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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
GI GE, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4277/2021 depositato il 13/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3263/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 17/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 240886 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso la CTP, Resistente_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento, di cui in epigrafe, concernente il tributo TARSU/TIA per le annualità 2006 e 2007. Al riguardo, il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione nonché per intervenuta prescrizione. Non si costituiva, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” Con sentenza n.3263/2020 depositata in data 17.12.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso, per avvenuta prescrizione del credito. Avverso detta sentenza, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per errore in giudicando, atteso che il giudice di primo grado non ha valutato correttamente l'avvenuta notifica. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito con memoria l'appellato che ha contestato i motivi di appello. Insisteva per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al motivo formulato dalla società appellante di tardività nella proposizione del ricorso introduttivo, la Corte osserva.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della declaratoria di tardività dell'impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente dev'essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce che il ricorrente aveva conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso stesso, fornendo una prova certa ed inequivocabile e non attraverso la prospettazione di mere presunzioni, cfr. di recente, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, nn. 5657 e 6557 del 2012; TAR Toscana, sez. I, n. 1925 del 2012;
TAR Piemonte, sez. II, n. 898 del 2011), in particolare, la prova dev'essere fornita dal resistente che l'eccepisce, quando la notifica dell'atto impugnato avviene tramite notifica diretta, la prova, del giorno in cui l'atto è stato notificato è in possesso solo del resistente, in quanto a lui l'ufficio postale restituisce la ricevuta di consegna, mentre al destinatario viene consegnato l'atto senza alcuna stampigliatura sulla busta del giorno dell'effettiva consegna. Pertanto, sotto tale profilo il ricorso è stato proposto nei termini.
In ordine al motivo di appello formulato dalla società appellante, di difetto di motivazione in ordine all'insussistenza della prescrizione del credito, la Corte osserva.
Il diritto di credito concernente l'imposta controversa, come ogni diritto di credito, è soggetto ad estinzione per decorso del relativo di termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione ha durata quinquennale: tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. 65, 3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814)". Esso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., se ne deduce che il termine di prescrizione del diritto di credito dell'ente locale ha cominciato a decorrere a partire dal 01.01 2006 e 2007 e 2008. Nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato in data 11.01.2019, quindi oltre il quinquennio dal sorto tributo. Ne d'altronde, parte appellante ha fornito, ne in primo ne in grado di appello prova diversa. Pertanto, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sezione 2, rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite e del grado determinate in euro 350,00 oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente relatore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
GI GE, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4277/2021 depositato il 13/07/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3263/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 17/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 240886 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato presso la CTP, Resistente_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento, di cui in epigrafe, concernente il tributo TARSU/TIA per le annualità 2006 e 2007. Al riguardo, il contribuente aveva eccepito la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione nonché per intervenuta prescrizione. Non si costituiva, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” Con sentenza n.3263/2020 depositata in data 17.12.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso, per avvenuta prescrizione del credito. Avverso detta sentenza, la società d'AMBITO “ATO ME1 SPA” ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza di primo grado per errore in giudicando, atteso che il giudice di primo grado non ha valutato correttamente l'avvenuta notifica. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito con memoria l'appellato che ha contestato i motivi di appello. Insisteva per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al motivo formulato dalla società appellante di tardività nella proposizione del ricorso introduttivo, la Corte osserva.
Al riguardo, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della declaratoria di tardività dell'impugnazione, la piena conoscenza degli atti impugnati da parte del ricorrente dev'essere rigorosamente provata dalla parte che la eccepisce che il ricorrente aveva conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla data di notificazione del ricorso stesso, fornendo una prova certa ed inequivocabile e non attraverso la prospettazione di mere presunzioni, cfr. di recente, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, nn. 5657 e 6557 del 2012; TAR Toscana, sez. I, n. 1925 del 2012;
TAR Piemonte, sez. II, n. 898 del 2011), in particolare, la prova dev'essere fornita dal resistente che l'eccepisce, quando la notifica dell'atto impugnato avviene tramite notifica diretta, la prova, del giorno in cui l'atto è stato notificato è in possesso solo del resistente, in quanto a lui l'ufficio postale restituisce la ricevuta di consegna, mentre al destinatario viene consegnato l'atto senza alcuna stampigliatura sulla busta del giorno dell'effettiva consegna. Pertanto, sotto tale profilo il ricorso è stato proposto nei termini.
In ordine al motivo di appello formulato dalla società appellante, di difetto di motivazione in ordine all'insussistenza della prescrizione del credito, la Corte osserva.
Il diritto di credito concernente l'imposta controversa, come ogni diritto di credito, è soggetto ad estinzione per decorso del relativo di termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione ha durata quinquennale: tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. 65, 3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814)". Esso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., se ne deduce che il termine di prescrizione del diritto di credito dell'ente locale ha cominciato a decorrere a partire dal 01.01 2006 e 2007 e 2008. Nel caso in esame l'atto impugnato è stato notificato in data 11.01.2019, quindi oltre il quinquennio dal sorto tributo. Ne d'altronde, parte appellante ha fornito, ne in primo ne in grado di appello prova diversa. Pertanto, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sezione 2, rigetta l'appello, con conferma della sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite e del grado determinate in euro 350,00 oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente relatore