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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1245/2020 - 1531/2020 - 3466/2020
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I Grado iscritte al n. r.g. 1245/2020 - 1531/2020 - 3466/2020 tra:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLESSI
[...] P.IVA_1
GIANNI elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PLESSI GIANNI
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMADEI DAVIDE e
[...] P.IVA_2 dell'avv. GIUFFRE' GIUSEPPE ( ) C.F._1 Controparte_3
( ) VIA DEGLI SCIPIONI N. 288 00192 ROMA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO FANTI N. 65 41012 presso il CP_2 difensore avv. AMADEI DAVIDE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISELLI CP_4 P.IVA_3
PIERLUIGI e dell'avv. ALTOMARE UGO ( ) VIA G. C.F._3
MERCALLI 13 ROMA;
PA UC ( ) Indirizzo C.F._4
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA G. MERCALLI N. 13 00100 ROMA presso il difensore avv. PISELLI PIERLUIGI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
pagina 1 di 12
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente contenzioso ha ad oggetto l'esecuzione del contratto di subappalto sottoscritto in data 11/05/2017 e integrato in data 1/6/2018, con cui aveva CP_1 affidato a i lavori di fornitura e posa in opera (varo) delle strutture CP_4 in acciaio corten per l'esecuzione dei cavalcavia denominati Opera 13, Opera 17 e
Opera 18, nel cantiere che – quale impresa esecutrice ex art. 93 d.p.r. CP_1
207/2010 - aveva in corso per l'ampliamento della sede autostradale A4 Venezia-
Trieste, con la realizzazione della terza corsia lotto Gonars-Villesse da Progr. Km.
89 + 000,00 a Progr. Km. 106 + 150,00 – 1° stralcio per conto del Commissario
Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 nel tratto Quarto d'Altino-Trieste ed il raccordo Villesse-Gorizia. otteneva in data 03/12/2019 il decreto ingiuntivo n. 3667/2019 CP_4
(R.G. 8233/2019) con condanna di (ATI) e CM (consorziata) a pagare CP_1 in solido la somma di € 1.166.517,38 oltre accessori.
Laquattro e CM proponevano entrambe opposizione a decreto ingiuntivo, radicando i due giudizi nn. 1245/2020 e 1531/2020 R.G. e formulando entrambe diverse eccezioni preliminari e di merito nonché domande riconvenzionali per i danni causati dai ritardi e inadempimenti di CP_4
Si costituiva chiedendo il rigetto delle opposizioni ed insistendo nel CP_4 proprio credito, anche tenuto conto della scrittura del 1.4.2019 con riconoscimento di debito.
Contr proponeva inoltre nei confronti di e la causa R.G. n. CP_4 CP_1
3466/2020 chiedendo il risarcimento della somma di € 1.055.494,30 per maggiori oneri e lavori extra.
Si costituivano e CM in tale giudizio eccependo la decadenza, CP_1
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle già menzionate domande avversarie.
Le tre cause venivano riunite attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva.
Veniva espletata consulenza tecnico d'ufficio.
Depositata la relazione finale, eccepiva la nullità della perizia del CTU CP_1 sotto vari profili, chiedendo la rinnovazione o il supplemento della stessa o, in subordine, la convocazione del CTU a chiarimenti previa ammissione delle prove orali.
Con ordinanza 24/05/2024 il Giudice ammetteva alcuni capitoli di prova orale di e all'udienza del 19/06/2024 venivano escussi i testi sui capitoli CP_1 CP_4 ammessi e ribadiva le proprie eccezioni e istanze formulate nelle note CP_1 scritte del 18/07/2023.
pagina 2 di 12 Con ordinanza 02/07/2024, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/09/2024 mediante trattazione scritta e, con provvedimento reso all'esito della stessa, tratteneva la causa in decisione assegnando termini per il deposito delle comparse conclusionali e per repliche.
***
Tutto ciò premesso, si procede anzitutto all'esame delle eccezioni preliminari.
Eccezione di difetto di titolarità attiva di per avvenuta cessione a CP_4 [...]
CP_5
Tale eccezione è infondata.
Anzitutto, il contratto di factoring ha riguardato soltanto due delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto: nn. 11K e 13K del 2018.
Ad ogni modo, sebbene sia corretto affermare che la cessione del credito produce effetto nel momento in cui è posta in essere ed il debitore ceduto può legittimamente rifiutarsi di adempiere nei confronti del cedente (a prescindere dalla notificazione o accettazione), è altresì vero che è stata documentata la “risoluzione” della cessione, la quale, analogamente, produce effetto nei confronti del debitore ceduto senza necessità di notifica o sua accettazione.
In particolare, risulta tra l'altro che abbia pagato direttamente il proprio CP_4 factor e la cessionaria con comunicazione del 4 dicembre 2019, ha CP_5 dichiarato al debitore ceduto che: «Spett.le Società, facciamo seguito alla Vs. comunicazione mail dello scorso 6 novembre 2019 per confermare che, successivamente alla cessione del 28 dicembre 2018, non sono intercorse tra le nostre società ulteriori operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti di
Ad oggi, pertanto, non sussistono Controparte_6 tra la scrivente e operazioni aventi ad oggetto cessioni di crediti nei CP_4 confronti di Confermiamo, quindi, Controparte_6 che nulla è dovuto da ei confronti Parte_1 di , a dimostrazione che non si pone alcun rischio di Controparte_7
“doppio adempimento”.
Difetto di titolarità passiva di CM in quanto mero esecutore.
L'eccezione è infondata.
L'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/06 prevede che «L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario».
Tale norma, dettata a tutela dei subcontraenti dell'ATI o del affidatari, CP_8 pagina 3 di 12 deroga alle norme comuni e, in particolare, al principio di irresponsabilità dei soci di una società consortile in qualunque forma costituita per l'esecuzione di un pubblico appalto.
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
Prova dell'inadempimento di CP_4
Dall'istruttoria è emersa l'esecuzione del contratto, ma l'inesatto adempimento di alcune obbligazioni da parte di con conseguente diritto al risarcimento dei CP_4 danni subìti dal creditore così come accertati in corso di causa, salva l'efficacia del contratto non sussistendo i presupposti per la risoluzione.
Si premette che è stata espletata CTU la quale è ben motivata ed esaustiva, osservandosi, quanto ai profili di nullità sollevati dalle parti opponenti (che chiedevano la rinnovazione), che le censure siano, di fatto, tutte relative al merito delle valutazioni del CTU (in termini di omessa o inesatta valutazione), mentre, si ritiene, il CTU abbia rispettato formalmente e sostanzialmente le norme procedurali nonché il principio del contraddittorio: dunque, al di là dell'esito delle considerazioni espresse, il CTU ha dato risposta a tutti i quesiti e motivato laddove non abbia potuto rispondere, ritenendosi pertanto che la relazione sia pienamente utilizzabile, ad eccezione di qualche valutazione di carattere prettamente giuridico che, del resto, era di competenza del giudicante.
Ciò premesso, occorre anzitutto circoscrivere l'oggetto della prestazione, il cui onere di allegazione specifica incombeva su . CP_1
In sintesi, il contratto di subappalto prevedeva, tra l'altro:
- l'obbligo del subappaltatore di verifica della relazione di calcolo, ottimizzazione progetto, elaborati esecutivi e costruttivi di officina e montaggio, predisposizione di programmi con specifiche fasi e dettagliati atti a comprendere le lavorazioni svolte anche nella singola maestranza nell'ambito della programmazione del piano tipo, programmazione delle attività di progettazione del piano tipo, programmazione delle attività di progettazione, approvazione e verifica così come da C.G.A. (art. 1.2
n. 2);
- la responsabilità di mediante adeguato staff tecnico, del Coordinamento CP_4
Tecnico del Progetto per le proprie attività, inclusi gli elaborati progettuali predisposti dai progettisti (art.
1.2 n. 3);
- l'assistenza e la direzione tecnica del lavoro in capo a con CP_4 personale di provata capacità ed esperienza (art.
1.2 n. 5).
Si riporta stralcio del contratto: “Nel contratto, nelle premesse, è specificato: “Il Commissario Delegato … ha aggiudicato l'appalto integrato concernente la Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'Autostrada A4 …. per l'esecuzione congiunta ed unitaria dei Lavori, è stata poi costituita … una società consortile … denominata …. Controparte_9
pagina 4 di 12 intende affidare al Subappaltatore, che si dichiara disponibile Controparte_9 ad accettare, l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera (varo) delle strutture in acciaio corten per l'esecuzione dei viadotti denominati Opera 13,
Opera 17 e Opera 18.
Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti convengono e stipulano quanto segue … Il committente affida in subappalto al subappaltatore che accetta, la realizzazione
(varo) delle strutture in acciaio corten per l'esecuzione dei cavalcavia …. per conto della Stazione appaltante Commissario Delegato per l'emergenza (in seguito Stazione appaltante). … Il presente contratto comprende tutte le prestazioni occorrenti alla puntuale e completa esecuzione dei lavori da parte del
Subappaltatore e, in particolare, i seguenti obblighi …
1. la gestione organizzativa e finanziaria delle opere oggetto del contratto;
2. verifica relazione di calcolo, ottimizzazione progetto, elaborati esecutivi e costruttivi di officina e montaggio, … programmazione delle attività di progettazione, approvazione e verifica così come da C.G.A. (Capitolato Generale di Appalto - ndr);
3. il Subappaltatore per mezzo di un adeguato staff tecnico dovrà garantire ed essere responsabile del Coordinamento Tecnico del Progetto per le proprie attività, inclusi quindi tutti gli elaborati progettuali predisposti dai progettisti;
4. ….
11. scrupolosa ottemperanza al progetto esecutivo;
…. L'esecuzione dei Lavori dovrà avvenire, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione autonoma a rischio del Subappaltatore, nel rispetto della normativa vigente, in conformità al
Contratto e ai Documenti Contrattuali ….
Nell'allegato “A” al Contratto di Subappalto, Capitolato Normativo, è precisato:
“….
4.1. Il Subappaltatore deve eseguire i Lavori in conformità ai Documenti tecnico-contrattuali, con divieto di apportare variazione agli stessi. La violazione di tale divieto comporta l'obbligo del ripristino dei lavori da parte del
Subappaltatore, secondo le previsioni tecnicocontrattuali, senza alcun corrispettivo
o indennizzo, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni….”.
Ora, il CTU ha riportato le varie fasi di realizzazione del progetto (pagg. 71-73), concludendo che “lo sviluppo del progetto delle strutture metalliche affidate alla soc. si articolava nelle fasi indicate nel quesito, con la CP_4
AP ( , che si era assunta la realizzazione delle strutture CP_4 metalliche, ma non il progetto delle stesse. Le attività della CP_4 riguardavano la verifica del progetto esecutivo e l'ottimizzazione dello stesso ai fini realizzativi”.
Risulta dunque che rispetto alla progettazione esecutiva, non avesse un CP_4 ruolo determinante, non potendo di fatto influire sul progetto oggetto della gara di pagina 5 di 12 appalto.
Nondimeno, su cui incombeva l'onere dell'esatto adempimento, non ha CP_4 sufficientemente dimostrato che le difficoltà insorte dalla realizzazione dell'appalto fossero esclusivamente riconducibili alla pedissequa esecuzione del progetto esecutivo, anche tenuto conto di un'interpretazione secondo buona delle proprie obbligazioni, come si dirà.
Si ritiene in particolare che non sia sufficiente per esimersi dalla corretta esecuzione in funzione dell'opera finale l'allegazione di essersi attenuti al progetto allorquando emerga che il progetto costruttivo doveva trovare dei necessari adattamenti in fase realizzativa, come spesso può accadere nella prassi.
In altri termini, se è astrattamente vero che l'esatto adempimento va raffrontato a quanto promesso (in questo caso, il progetto esecutivo), è pure vero che, anche considerata la qualità e le competenze di e la peculiarità dell'oggetto CP_4 dell'incarico, vi era ragionevolmente da attendersi, sebbene non espressamente convenuto, uno “sforzo” ulteriore necessario al fine di soddisfare l'interesse finale del creditore, che non è la mera esecuzione del progetto, ma la realizzazione di un'opera perfettamente funzionante e a norma.
Come noto, dal contratto ex art. 1375 c.c. (e prima ancora dalla disciplina delle obbligazioni ex art. 1175 c.c.) derivano obblighi di comportamento secondo buona fede che costituiscono, in concreto, prestazioni ulteriori ed accessorie, strumentali al risultato finale.
Deve ritenersi che, sulla base di quanto convenuto (desumibile dal tenore letterale del contratto) e, più in generale, degli obblighi accessori di buona fede, si imponesse a l'esatto adempimento di quanto espressamente dedotto nel CP_4 contratto, ma anche di quelle prestazioni ulteriori ed accessorie, strumentali e necessarie al soddisfacimento dell'interesse del creditore: di conseguenza, non era possibile, al fine di provare l'esatto adempimento, limitarsi ad affermare il ruolo di mero esecutore, ma sarebbe stata necessaria la prova di aver attuato quanto necessario per l'utile esecuzione del progetto, anche tenuto conto delle proprie capacità tecniche, considerato che non risulta che fosse una piccola CP_4 impresa priva delle necessarie competenze.
In particolare, risulta che il progetto esecutivo – che costituiva la
“ingegnerizzazione” del progetto definitivo fornito dalla Stazione Appaltante e allegato al bando di gara (art. 93 co. 5 d.lgs. 163/2006 e 168 co. 4 d.p.r. 207/2010) - veniva accettato da (art. 8 contratto); i documenti di gara e il progetto CP_4 esecutivo erano stati richiamati e accettati da nel contratto di CP_4 subappalto, sicché essa era tenuta a realizzare il progetto costruttivo e l'esecuzione delle opere tenendo conto dei parametri fissati nel progetto definitivo ed esecutivo, oltre a quanto necessario per la corretta esecuzione dell'opera.
Dall'istruttoria è emerso che il progetto esecutivo era, in definitiva, sostanzialmente pagina 6 di 12 corretto e, difatti, l'opera è stata collaudata (sebbene a seguito dell'intervento di
): siccome le problematiche sono pacificamente insorte, esse, tenuto conto CP_1 dell'esito complessivo del collaudo, siano più verosimilmente attribuibili alla fase di concreta realizzazione, di responsabilità di CP_4
Il CTU – sebbene poi compiendo una valutazione giuridica non di sua competenza circa il regime di responsabilità – ha constatato la presenza di difformità e inadempimenti, come da contestazioni della Stazione Appaltante, del
Concessionario Pubblico, della D.L. e della Commissione di collaudo in relazione alle opere costruite da (quesito 6, fino a pagg. 89) e, in particolare: CP_4
- la D.L., con propria e-mail del 2/02/2018 (doc.19 aveva comunicato a CP_4 Contr che nel progetto costruttivo delle opere 13 e 17 redatto da il CP_4 subappaltatore non aveva tenuto conto delle prescrizioni contenute nel relativo progetto definitivo in merito all'altezza variabile dei conci;
- il progettista incaricato da studio prof. ing. con propria nota in CP_4 Per_1 data 5/11/2018 (doc. 9 ) comunicava che, prima di procedere al calaggio CP_1 dell'opera 18, era stato riscontrato uno scostamento altimetrico di 25 mm rispetto alle attese della quota di intradosso di piattabanda su due dei sei appoggi definitivi;
- , con propria nota in data 26/02/2019 (doc.15 ) specificava che CP_1 CP_1 la Commissione di collaudo, durante le visite in data 11 e 12 dicembre 2018, aveva riscontrato e verbalizzato le misure delle carpenterie delle opere 13 e 17 e aveva rilevato una diversa lunghezza e larghezza dell'impalcato di ordine centimetrico rispetto alle misure prescritte;
- il prof. ing. al quale aveva richiesto una consulenza in Persona_2 CP_1 merito alle problematiche riscontrate in fase di calaggio dell'opera 18, nella propria relazione del 28/01/2020 dava atto delle seguenti evidenze:
• sollevamento di mm 35 della contropiastra dell'impalcato rispetto all quota dell'appoggio interno spalla lato Trieste (appoggio SA1);
• sollevamento di mm. 15 della contropiastra dell'impalcato rispetto alla quota dell'appoggio esterno spalla lato Venezia (appoggio SB2);
• pendenza trasversale non conforme alle previsioni di progetto (7%). indicando le azioni adottate per risolvere le problematiche riscontrate e cioè lo spessoramento degli appoggi (25 mm lato Trieste e 15 mm lato Venezia) ed il getto di conglomerati bituminosi alleggeriti non previsti originariamente - per recuperare la pendenza trasversale prevista in progetto;
- , con propria nota in data 3/02/2020 (doc. 24 ) contestava a CP_1 CP_1 che, relativamente al montaggio della passerella ciclo-pedonale dell'opera CP_4
17, l'ultimo elemento della lamiera che costituiva il piano calpestabile presentava una incurvatura inaccettabile e per tale motivo chiedeva di ripristinare la planarità della stessa;
ribadiva poi la necessità di fornire tutte le indicazioni volte a pagina 7 di 12 giustificare le differenze geometriche (in particolare la maggiore larghezza dell'impalcato) riscontrate tra gli elaborati grafici e l'opera realizzata;
la richiesta – non essendo stata riscontrata da - fu reiterata in data 08/07/2020 e CP_4
13/07/2020 (cfr. doc. 46 ). CP_1
Dunque, al di là della complessità della materia, è palese che siano emerse delle criticità e difformità, contestate anche dalla Stazione Appaltante, oltre che dal
Commissario e dalla D.L., come del resto accertato anche dal CTU.
In definitiva, tenuto conto della complessità dell'appalto e dell'impossibilità di scindere in maniera netta le rispettive prestazioni, non può che rilevarsi che sussistono plurimi elementi per ritenere, da un lato, provato in capo a un CP_4 ruolo sì “esecutivo”, ma non di mero nudus minister privo di qualsiasi autonomia e competenza e, dall'altro, accertata l'esistenza di difformità, l'imputabilità delle stesse in capo al subappaltatore, sul quale ricadeva l'onere della prova dell'esatto adempimento ovvero dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile, ricadendo, dunque, sullo stesso la c.d. “causa ignota”, dovendosi infatti escludere la certa “imputabilità” delle difformità al progetto originario (alla luce, in particolare, dell'avvenuto collaudo).
Risarcimento dei danni proposta da . CP_1
Quanto ai danni, provato l'inadempimento, incombeva sul danneggiato la prova dei danni-conseguenza e del nesso di causalità con l'inadempimento.
Nel caso di specie, si ritiene che la prova sia assolta con riferimento alla spettanza della penale per il ritardo e alle spese sostenute per l'azione correttiva delle difformità geometriche ed altimetriche nell'opera 18, svolta a mezzo di un getto integrativo di conglomerato cementizio alleggerito, come rilevato anche dal CTU nel quesito 7 (di cui non si condivide, peraltro, la parte finale, laddove il CTU compie valutazioni giuridiche ed esclude la responsabilità).
Quanto al ritardo, facendosi proprie le considerazioni di , come CP_1 dimostrato dal programma lavori accelerato e concordato tra le parti il 23/02/2018
(doc. 8 , l'ultimazione delle opere assegnate a doveva avvenire CP_4 CP_4 entro il 11/07/2018 ma, come risulta dalla nota prot. 3184/U del CP_1
6/12/2019 (doc. 23 ), la Commissione di collaudo, ancora nel novembre CP_1
2019, formulava richieste specifiche riguardanti l'opera 18.
Alla data del 6/12/2019, non aveva ancora fornito tutta la documentazione CP_4 richiesta, che faceva parte del contratto di subappalto e, inoltre, a giugno 2020, la
Commissione di Collaudo richiedeva integrazioni per verificare la conformità dell'Opera 17.
Risulta quindi maturata la penale massima considerando i giorni di effettivo ritardo, che superano l'equivalente dell'importo massimo del 10% del corrispettivo del subappalto: € 2.412.021,50 x 10% = € 241.202,15.
pagina 8 di 12 Non si condividono le conclusioni del CTU – che stima un ritardo calcolato in base alle formali “sospensioni” dei lavori, in 75 giorni – in quanto, alla luce delle allegazioni puntuali di , dal dato documentale risulta che la conclusione CP_1 dei lavori è ben successiva.
Inoltre, risultano provati i maggiori costi di ripristino della pendenza trasversale del
7% (€ 24.063,43) - quantificati come differenza tra le lavorazioni previste e quelle effettivamente eseguite (doc. 26-bis ) – come da documentazione prodotta CP_1
(doc. 26 Atto di citazione in opposizione di ) di cui ai docc. 8 i-ii-iv-v. CP_1
Quanto alle azioni correttive, risulta che è stata costretta ad eseguire il CP_1 getto della soletta dell'Opera 18 in un mese particolarmente freddo (gennaio 2019), per un costo di € 23.284,00 (doc. 26 bis e contratto di nolo del generatore di aria calda, all.9i doc. 26).
Come la stessa società osservava: “… la pendenza trasversale in CP_4 corrispondenza dell'appoggio di estremità già prevista al 7% ha dovuto essere ripristinata mediante un getto di conglomerato cementizio alleggerito. Tale operazione risulta essere l'unica il cui costo non preventivato, possa essere attribuibile ad un diverso comportamento dell'opera 18 rispetto a quanto previsto in sede di P.E.”.
A supporto della richiesta di ristoro dei costi per perizia tecnica, analisi e relazioni
(€ 123.500,00) dettagliati nel sopracitato doc. 26 bis, sono stati prodotti gli incarichi definiti con i suindicati professionisti (Incarico prof. e – Per_2 Controparte_10
All.11 e All.12 doc.26 Laquattro).
I danni sono in definitiva quantificabili nella somma di € 170.847,43.
Invece, non si ritengono provati il danno da inefficienza giornaliera manodopera, macchinari e prolungamento cantiere e staff per l'importo complessivo di €
1.398.618,08 né il danno da maggiori oneri per spese generali e mancati utili generati dal ritardo accumulato sul tempo accelerato per € 1.433.013,58, né il danno per la mancata percezione del premio di accelerazione previsto nel contratto di appalto integrato all'art. 2 comma 5, del resto genericamente allegato anche in citazione.
Essi costituiscono, in sostanza, danni da ritardo, ma non opera la semplificazione probatoria prevista per la penale, dovendo essere dimostrato non solo l'inadempimento, ma anche l'effettivo esborso (o mancato guadagno) ed il nesso di causalità.
In particolare, tenuto conto della complessità dell'appalto e dei diversi soggetti coinvolti, non è possibile imputare causalmente tali voci di danno al comportamento della sola in modo sufficientemente attendibile. CP_4
Inoltre, non risulta il mancato utilizzo dei propri mezzi personali e materiali all'interno della stessa commessa (ad esempio per altri lotti) o per altre commesse,
pagina 9 di 12 dovendosi rilevare che, nel caso di soggetto che svolge attività produttiva, opera una presunzione per cui utilizzerà diligentemente i propri mezzi, incombendo sullo stesso la prova dell'impossibilità di utilizzarli.
Ad ogni modo, come accertato dal CTU, non è comunque possibile verificare la contabilità prodotta, in quanto aspecifica rispetto ai danni allegati.
Né, in ogni caso, potevano ritenersi dirimenti i capitoli testimoniali formulati, in quanto eccessivamente ampi e, comunque, superflui alla luce delle lacune documentali, tenuto conto del tipo di danno richiesto che non appare dimostrabile con sole testimonianze di parte.
Al riguardo, se è vero il CTU rilevava la eventuale necessità di prove testimoniali
(“Sulla scorta dei documenti in atti, non è materialmente possibile allo scrivente effettuare una analisi specifica e precisa dei costi/danni sostenuti dalle Parti in causa, nel momento in cui risultano mancanti gli elementi di effettiva riconducibilità degli importi indicati dalle Parti (Laquattro e CM) alle maggiori lavorazioni occorse per la realizzazione dell'opera 18. Tale analisi potrà eventualmente essere effettuata a seguito dell'acquisizione di prove testimoniali che consentano l'individuazione degli esatti elementi (quantità, ore, riferibilità dei tempi e dei luoghi, ecc.), e dopo la decisione sulla riconducibilità delle responsabilità in capo ad una o all'altra Parte.”), è anche vero che non si comprende come la prova testimoniale – che rinviava ai documenti già giudicati insufficienti dal CTU – avrebbe potuto portare ad un esito decisivo (cfr cap. 32, 2° memoria : “Vero che i danni conseguenti ai ritardi, errori ed imperfezioni CP_1 di al 18/01/2021 ammontano ad € € 6.789.337,93 come da relazione CP_4
e documenti allegati (doc. 26bis e allegati da 1 a 12 al doc. 26), di cui: 170.847,43 per costi dei lavori di rispristino/modifica, spese di consulenza e spese per staff tecnico relative allo studio delle problematiche insorte;
€ 1.398.612,08 per maggiori costi per le risorse di cantiere ed € 1.433.013,58 per maggiori costi per spese generali e mancati utili generati dal ritardo accumulato sul tempo accelerato, € 241.202,15 a titolo di penale prevista nel contratto di subappalto all'art.
4.3 pari allo 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo del subappalto (10% di € 2.412.021,50), € 3.545.662,69 per mancata percezione del premio di accelerazione previsto nel contratto di appalto integrato all'art. 2 co. 5 nella misura dello 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di riduzione della durata dei lavori, fino a concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale”).
Pagamento dei lavori extra e maggiori oneri di CP_4
Con distino atto di citazione, ha chiesto il pagamento di “maggiori costi CP_4 dovuti alla sospensione della produzione in stabilimento”, “prestazioni extracontrattuali”, “maggiori oneri scaturiti a carico di conseguentemente CP_4 al preassemblaggio dei conci dell'opera 18”, “maggiori oneri a carico di CP_4
a causa dei ritardati pagamenti”, “maggiori oneri scaturiti a carico di a CP_4
pagina 10 di 12 causa dell'anomalo andamento dei lavori”, ritenute in garanzia” e “SAL finale”.
Rispetto ai maggiori costi, si rileva che il contratto di subappalto era convenuto “a corpo” e, conseguentemente, prevedeva prezzi fissi e invariabili, con espressa deroga all'art. 1664 c.c.
Il contratto prevedeva, tra l'altro, l'obbligo di di segnalare a CM ogni CP_4 circostanza idonea a pregiudicare la regolare esecuzione del contratto “entro il termine perentorio di giorni dieci” dal loro verificarsi (art.
3.2 capitolato normativo, All. A doc. 1): come eccepito in comparsa di risposta da , CP_1 doveva ritenersi decaduta da ogni richiesta di ristoro, avendo CP_4 sottoscritto tutti i S.A.L. (dal n° 1 al n°7) senza riserva alcuna e non avendo segnalato alcun anomalo andamento nel termine di dieci giorni dal loro verificarsi.
Le lavorazioni extra rappresenterebbero, in realtà, lavorazioni afferenti all'oggetto di subappalto e non soddisfano, comunque, le condizioni imposte dall'art. 1659
c.c., che dispone che le asserite lavorazioni extra debbano essere previamente autorizzate dal Committente (co. 1), che l'autorizzazione debba essere “provata per iscritto” (comma 2) e che “Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o le aggiunte, salvo diversa pattuizione”
(co. 3).
Sul quesito 12, relativo a presunte lavorazioni extracontrattuali, il CTU ha rilevato che tali voci “non risultano supportate in atti da alcun documento ….” , che per i presunti maggiori oneri di progettazione “E' inoltre la stessa a riferire
CP_4 che si è trattato della progettazione di dettagli costruttivi mancanti, progettazione che era onere in capo a ” e che “a proposito delle sopracitate lavorazioni
CP_4 indicate da quali extracontrattuali, non risulta alcun ordinativo scritto e,
CP_4 Contr come sopra evidenziato dalle soc. e la soc. ha CP_1
CP_4 sottoscritto tutti i S.A.L. (dal n. 1 al n. 7) senza alcuna riserva, decadendo da ogni richiesta di ristoro di maggiori compensi, spese e oneri.
Sul quesito 13 relativo a presunti maggiori oneri per il preassemblaggio dei conci, il
CTU ribadisce che tale voce, come le altre, “non risulta in alcun modo supportata da elementi di riferibilità certa per tutte le componenti…” e richiama il fatto che il montaggio dell'opera 18, indipendentemente dalle sue modalità esecutive, era compreso nel corrispettivo a corpo.
Sul quesito 14 relativo a maggiori oneri da ritardati pagamenti, il CTU ha dato atto che ha prodotto SAL e fatture “omettendo, tuttavia, di dimostrare le date CP_4 di effettivo pagamento da parte di delle somme di denaro dovute e CP_1 dunque omettendo di offrire la prova dell'onere presuntivamente sofferto…”, anche se, prima ancora, per le ragioni sopra indicate, poteva ritenersi legittima la sospensione dei pagamenti di ex art. 1460 c.c. e a norma di contratto, a CP_1 causa dei rilievi del D.L. e del Commissario, con conseguente esclusione di responsabilità in capo alla committente per ritardati pagamenti. pagina 11 di 12 Sul quesito 15 relativo a presunti maggiori oneri da preteso anomalo andamento dei lavori, manca documentazione specifica ma, come rilevato da e CM e CP_1 anche dal CTU (cfr relazione in atti).
Si ritengono, invece, dovute le trattenute a garanzia € 116.428,54 – importo non contestato, come rilevato anche dal CTU - ferma la compensazione con i danni accertati e l'importo di € 12.871,51 (oltre IVA) per saldo prezzo contrattuale non azionato con il decreto ingiuntivo (ma richiesto nell'atto di citazione N.R.G.
3466/20, in quanto prima non esigibile, non costituendo dunque tale condotta alcun abuso per frazionamento del credito).
Tenuto conto della soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. CONFERMA il decreto n. 3667/2019 D.I. (R.G. 8233/2019).
2. CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo di € CP_4 CP_1
170.847,43 a titolo di risarcimento danni e € 241.202,15 a titolo di penale, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.p.c. dalla domanda al soddisfo.
3. CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo di € CP_1 CP_4
116.428,54 per rimborso trattenute a garanzia ed € 12.871,51 (oltre IVA) a titolo di
SAL finale, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.p.c. dalla domanda al soddisfo.
4. COMPENSA le spese di lite. Spese della CTU in capo a tutte le parti in parti uguali.
Modena, 28 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 12 di 12
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I Grado iscritte al n. r.g. 1245/2020 - 1531/2020 - 3466/2020 tra:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLESSI
[...] P.IVA_1
GIANNI elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PLESSI GIANNI
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMADEI DAVIDE e
[...] P.IVA_2 dell'avv. GIUFFRE' GIUSEPPE ( ) C.F._1 Controparte_3
( ) VIA DEGLI SCIPIONI N. 288 00192 ROMA;
C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO FANTI N. 65 41012 presso il CP_2 difensore avv. AMADEI DAVIDE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PISELLI CP_4 P.IVA_3
PIERLUIGI e dell'avv. ALTOMARE UGO ( ) VIA G. C.F._3
MERCALLI 13 ROMA;
PA UC ( ) Indirizzo C.F._4
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA G. MERCALLI N. 13 00100 ROMA presso il difensore avv. PISELLI PIERLUIGI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente contenzioso ha ad oggetto l'esecuzione del contratto di subappalto sottoscritto in data 11/05/2017 e integrato in data 1/6/2018, con cui aveva CP_1 affidato a i lavori di fornitura e posa in opera (varo) delle strutture CP_4 in acciaio corten per l'esecuzione dei cavalcavia denominati Opera 13, Opera 17 e
Opera 18, nel cantiere che – quale impresa esecutrice ex art. 93 d.p.r. CP_1
207/2010 - aveva in corso per l'ampliamento della sede autostradale A4 Venezia-
Trieste, con la realizzazione della terza corsia lotto Gonars-Villesse da Progr. Km.
89 + 000,00 a Progr. Km. 106 + 150,00 – 1° stralcio per conto del Commissario
Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 nel tratto Quarto d'Altino-Trieste ed il raccordo Villesse-Gorizia. otteneva in data 03/12/2019 il decreto ingiuntivo n. 3667/2019 CP_4
(R.G. 8233/2019) con condanna di (ATI) e CM (consorziata) a pagare CP_1 in solido la somma di € 1.166.517,38 oltre accessori.
Laquattro e CM proponevano entrambe opposizione a decreto ingiuntivo, radicando i due giudizi nn. 1245/2020 e 1531/2020 R.G. e formulando entrambe diverse eccezioni preliminari e di merito nonché domande riconvenzionali per i danni causati dai ritardi e inadempimenti di CP_4
Si costituiva chiedendo il rigetto delle opposizioni ed insistendo nel CP_4 proprio credito, anche tenuto conto della scrittura del 1.4.2019 con riconoscimento di debito.
Contr proponeva inoltre nei confronti di e la causa R.G. n. CP_4 CP_1
3466/2020 chiedendo il risarcimento della somma di € 1.055.494,30 per maggiori oneri e lavori extra.
Si costituivano e CM in tale giudizio eccependo la decadenza, CP_1
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle già menzionate domande avversarie.
Le tre cause venivano riunite attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva.
Veniva espletata consulenza tecnico d'ufficio.
Depositata la relazione finale, eccepiva la nullità della perizia del CTU CP_1 sotto vari profili, chiedendo la rinnovazione o il supplemento della stessa o, in subordine, la convocazione del CTU a chiarimenti previa ammissione delle prove orali.
Con ordinanza 24/05/2024 il Giudice ammetteva alcuni capitoli di prova orale di e all'udienza del 19/06/2024 venivano escussi i testi sui capitoli CP_1 CP_4 ammessi e ribadiva le proprie eccezioni e istanze formulate nelle note CP_1 scritte del 18/07/2023.
pagina 2 di 12 Con ordinanza 02/07/2024, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/09/2024 mediante trattazione scritta e, con provvedimento reso all'esito della stessa, tratteneva la causa in decisione assegnando termini per il deposito delle comparse conclusionali e per repliche.
***
Tutto ciò premesso, si procede anzitutto all'esame delle eccezioni preliminari.
Eccezione di difetto di titolarità attiva di per avvenuta cessione a CP_4 [...]
CP_5
Tale eccezione è infondata.
Anzitutto, il contratto di factoring ha riguardato soltanto due delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto: nn. 11K e 13K del 2018.
Ad ogni modo, sebbene sia corretto affermare che la cessione del credito produce effetto nel momento in cui è posta in essere ed il debitore ceduto può legittimamente rifiutarsi di adempiere nei confronti del cedente (a prescindere dalla notificazione o accettazione), è altresì vero che è stata documentata la “risoluzione” della cessione, la quale, analogamente, produce effetto nei confronti del debitore ceduto senza necessità di notifica o sua accettazione.
In particolare, risulta tra l'altro che abbia pagato direttamente il proprio CP_4 factor e la cessionaria con comunicazione del 4 dicembre 2019, ha CP_5 dichiarato al debitore ceduto che: «Spett.le Società, facciamo seguito alla Vs. comunicazione mail dello scorso 6 novembre 2019 per confermare che, successivamente alla cessione del 28 dicembre 2018, non sono intercorse tra le nostre società ulteriori operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti di
Ad oggi, pertanto, non sussistono Controparte_6 tra la scrivente e operazioni aventi ad oggetto cessioni di crediti nei CP_4 confronti di Confermiamo, quindi, Controparte_6 che nulla è dovuto da ei confronti Parte_1 di , a dimostrazione che non si pone alcun rischio di Controparte_7
“doppio adempimento”.
Difetto di titolarità passiva di CM in quanto mero esecutore.
L'eccezione è infondata.
L'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/06 prevede che «L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario».
Tale norma, dettata a tutela dei subcontraenti dell'ATI o del affidatari, CP_8 pagina 3 di 12 deroga alle norme comuni e, in particolare, al principio di irresponsabilità dei soci di una società consortile in qualunque forma costituita per l'esecuzione di un pubblico appalto.
Ciò premesso, nel merito si osserva quanto segue.
Prova dell'inadempimento di CP_4
Dall'istruttoria è emersa l'esecuzione del contratto, ma l'inesatto adempimento di alcune obbligazioni da parte di con conseguente diritto al risarcimento dei CP_4 danni subìti dal creditore così come accertati in corso di causa, salva l'efficacia del contratto non sussistendo i presupposti per la risoluzione.
Si premette che è stata espletata CTU la quale è ben motivata ed esaustiva, osservandosi, quanto ai profili di nullità sollevati dalle parti opponenti (che chiedevano la rinnovazione), che le censure siano, di fatto, tutte relative al merito delle valutazioni del CTU (in termini di omessa o inesatta valutazione), mentre, si ritiene, il CTU abbia rispettato formalmente e sostanzialmente le norme procedurali nonché il principio del contraddittorio: dunque, al di là dell'esito delle considerazioni espresse, il CTU ha dato risposta a tutti i quesiti e motivato laddove non abbia potuto rispondere, ritenendosi pertanto che la relazione sia pienamente utilizzabile, ad eccezione di qualche valutazione di carattere prettamente giuridico che, del resto, era di competenza del giudicante.
Ciò premesso, occorre anzitutto circoscrivere l'oggetto della prestazione, il cui onere di allegazione specifica incombeva su . CP_1
In sintesi, il contratto di subappalto prevedeva, tra l'altro:
- l'obbligo del subappaltatore di verifica della relazione di calcolo, ottimizzazione progetto, elaborati esecutivi e costruttivi di officina e montaggio, predisposizione di programmi con specifiche fasi e dettagliati atti a comprendere le lavorazioni svolte anche nella singola maestranza nell'ambito della programmazione del piano tipo, programmazione delle attività di progettazione del piano tipo, programmazione delle attività di progettazione, approvazione e verifica così come da C.G.A. (art. 1.2
n. 2);
- la responsabilità di mediante adeguato staff tecnico, del Coordinamento CP_4
Tecnico del Progetto per le proprie attività, inclusi gli elaborati progettuali predisposti dai progettisti (art.
1.2 n. 3);
- l'assistenza e la direzione tecnica del lavoro in capo a con CP_4 personale di provata capacità ed esperienza (art.
1.2 n. 5).
Si riporta stralcio del contratto: “Nel contratto, nelle premesse, è specificato: “Il Commissario Delegato … ha aggiudicato l'appalto integrato concernente la Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'Autostrada A4 …. per l'esecuzione congiunta ed unitaria dei Lavori, è stata poi costituita … una società consortile … denominata …. Controparte_9
pagina 4 di 12 intende affidare al Subappaltatore, che si dichiara disponibile Controparte_9 ad accettare, l'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera (varo) delle strutture in acciaio corten per l'esecuzione dei viadotti denominati Opera 13,
Opera 17 e Opera 18.
Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti convengono e stipulano quanto segue … Il committente affida in subappalto al subappaltatore che accetta, la realizzazione
(varo) delle strutture in acciaio corten per l'esecuzione dei cavalcavia …. per conto della Stazione appaltante Commissario Delegato per l'emergenza (in seguito Stazione appaltante). … Il presente contratto comprende tutte le prestazioni occorrenti alla puntuale e completa esecuzione dei lavori da parte del
Subappaltatore e, in particolare, i seguenti obblighi …
1. la gestione organizzativa e finanziaria delle opere oggetto del contratto;
2. verifica relazione di calcolo, ottimizzazione progetto, elaborati esecutivi e costruttivi di officina e montaggio, … programmazione delle attività di progettazione, approvazione e verifica così come da C.G.A. (Capitolato Generale di Appalto - ndr);
3. il Subappaltatore per mezzo di un adeguato staff tecnico dovrà garantire ed essere responsabile del Coordinamento Tecnico del Progetto per le proprie attività, inclusi quindi tutti gli elaborati progettuali predisposti dai progettisti;
4. ….
11. scrupolosa ottemperanza al progetto esecutivo;
…. L'esecuzione dei Lavori dovrà avvenire, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione autonoma a rischio del Subappaltatore, nel rispetto della normativa vigente, in conformità al
Contratto e ai Documenti Contrattuali ….
Nell'allegato “A” al Contratto di Subappalto, Capitolato Normativo, è precisato:
“….
4.1. Il Subappaltatore deve eseguire i Lavori in conformità ai Documenti tecnico-contrattuali, con divieto di apportare variazione agli stessi. La violazione di tale divieto comporta l'obbligo del ripristino dei lavori da parte del
Subappaltatore, secondo le previsioni tecnicocontrattuali, senza alcun corrispettivo
o indennizzo, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni….”.
Ora, il CTU ha riportato le varie fasi di realizzazione del progetto (pagg. 71-73), concludendo che “lo sviluppo del progetto delle strutture metalliche affidate alla soc. si articolava nelle fasi indicate nel quesito, con la CP_4
AP ( , che si era assunta la realizzazione delle strutture CP_4 metalliche, ma non il progetto delle stesse. Le attività della CP_4 riguardavano la verifica del progetto esecutivo e l'ottimizzazione dello stesso ai fini realizzativi”.
Risulta dunque che rispetto alla progettazione esecutiva, non avesse un CP_4 ruolo determinante, non potendo di fatto influire sul progetto oggetto della gara di pagina 5 di 12 appalto.
Nondimeno, su cui incombeva l'onere dell'esatto adempimento, non ha CP_4 sufficientemente dimostrato che le difficoltà insorte dalla realizzazione dell'appalto fossero esclusivamente riconducibili alla pedissequa esecuzione del progetto esecutivo, anche tenuto conto di un'interpretazione secondo buona delle proprie obbligazioni, come si dirà.
Si ritiene in particolare che non sia sufficiente per esimersi dalla corretta esecuzione in funzione dell'opera finale l'allegazione di essersi attenuti al progetto allorquando emerga che il progetto costruttivo doveva trovare dei necessari adattamenti in fase realizzativa, come spesso può accadere nella prassi.
In altri termini, se è astrattamente vero che l'esatto adempimento va raffrontato a quanto promesso (in questo caso, il progetto esecutivo), è pure vero che, anche considerata la qualità e le competenze di e la peculiarità dell'oggetto CP_4 dell'incarico, vi era ragionevolmente da attendersi, sebbene non espressamente convenuto, uno “sforzo” ulteriore necessario al fine di soddisfare l'interesse finale del creditore, che non è la mera esecuzione del progetto, ma la realizzazione di un'opera perfettamente funzionante e a norma.
Come noto, dal contratto ex art. 1375 c.c. (e prima ancora dalla disciplina delle obbligazioni ex art. 1175 c.c.) derivano obblighi di comportamento secondo buona fede che costituiscono, in concreto, prestazioni ulteriori ed accessorie, strumentali al risultato finale.
Deve ritenersi che, sulla base di quanto convenuto (desumibile dal tenore letterale del contratto) e, più in generale, degli obblighi accessori di buona fede, si imponesse a l'esatto adempimento di quanto espressamente dedotto nel CP_4 contratto, ma anche di quelle prestazioni ulteriori ed accessorie, strumentali e necessarie al soddisfacimento dell'interesse del creditore: di conseguenza, non era possibile, al fine di provare l'esatto adempimento, limitarsi ad affermare il ruolo di mero esecutore, ma sarebbe stata necessaria la prova di aver attuato quanto necessario per l'utile esecuzione del progetto, anche tenuto conto delle proprie capacità tecniche, considerato che non risulta che fosse una piccola CP_4 impresa priva delle necessarie competenze.
In particolare, risulta che il progetto esecutivo – che costituiva la
“ingegnerizzazione” del progetto definitivo fornito dalla Stazione Appaltante e allegato al bando di gara (art. 93 co. 5 d.lgs. 163/2006 e 168 co. 4 d.p.r. 207/2010) - veniva accettato da (art. 8 contratto); i documenti di gara e il progetto CP_4 esecutivo erano stati richiamati e accettati da nel contratto di CP_4 subappalto, sicché essa era tenuta a realizzare il progetto costruttivo e l'esecuzione delle opere tenendo conto dei parametri fissati nel progetto definitivo ed esecutivo, oltre a quanto necessario per la corretta esecuzione dell'opera.
Dall'istruttoria è emerso che il progetto esecutivo era, in definitiva, sostanzialmente pagina 6 di 12 corretto e, difatti, l'opera è stata collaudata (sebbene a seguito dell'intervento di
): siccome le problematiche sono pacificamente insorte, esse, tenuto conto CP_1 dell'esito complessivo del collaudo, siano più verosimilmente attribuibili alla fase di concreta realizzazione, di responsabilità di CP_4
Il CTU – sebbene poi compiendo una valutazione giuridica non di sua competenza circa il regime di responsabilità – ha constatato la presenza di difformità e inadempimenti, come da contestazioni della Stazione Appaltante, del
Concessionario Pubblico, della D.L. e della Commissione di collaudo in relazione alle opere costruite da (quesito 6, fino a pagg. 89) e, in particolare: CP_4
- la D.L., con propria e-mail del 2/02/2018 (doc.19 aveva comunicato a CP_4 Contr che nel progetto costruttivo delle opere 13 e 17 redatto da il CP_4 subappaltatore non aveva tenuto conto delle prescrizioni contenute nel relativo progetto definitivo in merito all'altezza variabile dei conci;
- il progettista incaricato da studio prof. ing. con propria nota in CP_4 Per_1 data 5/11/2018 (doc. 9 ) comunicava che, prima di procedere al calaggio CP_1 dell'opera 18, era stato riscontrato uno scostamento altimetrico di 25 mm rispetto alle attese della quota di intradosso di piattabanda su due dei sei appoggi definitivi;
- , con propria nota in data 26/02/2019 (doc.15 ) specificava che CP_1 CP_1 la Commissione di collaudo, durante le visite in data 11 e 12 dicembre 2018, aveva riscontrato e verbalizzato le misure delle carpenterie delle opere 13 e 17 e aveva rilevato una diversa lunghezza e larghezza dell'impalcato di ordine centimetrico rispetto alle misure prescritte;
- il prof. ing. al quale aveva richiesto una consulenza in Persona_2 CP_1 merito alle problematiche riscontrate in fase di calaggio dell'opera 18, nella propria relazione del 28/01/2020 dava atto delle seguenti evidenze:
• sollevamento di mm 35 della contropiastra dell'impalcato rispetto all quota dell'appoggio interno spalla lato Trieste (appoggio SA1);
• sollevamento di mm. 15 della contropiastra dell'impalcato rispetto alla quota dell'appoggio esterno spalla lato Venezia (appoggio SB2);
• pendenza trasversale non conforme alle previsioni di progetto (7%). indicando le azioni adottate per risolvere le problematiche riscontrate e cioè lo spessoramento degli appoggi (25 mm lato Trieste e 15 mm lato Venezia) ed il getto di conglomerati bituminosi alleggeriti non previsti originariamente - per recuperare la pendenza trasversale prevista in progetto;
- , con propria nota in data 3/02/2020 (doc. 24 ) contestava a CP_1 CP_1 che, relativamente al montaggio della passerella ciclo-pedonale dell'opera CP_4
17, l'ultimo elemento della lamiera che costituiva il piano calpestabile presentava una incurvatura inaccettabile e per tale motivo chiedeva di ripristinare la planarità della stessa;
ribadiva poi la necessità di fornire tutte le indicazioni volte a pagina 7 di 12 giustificare le differenze geometriche (in particolare la maggiore larghezza dell'impalcato) riscontrate tra gli elaborati grafici e l'opera realizzata;
la richiesta – non essendo stata riscontrata da - fu reiterata in data 08/07/2020 e CP_4
13/07/2020 (cfr. doc. 46 ). CP_1
Dunque, al di là della complessità della materia, è palese che siano emerse delle criticità e difformità, contestate anche dalla Stazione Appaltante, oltre che dal
Commissario e dalla D.L., come del resto accertato anche dal CTU.
In definitiva, tenuto conto della complessità dell'appalto e dell'impossibilità di scindere in maniera netta le rispettive prestazioni, non può che rilevarsi che sussistono plurimi elementi per ritenere, da un lato, provato in capo a un CP_4 ruolo sì “esecutivo”, ma non di mero nudus minister privo di qualsiasi autonomia e competenza e, dall'altro, accertata l'esistenza di difformità, l'imputabilità delle stesse in capo al subappaltatore, sul quale ricadeva l'onere della prova dell'esatto adempimento ovvero dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile, ricadendo, dunque, sullo stesso la c.d. “causa ignota”, dovendosi infatti escludere la certa “imputabilità” delle difformità al progetto originario (alla luce, in particolare, dell'avvenuto collaudo).
Risarcimento dei danni proposta da . CP_1
Quanto ai danni, provato l'inadempimento, incombeva sul danneggiato la prova dei danni-conseguenza e del nesso di causalità con l'inadempimento.
Nel caso di specie, si ritiene che la prova sia assolta con riferimento alla spettanza della penale per il ritardo e alle spese sostenute per l'azione correttiva delle difformità geometriche ed altimetriche nell'opera 18, svolta a mezzo di un getto integrativo di conglomerato cementizio alleggerito, come rilevato anche dal CTU nel quesito 7 (di cui non si condivide, peraltro, la parte finale, laddove il CTU compie valutazioni giuridiche ed esclude la responsabilità).
Quanto al ritardo, facendosi proprie le considerazioni di , come CP_1 dimostrato dal programma lavori accelerato e concordato tra le parti il 23/02/2018
(doc. 8 , l'ultimazione delle opere assegnate a doveva avvenire CP_4 CP_4 entro il 11/07/2018 ma, come risulta dalla nota prot. 3184/U del CP_1
6/12/2019 (doc. 23 ), la Commissione di collaudo, ancora nel novembre CP_1
2019, formulava richieste specifiche riguardanti l'opera 18.
Alla data del 6/12/2019, non aveva ancora fornito tutta la documentazione CP_4 richiesta, che faceva parte del contratto di subappalto e, inoltre, a giugno 2020, la
Commissione di Collaudo richiedeva integrazioni per verificare la conformità dell'Opera 17.
Risulta quindi maturata la penale massima considerando i giorni di effettivo ritardo, che superano l'equivalente dell'importo massimo del 10% del corrispettivo del subappalto: € 2.412.021,50 x 10% = € 241.202,15.
pagina 8 di 12 Non si condividono le conclusioni del CTU – che stima un ritardo calcolato in base alle formali “sospensioni” dei lavori, in 75 giorni – in quanto, alla luce delle allegazioni puntuali di , dal dato documentale risulta che la conclusione CP_1 dei lavori è ben successiva.
Inoltre, risultano provati i maggiori costi di ripristino della pendenza trasversale del
7% (€ 24.063,43) - quantificati come differenza tra le lavorazioni previste e quelle effettivamente eseguite (doc. 26-bis ) – come da documentazione prodotta CP_1
(doc. 26 Atto di citazione in opposizione di ) di cui ai docc. 8 i-ii-iv-v. CP_1
Quanto alle azioni correttive, risulta che è stata costretta ad eseguire il CP_1 getto della soletta dell'Opera 18 in un mese particolarmente freddo (gennaio 2019), per un costo di € 23.284,00 (doc. 26 bis e contratto di nolo del generatore di aria calda, all.9i doc. 26).
Come la stessa società osservava: “… la pendenza trasversale in CP_4 corrispondenza dell'appoggio di estremità già prevista al 7% ha dovuto essere ripristinata mediante un getto di conglomerato cementizio alleggerito. Tale operazione risulta essere l'unica il cui costo non preventivato, possa essere attribuibile ad un diverso comportamento dell'opera 18 rispetto a quanto previsto in sede di P.E.”.
A supporto della richiesta di ristoro dei costi per perizia tecnica, analisi e relazioni
(€ 123.500,00) dettagliati nel sopracitato doc. 26 bis, sono stati prodotti gli incarichi definiti con i suindicati professionisti (Incarico prof. e – Per_2 Controparte_10
All.11 e All.12 doc.26 Laquattro).
I danni sono in definitiva quantificabili nella somma di € 170.847,43.
Invece, non si ritengono provati il danno da inefficienza giornaliera manodopera, macchinari e prolungamento cantiere e staff per l'importo complessivo di €
1.398.618,08 né il danno da maggiori oneri per spese generali e mancati utili generati dal ritardo accumulato sul tempo accelerato per € 1.433.013,58, né il danno per la mancata percezione del premio di accelerazione previsto nel contratto di appalto integrato all'art. 2 comma 5, del resto genericamente allegato anche in citazione.
Essi costituiscono, in sostanza, danni da ritardo, ma non opera la semplificazione probatoria prevista per la penale, dovendo essere dimostrato non solo l'inadempimento, ma anche l'effettivo esborso (o mancato guadagno) ed il nesso di causalità.
In particolare, tenuto conto della complessità dell'appalto e dei diversi soggetti coinvolti, non è possibile imputare causalmente tali voci di danno al comportamento della sola in modo sufficientemente attendibile. CP_4
Inoltre, non risulta il mancato utilizzo dei propri mezzi personali e materiali all'interno della stessa commessa (ad esempio per altri lotti) o per altre commesse,
pagina 9 di 12 dovendosi rilevare che, nel caso di soggetto che svolge attività produttiva, opera una presunzione per cui utilizzerà diligentemente i propri mezzi, incombendo sullo stesso la prova dell'impossibilità di utilizzarli.
Ad ogni modo, come accertato dal CTU, non è comunque possibile verificare la contabilità prodotta, in quanto aspecifica rispetto ai danni allegati.
Né, in ogni caso, potevano ritenersi dirimenti i capitoli testimoniali formulati, in quanto eccessivamente ampi e, comunque, superflui alla luce delle lacune documentali, tenuto conto del tipo di danno richiesto che non appare dimostrabile con sole testimonianze di parte.
Al riguardo, se è vero il CTU rilevava la eventuale necessità di prove testimoniali
(“Sulla scorta dei documenti in atti, non è materialmente possibile allo scrivente effettuare una analisi specifica e precisa dei costi/danni sostenuti dalle Parti in causa, nel momento in cui risultano mancanti gli elementi di effettiva riconducibilità degli importi indicati dalle Parti (Laquattro e CM) alle maggiori lavorazioni occorse per la realizzazione dell'opera 18. Tale analisi potrà eventualmente essere effettuata a seguito dell'acquisizione di prove testimoniali che consentano l'individuazione degli esatti elementi (quantità, ore, riferibilità dei tempi e dei luoghi, ecc.), e dopo la decisione sulla riconducibilità delle responsabilità in capo ad una o all'altra Parte.”), è anche vero che non si comprende come la prova testimoniale – che rinviava ai documenti già giudicati insufficienti dal CTU – avrebbe potuto portare ad un esito decisivo (cfr cap. 32, 2° memoria : “Vero che i danni conseguenti ai ritardi, errori ed imperfezioni CP_1 di al 18/01/2021 ammontano ad € € 6.789.337,93 come da relazione CP_4
e documenti allegati (doc. 26bis e allegati da 1 a 12 al doc. 26), di cui: 170.847,43 per costi dei lavori di rispristino/modifica, spese di consulenza e spese per staff tecnico relative allo studio delle problematiche insorte;
€ 1.398.612,08 per maggiori costi per le risorse di cantiere ed € 1.433.013,58 per maggiori costi per spese generali e mancati utili generati dal ritardo accumulato sul tempo accelerato, € 241.202,15 a titolo di penale prevista nel contratto di subappalto all'art.
4.3 pari allo 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo del subappalto (10% di € 2.412.021,50), € 3.545.662,69 per mancata percezione del premio di accelerazione previsto nel contratto di appalto integrato all'art. 2 co. 5 nella misura dello 0,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di riduzione della durata dei lavori, fino a concorrenza massima del 10% dell'importo contrattuale”).
Pagamento dei lavori extra e maggiori oneri di CP_4
Con distino atto di citazione, ha chiesto il pagamento di “maggiori costi CP_4 dovuti alla sospensione della produzione in stabilimento”, “prestazioni extracontrattuali”, “maggiori oneri scaturiti a carico di conseguentemente CP_4 al preassemblaggio dei conci dell'opera 18”, “maggiori oneri a carico di CP_4
a causa dei ritardati pagamenti”, “maggiori oneri scaturiti a carico di a CP_4
pagina 10 di 12 causa dell'anomalo andamento dei lavori”, ritenute in garanzia” e “SAL finale”.
Rispetto ai maggiori costi, si rileva che il contratto di subappalto era convenuto “a corpo” e, conseguentemente, prevedeva prezzi fissi e invariabili, con espressa deroga all'art. 1664 c.c.
Il contratto prevedeva, tra l'altro, l'obbligo di di segnalare a CM ogni CP_4 circostanza idonea a pregiudicare la regolare esecuzione del contratto “entro il termine perentorio di giorni dieci” dal loro verificarsi (art.
3.2 capitolato normativo, All. A doc. 1): come eccepito in comparsa di risposta da , CP_1 doveva ritenersi decaduta da ogni richiesta di ristoro, avendo CP_4 sottoscritto tutti i S.A.L. (dal n° 1 al n°7) senza riserva alcuna e non avendo segnalato alcun anomalo andamento nel termine di dieci giorni dal loro verificarsi.
Le lavorazioni extra rappresenterebbero, in realtà, lavorazioni afferenti all'oggetto di subappalto e non soddisfano, comunque, le condizioni imposte dall'art. 1659
c.c., che dispone che le asserite lavorazioni extra debbano essere previamente autorizzate dal Committente (co. 1), che l'autorizzazione debba essere “provata per iscritto” (comma 2) e che “Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o le aggiunte, salvo diversa pattuizione”
(co. 3).
Sul quesito 12, relativo a presunte lavorazioni extracontrattuali, il CTU ha rilevato che tali voci “non risultano supportate in atti da alcun documento ….” , che per i presunti maggiori oneri di progettazione “E' inoltre la stessa a riferire
CP_4 che si è trattato della progettazione di dettagli costruttivi mancanti, progettazione che era onere in capo a ” e che “a proposito delle sopracitate lavorazioni
CP_4 indicate da quali extracontrattuali, non risulta alcun ordinativo scritto e,
CP_4 Contr come sopra evidenziato dalle soc. e la soc. ha CP_1
CP_4 sottoscritto tutti i S.A.L. (dal n. 1 al n. 7) senza alcuna riserva, decadendo da ogni richiesta di ristoro di maggiori compensi, spese e oneri.
Sul quesito 13 relativo a presunti maggiori oneri per il preassemblaggio dei conci, il
CTU ribadisce che tale voce, come le altre, “non risulta in alcun modo supportata da elementi di riferibilità certa per tutte le componenti…” e richiama il fatto che il montaggio dell'opera 18, indipendentemente dalle sue modalità esecutive, era compreso nel corrispettivo a corpo.
Sul quesito 14 relativo a maggiori oneri da ritardati pagamenti, il CTU ha dato atto che ha prodotto SAL e fatture “omettendo, tuttavia, di dimostrare le date CP_4 di effettivo pagamento da parte di delle somme di denaro dovute e CP_1 dunque omettendo di offrire la prova dell'onere presuntivamente sofferto…”, anche se, prima ancora, per le ragioni sopra indicate, poteva ritenersi legittima la sospensione dei pagamenti di ex art. 1460 c.c. e a norma di contratto, a CP_1 causa dei rilievi del D.L. e del Commissario, con conseguente esclusione di responsabilità in capo alla committente per ritardati pagamenti. pagina 11 di 12 Sul quesito 15 relativo a presunti maggiori oneri da preteso anomalo andamento dei lavori, manca documentazione specifica ma, come rilevato da e CM e CP_1 anche dal CTU (cfr relazione in atti).
Si ritengono, invece, dovute le trattenute a garanzia € 116.428,54 – importo non contestato, come rilevato anche dal CTU - ferma la compensazione con i danni accertati e l'importo di € 12.871,51 (oltre IVA) per saldo prezzo contrattuale non azionato con il decreto ingiuntivo (ma richiesto nell'atto di citazione N.R.G.
3466/20, in quanto prima non esigibile, non costituendo dunque tale condotta alcun abuso per frazionamento del credito).
Tenuto conto della soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. CONFERMA il decreto n. 3667/2019 D.I. (R.G. 8233/2019).
2. CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo di € CP_4 CP_1
170.847,43 a titolo di risarcimento danni e € 241.202,15 a titolo di penale, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.p.c. dalla domanda al soddisfo.
3. CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo di € CP_1 CP_4
116.428,54 per rimborso trattenute a garanzia ed € 12.871,51 (oltre IVA) a titolo di
SAL finale, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.p.c. dalla domanda al soddisfo.
4. COMPENSA le spese di lite. Spese della CTU in capo a tutte le parti in parti uguali.
Modena, 28 marzo 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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