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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2024, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
N. 4556/2021 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 30 giugno 2021 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4556 dell'anno 2021
T R A
(c.f. ), (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati in Via Marconi n. 13/A a Grottaglie (Taranto) presso lo studio dell' Avv. Sergio De
Gregorio (c.f. dal quale sono rappresentati e difesi come da documentazione C.F._3
in atti;
Attore
C O N T R O
( c.f. ) corrente in Viale Europa n. 190 a Roma ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata negli uffici della propria filiale sita in Via C.Giovinazzi n. 78 a Taranto unitamente all'
Avv. Anita Verduci (c.f. ) dalla quale è rappresentata e difesa come da C.F._4
documentazione in atti;
Convenuta
Ove all'udienza del 01 marzo 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che
1 con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 30
aprile 2024 e del 20 maggio 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
Pa II.- Con l'atto introduttivo e evocavano innanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Taranto la spa chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 “1) previo accertamento del maggior credito maturato dagli attori nei confronti di Controparte_1
di € 43.498,95 in riferimento ai buoni fruttiferi di cui in atti, disporre in loro favore la liquidazione delle somme non erogate dall'intermediario pari ad € 6.929,86 o in quell'altra che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì della costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
2) con vittoria di spese e competenze della presente procedura legale, ivi comprese le spese e
competenze della procedura di mediazione per l'attività profusa.”
Sostenevano gli attori: a) di aver sottoscritto Buoni Fruttiferi tutti appartenenti alla serie Q e CP_2
così identificati: n. 000.219 di lire 1.000.000 il 30 dicembre 1987; n. 000.265 di lire 1.000.000 il 13
febbraio 1988; n. 000.288 di lire 1.000.000 il 13 aprile 1988; n. 000.311 di lire 1.000.000 il 13 giugno
1988; n. 000.241 di lire 500.000 il 13 dicembre 1988; n. 000.660 di lire 1.000.000 il 13 dicembre
1989; n. 000.662 di lire 1.000.000 il 15 dicembre 1989; b) di aver chiesto il pagamento dell'importo risultante dai criteri di maturazione degli interessi risultanti sui titoli e pari ad euro 43.498,95; 3) di aver ricevuto la minor somma di euro 36.569,09 chiedendo stragiudizialmente invano il pagamento dell'importo mancante.
Si costituiva con comparsa di risposta la spa formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via pregiudiziale, dichiara la carenza dell'interesse ad agire da parte degli attori;
in via principale, rigettare la domanda degli attori, perché infondata in fatto ed inattendibile in
diritto; con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Deduceva a sostegno: 1) correttezza del calcolo effettuato in sede di liquidazione, essendo la riduzione dell'importo conseguenza del diverso computo della capitalizzazione, erroneamente effettuata dall'attrice, e dell'applicazione delle ritenute fiscali;
2) carenza di interesse ad agire dell'attrice, avendo essa accettato senza riserve il pagamento quietanzando la somma riscossa;
3)
acquiescenza della attrice che aveva proposto reclamo alle dopo ben tre anni trascorsi CP_1
dall'incasso della somma;
4) che il DL 556/1986, convertito nella Ls 759/1986 aveva istituito sui la ritenuta erariale del 12,50% ridotta alla metà per i titoli emessi sino al 30 Controparte_3
settembre 1987; 5) che il DM 13 giugno 1986 aveva disposto dei nuovi saggi di interesse per i buoni
5 della serie Q, cui appartenevano quelli acquistati dalla attrice, che si ripercuotevano su tutto il complessivo sviluppo e rendimento del titolo;
6) che, pertanto, le somme liquidate alla attrice per i buoni appartenenti tutti alla serie Q e soggetti al mutamento dei tassi disposto con DM 13 giugno
1986 erano state correttamente calcolate anche per effetto della introduzione della ritenuta erariale con DL 556/1986; 7) che l'attrice aveva errato in quanto non aveva saputo distinguere la fase relativa ai primi venti anni, in cui l'interesse prodotto si cumulava al montante con effetto di capitalizzazione composta, e la fase degli ultimi dieci anni in cui l'interesse veniva prodotto bimestralmente sull'intera sorte capitale formatasi alla fine del ventennio, ed applicato con capitalizzazione semplice senza così
più cumularsi con il montante come invece era accaduto per ii primi venti anni;
8) che, in particolare,
l'attrice aveva capitalizzato gli interessi maturati nel ventennio senza depurarli della ritenuta fiscale su essi gravante.
III.-
dispone in materia di buoni fruttiferi postali:
“1.- Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie. 2.- Ai soli
fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione
del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo
computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo
comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente
articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data
di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla
scadenza di questo periodo. 3.- Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella
riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro
emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
6 Successivamente il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono
abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove
caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate
dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Ne consegue che la vicenda sottoposta a giudizio è soggetta integralmente alle disposizioni menzionate dell'art. 173 dpr 156/1973 nella sua formulazione originaria vigente ratione temporis.
Come fatto palese dalla semplice lettura dell'art. 173 comma 1 dpr 156/1973, il tasso di interesse corrisposto in favore dei sottoscrittori dei buoni postali è sottoposto allo ius variandi dell'emittente
che può essere esercitato anche con effetto retroattivo nei confronti delle emissioni anteriori.
Ne consegue che chi sottoscrive un buono fruttifero postale accetta ipso iure le conseguenze del
possibile esercizio dello ius variandi, e non può vantare posizioni giuridiche tutelabili in quanto la
norma primaria dell'ordinamento non prevede neppure la possibilità di recesso del sottoscrittore a
fronte di una possibile variazione in peius delle condizioni contrattuali.
L'emissione dei buoni postali è infatti assimilabile alla emissione del cd prestito obbligazionario essendo diretta a procacciare all'emittente la provvista finanziaria da utilizzare in conformità alle
proprie esigenze e finalità istituzionali, ed assume spiccatamente la connotazione di contratto
finanziario ad oggetto pubblico ove la destinazione delle somme raccolte presso gli investitori verso
finalità di interesse pubblico permea la disciplina normativa del prestito improntata alla recessività
degli interessi dei privati sottoscrittori ed alla preminenza del soggetto finanziato che destinerà a fini
di pubblica utilità il danaro raccolto evocando il risparmio popolare.
In attuazione dell'art. 173 dpr 156/1973 veniva emesso il DM 13 giugno 1986 che così disponeva nei
suoi commi 4,5 e 6:
“Art.
4. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta
con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate
7 al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo
dei buoni medesimi. Art.
5. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni
postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello
Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti,
a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro,
sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Art.
6. Sul montante dei buoni postali
fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella
speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si
applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni
della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi
saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima
data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficieranno dell'attribuzione degli
interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal
1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni. Art.
7. Con effetto
dal 1° luglio 1986, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "
Ai buoni della serie P veniva così applicato retroattivamente il trattamento economico destinato alla
nuova serie Q con il relativo saggio di interesse: Art. 6 D.M. 13-06-1986: Sul montante dei buoni
postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa
quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si
applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni
della serie "Q".
Ed l'art. 173 comma 3 del dpr 156/1973 ricorda: . “3.- Gli interessi vengono corrisposti sulla
base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati
modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
8 Ne consegue l'assoluta assenza nei buoni fruttiferi postali dei requisiti di letteralità, autonomia ed
astrattezza che connotano invece la diversa categoria dei titoli di credito e, conseguenzialmente,
l'impossibilità di fondare pretese che dagli aspetti formali del titolo si contrappongano alla disciplina
dettata dalla legge e dai DDMM attuativi.>(Così il giudice dott. Alberto Munno nella sentenza
monocratica emessa il 06 marzo 2022 all'esito del giudizio vertito col numero 5948/2020
r.g.trib.taranto).
Come si apprende dagli scritti difensivi di , i erano stati Controparte_1 Controparte_3
introdotti dal R.D. 2106/1924 e, quindi, erano preesistenti al Codice Civile del 1942, onde il
Legislatore aveva chiara e precisa consapevolezza della loro esistenza e, ciò nonostante, non li incluse nella specifica indicazione dei titoli di credito:
< I.- Nel Libro IV del Codice Civile il Titolo V, rubricato “Dei titoli di credito”, presenta
l'interessante art. 2001 cc che, sotto la rubrica “rinvio a disposizioni speciali”, così dispone: “1.-
Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di
questo codice o di leggi speciali. 2.- I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli
equivalenti sono regolati da leggi speciali.”
Segue l'art. 2002 cc che, sotto la rubrica “documenti di legittimazione e titoli impropri”, così dispone: “1.- Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare
l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.”
Difetta nel Titolo V del codice civile la previsione dei buoni fruttiferi postali come titoli di credito, suddivisi in titoli al portatore, all'ordine o nominativi, né consta l'esistenza di Leggi o di altri atti
cui la Costituzione della Repubblica Italiana attribuisce forza ed efficacia di legge che abbiano
attribuito ai buoni fruttiferi postali la qualità di titoli di credito.
Ne consegue che ai predetti buoni fruttiferi non si applicano le disposizioni codicistiche in materia
di titoli di credito, sia in quanto titoli del debito pubblico e quindi sottoposti al comma 2 dell'art.
9 da leggi speciali.”) sia in quanto privi delle qualità di autonomia, letteralità ed astrattezza attribuite
ai titoli di credito dalla legge e, quindi, meri documenti di legittimazione sottoposti all'art. 2002 del
codice civile (“1.- Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a
identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza
l'osservanza delle forme proprie della cessione.”)> (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella
sentenza monocratica emessa il 30 ottobre 2023 nel giudizio vertito col numero 6851/2020 r.g.
Tribunale di Taranto).
Il silenzio serbato sui buoni fruttiferi postali nella apposita sezione del Codice Civile dedicata ai titoli di credito rappresenta una tipica ipotesi di silenzio-significativo del Legislatore: ubi lex voluit dixit,
ubi nolui tacuit.
Se il legislatore avesse considerato i buoni fruttiferi postali come titoli di credito lo avrebbe fatto inserendoli nella apposta sezione codicistica.
Quanto alla conoscibilità dell'esercizio dello ius variandi attribuito all'emittente, così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
< II.- Questa essendo la normativa vigente ratione temporis, occorre esaminare gli effetti che sui
buoni fruttiferi postali ha prodotto la Ls 154/1992 ( Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1992 ) che, intitolata “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, così
dispone nei suoi articoli 1, 2 comma 2, 4 comma 1 e comma 2, 6 commi 1,2,3,4,5, 8 comma 1, 11
comma 1 e comma 4:
L'art. 1, sotto la rubrica “ambito soggettivo d'applicazione”: 1 . LE NORME DELLA PRESENTE LEGGE TROVANO APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI CREDITIZI OPERANTI NEL
TERRITORIO DELLO STATO E DI OGNI ALTRO SOGGETTO CHE, NEL MEDESIMO
TERRITORIO, ESERCITI PROFESSIONALMENTEATTIVITÀ DI PRESTITO E FINANZIAMENTO
O, IN OGNI CASO, UNA O PIÙ DELLE ATTIVITÀ INDICATE ALLE VOCI 2, 3, 4, 5, 7, 11 E 14
DELL'ELENCO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N. 89/646/CEE DEL 15 DICEMBRE 1989.
L'art. 2, sotto la rubrica “pubblicità”:
10 2 . PER QUANTO RIGUARDA I TITOLI DI STATO, IL MINISTRO DEL TESORO FISSA, SENTITA
LA BANCA D'ITALIA, I CRITERI E I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE EVENTUALI COMMISSIONI CHE GLI ENTI CREDITIZI PONGONO A CARICO DELLA
CLIENTELA IN OCCASIONE DEL COLLOCAMENTO NONCHÉ PER LA TRASPARENTE
DETERMINAZIONE DEI RELATIVI RENDIMENTI;
IL MINISTRO DEL TESORO STABILISCE
ALTRESÌ GLI ULTERIORI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E PROPAGANDA PER
IL PUBBLICO CHE INCOMBANO AGLI ENTI CREDITIZI NELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO DI TITOLI PUBBLICI.
L'art. 4, sotto la rubrica “contenuto dei contratti”:
1 . I CONTRATTI DEVONO INDICARE IL TASSO DI INTERESSE E OGNI ALTRO PREZZO E
CONDIZIONE PRATICATI, INCLUSI, PER I CONTRATTI DI CREDITO, GLI EVENTUALI
MAGGIORI ONERI IN CASO DI MORA.
2 . L'EVENTUALE POSSIBILITÀ DI VARIARE IN SENSO SFAVOREVOLE AL CLIENTE IL TASSO
DI INTERESSE E OGNI ALTRO PREZZO E CONDIZIONE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE
INDICATA NEL CONTRATTO CON UNA CLAUSOLA APPROVATA SPECIFICAMENTE DAL
CLIENTE.
L'art. 6, sotto la rubrica “modifica delle condizioni contrattuali”:
1 . I TASSI DI INTERESSE, I PREZZI E LE ALTRE CONDIZIONI PREVISTI NEI CONTRATTI DI
DURATA POSSONO ESSERE VARIATI IN SENSO SFAVOREVOLE AL CLIENTE, PURCHÈ NE
SIA DATA AL MEDESIMO COMUNICAZIONE SCRITTA PRESSO L'ULTIMO DOMICILIO
NOTIFICATO.
2 . NELLE IPOTESI IN CUI SI PROCEDA A VARIAZIONI GENERALIZZATE DELLA STRUTTURA DEI TASSI, LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 1 POTRÀ AVVENIRE IN MODO
IMPERSONALE TRAMITE INSERZIONE DI APPOSITI AVVISI NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
3 . SU CONFORME DELIBERA DEL CICR, LA BANCA D'ITALIA PUÒ PREVEDERE DIVERSE
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PER LE VARIAZIONI RIGUARDANTI DE- TERMINATE
CATEGORIE DI OPERAZIONI E SERVIZI OVE CIÒ SIA GIUSTIFICATO DA MOTIVATE RAGIONI TECNICHE.
4 . LE VARIAZIONI CONTRATTUALI PER LE QUALI NON SIANO STATE OSSERVATE LE
PRESCRIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO INEFFICACI.
5 . ENTRO QUINDICI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA IL
CLIENTE HA DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO SENZA PENALITÀ E DI OTTENERE, IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEL RAPPORTO, L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI
PRECEDENTEMENTE IN ESSERE. OVE SIANO AMMESSE FORME DI COMUNICAZIONE
IMPERSONALI, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DALLA PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI
AVVISI.
L'art. 8, sotto la rubrica “comunicazioni periodiche alla clientela”: CONSEGNATA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA FINE DELL'ANNO SOLARE, UNA COMPLETA
E CHIARA INFORMAZIONE SUI TASSI DI INTERESSE APPLICATI NEL CORSO DEL RAPPORTO, SULLA DECORRENZA DELLE VALUTE, SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI
INTERESSI E SULLE RITENUTE DI LEGGE SU DI ESSI OPERATE, SULLE ALTRE SOMME A
QUALSIASI TITOLO ADDEBITATE O ACCREDITATE AL CLIENTE, NONCHÉ SU OGNI ALTRO
EVENTO ED ELEMENTO NECESSARIO AL CLIENTE PER LA COMPRENSIONE
DELL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.
L'art. 11, sotto la rubrica “norme finali”:
1 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SONO DEROGABILI SOLO IN SENSO PIÙ
FAVOREVOLE AL CLIENTE.
2 . LE DELIBERAZIONI DEL CICR E LE ISTRUZIONI APPLICATIVE DELLA BANCA D'ITALIA
PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ IL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEVONO ESSERE PUBBLICATI NELLA GAZZETTA
UFFICIALE.
3 . IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CICR DEVONO ESSERE
ADOTTATE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE
NELLA GAZZETTA UFFICIALE. NEL MEDESIMO TERMINE DEVE ESSERE EMANATO IL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2. ENTRO I
TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI PROVVEDIMENTI, LA BANCA
D'ITALIA EMANA LE PROPRIE ISTRUZIONI APPLICATIVE.
4 . LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1, 2, 4 E 6, ALL'ARTICOLO 3, COMMI
1 E 2, AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6, COMMI 1, 2, 4 E 5, ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, E ALL'ARTICOLO 10 ACQUISTANO EFFICACIA TRASCORSI CENTOVENTI GIORNI DALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
Come fatto palese dal tenore dell'art. 1, la normativa è applicabile ad ogni figura soggettiva dell'ordinamento che svolga attività di prestito e finanziamento, anche se appartenente all'apparato dello Stato, e così non casualmente nell'art. 2 sono espressamente indicati tutti i titoli emessi dal tesoro dello Stato e sotto la rubrica “pubblicità” viene attribuita all'emittente la facoltà di
determinare le modalità di comunicazione dei rendimenti dei titoli emessi ( 2 . PER QUANTO
RIGUARDA I TITOLI DI STATO, IL MINISTRO DEL TESORO FISSA, SENTITA LA BANCA
D'ITALIA, I CRITERI E I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE EVENTUALI
COMMISSIONI CHE GLI ENTI CREDITIZI PONGONO A CARICO DELLA CLIENTELA IN
OCCASIONE DEL COLLOCAMENTO NONCHÉ PER LA TRASPARENTE DETERMINAZIONE
12 DEI RELATIVI RENDIMENTI;
IL MINISTRO DEL TESORO STABILISCE ALTRESÌ GLI
ULTERIORI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E PROPAGANDA PER IL PUBBLICO
CHE INCOMBANO AGLI ENTI CREDITIZI NELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO DI TITOLI
PUBBLICI.)
Una vera e propria “riserva” in favore del Ministero del Tesoro in ordine alle modalità di
comunicazione e pubblicità delle condizioni economiche.
Molto importante è l'art. 6 comma 2 che, in caso di variazione generalizzata dei tassi e delle
condizioni economiche che riguardi una generalità di titoli, prevede non già l'obbligo di
comunicazione ad personam, come sembrerebbe preteso dall'appellato, ma quella generale e
collettiva determinata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: 2 . NELLE IPOTESI IN CUI SI
PROCEDA A VARIAZIONI GENERALIZZATE DELLA STRUTTURA DEI TASSI, LA
COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 1 POTRÀ AVVENIRE IN MODO IMPERSONALE
TRAMITE INSERZIONE DI APPOSITI AVVISI NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 6 comma 2 della ls 154/1992, successivamente sostituita dal T.U.
385/1993, le variazioni delle condizioni economiche relativa ad una determinata serie di buoni
fruttiferi postali sono efficacemente comunicate ai sottoscrittori anche in modo impersonale con
l'inserzione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale. ove peraltro viene obbligatoriamente pubblicato il
Decreto Ministeriale che disponga la variazione ai sensi dell'art. 173 del dpr 156/1973 applicabile
ratione temporis.
In conclusione si conferma anche per ius superveniens ( Ls 154/1992 ) che la pubblicazione sulla
G.U. del D.M. dispositivo della reformatio in peius delle condizioni economiche con le quali erano
stati emessi i buoni fruttiferi postali rappresenta una valida forma di comunicazione ai
sottoscrittori.> (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 30
ottobre 2023 nel giudizio vertito col numero 6851/2020 r.g. Tribunale di Taranto).
13 IV.- La natura di contratto ad oggetto ed evidenza pubblica insito nella sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali non deve meravigliare più di tanto.
I contratti de quibus non sono infatti necessariamente caratterizzati da corposi e polverosi faldoni, ma possono anche sintetizzarsi in pochi atti il cui contenuto è del tutto integrato dalla normazione sovraordinata che li ha istituito.
Si pensi quando negli anni '30, mentre venivano istituiti i B.F.P. con RD 2106/1924, la dottrina sosteneva che rivolgendosi alla azienda municipalizzata del trasporto urbano si poneva un essere un procedimento amministrativo di ammissione alla fruizione di un pubblico servizio, in cui coesistevano un provvedimento amministrativo ampliativo della sfera giuridica del privato ed un atto di diritto civile costituito dal pagamento del corrispettivo dovuto per il trasporto.
Tutto questo la dottrina scorgeva nell'atto di porgere il danaro contante al botteghino per l'acquisto di un biglietto della ferrotramvia, magari senza neppure proferire sillaba ed indicando con un gesto il percorso che si voleva compiere o la stazione di arrivo da raggiungere.
La gran mole di provvedimenti normativi, alcuni di natura legislativa altri meramente regolamentari ed amministrativi con portata generale, che sono state costrette ad addurre per Controparte_1
esplicitare la correttezza del calcolo effettuato in sede di liquidazione rappresenta la miglior prova della predetta natura giuridica, onde non è configurabile una pretesa del sottoscrittore fondata sulle autonomia, letteralità ed astrattezza che non sono connotazione dei buoni fruttiferi postali.
La straordinaria complessità di questo coacervo di norme legislative, regolamentari ed amministrative, tale da fare dei strumenti poco adatti alla semplice ed immediata Parte_3
comprensione del quisque de populo ed alla raccolta del risparmio popolare quanto, piuttosto, alla cultura di esperti in ragioneria, contabilità e fisco, se determinano la reiezione della domanda attrice,
giustificano pienamente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2
b) compensa per intero le spese e competenze di lite.
14 In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 10 giugno 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).
3
2001 cc (“2.- I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati
1 . NEI CONTRATTI DI DURATA GLI ENTI E I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO
TENUTI A FORNIRE PER ISCRITTO AL CLIENTE, ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO E
COMUNQUE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO CON COMUNICAZIONE SPEDITA O
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 30 giugno 2021 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4556 dell'anno 2021
T R A
(c.f. ), (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati in Via Marconi n. 13/A a Grottaglie (Taranto) presso lo studio dell' Avv. Sergio De
Gregorio (c.f. dal quale sono rappresentati e difesi come da documentazione C.F._3
in atti;
Attore
C O N T R O
( c.f. ) corrente in Viale Europa n. 190 a Roma ed elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata negli uffici della propria filiale sita in Via C.Giovinazzi n. 78 a Taranto unitamente all'
Avv. Anita Verduci (c.f. ) dalla quale è rappresentata e difesa come da C.F._4
documentazione in atti;
Convenuta
Ove all'udienza del 01 marzo 2024 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che
1 con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 30
aprile 2024 e del 20 maggio 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
Pa II.- Con l'atto introduttivo e evocavano innanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Taranto la spa chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde
è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 “1) previo accertamento del maggior credito maturato dagli attori nei confronti di Controparte_1
di € 43.498,95 in riferimento ai buoni fruttiferi di cui in atti, disporre in loro favore la liquidazione delle somme non erogate dall'intermediario pari ad € 6.929,86 o in quell'altra che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi legali maturati dal dì della costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
2) con vittoria di spese e competenze della presente procedura legale, ivi comprese le spese e
competenze della procedura di mediazione per l'attività profusa.”
Sostenevano gli attori: a) di aver sottoscritto Buoni Fruttiferi tutti appartenenti alla serie Q e CP_2
così identificati: n. 000.219 di lire 1.000.000 il 30 dicembre 1987; n. 000.265 di lire 1.000.000 il 13
febbraio 1988; n. 000.288 di lire 1.000.000 il 13 aprile 1988; n. 000.311 di lire 1.000.000 il 13 giugno
1988; n. 000.241 di lire 500.000 il 13 dicembre 1988; n. 000.660 di lire 1.000.000 il 13 dicembre
1989; n. 000.662 di lire 1.000.000 il 15 dicembre 1989; b) di aver chiesto il pagamento dell'importo risultante dai criteri di maturazione degli interessi risultanti sui titoli e pari ad euro 43.498,95; 3) di aver ricevuto la minor somma di euro 36.569,09 chiedendo stragiudizialmente invano il pagamento dell'importo mancante.
Si costituiva con comparsa di risposta la spa formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via pregiudiziale, dichiara la carenza dell'interesse ad agire da parte degli attori;
in via principale, rigettare la domanda degli attori, perché infondata in fatto ed inattendibile in
diritto; con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Deduceva a sostegno: 1) correttezza del calcolo effettuato in sede di liquidazione, essendo la riduzione dell'importo conseguenza del diverso computo della capitalizzazione, erroneamente effettuata dall'attrice, e dell'applicazione delle ritenute fiscali;
2) carenza di interesse ad agire dell'attrice, avendo essa accettato senza riserve il pagamento quietanzando la somma riscossa;
3)
acquiescenza della attrice che aveva proposto reclamo alle dopo ben tre anni trascorsi CP_1
dall'incasso della somma;
4) che il DL 556/1986, convertito nella Ls 759/1986 aveva istituito sui la ritenuta erariale del 12,50% ridotta alla metà per i titoli emessi sino al 30 Controparte_3
settembre 1987; 5) che il DM 13 giugno 1986 aveva disposto dei nuovi saggi di interesse per i buoni
5 della serie Q, cui appartenevano quelli acquistati dalla attrice, che si ripercuotevano su tutto il complessivo sviluppo e rendimento del titolo;
6) che, pertanto, le somme liquidate alla attrice per i buoni appartenenti tutti alla serie Q e soggetti al mutamento dei tassi disposto con DM 13 giugno
1986 erano state correttamente calcolate anche per effetto della introduzione della ritenuta erariale con DL 556/1986; 7) che l'attrice aveva errato in quanto non aveva saputo distinguere la fase relativa ai primi venti anni, in cui l'interesse prodotto si cumulava al montante con effetto di capitalizzazione composta, e la fase degli ultimi dieci anni in cui l'interesse veniva prodotto bimestralmente sull'intera sorte capitale formatasi alla fine del ventennio, ed applicato con capitalizzazione semplice senza così
più cumularsi con il montante come invece era accaduto per ii primi venti anni;
8) che, in particolare,
l'attrice aveva capitalizzato gli interessi maturati nel ventennio senza depurarli della ritenuta fiscale su essi gravante.
III.-
dispone in materia di buoni fruttiferi postali:
“1.- Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o piu' delle precedenti serie. 2.- Ai soli
fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione
del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo
computo degli interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo
comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente
articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data
di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi e' eseguito sul montante maturato alla
scadenza di questo periodo. 3.- Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella
riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro
emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
6 Successivamente il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono
abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove
caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate
dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Ne consegue che la vicenda sottoposta a giudizio è soggetta integralmente alle disposizioni menzionate dell'art. 173 dpr 156/1973 nella sua formulazione originaria vigente ratione temporis.
Come fatto palese dalla semplice lettura dell'art. 173 comma 1 dpr 156/1973, il tasso di interesse corrisposto in favore dei sottoscrittori dei buoni postali è sottoposto allo ius variandi dell'emittente
che può essere esercitato anche con effetto retroattivo nei confronti delle emissioni anteriori.
Ne consegue che chi sottoscrive un buono fruttifero postale accetta ipso iure le conseguenze del
possibile esercizio dello ius variandi, e non può vantare posizioni giuridiche tutelabili in quanto la
norma primaria dell'ordinamento non prevede neppure la possibilità di recesso del sottoscrittore a
fronte di una possibile variazione in peius delle condizioni contrattuali.
L'emissione dei buoni postali è infatti assimilabile alla emissione del cd prestito obbligazionario essendo diretta a procacciare all'emittente la provvista finanziaria da utilizzare in conformità alle
proprie esigenze e finalità istituzionali, ed assume spiccatamente la connotazione di contratto
finanziario ad oggetto pubblico ove la destinazione delle somme raccolte presso gli investitori verso
finalità di interesse pubblico permea la disciplina normativa del prestito improntata alla recessività
degli interessi dei privati sottoscrittori ed alla preminenza del soggetto finanziato che destinerà a fini
di pubblica utilità il danaro raccolto evocando il risparmio popolare.
In attuazione dell'art. 173 dpr 156/1973 veniva emesso il DM 13 giugno 1986 che così disponeva nei
suoi commi 4,5 e 6:
“Art.
4. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta
con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate
7 al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo
dei buoni medesimi. Art.
5. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni
postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello
Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti,
a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro,
sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Art.
6. Sul montante dei buoni postali
fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella
speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si
applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni
della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi
saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima
data. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficieranno dell'attribuzione degli
interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal
1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni. Art.
7. Con effetto
dal 1° luglio 1986, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "
Ai buoni della serie P veniva così applicato retroattivamente il trattamento economico destinato alla
nuova serie Q con il relativo saggio di interesse: Art. 6 D.M. 13-06-1986: Sul montante dei buoni
postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa
quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si
applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni
della serie "Q".
Ed l'art. 173 comma 3 del dpr 156/1973 ricorda: . “3.- Gli interessi vengono corrisposti sulla
base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati
modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che e' a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
8 Ne consegue l'assoluta assenza nei buoni fruttiferi postali dei requisiti di letteralità, autonomia ed
astrattezza che connotano invece la diversa categoria dei titoli di credito e, conseguenzialmente,
l'impossibilità di fondare pretese che dagli aspetti formali del titolo si contrappongano alla disciplina
dettata dalla legge e dai DDMM attuativi.>(Così il giudice dott. Alberto Munno nella sentenza
monocratica emessa il 06 marzo 2022 all'esito del giudizio vertito col numero 5948/2020
r.g.trib.taranto).
Come si apprende dagli scritti difensivi di , i erano stati Controparte_1 Controparte_3
introdotti dal R.D. 2106/1924 e, quindi, erano preesistenti al Codice Civile del 1942, onde il
Legislatore aveva chiara e precisa consapevolezza della loro esistenza e, ciò nonostante, non li incluse nella specifica indicazione dei titoli di credito:
< I.- Nel Libro IV del Codice Civile il Titolo V, rubricato “Dei titoli di credito”, presenta
l'interessante art. 2001 cc che, sotto la rubrica “rinvio a disposizioni speciali”, così dispone: “1.-
Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di
questo codice o di leggi speciali. 2.- I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli
equivalenti sono regolati da leggi speciali.”
Segue l'art. 2002 cc che, sotto la rubrica “documenti di legittimazione e titoli impropri”, così dispone: “1.- Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare
l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.”
Difetta nel Titolo V del codice civile la previsione dei buoni fruttiferi postali come titoli di credito, suddivisi in titoli al portatore, all'ordine o nominativi, né consta l'esistenza di Leggi o di altri atti
cui la Costituzione della Repubblica Italiana attribuisce forza ed efficacia di legge che abbiano
attribuito ai buoni fruttiferi postali la qualità di titoli di credito.
Ne consegue che ai predetti buoni fruttiferi non si applicano le disposizioni codicistiche in materia
di titoli di credito, sia in quanto titoli del debito pubblico e quindi sottoposti al comma 2 dell'art.
9 da leggi speciali.”) sia in quanto privi delle qualità di autonomia, letteralità ed astrattezza attribuite
ai titoli di credito dalla legge e, quindi, meri documenti di legittimazione sottoposti all'art. 2002 del
codice civile (“1.- Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a
identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza
l'osservanza delle forme proprie della cessione.”)> (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella
sentenza monocratica emessa il 30 ottobre 2023 nel giudizio vertito col numero 6851/2020 r.g.
Tribunale di Taranto).
Il silenzio serbato sui buoni fruttiferi postali nella apposita sezione del Codice Civile dedicata ai titoli di credito rappresenta una tipica ipotesi di silenzio-significativo del Legislatore: ubi lex voluit dixit,
ubi nolui tacuit.
Se il legislatore avesse considerato i buoni fruttiferi postali come titoli di credito lo avrebbe fatto inserendoli nella apposta sezione codicistica.
Quanto alla conoscibilità dell'esercizio dello ius variandi attribuito all'emittente, così la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
< II.- Questa essendo la normativa vigente ratione temporis, occorre esaminare gli effetti che sui
buoni fruttiferi postali ha prodotto la Ls 154/1992 ( Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1992 ) che, intitolata “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, così
dispone nei suoi articoli 1, 2 comma 2, 4 comma 1 e comma 2, 6 commi 1,2,3,4,5, 8 comma 1, 11
comma 1 e comma 4:
L'art. 1, sotto la rubrica “ambito soggettivo d'applicazione”: 1 . LE NORME DELLA PRESENTE LEGGE TROVANO APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI CREDITIZI OPERANTI NEL
TERRITORIO DELLO STATO E DI OGNI ALTRO SOGGETTO CHE, NEL MEDESIMO
TERRITORIO, ESERCITI PROFESSIONALMENTEATTIVITÀ DI PRESTITO E FINANZIAMENTO
O, IN OGNI CASO, UNA O PIÙ DELLE ATTIVITÀ INDICATE ALLE VOCI 2, 3, 4, 5, 7, 11 E 14
DELL'ELENCO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N. 89/646/CEE DEL 15 DICEMBRE 1989.
L'art. 2, sotto la rubrica “pubblicità”:
10 2 . PER QUANTO RIGUARDA I TITOLI DI STATO, IL MINISTRO DEL TESORO FISSA, SENTITA
LA BANCA D'ITALIA, I CRITERI E I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE EVENTUALI COMMISSIONI CHE GLI ENTI CREDITIZI PONGONO A CARICO DELLA
CLIENTELA IN OCCASIONE DEL COLLOCAMENTO NONCHÉ PER LA TRASPARENTE
DETERMINAZIONE DEI RELATIVI RENDIMENTI;
IL MINISTRO DEL TESORO STABILISCE
ALTRESÌ GLI ULTERIORI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E PROPAGANDA PER
IL PUBBLICO CHE INCOMBANO AGLI ENTI CREDITIZI NELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO DI TITOLI PUBBLICI.
L'art. 4, sotto la rubrica “contenuto dei contratti”:
1 . I CONTRATTI DEVONO INDICARE IL TASSO DI INTERESSE E OGNI ALTRO PREZZO E
CONDIZIONE PRATICATI, INCLUSI, PER I CONTRATTI DI CREDITO, GLI EVENTUALI
MAGGIORI ONERI IN CASO DI MORA.
2 . L'EVENTUALE POSSIBILITÀ DI VARIARE IN SENSO SFAVOREVOLE AL CLIENTE IL TASSO
DI INTERESSE E OGNI ALTRO PREZZO E CONDIZIONE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE
INDICATA NEL CONTRATTO CON UNA CLAUSOLA APPROVATA SPECIFICAMENTE DAL
CLIENTE.
L'art. 6, sotto la rubrica “modifica delle condizioni contrattuali”:
1 . I TASSI DI INTERESSE, I PREZZI E LE ALTRE CONDIZIONI PREVISTI NEI CONTRATTI DI
DURATA POSSONO ESSERE VARIATI IN SENSO SFAVOREVOLE AL CLIENTE, PURCHÈ NE
SIA DATA AL MEDESIMO COMUNICAZIONE SCRITTA PRESSO L'ULTIMO DOMICILIO
NOTIFICATO.
2 . NELLE IPOTESI IN CUI SI PROCEDA A VARIAZIONI GENERALIZZATE DELLA STRUTTURA DEI TASSI, LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 1 POTRÀ AVVENIRE IN MODO
IMPERSONALE TRAMITE INSERZIONE DI APPOSITI AVVISI NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
3 . SU CONFORME DELIBERA DEL CICR, LA BANCA D'ITALIA PUÒ PREVEDERE DIVERSE
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PER LE VARIAZIONI RIGUARDANTI DE- TERMINATE
CATEGORIE DI OPERAZIONI E SERVIZI OVE CIÒ SIA GIUSTIFICATO DA MOTIVATE RAGIONI TECNICHE.
4 . LE VARIAZIONI CONTRATTUALI PER LE QUALI NON SIANO STATE OSSERVATE LE
PRESCRIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO INEFFICACI.
5 . ENTRO QUINDICI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA IL
CLIENTE HA DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO SENZA PENALITÀ E DI OTTENERE, IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEL RAPPORTO, L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI
PRECEDENTEMENTE IN ESSERE. OVE SIANO AMMESSE FORME DI COMUNICAZIONE
IMPERSONALI, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DALLA PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI
AVVISI.
L'art. 8, sotto la rubrica “comunicazioni periodiche alla clientela”: CONSEGNATA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA FINE DELL'ANNO SOLARE, UNA COMPLETA
E CHIARA INFORMAZIONE SUI TASSI DI INTERESSE APPLICATI NEL CORSO DEL RAPPORTO, SULLA DECORRENZA DELLE VALUTE, SULLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI
INTERESSI E SULLE RITENUTE DI LEGGE SU DI ESSI OPERATE, SULLE ALTRE SOMME A
QUALSIASI TITOLO ADDEBITATE O ACCREDITATE AL CLIENTE, NONCHÉ SU OGNI ALTRO
EVENTO ED ELEMENTO NECESSARIO AL CLIENTE PER LA COMPRENSIONE
DELL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.
L'art. 11, sotto la rubrica “norme finali”:
1 . LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE SONO DEROGABILI SOLO IN SENSO PIÙ
FAVOREVOLE AL CLIENTE.
2 . LE DELIBERAZIONI DEL CICR E LE ISTRUZIONI APPLICATIVE DELLA BANCA D'ITALIA
PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE, NONCHÉ IL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEVONO ESSERE PUBBLICATI NELLA GAZZETTA
UFFICIALE.
3 . IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CICR DEVONO ESSERE
ADOTTATE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE
NELLA GAZZETTA UFFICIALE. NEL MEDESIMO TERMINE DEVE ESSERE EMANATO IL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2. ENTRO I
TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI PROVVEDIMENTI, LA BANCA
D'ITALIA EMANA LE PROPRIE ISTRUZIONI APPLICATIVE.
4 . LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1, 2, 4 E 6, ALL'ARTICOLO 3, COMMI
1 E 2, AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6, COMMI 1, 2, 4 E 5, ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, E ALL'ARTICOLO 10 ACQUISTANO EFFICACIA TRASCORSI CENTOVENTI GIORNI DALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
Come fatto palese dal tenore dell'art. 1, la normativa è applicabile ad ogni figura soggettiva dell'ordinamento che svolga attività di prestito e finanziamento, anche se appartenente all'apparato dello Stato, e così non casualmente nell'art. 2 sono espressamente indicati tutti i titoli emessi dal tesoro dello Stato e sotto la rubrica “pubblicità” viene attribuita all'emittente la facoltà di
determinare le modalità di comunicazione dei rendimenti dei titoli emessi ( 2 . PER QUANTO
RIGUARDA I TITOLI DI STATO, IL MINISTRO DEL TESORO FISSA, SENTITA LA BANCA
D'ITALIA, I CRITERI E I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE EVENTUALI
COMMISSIONI CHE GLI ENTI CREDITIZI PONGONO A CARICO DELLA CLIENTELA IN
OCCASIONE DEL COLLOCAMENTO NONCHÉ PER LA TRASPARENTE DETERMINAZIONE
12 DEI RELATIVI RENDIMENTI;
IL MINISTRO DEL TESORO STABILISCE ALTRESÌ GLI
ULTERIORI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E PROPAGANDA PER IL PUBBLICO
CHE INCOMBANO AGLI ENTI CREDITIZI NELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO DI TITOLI
PUBBLICI.)
Una vera e propria “riserva” in favore del Ministero del Tesoro in ordine alle modalità di
comunicazione e pubblicità delle condizioni economiche.
Molto importante è l'art. 6 comma 2 che, in caso di variazione generalizzata dei tassi e delle
condizioni economiche che riguardi una generalità di titoli, prevede non già l'obbligo di
comunicazione ad personam, come sembrerebbe preteso dall'appellato, ma quella generale e
collettiva determinata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: 2 . NELLE IPOTESI IN CUI SI
PROCEDA A VARIAZIONI GENERALIZZATE DELLA STRUTTURA DEI TASSI, LA
COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 1 POTRÀ AVVENIRE IN MODO IMPERSONALE
TRAMITE INSERZIONE DI APPOSITI AVVISI NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 6 comma 2 della ls 154/1992, successivamente sostituita dal T.U.
385/1993, le variazioni delle condizioni economiche relativa ad una determinata serie di buoni
fruttiferi postali sono efficacemente comunicate ai sottoscrittori anche in modo impersonale con
l'inserzione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale. ove peraltro viene obbligatoriamente pubblicato il
Decreto Ministeriale che disponga la variazione ai sensi dell'art. 173 del dpr 156/1973 applicabile
ratione temporis.
In conclusione si conferma anche per ius superveniens ( Ls 154/1992 ) che la pubblicazione sulla
G.U. del D.M. dispositivo della reformatio in peius delle condizioni economiche con le quali erano
stati emessi i buoni fruttiferi postali rappresenta una valida forma di comunicazione ai
sottoscrittori.> (Così il giudice unico dott. Alberto Munno nella sentenza monocratica emessa il 30
ottobre 2023 nel giudizio vertito col numero 6851/2020 r.g. Tribunale di Taranto).
13 IV.- La natura di contratto ad oggetto ed evidenza pubblica insito nella sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali non deve meravigliare più di tanto.
I contratti de quibus non sono infatti necessariamente caratterizzati da corposi e polverosi faldoni, ma possono anche sintetizzarsi in pochi atti il cui contenuto è del tutto integrato dalla normazione sovraordinata che li ha istituito.
Si pensi quando negli anni '30, mentre venivano istituiti i B.F.P. con RD 2106/1924, la dottrina sosteneva che rivolgendosi alla azienda municipalizzata del trasporto urbano si poneva un essere un procedimento amministrativo di ammissione alla fruizione di un pubblico servizio, in cui coesistevano un provvedimento amministrativo ampliativo della sfera giuridica del privato ed un atto di diritto civile costituito dal pagamento del corrispettivo dovuto per il trasporto.
Tutto questo la dottrina scorgeva nell'atto di porgere il danaro contante al botteghino per l'acquisto di un biglietto della ferrotramvia, magari senza neppure proferire sillaba ed indicando con un gesto il percorso che si voleva compiere o la stazione di arrivo da raggiungere.
La gran mole di provvedimenti normativi, alcuni di natura legislativa altri meramente regolamentari ed amministrativi con portata generale, che sono state costrette ad addurre per Controparte_1
esplicitare la correttezza del calcolo effettuato in sede di liquidazione rappresenta la miglior prova della predetta natura giuridica, onde non è configurabile una pretesa del sottoscrittore fondata sulle autonomia, letteralità ed astrattezza che non sono connotazione dei buoni fruttiferi postali.
La straordinaria complessità di questo coacervo di norme legislative, regolamentari ed amministrative, tale da fare dei strumenti poco adatti alla semplice ed immediata Parte_3
comprensione del quisque de populo ed alla raccolta del risparmio popolare quanto, piuttosto, alla cultura di esperti in ragioneria, contabilità e fisco, se determinano la reiezione della domanda attrice,
giustificano pienamente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2
b) compensa per intero le spese e competenze di lite.
14 In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 10 giugno 2024;
Il giudice dott. Alberto Munno
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).
3
2001 cc (“2.- I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati
1 . NEI CONTRATTI DI DURATA GLI ENTI E I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO
TENUTI A FORNIRE PER ISCRITTO AL CLIENTE, ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO E
COMUNQUE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO CON COMUNICAZIONE SPEDITA O
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