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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 2299/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2299 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Esposito Anna, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Aiello Michele, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione, reiterando le domande formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 09/04/2021 parte ricorrente premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 30/11/1974 in Napoli (NA) (Atto Parte_2 n. 219, Parte II, Serie A, Sezione J, Anno 1974), dalla cui unione nascevano i figli-
e tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 autosufficienti-chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, assegnarsi la casa coniugale in suo favore e determinarsi in €800,00 l'assegno di mantenimento del coniuge da porsi a carico di . Parte_2 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito alla parte ricorrente. Chiedeva, altresì, assegnarsi la casa coniugale in suo favore e disporsi la condanna di parte ricorrente al risarcimento dei danni quantificati in €500.000,00. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 07/02/2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco
1 rispetto; dispone che il marito versi alla moglie entro il dieci di ogni mese la somma di euro 200,00 per il mantenimento della stessa”. Nel prosieguo del giudizio, il Giudice, ritenuto ammissibile l'interrogatorio formale di parte ricorrente deferito ai sensi dell'art.183, co. VI c.p.c., procedeva all'acquisizione del mezzo di prova all' udienza del 17/02/2025. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, il lungo periodo di separazione di fatto, durato ben oltre 15 anni ed anteriore all'instaurazione del presente giudizio, comprova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse tanto sul piano materiale che spirituale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte convenuta. Il giudice, per il suo accoglimento, deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Occorre valutare che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. Parte convenuta adduce come motivo di addebito la condotta infedele tenuta dal in costanza di matrimonio, che ha concepito con altro uomo gli ultimi Parte_1 due figli , nata il [...], e nato il [...]) e che ha tenuto la Per_4 Per_5 circostanza segreta, tanto da essere stata appresa dal marito a seguito dell'espletamento del test del DNA in data 21.10.2021. Orbene, costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Nel caso di specie, la possibilità di pronunziare l'addebito è esclusa in radice dalla circostanza che l'infedeltà è stata scoperta successivamente all'introduzione del giudizio di separazione, quando tra le parti era in corso tra i coniugi (dato pacifico tra di essi) una consolidata separazione di fatto, pur permanendo la coabitazione. Il che non consente di qualificare la condotta della moglie come causa efficiente della crisi matrimoniale e di conseguenza rilevante ai fini dell'addebito.
*** 4. Quanto alla richiesta del mantenimento di a carico di parte convenuta, Parte_1 è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per
2 il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Dall'esame della documentazione reddituale e patrimoniale depositata in atti emerge che percepisce, a decorrere dal giugno 2022, un assegno sociale INPS Parte_1 dell'importo mensile pari ad € 500,00; risulta, invece, titolare di un Parte_2 trattamento pensionistico pari ad € 1.300,00 mensili circa. Inoltre, la riferita condizione reddituale aggiornata all'attualità, si caratterizza per l'accensione di diversi finanziamenti, che includono: il pagamento rateizzato di €10.660,00 (importo rateale:
€266,00) in scadenza al 01/03/2026, acceso con l'ente finanziatore ed Controparte_1 il pagamento rateizzato di €6.100,00 (importo rateale: €163,00) in scadenza al 30/11/2026 acceso con l'ente finanziatore Compass Banca s.p.a.. Sulla base dei dati economici disponibili, il reddito mensile effettivamente fruibile dalla parte convenuta, a fronte delle detrazioni sopra indicate, si attesta su valori tali da non determinare un significativo squilibrio economico rispetto alle condizioni di parte ricorrente. Tali essendo le risultanze probatorie esaminate, non si ravvisa la presenza di uno squilibrio economico apprezzabile tale da giustificare l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore di Parte_1
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di mantenimento proposta da
[...] quest'ultima.
*** 5. Vista la richiesta di entrambe le parti di disporre l'assegnazione della casa coniugale, si osserva che l'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è una misura prevista per il genitore presso il quale siano collocati i figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente. In presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti, viene meno il presupposto per l'adozione di provvedimenti economici in loro favore nell'ambito del presente giudizio di separazione. Ne consegue che non vi è luogo a provvedere sulla relativa domanda, dovendo eventuali pretese essere fatte valere dalle parti mediante gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento in materia di diritti reali.
*** 6. Esaminata la domanda formulata dalla parte convenuta tesa alla condanna al risarcimento dei danni presumibilmente cagionati dalla parte ricorrente, si rileva che per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Pertanto, la suddetta domanda, in assenza di vincolo qualificato di connessione, deve essere dichiarata inammissibile.
*** 7. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2299/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 30/11/1974 in Napoli (NA) (Atto n. 219, Parte II, Serie A, Sezione J, Anno 1974);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_2
Parte_1
3 3) rigetta la domanda di mantenimento formulata da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto dispone la revoca disposto in via Parte_2 provvisoria con provvedimento presidenziale;
4) non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
5) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata da Pt_2
nei confronti di
[...] Parte_1
6) compensa le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 19/11/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2299 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Esposito Anna, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Aiello Michele, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione, reiterando le domande formulate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 09/04/2021 parte ricorrente premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 30/11/1974 in Napoli (NA) (Atto Parte_2 n. 219, Parte II, Serie A, Sezione J, Anno 1974), dalla cui unione nascevano i figli-
e tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 autosufficienti-chiedeva disporsi la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, assegnarsi la casa coniugale in suo favore e determinarsi in €800,00 l'assegno di mantenimento del coniuge da porsi a carico di . Parte_2 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito alla parte ricorrente. Chiedeva, altresì, assegnarsi la casa coniugale in suo favore e disporsi la condanna di parte ricorrente al risarcimento dei danni quantificati in €500.000,00. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 07/02/2022, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco
1 rispetto; dispone che il marito versi alla moglie entro il dieci di ogni mese la somma di euro 200,00 per il mantenimento della stessa”. Nel prosieguo del giudizio, il Giudice, ritenuto ammissibile l'interrogatorio formale di parte ricorrente deferito ai sensi dell'art.183, co. VI c.p.c., procedeva all'acquisizione del mezzo di prova all' udienza del 17/02/2025. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, il lungo periodo di separazione di fatto, durato ben oltre 15 anni ed anteriore all'instaurazione del presente giudizio, comprova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse tanto sul piano materiale che spirituale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di addebito della separazione formulata dalla parte convenuta. Il giudice, per il suo accoglimento, deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Occorre valutare che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. Parte convenuta adduce come motivo di addebito la condotta infedele tenuta dal in costanza di matrimonio, che ha concepito con altro uomo gli ultimi Parte_1 due figli , nata il [...], e nato il [...]) e che ha tenuto la Per_4 Per_5 circostanza segreta, tanto da essere stata appresa dal marito a seguito dell'espletamento del test del DNA in data 21.10.2021. Orbene, costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Nel caso di specie, la possibilità di pronunziare l'addebito è esclusa in radice dalla circostanza che l'infedeltà è stata scoperta successivamente all'introduzione del giudizio di separazione, quando tra le parti era in corso tra i coniugi (dato pacifico tra di essi) una consolidata separazione di fatto, pur permanendo la coabitazione. Il che non consente di qualificare la condotta della moglie come causa efficiente della crisi matrimoniale e di conseguenza rilevante ai fini dell'addebito.
*** 4. Quanto alla richiesta del mantenimento di a carico di parte convenuta, Parte_1 è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per
2 il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Dall'esame della documentazione reddituale e patrimoniale depositata in atti emerge che percepisce, a decorrere dal giugno 2022, un assegno sociale INPS Parte_1 dell'importo mensile pari ad € 500,00; risulta, invece, titolare di un Parte_2 trattamento pensionistico pari ad € 1.300,00 mensili circa. Inoltre, la riferita condizione reddituale aggiornata all'attualità, si caratterizza per l'accensione di diversi finanziamenti, che includono: il pagamento rateizzato di €10.660,00 (importo rateale:
€266,00) in scadenza al 01/03/2026, acceso con l'ente finanziatore ed Controparte_1 il pagamento rateizzato di €6.100,00 (importo rateale: €163,00) in scadenza al 30/11/2026 acceso con l'ente finanziatore Compass Banca s.p.a.. Sulla base dei dati economici disponibili, il reddito mensile effettivamente fruibile dalla parte convenuta, a fronte delle detrazioni sopra indicate, si attesta su valori tali da non determinare un significativo squilibrio economico rispetto alle condizioni di parte ricorrente. Tali essendo le risultanze probatorie esaminate, non si ravvisa la presenza di uno squilibrio economico apprezzabile tale da giustificare l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore di Parte_1
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di mantenimento proposta da
[...] quest'ultima.
*** 5. Vista la richiesta di entrambe le parti di disporre l'assegnazione della casa coniugale, si osserva che l'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è una misura prevista per il genitore presso il quale siano collocati i figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente. In presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti, viene meno il presupposto per l'adozione di provvedimenti economici in loro favore nell'ambito del presente giudizio di separazione. Ne consegue che non vi è luogo a provvedere sulla relativa domanda, dovendo eventuali pretese essere fatte valere dalle parti mediante gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento in materia di diritti reali.
*** 6. Esaminata la domanda formulata dalla parte convenuta tesa alla condanna al risarcimento dei danni presumibilmente cagionati dalla parte ricorrente, si rileva che per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Pertanto, la suddetta domanda, in assenza di vincolo qualificato di connessione, deve essere dichiarata inammissibile.
*** 7. La soccombenza reciproca e parziale di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2299/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 30/11/1974 in Napoli (NA) (Atto n. 219, Parte II, Serie A, Sezione J, Anno 1974);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_2
Parte_1
3 3) rigetta la domanda di mantenimento formulata da nei confronti di Parte_1
e per l'effetto dispone la revoca disposto in via Parte_2 provvisoria con provvedimento presidenziale;
4) non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
5) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata da Pt_2
nei confronti di
[...] Parte_1
6) compensa le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 19/11/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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