domanda riconvenzionale occorre analizzare le eccezioni di rito proposte dall'attore, convenuto in riconvenzionale, sebbene tardive, trattandosi comunque di questioni astrattamente valutabili anche in termini di procedibilità in rito della domanda riconvenzionale proposta e, dunque, ancora astrattamente rilevabili d'ufficio.
8 Nella memoria conclusiva la difesa di , in relazione alla domanda riconvenzionale, pone delle Parte_1 preliminari eccezioni ostative alla disamina nel merito della domanda quali: a) difetto di contraddittorio per mancata nomina del curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c.; b) violazione dell'art. 292 c.p.c. per non aver l'attore notificato alla società convenuta (contumace) la domanda riconvenzionale;
c) incompetenza del
Tribunale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società a favore degli arbitri.
Tutte le eccezioni di carattere pregiudiziale e preliminare proposte dalla difesa dell'attore non possono trovare accoglimento.
In relazione al difetto di contraddittorio per la mancata nomina del curatore speciale ex artt. 78 e ss. c.p.c. si osserva, infatti, che tali norme regolano le espresse ipotesi di conflitto tra rappresentante e rappresentato rispetto all'azione comunque proposta.
A rigore, dunque, e venendo al caso di specie, il conflitto d'interessi dovrebbe riguardare l'azione promossa da in proprio e quella nei confronti della società da esso rappresentata che, tuttavia, nella Parte_1 fattispecie al vaglio non è stata in concreto proposta.
Le domande proposte dall'attore principale non sono dirette nei confronti della società rappresentata ma nei confronti del socio per presunto inadempimento di patto interno asseritamente concluso dagli stessi.
D'altra parte, come osserva la stessa difesa di , convenuto in riconvenzionale (cfr., pag. 17 Parte_1 comparsa conclusionale), il conflitto di interessi con la società si ravvisa nelle ipotesi in cui l'amministratore della stessa stia in giudizio in proprio come titolare di una posizione incompatibile con la difesa della società da lui rappresentata.
Vale ribadire, ancora, che rispetto al caso di specie l'azione promossa dall'amministratore Parte_1 non è diretta nei confronti della società da egli amministrata ma, per quanto ampiamente sopra esposto, nei confronti dell'altro socio al fine di ottenere la retrocessione della quota sociale.
Di contro, la domanda riconvenzionale di revoca dell'amministratore promossa da non risulta Controparte_1 in alcun modo incompatibile, in termini di conflitto di interessi, con la domanda principale considerato che, ai sensi dell'art. 2259 c.c., la revoca per giusta causa può in ogni caso essere richiesta giudizialmente da ciascun socio: dunque, rispetto a tale domanda, appare chiaro che non sia configurabile alcun rapporto di conflitto di interessi nei termini pretesi dall'attore.
In relazione alla presunta violazione dell'art. 292 c.p.c. va osservato in via preliminare che, come da giurisprudenza costante, la norma del citato articolo, per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto, costituendosi in giudizio, potrà far valere l'inosservanza della citata norma (Cass. Civ. sez. II, ord. 9538/2018).
Mette conto osservare che già sotto tale profilo l'eccezione proposta dal in proprio, e non Parte_1 quale amministratore della società, sarebbe di per sé inammissibile. Ad ogni buon conto, l'eccezione è anche infondata dal momento che, come risulta dagli atti di causa, la comparsa di costituzione e risposta contenente
9 la domanda riconvenzionale è stata regolarmente notificata alla società contumace (cfr. nota di deposito del
15.11.2023 della difesa del convenuto).
Infondata è anche l'eccezione avanzata solo in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, circa l'incompetenza del Giudice ordinario per una pretesa esistenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, a favore del “giudice privato” (clausola peraltro mai espressamente invocata). In ogni caso, mette conto evidenziare che la legge (combinato disposto degli artt.806 c.p.c. e 1966 c.c.) “impedisce la compromettibilità in arbitri delle liti tra privati – oltre che per alcune ipotesi tipiche specificamente individuate, quali le controversie di lavoro, questioni di stato, separazione tra coniugi – di tutte quelle controversie che non possono formare oggetto di transazione, e cioè di tutte quelle controversie che hanno ad oggetto diritti che, per la loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti” (cfr. Trib. Catania Collegio, 19.12.2003).
Con particolare riguardo all'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore di una società di persone, promossa dal socio in vista dell'affermazione del proprio diritto alla corretta gestione sociale, è stato osservato in giurisprudenza che tale azione riguarda disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci (chiarezza di bilanci, obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale) e per tale ragione non deferibili agli arbitri (cfr. Cass. 1739/88): principio ribadito anche dalla pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione n. 18600/2011, che ha acclarato il principio secondo cui le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso ad esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la precisione del bilancio di esercizio: pertanto ne conviene che non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa dell'amministratore di una società di persone qualora la stessa sia fondata su presupposti che ineriscono alla chiarezza dei bilanci, alla violazione dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale e agli obblighi di rendiconto poiché trattasi di obblighi destinati ad esplicare i loro effetti non solo nei rapporti interni ma anche nei confronti dei terzi.
Le eccezioni non possono quindi trovare accoglimento.
Nel merito
La domanda riconvenzionale di revoca per giusta causa dell'amministratore è fondata e va Parte_1 accolta per i seguenti motivi.
Il concetto di giusta causa rilevante, ai sensi dell'art. 2259 c.c., per la revoca di un amministratore di società di persone ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento;
dall'altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione
10 della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa, nonché dei terzi (in termini Tribunale Vallo
Lucania, 14 ottobre 1996).
Orbene, risulta dagli atti che , nella sua veste di amministratore unico della Parte_1 [...] di abbia commesso numerosi e gravi inadempimenti specifici del Controparte_2 Parte_1 proprio incarico. In particolare, non ha mai sottoposto ai soci l'approvazione dei rendiconti di cui all'art. 2262
c.c.; non ha adempiuto ai doveri di informare il convenuto socio non amministratore sugli affari sociali e di consentire la consultazione relativa dei documenti della società. Ciò in aperta violazione dell'art. 2261 c.c., nonostante esplicita richiesta da parte del socio . Controparte_1
Risulta peraltro dagli atti che ha acquistato con mezzi finanziari propri beni intestati alla Parte_1 società, dimostrando con ciò una commistione tra il patrimonio personale dell'amministratore e quello societario (doc. 8 produzione attorea). Infine, e tra gli altri, i ripetuti inadempimenti dell'amministratore risultano dimostrati dalla comunicazione del 09.06.2025 dell'Agenzia delle Entrate, notificata anche a in qualità di socio della e quindi solidalmente responsabile, relativa ad avvisi di Controparte_1 CP_2 rateizzazione di cartelle di pagamento per debiti erariali in capo alla società e da questa non evasi (all. 1 a comparsa conclusionale convenuto del 02.09.2025). La domanda riconvenzionale va, pertanto, accolta e va disposta la revoca per giusta causa di dalla carica di amministratore unico della Parte_1 [...] di Controparte_2 Parte_1
Sulla domanda diretta alla nomina di un amministratore giudiziale nella persona di e Controparte_1 sulla subordinata domanda che l'amministrazione spetti congiuntamente al socio e ad Controparte_1 altri soci ai sensi dell'art. 2257 c.c.
In punto di diritto si rileva come la revoca dell'amministratore unico di una società di persone per giusta causa debba tutelare contemporaneamente anche l'interesse alla vita della società e alla sua corretta amministrazione
(Cass. civ. n. 879 del 10.3.1975). Ed invero l'interesse alla conservazione della società e al proseguimento della sua attività d'impresa deve trovare comunque un'adeguata e consequenziale risposta dall'ordinamento giuridico allorquando si abbia a verificare un vuoto gestorio nell'amministrazione della società in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale di revoca dell'amministratore unico per giusta causa.
È necessario quindi valutare se il legislatore ovvero direttamente le parti della singola società abbiano o meno rispettivamente approntato una regola che permetta l'adozione di un rimedio alternativo al vuoto amministrativo creatosi.
È stato all'uopo osservato come in uno dei pochi precedenti in materia la Suprema Corte (sentenza n. 1113 del
1963), sul presupposto inespresso dell'assenza di una disciplina specifica in materia, ha optato per l'applicazione analogica dell'art. 1105 c.c. previsto in materia di condominio.
Come rilevato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Catania Collegio, 19/12/2003), detta soluzione tuttavia non appare condivisibile, considerando la forzata similitudine del criterio analogico cui la pronuncia sopra detta fa ricorso, poiché del tutto dissimile alle due ipotesi legislative. Nel caso di condominio, infatti, si tratta di una mera comunione (che non assume personalità giuridica distinta dai partecipanti alla comunione) mentre
11 nel caso di società rileva l'esistenza di una società commerciale e dunque di un ente giuridicamente distinto dai soci e dotato di autonoma personalità giuridica. D'altra parte, l'arresto giurisprudenziale sopra citato risulta essere smentito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso l'applicabilità analogica dell'art. 1105 c.c. poiché “ove nelle società personali si verifichino i presupposti di applicabilità della norma
(consistente in una impossibilità di gestione del patrimonio sociale per discordia tra i soci o per altra causa) tornano applicabili le norme relative allo scioglimento del vincolo sociale” (Cass. civ. 13.01.1987 n. 134).
Orbene, nel caso in esame ritiene il Tribunale che in materia di amministrazione e rappresentanza nelle società di persone la spettanza del potere gestorio è di pertinenza, in difetto di contraria pattuizione, di ciascun socio conformemente alla disciplina prevista per la società semplice (ex plurimis v. Cass. 6419/84). Tale disciplina, avente natura dispositiva, è come tale derogabile dai soci che ben possono attribuire il potere di amministrazione ad un unico socio: ipotesi che si è verificata nel caso di specie. Di conseguenza, allorquando
è emesso un provvedimento costitutivo con il quale viene revocato ai sensi dell'art. 2259 c.c. l'amministratore unico di una s.n.c., deve automaticamente ritenersi inefficace la clausola statutaria che attributiva il potere gestorio al socio amministratore revocato e trova piena applicazione il regime legale previsto dal legislatore di amministrazione disgiuntiva agli altri soci (Tribunale Genova 13.11.1959).
Va da sé che non possa essere accolta la domanda di nomina dell'amministratore unico nella persona di ma, al contrario, va dichiarato che l'amministrazione della società spetti in maniera congiunta Controparte_1 al socio ed all'altro socio individuato dall'attore nella persona di , con Controparte_1 Controparte_3 esclusione dell'attore.
Sulla domanda di condanna per lite temeraria
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte convenuta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha, infatti, natura extracontrattuale per cui la domanda di cui all'articolo 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'an e del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. Civ. n. 9080/2013).
Nel caso in esame, inoltre, deve pur sempre considerarsi che nelle tesi difensive di non si Parte_1 ravvisano elementi di mala fede dal momento che le stesse, pur risultando infondate, erano comunque spiegate secondo diritto ed in relazione ai fatti di causa prospettati dalla controparte. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex articolo 96 commi 1 e 2 c.p.c., laddove possono in ogni caso dirsi assorbiti dal quantum delle spese di lite liquidate eventuali danni ex articolo 96 comma 3 c.p.c.
Quanto alle spese e competenze di lite, in relazione alla fase cautelare, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle integralmente tra le parti in ragione della complessità della materia ed in relazione alla circostanza che il provvedimento cautelare è stato rigettato per motivi inerenti al periculum. Del pari, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nella contumacia della società e nel non diretto contrasto
12 della stessa rispetto alla domanda principale e riconvenzionale, per disporre la compensazione con la stessa delle spese e competenze di lite.
Le spese processuali, tra l'attore ed il convenuto, seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori minimi tabellarmente previsti per le cause di valore indeterminabile tra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00 (per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice unico Dott.ssa Anna Laura Magliulo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della società “ Controparte_2 Parte_1
- rigetta le domande spiegata da perché infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale di , e, per l'effetto dispone la revoca di Controparte_1 Parte_1 dalla carica di amministratore unico della società “ Controparte_2
ex articolo 2259 c.c. per giusta causa;
[...]
- dispone che l'amministrazione della società sia congiuntamente affidata ai soci indicati in motivazione;
compensa tra le parti le spese e competenze di lite del sub procedimento cautelare;
- compensa le spese e competenze di lite, della presente fase tra la convenuta contumace
[...]
e e;
Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in complessivi €. 7.570,00, di cui €. 518,00 per spese ed €. 7.052,00 per compensi professionali oltre
15% spese forfettarie sulle competenze, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
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