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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2230 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to AVITABILE Parte_1
ALBERTO domiciliato in Ancona, Viale della Vittoria 7
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MAFFOLI SONIA e Controparte_1 domiciliata elettivamente in Marotta strada Nazionale Adriatica Sud n° 352
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: nel merito, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto del Sig. ad essere risarcito dal Sig , e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare quest'ultimo, quale titolare dell'omonima impresa individuale avente sede legale in Mondolfo (PU), Via Litoranea n. 25, C.F. , P.IVA C.F._1
, al pagamento di € 17.641,72 o della diversa somma che risulterà di P.IVA_1 giustizia per le causali di cui in narrativa, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo, e con determinazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, accertando e pagina 1 di 5 dichiarando in ogni caso che nessuna somma è dovuta, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., al Sig. per le lavorazioni di cui in narrativa;
Controparte_1 in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare un qualsivoglia diritto di credito del Sig. per le lavorazioni di cui alle fatture n. 19/2022 Controparte_1
e/o 34/2027, disporne la compensazione parziale sul maggior credito vantato dal Sig. nei confronti del medesimo Sig. e che dovesse Parte_1 Controparte_1 essere accertato in corso di causa per le causali di cui in narrativa, con conseguente condanna del Sig. al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma che risulterà provata e di giustizia con maggiorazione di rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo, e con determinazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo
Con vittoria delle spese di lite.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale di Pesaro, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via pregiudiziale/preliminare:
Dichiarare la improcedibilità della domanda attorea per l'eccepito mancato preventivo esperimento dell'istituto della negoziazione assistita per quanto sopra esposto in narrativa al punto 1.
2) In via principale nel merito:
Rigettare “in toto” la domanda attorea in ogni sua parte in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per le tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) il Sig. chiamava avanti l'intestato Tribunale il Sig. Parte_1 per sentirlo condannare al pagamento dei danni conseguenti a Controparte_1 lavori di pitturazione non eseguiti a regola d'arte nei cantieri di Mondolfo (PU), Via
Vittorio Veneto n. 3 e in San Costanzo, Via Strada di Mondolfo n. 85, con conseguente dichiarazione di nulla dovere per quanto fatto dal convenuto.
A tal fine richiamava gli esiti di ATP ante giudizio che, ad avviso dell'attore, accertava la bontà delle pretese avanzate con la domanda.
Chiedeva così l'accoglimento della domanda dispiegando le conclusioni più sopra richiamate.
pagina 2 di 5 Si costituiva il convenuto contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese ed in via preliminare eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità dell'azione.
Nel merito parte convenuta eccepiva che la consulenza di ATP avrebbe accertato, al contrario di quanto preteso da parte attrice, come le lavorazioni fossero state eseguite correttamente dallo e che semmai, qualora fossero davvero rappresentabili vizi CP_1
o difetti alle lavorazioni relative al cantiere in San Costanzo, queste fossero direttamente imputabili alla pretesa del di procedere alla pitturazione celando, all'odierno Parte_1 convenuto, il troppo ravvicinato termine di esecuzione dei lavori di finitura a gesso delle pareti sulla quali si sarebbe dovuto operare.
All'esito delle memorie istruttorie ed all'inutile esperimento della mediazione, la causa veniva assunta in decisione senza ulteriore attività alla luce dell'esaustività della CTU resa in sede di ATP ed allegata in atti.
2) La causa deve trovare soluzione alla luce della ATP svolta.
Deve infatti osservarsi che la CTU in quella sede ha avuto modo di accertare come le lavorazioni, eseguite dalla ditta presso l'immobile di Mondolfo (PU), Controparte_1
Via Vittorio Veneto n. 3, siano prive di vizi e che appaiono dovute allo le CP_1 somme per le lavorazioni nel cantiere di Mondolfo per € 812+ iva di legge.
Per quanto attiene al lavoro relativo al cantiere in San Costanzo, pur non essendo lo stesso conforme all'arte, detta difformità, ad avviso del CTU, appare potersi collegare primariamente al grado di umidità residua della muratura conseguente alla precedente lavorazione di finitura con gesso e solo in via concorrente ad un eccesso di levigatura e mancata completa eliminazione delle polveri residue.
Risulterebbe quindi che l'appaltante avrebbe omesso di informare lo del CP_1 termine delle lavorazioni precedenti sulla muratura, il cui intonaco non era quindi ancora adeguatamente asciutto per potere ricevere la richiesta pitturazione.
Sul punto la perizia di ATP è sufficientemente chiara, ritenendo questa l'ipotesi più plausibile dei vizi di verniciatura, pur in concorrenza di una eccessiva levigatura e parziale presenza di residui di polvere.
Deve tuttavia osservarsi che, ad avviso del sottoscritto giudicante, quanto evidenziato dal
CTU non escluda in toto la responsabilità dello neppure in ordine alla ragione CP_1 principale di “fallimento” della pitturazione.
E' certo infatti che il tempo di asciugatura richiesto per quel tipo di finitura della muratura è solo empiricamente individuato in tre settimane, ma, come riportato nella pagina 3 di 5 stessa ATP, è fatta salva la verifica, prima della pitturazione ,della umidità presente nell'intonaco che deve essere inferiore al 5%.
Al fine di escludere la propria responsabilità la difesa dello richiama l'assenza CP_1 di obbligo di conoscenza del cronoprogramma delle lavorazioni in capo allo CP_1 oltre all'onere di alta sorveglianza della direzione lavori e della stazione appaltante.
Deve tuttavia osservarsi che a nulla rileva il fatto che lo non avesse cognizione CP_1 della data di termine della finitura della muratura, in quanto, pur ordinato di eseguire le lavorazioni, ben avrebbe potuto e dovuto verificare il grado di umidità dello strato su cui avrebbe poi applicato la verniciatura, di ciò informando l'appaltante e la direzione lavori,
e solo dopo aver ricevuto conferma della richiesta di procedere alla verniciatura, avrebbe potuto considerarsi esonerato da responsabilità.
Del resto della necessità che la muratura dovesse essere ben asciutta lo CP_1 dimostra di avere piena conoscenza tanto da chiedere all'odierno attore se il muro fosse ben asciutto, accontentandosi però della sola risposta dell'attore, omettendo la dovuta verifica in proprio.
Nulla dovrà pertanto avere lo per le lavorazioni svolte presso il cantiere di San CP_1
Costanzo in quanto, dovendosi procedere al totale rifacimento della pitturazione non residuerebbe alcuna lavorazione utile per l'attore.
Diverso è il riparto della responsabilità per danni.
Appare ovvio che l'appaltante, per sua posizione e conoscenza delle date di termine delle lavorazioni di finitura -ignote allo - e per l'aver accettato che i lavori di CP_1 pitturazione si svolgessero in assenza delle condizioni tecniche necessarie per la loro buona esecuzione, incorra in responsabilità maggiore.
Neppure ricorre in atti la prova che la direzioni lavori fosse stata interpellata dal e neppure ricorre in atti che vi sia stato un qualsivoglia intervento della Parte_1 direzione lavori che per tipologia dei lavori da eseguirsi è qui diretta espressione della stazione appaltante e la rappresenta e coadiuva.
Tali elementi consentono di affermare che possa quantificarsi nel 70% (al netto già di quanto accertato come concausa), la responsabilità della stazione appaltante, oltre che per le ragioni sopra specificate, anche per aver impartito l'ordine di pitturazione senza avvalersi della direzione lavori (qui non valutando la qualifica professionale di parte attrice, eccepita da parte convenuta, di cui non ricorre prova in atti, ma che, se vera, ne aggraverebbe la percentuale a carico) , ma di certo non potrà pretendersi che l'omessa pagina 4 di 5 verifica in proprio, rientrante nelle competenze dello possa consentirne CP_1
l'esonero da responsabilità.
Accertato in CTU che per il rifacimento della verniciatura saranno necessari €
8.620,00+IVA di legge , il 30% dello stesso, e così per € 2.586,00 oltre iva , unitamente ad € 100,00 per lavori di pulizia degli infissi macchiati, per un totale di € 2.686,00 oltre iva di legge, saranno dovuti dal convenuto.
Su detto importo potrà applicarsi compensazione per € 812,00 oltre iva di legge pervenendosi così ad una somma complessiva di € 1.874,00 oltre iva di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo.
Le spese del giudizio e di ATP vanno compensate tra le parti alla luce del solo minimo accoglimento della domanda, frutto di un reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.874,00 oltre iva di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo.
2) compensa integralmente le spese di giudizio , anche di ATP, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Pesaro, in data 22/04/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del GOT
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2230 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to AVITABILE Parte_1
ALBERTO domiciliato in Ancona, Viale della Vittoria 7
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MAFFOLI SONIA e Controparte_1 domiciliata elettivamente in Marotta strada Nazionale Adriatica Sud n° 352
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: nel merito, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto del Sig. ad essere risarcito dal Sig , e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare quest'ultimo, quale titolare dell'omonima impresa individuale avente sede legale in Mondolfo (PU), Via Litoranea n. 25, C.F. , P.IVA C.F._1
, al pagamento di € 17.641,72 o della diversa somma che risulterà di P.IVA_1 giustizia per le causali di cui in narrativa, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo, e con determinazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, accertando e pagina 1 di 5 dichiarando in ogni caso che nessuna somma è dovuta, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., al Sig. per le lavorazioni di cui in narrativa;
Controparte_1 in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare un qualsivoglia diritto di credito del Sig. per le lavorazioni di cui alle fatture n. 19/2022 Controparte_1
e/o 34/2027, disporne la compensazione parziale sul maggior credito vantato dal Sig. nei confronti del medesimo Sig. e che dovesse Parte_1 Controparte_1 essere accertato in corso di causa per le causali di cui in narrativa, con conseguente condanna del Sig. al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma che risulterà provata e di giustizia con maggiorazione di rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo, e con determinazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma IV, c.c., dalla domanda giudiziale al saldo effettivo
Con vittoria delle spese di lite.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale di Pesaro, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via pregiudiziale/preliminare:
Dichiarare la improcedibilità della domanda attorea per l'eccepito mancato preventivo esperimento dell'istituto della negoziazione assistita per quanto sopra esposto in narrativa al punto 1.
2) In via principale nel merito:
Rigettare “in toto” la domanda attorea in ogni sua parte in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per le tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) il Sig. chiamava avanti l'intestato Tribunale il Sig. Parte_1 per sentirlo condannare al pagamento dei danni conseguenti a Controparte_1 lavori di pitturazione non eseguiti a regola d'arte nei cantieri di Mondolfo (PU), Via
Vittorio Veneto n. 3 e in San Costanzo, Via Strada di Mondolfo n. 85, con conseguente dichiarazione di nulla dovere per quanto fatto dal convenuto.
A tal fine richiamava gli esiti di ATP ante giudizio che, ad avviso dell'attore, accertava la bontà delle pretese avanzate con la domanda.
Chiedeva così l'accoglimento della domanda dispiegando le conclusioni più sopra richiamate.
pagina 2 di 5 Si costituiva il convenuto contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese ed in via preliminare eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità dell'azione.
Nel merito parte convenuta eccepiva che la consulenza di ATP avrebbe accertato, al contrario di quanto preteso da parte attrice, come le lavorazioni fossero state eseguite correttamente dallo e che semmai, qualora fossero davvero rappresentabili vizi CP_1
o difetti alle lavorazioni relative al cantiere in San Costanzo, queste fossero direttamente imputabili alla pretesa del di procedere alla pitturazione celando, all'odierno Parte_1 convenuto, il troppo ravvicinato termine di esecuzione dei lavori di finitura a gesso delle pareti sulla quali si sarebbe dovuto operare.
All'esito delle memorie istruttorie ed all'inutile esperimento della mediazione, la causa veniva assunta in decisione senza ulteriore attività alla luce dell'esaustività della CTU resa in sede di ATP ed allegata in atti.
2) La causa deve trovare soluzione alla luce della ATP svolta.
Deve infatti osservarsi che la CTU in quella sede ha avuto modo di accertare come le lavorazioni, eseguite dalla ditta presso l'immobile di Mondolfo (PU), Controparte_1
Via Vittorio Veneto n. 3, siano prive di vizi e che appaiono dovute allo le CP_1 somme per le lavorazioni nel cantiere di Mondolfo per € 812+ iva di legge.
Per quanto attiene al lavoro relativo al cantiere in San Costanzo, pur non essendo lo stesso conforme all'arte, detta difformità, ad avviso del CTU, appare potersi collegare primariamente al grado di umidità residua della muratura conseguente alla precedente lavorazione di finitura con gesso e solo in via concorrente ad un eccesso di levigatura e mancata completa eliminazione delle polveri residue.
Risulterebbe quindi che l'appaltante avrebbe omesso di informare lo del CP_1 termine delle lavorazioni precedenti sulla muratura, il cui intonaco non era quindi ancora adeguatamente asciutto per potere ricevere la richiesta pitturazione.
Sul punto la perizia di ATP è sufficientemente chiara, ritenendo questa l'ipotesi più plausibile dei vizi di verniciatura, pur in concorrenza di una eccessiva levigatura e parziale presenza di residui di polvere.
Deve tuttavia osservarsi che, ad avviso del sottoscritto giudicante, quanto evidenziato dal
CTU non escluda in toto la responsabilità dello neppure in ordine alla ragione CP_1 principale di “fallimento” della pitturazione.
E' certo infatti che il tempo di asciugatura richiesto per quel tipo di finitura della muratura è solo empiricamente individuato in tre settimane, ma, come riportato nella pagina 3 di 5 stessa ATP, è fatta salva la verifica, prima della pitturazione ,della umidità presente nell'intonaco che deve essere inferiore al 5%.
Al fine di escludere la propria responsabilità la difesa dello richiama l'assenza CP_1 di obbligo di conoscenza del cronoprogramma delle lavorazioni in capo allo CP_1 oltre all'onere di alta sorveglianza della direzione lavori e della stazione appaltante.
Deve tuttavia osservarsi che a nulla rileva il fatto che lo non avesse cognizione CP_1 della data di termine della finitura della muratura, in quanto, pur ordinato di eseguire le lavorazioni, ben avrebbe potuto e dovuto verificare il grado di umidità dello strato su cui avrebbe poi applicato la verniciatura, di ciò informando l'appaltante e la direzione lavori,
e solo dopo aver ricevuto conferma della richiesta di procedere alla verniciatura, avrebbe potuto considerarsi esonerato da responsabilità.
Del resto della necessità che la muratura dovesse essere ben asciutta lo CP_1 dimostra di avere piena conoscenza tanto da chiedere all'odierno attore se il muro fosse ben asciutto, accontentandosi però della sola risposta dell'attore, omettendo la dovuta verifica in proprio.
Nulla dovrà pertanto avere lo per le lavorazioni svolte presso il cantiere di San CP_1
Costanzo in quanto, dovendosi procedere al totale rifacimento della pitturazione non residuerebbe alcuna lavorazione utile per l'attore.
Diverso è il riparto della responsabilità per danni.
Appare ovvio che l'appaltante, per sua posizione e conoscenza delle date di termine delle lavorazioni di finitura -ignote allo - e per l'aver accettato che i lavori di CP_1 pitturazione si svolgessero in assenza delle condizioni tecniche necessarie per la loro buona esecuzione, incorra in responsabilità maggiore.
Neppure ricorre in atti la prova che la direzioni lavori fosse stata interpellata dal e neppure ricorre in atti che vi sia stato un qualsivoglia intervento della Parte_1 direzione lavori che per tipologia dei lavori da eseguirsi è qui diretta espressione della stazione appaltante e la rappresenta e coadiuva.
Tali elementi consentono di affermare che possa quantificarsi nel 70% (al netto già di quanto accertato come concausa), la responsabilità della stazione appaltante, oltre che per le ragioni sopra specificate, anche per aver impartito l'ordine di pitturazione senza avvalersi della direzione lavori (qui non valutando la qualifica professionale di parte attrice, eccepita da parte convenuta, di cui non ricorre prova in atti, ma che, se vera, ne aggraverebbe la percentuale a carico) , ma di certo non potrà pretendersi che l'omessa pagina 4 di 5 verifica in proprio, rientrante nelle competenze dello possa consentirne CP_1
l'esonero da responsabilità.
Accertato in CTU che per il rifacimento della verniciatura saranno necessari €
8.620,00+IVA di legge , il 30% dello stesso, e così per € 2.586,00 oltre iva , unitamente ad € 100,00 per lavori di pulizia degli infissi macchiati, per un totale di € 2.686,00 oltre iva di legge, saranno dovuti dal convenuto.
Su detto importo potrà applicarsi compensazione per € 812,00 oltre iva di legge pervenendosi così ad una somma complessiva di € 1.874,00 oltre iva di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo.
Le spese del giudizio e di ATP vanno compensate tra le parti alla luce del solo minimo accoglimento della domanda, frutto di un reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 1.874,00 oltre iva di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo.
2) compensa integralmente le spese di giudizio , anche di ATP, per le ragioni di cui in parte motiva.
Così deciso in Pesaro, in data 22/04/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
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