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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 179/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 11.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 179/2020 R.G.,
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Antonino Parte_1
Gazzara e Francesco Gazzara;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michela Foti e Maria
Cammaroto, giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione tfs
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2020 esponeva: che aveva Parte_1
ottenuto, a seguito della sentenza del CGA n.293/2017, pubblicata il 09.06.2017,
l'annullamento del decreto del Rettore dell'Università n. 46 del 18.04.2000, CP_2
comunicato con nota n. 17039 del 20.04.2000, nella parte in cui, nella ricostruzione della carriera, ai sensi dell'art. 103 D.P.R. n. 382/1980, venivano computati a favore dello stesso, quattro scatti anziché dodici, con conseguente inquadramento nella quarta classe
1 stipendiale, invece dell'undicesima, in effetti spettantegli;
che in virtù di ciò, l'
[...]
aveva versato in favore del Prof. la somma di € 71.670,32, Controparte_3 Pt_1
a titolo di retribuzioni pregresse non pagate a causa dell'errato inquadramento, e la somma di € 6.834,14 in favore dell' per riliquidazione dell'indennità di buonuscita;
che CP_1
tuttavia l' , al momento in cui lo stesso aveva chiesto la corresponsione della somma CP_1
alla quale ha diritto, aveva rifiutato di adempiere, sostenendo l'intervenuta prescrizione del diritto, affermando a tal fine tramite pec di non essere stato parte nel giudizio contro l'Università e che la prescrizione dell'indennità di buonuscita era quinquennale e la stessa non era stata interrotta né dal pagamento del TFS né per l'impossibilità di fatto di esercitare il diritto.
Tanto premesso eccepiva che l' non era litisconsorte necessario nel giudizio CP_1
n.224/2013 instaurato davanti al C.G.A e che il diritto alla riliquidazione del TFS era sorto solo a seguito della sentenza di annullamento, pubblicata il 09.06.2017, a seguito del quale l'Università aveva effettuato il versamento. In subordine eccepiva l'indebito arricchimento CP_ dell' cui l'Università aveva versato la somma di € 1.779,73, in quanto ente previdenziale tenuto a corrispondere la riliquidazione del TFS, unitamente alla somma di €
5.054,00 che, per la medesima causale, era a carico dell'Ateneo.
Chiedeva pertanto: “1) ritenere e dichiarare l' tenuto alla riliquidazione del TFS CP_1 dovuto al in ragione di quanto versato a quell'Istituto dall'Università di Pt_1 CP_2
in data 16.01.2018 (in esecuzione della sentenza n.293/2017 resa dal CGA in data
09.06.2017), a titolo di contribuzione ai fini del TFS;
2) conseguentemente, condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_1 prof. , di € 24.000,00, o di quella minore o maggiore somma risultante dagli atti Pt_1
di causa, in relazione al nuovo montante necessario per la determinazione di quell'importo dovuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge…”. CP_ Nella resistenza dell' sostituita l'udienza del 11.02.2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
Il ricorso infondato e va rigettato.
Va premesso che l'art. 20 comma 2 d.p.r. 1032/1973 dispone che: “Il diritto del dipendente
e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto;
la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.”.
Secondo consolidata giurisprudenza, che si condivide, il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita, o dell'assegno vitalizio, decorra dalla data di cessazione del
2 servizio (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 10/08/2018, n.4898), e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 citato art., non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento
(Cass. n. 14249 del 2004, n. 21495 del 2005, n. 15991 del 2009, n. 14163 del 2011, n.
3584 del 2012, n. 21026 del 2014, n. 10828 del 2015).
Ancora, su questione analoga a quella per cui è causa, la Cassazione con sentenza n.
2827/2018, ha condivisibilmente affermato che il diritto al trattamento di fine rapporto
(TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel
TFR). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti”.
Alla stregua di tale indirizzo è irrilevante il momento in cui sia stato accertato il diritto a una maggiore retribuzione da parte del ricorrente, poiché esso non sposta nel tempo il decorso del termine di prescrizione.
Pertanto la pretesa al ricalcolo del tfs deve reputarsi prescritta, essendo il rapporto di
CP_ lavoro cessato dal servizio nel 2008, ed essendo pervenuta all' la richiesta di riliquidazione in data 18 luglio 2019.
Nondimeno risulta infondata la domanda subordinata di accertamento dell'ingiustificato
CP_ arricchimento dell' ex art. 2041 c.c., condividendosi quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte, secondo cui “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando
3 viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cassazione civile sez. III, 20/01/2025, n.1284).
Nel caso di specie essendo prescritta la pretesa creditoria per cui è domanda, l'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.m. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minmi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 2.695,50, oltre spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
4
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 11.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 179/2020 R.G.,
PROMOSSO DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv. Antonino Parte_1
Gazzara e Francesco Gazzara;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michela Foti e Maria
Cammaroto, giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione tfs
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 gennaio 2020 esponeva: che aveva Parte_1
ottenuto, a seguito della sentenza del CGA n.293/2017, pubblicata il 09.06.2017,
l'annullamento del decreto del Rettore dell'Università n. 46 del 18.04.2000, CP_2
comunicato con nota n. 17039 del 20.04.2000, nella parte in cui, nella ricostruzione della carriera, ai sensi dell'art. 103 D.P.R. n. 382/1980, venivano computati a favore dello stesso, quattro scatti anziché dodici, con conseguente inquadramento nella quarta classe
1 stipendiale, invece dell'undicesima, in effetti spettantegli;
che in virtù di ciò, l'
[...]
aveva versato in favore del Prof. la somma di € 71.670,32, Controparte_3 Pt_1
a titolo di retribuzioni pregresse non pagate a causa dell'errato inquadramento, e la somma di € 6.834,14 in favore dell' per riliquidazione dell'indennità di buonuscita;
che CP_1
tuttavia l' , al momento in cui lo stesso aveva chiesto la corresponsione della somma CP_1
alla quale ha diritto, aveva rifiutato di adempiere, sostenendo l'intervenuta prescrizione del diritto, affermando a tal fine tramite pec di non essere stato parte nel giudizio contro l'Università e che la prescrizione dell'indennità di buonuscita era quinquennale e la stessa non era stata interrotta né dal pagamento del TFS né per l'impossibilità di fatto di esercitare il diritto.
Tanto premesso eccepiva che l' non era litisconsorte necessario nel giudizio CP_1
n.224/2013 instaurato davanti al C.G.A e che il diritto alla riliquidazione del TFS era sorto solo a seguito della sentenza di annullamento, pubblicata il 09.06.2017, a seguito del quale l'Università aveva effettuato il versamento. In subordine eccepiva l'indebito arricchimento CP_ dell' cui l'Università aveva versato la somma di € 1.779,73, in quanto ente previdenziale tenuto a corrispondere la riliquidazione del TFS, unitamente alla somma di €
5.054,00 che, per la medesima causale, era a carico dell'Ateneo.
Chiedeva pertanto: “1) ritenere e dichiarare l' tenuto alla riliquidazione del TFS CP_1 dovuto al in ragione di quanto versato a quell'Istituto dall'Università di Pt_1 CP_2
in data 16.01.2018 (in esecuzione della sentenza n.293/2017 resa dal CGA in data
09.06.2017), a titolo di contribuzione ai fini del TFS;
2) conseguentemente, condannare
l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del CP_1 prof. , di € 24.000,00, o di quella minore o maggiore somma risultante dagli atti Pt_1
di causa, in relazione al nuovo montante necessario per la determinazione di quell'importo dovuto, oltre interessi e rivalutazione come per legge…”. CP_ Nella resistenza dell' sostituita l'udienza del 11.02.2025 con il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
Il ricorso infondato e va rigettato.
Va premesso che l'art. 20 comma 2 d.p.r. 1032/1973 dispone che: “Il diritto del dipendente
e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto;
la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.”.
Secondo consolidata giurisprudenza, che si condivide, il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita, o dell'assegno vitalizio, decorra dalla data di cessazione del
2 servizio (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 10/08/2018, n.4898), e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore.
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 citato art., non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento
(Cass. n. 14249 del 2004, n. 21495 del 2005, n. 15991 del 2009, n. 14163 del 2011, n.
3584 del 2012, n. 21026 del 2014, n. 10828 del 2015).
Ancora, su questione analoga a quella per cui è causa, la Cassazione con sentenza n.
2827/2018, ha condivisibilmente affermato che il diritto al trattamento di fine rapporto
(TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel
TFR). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti”.
Alla stregua di tale indirizzo è irrilevante il momento in cui sia stato accertato il diritto a una maggiore retribuzione da parte del ricorrente, poiché esso non sposta nel tempo il decorso del termine di prescrizione.
Pertanto la pretesa al ricalcolo del tfs deve reputarsi prescritta, essendo il rapporto di
CP_ lavoro cessato dal servizio nel 2008, ed essendo pervenuta all' la richiesta di riliquidazione in data 18 luglio 2019.
Nondimeno risulta infondata la domanda subordinata di accertamento dell'ingiustificato
CP_ arricchimento dell' ex art. 2041 c.c., condividendosi quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte, secondo cui “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando
3 viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cassazione civile sez. III, 20/01/2025, n.1284).
Nel caso di specie essendo prescritta la pretesa creditoria per cui è domanda, l'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, e liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.m. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minmi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna il ricorrente a rifondere all' le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 2.695,50, oltre spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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