Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1951, n. 1515
Articolo 2
Versione
20 gennaio 1952
Art. 1.
Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 , possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione allo esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1952