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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1383/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e DA (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. Vincenzo Sciortino e l'avv. Gabriele Dozzo C.F._2
Appellanti contro
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Stefano P.IVA_1
AR e l'avv. Claudia De Pellegrini
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n. 816/23 pubblicata in data 12/05/2023 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
In via preliminare: sospendersi la provvisoria esecutività dell'impugnata Sentenza per essere manifestamente fondati i motivi di appello e per l'assenza del rischio, in capo alla Banca appellata, di vedere insoddisfatte le ragioni di credito che afferma di vantare in virtù della garanzia ipotecaria di primo grado che le assiste;
In via principale di merito: per tutte le ragioni esposte in corso di causa ed in parziale riforma della Sentenza impugnata, si chiede che sia accolta l'eccezione di compensazione tra le poste contabili di segno opposto accertate in sede di CTU e ciò anche in via mediata previo accoglimento dell' exceptio doli generalis seu presentis ovvero mediante la disapplicazione della clausola solve et repete per i gravi motivi illustrati in corso di causa oppure perché inefficace nei confronti del garante consumatore e, per l'effetto, che sia accertata l'inesistenza del credito per cui è causa;
In via principale di merito: per tutte le ragioni esposte in corso di causa ed in parziale riforma della Sentenza impugnata, si chiede che sia applicato il “saldo zero” anche al conto anticipi n. 1014909 mediante la pertinente rettifica in aumento del saldo del conto ordinario di appoggio, secondo le ordinarie regole di operatività di tale tipologia di conti collegati;
In via principale di merito: per tutte le ragioni esposte in corso di causa ed in parziale riforma della Sentenza impugnata, si chiede che le spese di lite e di CTU del primo grado di Giudizio siano poste integralmente a carico della controparte e che, in ogni caso, gli odierni appellanti siano totalmente esentati dalla rifusione delle spese di primo grado a controparte;
In via subordinata di merito: per tutte le ragioni esposte in corso di causa ed in parziale riforma della Sentenza impugnata, si chiede che sia accolta l'eccezione di compensazione negli stessi termini della domanda formulata in via principale, ma con previa quantificazione dell'impatto contabile della prescrizione facendo riferimento al saldo previamente depurato dalle poste indebite per la verifica della sua condizione di extra – fido;
In via istruttoria: nel caso in cui non risultasse assorbente l'eccepita compensazione ai fini dell'accertamento dell'inesistenza del credito per cui è causa, si chiede che venga disposta idonea CTU tecnico contabile integrativa della CTU di primo grado allo scopo di applicare il c.d. “saldo zero” anche al conto anticipi n. 10014909 ed eventualmente, con riguardo alla domanda formulata in via subordinata, anche allo scopo di quantificare l'impatto contabile della prescrizione avuto però riguardo al saldo di conto pag. 2/13 corrente previamente depurato delle poste indebite per la verifica della sua condizione di extra – fido;
In ogni caso: si chiede la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese e del compenso professionale per il doppio grado di giudizio, con distrazione a favore degli avv.ti Sciortino e Dozzo, procuratori antistatari.
Con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria anche a seguito delle deduzioni ed allegazioni avversarie.
Per l'appellata
In via preliminare:
a) dichiararsi l'inammissibilità per difetto di specificità del secondo motivo di impugnazione e del primo motivo con riferimento alla richiesta di effettuare i conteggi secondo i saldi rettificati.
b) autorizzarsi - per le ragioni dedotte in narrativa - la produzione in questo grado di giudizio, con remissione in termini, della visura camerale della società CP_2
Nel merito: rigettarsi l'impugnazione. In ogni caso con vittoria di spese, oltre Iva e c.a.p. e spese generali come per legge.
MOTIVAZIONE
FA
Con decreto n. 2100/19 del Tribunale di Treviso del 09.07.2019, emesso in favore di veniva ingiunto a Controparte_1 CP_3
e ai fideiussori e il pagamento della somma di
[...] Parte_1 Parte_3 euro 346.680,40, oltre interessi e spese proveniente dai seguenti rapporti bancari: euro
94.000,00 rapporto anticipi sbf n. 1/19541, euro 45.000,00 rapporto anticipi sbf n. 1632, euro 2.041,31 rapporto di conto corrente n. 05/6973 ed euro 205.639,09 rapporto di conto corrente n. 05/14909.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
10.10.2019, e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_3 decreto ingiuntivo contestando la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, nonché rispetto ai sottostanti rapporti la mancata pattuizione scritta del tasso d'interesse ultralegale, dell'anatocismo e delle commissioni e delle spese pag. 3/13 addebitate nei conti e l'inesigibilità del credito di euro 45.000,00 di cui al rapporto anticipi n. 1632 e del credito di euro 74.000,00 di cui rapporto anticipi n. 1/19541.
Si costituiva contestando le Controparte_1 avverse domande e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u. contabile.
Con la sentenza n. 816/23 il Tribunale di Treviso revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava e a pagare a Parte_1 Parte_3 [...]
la somma di euro 1.972,97 in ordine al rapporto di Controparte_1 conto corrente n. 05/6973, oltre agli interessi dal dovuto al saldo al tasso contrattuale moratorio e la somma di euro 89.000,00 in ordine al rapporto di anticipi sbf n. 1/19541, oltre agli interessi dal dovuto al saldo al tasso del 3,75%.
Condannava, inoltre, e a rifondere la metà delle spese Parte_1 Parte_3 di lite e poneva le spese di c.t.u. definitivamente carico solidale delle parti, da ripartirsi nella misura di ¼ a carico di e e per ¾ a carico Parte_1 Parte_3 dell'istituto di credito.
Il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di nullità delle fideiussioni bancarie per conformità al modello ABI, accogliendo parzialmente le doglianze relative alla nullità contrattuali dei rapporti di conto corrente e dei relativi finanziamenti. Rigettava, invece,
l'eccezione di compensazione formulata dai fideiussori rispetto a quanto accertato come dovuto in relazione ai diversi rapporti tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del contratto di fideiussione.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 816/23 del Tribunale di Treviso hanno interposto tempestivo appello e chiedendo la sospensione della provvisoria Parte_1 Parte_3 esecutività della sentenza e insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma parziale della sentenza di primo grado.
Si è costituita la quale in via Controparte_1 preliminare ha eccepito l'inammissibilità per mancanza di specificità del secondo motivo di appello e del primo motivo con riferimento alla richiesta di effettuare i conteggi secondo i saldi rettificati e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata. pag. 4/13 All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Con ordinanza 21.2.2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo disponendo integrazione della c.t.u. già svolta in primo grado con incarico di determinare “in relazione al conto n.05/14909, l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte una volta depurato il conto dagli addebiti illegittimi per il periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione. Precisi l'ammontare eventualmente dovuto dai fideiussori qualora si dovesse tenere conto della svolta eccezione di compensazione”.
In data 22 settembre 2025 il nominato c.t.u. dott. depositava il proprio Persona_1 elaborato.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano l'erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di compensazione. Rilevano come l'interpretazione del giudice di prime cure rispetto alla clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione come clausola solve et repete costituendo una eccezione in senso stretto determinava un vizio di ultrapetizione. In ogni caso rilevavano come le eccezioni estintive risultano indifferibili e la compensazione legale tra saldi di conto corrente escluderebbe l'esistenza del credito, rendendo indebita l'escussione della garanzia, con violazione del canone di buona fede contrattuale e abuso del diritto. Secondo gli appellanti l'accoglimento della richiesta di pagamento pretestuosa precluderebbe al garante la possibilità di agire in rivalsa verso il debitore principale e per tale ragione sarebbe esperibile l'exceptio doli generalis seu praesentis. Inoltre la clausola di cui all'art.7 avrebbe natura vessatoria e, avendo rilasciato la garanzia in qualità di Parte_3 consumatrice, non sarebbe efficace nei suoi confronti.
pag. 5/13 Infine, a fronte dell'operatività della compensazione legale contestavano la rilevata operatività della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in conto corrente non avendo i fideiussori proposto domanda di ripetizione dell'indebito.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe escluso l'applicazione del principio del “saldo zero” con riferimento al conto anticipi n.
1014909.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano la liquidazione delle spese di lite e delle spese di c.t.u. in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare le spese di lite per la metà e per la restante parte avrebbe dovuto porle a carico della in CP_1 ragione della maggior soccombenza della stessa.
Motivi della decisione.
Va preliminarmente rigettato il motivo d'impugnazione proposto dagli appellanti ove lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe escluso l'applicazione del principio del “saldo zero” con riferimento al conto anticipi n. 1014909.
In proposito va rilevato in linea generale rispetto al c.d. conto anticipi quanto evidenziato dalla Suprema Corte: “Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del
"conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima pag. 6/13 accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.” (Cass. civ.
n.14321/2022).
Come evidenziato dall'indicata sentenza “questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si e', così, rilevato come su di essi, in sostanza, CP_1
l'istituto annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in CP_1 ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr.
Cass. 15 giugno 2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le CP_1 anticipazioni erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (così in motivazione sent. cit.) pag. 7/13 Ciò risulta del tutto in linea con l'ampia motivazione svolta sul punto dal giudice di prime cure, e rispetto alla quale l'appellante non mostra di essersi compiutamente confrontato, concludendo, in via del tutto consequenziale, nel senso che “ L'intrinseca natura ed il meccanismo di funzionamento del conto anticipi rendono quindi evidente come lo stesso potrà chiudersi unicamente in passivo o, tutt'al più, a saldo zero, mentre
è ontologicamente impossibile una chiusura in attivo( proprio perché, lo si ribadisce, si
è in presenza di un conto di natura meramente tecnica in cui non confluisce direttamente alcuna rimessa positiva e in cui le annotazioni in avere seguono sempre- per definizione- ad una precedente annotazione in dare, rappresentando il rimborso dell'anticipazione precedentemente concessa). Non ha quindi alcun senso parlare, come fanno gli attori, di applicazione della “sanzione del saldo zero” (dovendosi peraltro ricordare che nemmeno si discute di sanzioni in senso tecnico), né conseguentemente può ritenersi corretta l'operazione posta in essere dalla CTU di quantificare un saldo attivo del rapporto in esame” (cfr. sentenza impugnata).
Tanto premesso l'appello va accolto per le seguenti ragioni.
Va accolta l'eccezione di compensazione sollevata dagli appellanti in relazione al credito vantato dalla banca in relazione al conto corrente n.6973 (e al collegato conto anticipi n.1/19541) e il più ingente credito vantato dalla correntista in relazione al saldo ricalcolato del conto corrente n.05/14909 posto che alla data del 1.1.2019 dell'accertamento dei predetti crediti compiuto nel primo grado di giudizio vi erano tutte le condizioni previste dagli articoli 1243 e 1853 c.c. per la compensazione legale. Invero
i reciproci crediti accertati giudizialmente erano liquidi ed anche esigibili tenuto conto che il debito era liquido ed esigibile in conseguenza della revoca degli affidamenti e del recesso dai rapporti di conto corrente operati dalla banca e il credito della correntista risulta sempre esigibile.
Come rilevato dalla Suprema Corte “Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili” (cfr.
Cass. civ. n.34424/2023). pag. 8/13 Tanto premesso va accolto il motivo d'appello relativo alla censura della esclusione da parte del giudice di prime cure della compensazione, eccezione motivata sulla base dell'interpretazione data alla clausola di cui all'articolo 7 della fideiussione sottoscritta dagli appellanti ( “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla a Pt_4 semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) quale clausola solve et repete, ovvero pattuizione con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta ( cfr. pag. 9 sentenza impugnata).
Osserva il Collegio che la clausola indicata che obbliga il fideiussore a pagare “ a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore “senza che siano presenti ulteriori locuzioni come “senza eccezioni” o “ogni eccezione esclusa” non consente di qualifica il contratto come contratto autonomo di garanzia e pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non esclude l'operatività della eccepita compensazione.
Riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta” la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per pag. 9/13 l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta,
a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 22346 del
26/09/2017).
Va evidenziato come nel caso di specie l'onere di dichiarare di volersi avvalere della compensazione tecnica e legale (cfr. Cass.civ. n. 17914/2019) è stato assolto dagli appellanti fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mediante la richiesta della “eventuale compensazione legale dei saldi rettificati che risultassero di segno opposto”.
Ciò posto nell'esame della ritenuta operatività della compensazione deve tuttavia tenersi conto della eccezione di prescrizione ritualmente e tempestivamente sollevata dall'istituto di credito.
Come indicato già indicato nella sentenza impugnata “quand'anche gli attori fossero stati legittimati alla proposizione dell'eccezione di compensazione, avrebbe dovuto allora essere esaminata l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla convenuta
(in relazione per l'appunto al
contro
-credito per la restituzione dell'indebito fatto valere dagli attori).
Ebbene, secondo quanto indicato nella consulenza tecnica svolta in primo grado, risultano rimesse prescritte, in quanto antecedenti il decennio dalla notifica dell'atto di pag. 10/13 citazione , per euro 117.074,87, e conseguentemente il credito restitutorio ammonta ad euro 19.522,16 (cfr.pag. 35 CTU) ( così pag 9 sentenza impugnata).
Nella CTU svolta in primo grado risultava che il consulente “ha dunque effettuato i conteggi richiesti dalla banca riscontrando che tutti gli addebiti illegittimi compresi tra il primo estratto conto risalente al 30.9.1996 ed i dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione del 9.10.2019, per complessivi Euro 117.074,87, risulterebbero prescritti. Giungendosi in tal caso a rideterminare un saldo finale corretto del conto corrente n. 14909 da Euro 136.597,03 ad Euro 19.522,16, comunque sempre positivo.” ( cfr. pag 50 ctu).
Sul punto il Collegio ha rilevato in corso di causa che gli esiti della già disposta consulenza si fondavano sulla natura solutoria di rimesse individuate in base al saldo banca, mentre, secondo la Suprema Corte, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca” di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cass. civ. n.7721/2023).
Pertanto è stata disposta e svolta integrazione alla c.t.u. sulla base del criterio del saldo ricostruito chiedendosi al consulente specificamente di determinare in relazione al conto n.05/14909, l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte una volta depurato il conto dagli addebiti illegittimi per il periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione, precisando l'ammontare eventualmente dovuto dai fideiussori qualora si dovesse tenere conto della svolta eccezione di compensazione”.
Nell'elaborato depositato in 22 settembre 2025 la dott.ssa ha individuato che Per_1
“le “competenze illegittime” complessivamente addebitate sul conto corrente n. 14909, tra il 1.10.1996 e il 9.10.2009, ammontano a complessivi Euro 116.759,47, mentre risultano prescritte competenze illegittime per complessivi euro 39.909,05, pagate con rimesse solutorie.” Rilevando successivamente come stante il saldo finale corretto pari ad euro 136.597,03 del conto corrente n.14909 al netto degli addebiti illegittimi e detraendo dal medesimo le competenze illegittime prescritte per euro 39.909,905 risulta un saldo finale da portare in compensazione pari ad euro 96.687,98 . pag. 11/13 Ciò posto e tenuto conto del saldo passivo del conto corrente n.07/6973 per 1.972,97 e del saldo passivo di portafoglio sbf n.1/19541 pari ad euro 89.000,00 vi è una differenza positiva per euro 5.715,01 sicchè nulla risulta dovuto dai fideiussori.
In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'eccezione di compensazione, tenuto conto altresì della prescrizione ritualmente eccepita,
l'opposizione va accolta tenuto conto che non risulta alcun credito a favore dell'istituto di credito nei confronti di e con conseguente nuova Parte_1 Parte_3 disciplina del regime delle spese di lite (e rimanendo così assorbito il terzo motivo d'impugnazione).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque integralmente riformata e va dunque accertato e dichiarato che non risulta alcun credito a favore dell'istituto di credito nei confronti di e . Parte_1 Parte_3
Giusta soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellata e vengono liquidate secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per il primo grado in euro
13.430,00 per compensi ed euro 4.160,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 14.317,00 per compensi ed euro 4.638,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP .
Le spese relative alla CTU esperita nel primo grado e nel presente grado di giudizio vengono definitivamente poste a carico dell'appellata con onere di rimborso di quanto già corrisposto a tale titolo dalla controparte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) accerta e dichiara che non risulta alcun credito a favore dell'istituto di credito nei confronti di e in relazione ai seguenti rapporti Parte_1 Parte_3 bancari: rapporto anticipi sbf n. 1/19541, rapporto anticipi sbf n. 1632, rapporto di conto corrente n. 05/6973 e rapporto di conto corrente n. 05/14909;
pag. 12/13 2) condanna , a rifondere Controparte_4
a e , le spese di lite liquidate: Parte_1 Parte_3
- per il primo grado di giudizio in euro 13.430,00 per compensi, euro 4.160,00 per spese oltre a spese generali, IVA e CP come per legge.
- per il presente grado di giudizio in euro 14.317,00 per compensi, euro 4.638,50 per spese oltre a spese generali, IVA e CP come per legge;
3) pone in via definitiva le spese relative alla CTU esperita nel primo grado di giudizio e nel presente grado di giudizio a carico dell'appellata;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1383/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e DA (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. Vincenzo Sciortino e l'avv. Gabriele Dozzo C.F._2
Appellanti contro
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Stefano P.IVA_1
AR e l'avv. Claudia De Pellegrini
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n. 816/23 pubblicata in data 12/05/2023 del Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
In via preliminare: sospendersi la provvisoria esecutività dell'impugnata Sentenza per essere manifestamente fondati i motivi di appello e per l'assenza del rischio, in capo alla Banca appellata, di vedere insoddisfatte le ragioni di credito che afferma di vantare in virtù della garanzia ipotecaria di primo grado che le assiste;
In via principale di merito: per tutte le ragioni esposte in corso di causa ed in parziale riforma della Sentenza impugnata, si chiede che sia accolta l'eccezione di compensazione tra le poste contabili di segno opposto accertate in sede di CTU e ciò anche in via mediata previo accoglimento dell' exceptio doli generalis seu presentis ovvero mediante la disapplicazione della clausola solve et repete per i gravi motivi illustrati in corso di causa oppure perché inefficace nei confronti del garante consumatore e, per l'effetto, che sia accertata l'inesistenza del credito per cui è causa;
In via principale di merito: per tutte le ragioni esposte in corso di causa ed in parziale riforma della Sentenza impugnata, si chiede che sia applicato il “saldo zero” anche al conto anticipi n. 1014909 mediante la pertinente rettifica in aumento del saldo del conto ordinario di appoggio, secondo le ordinarie regole di operatività di tale tipologia di conti collegati;
In via principale di merito: per tutte le ragioni esposte in corso di causa ed in parziale riforma della Sentenza impugnata, si chiede che le spese di lite e di CTU del primo grado di Giudizio siano poste integralmente a carico della controparte e che, in ogni caso, gli odierni appellanti siano totalmente esentati dalla rifusione delle spese di primo grado a controparte;
In via subordinata di merito: per tutte le ragioni esposte in corso di causa ed in parziale riforma della Sentenza impugnata, si chiede che sia accolta l'eccezione di compensazione negli stessi termini della domanda formulata in via principale, ma con previa quantificazione dell'impatto contabile della prescrizione facendo riferimento al saldo previamente depurato dalle poste indebite per la verifica della sua condizione di extra – fido;
In via istruttoria: nel caso in cui non risultasse assorbente l'eccepita compensazione ai fini dell'accertamento dell'inesistenza del credito per cui è causa, si chiede che venga disposta idonea CTU tecnico contabile integrativa della CTU di primo grado allo scopo di applicare il c.d. “saldo zero” anche al conto anticipi n. 10014909 ed eventualmente, con riguardo alla domanda formulata in via subordinata, anche allo scopo di quantificare l'impatto contabile della prescrizione avuto però riguardo al saldo di conto pag. 2/13 corrente previamente depurato delle poste indebite per la verifica della sua condizione di extra – fido;
In ogni caso: si chiede la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese e del compenso professionale per il doppio grado di giudizio, con distrazione a favore degli avv.ti Sciortino e Dozzo, procuratori antistatari.
Con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria anche a seguito delle deduzioni ed allegazioni avversarie.
Per l'appellata
In via preliminare:
a) dichiararsi l'inammissibilità per difetto di specificità del secondo motivo di impugnazione e del primo motivo con riferimento alla richiesta di effettuare i conteggi secondo i saldi rettificati.
b) autorizzarsi - per le ragioni dedotte in narrativa - la produzione in questo grado di giudizio, con remissione in termini, della visura camerale della società CP_2
Nel merito: rigettarsi l'impugnazione. In ogni caso con vittoria di spese, oltre Iva e c.a.p. e spese generali come per legge.
MOTIVAZIONE
FA
Con decreto n. 2100/19 del Tribunale di Treviso del 09.07.2019, emesso in favore di veniva ingiunto a Controparte_1 CP_3
e ai fideiussori e il pagamento della somma di
[...] Parte_1 Parte_3 euro 346.680,40, oltre interessi e spese proveniente dai seguenti rapporti bancari: euro
94.000,00 rapporto anticipi sbf n. 1/19541, euro 45.000,00 rapporto anticipi sbf n. 1632, euro 2.041,31 rapporto di conto corrente n. 05/6973 ed euro 205.639,09 rapporto di conto corrente n. 05/14909.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
10.10.2019, e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_3 decreto ingiuntivo contestando la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, nonché rispetto ai sottostanti rapporti la mancata pattuizione scritta del tasso d'interesse ultralegale, dell'anatocismo e delle commissioni e delle spese pag. 3/13 addebitate nei conti e l'inesigibilità del credito di euro 45.000,00 di cui al rapporto anticipi n. 1632 e del credito di euro 74.000,00 di cui rapporto anticipi n. 1/19541.
Si costituiva contestando le Controparte_1 avverse domande e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u. contabile.
Con la sentenza n. 816/23 il Tribunale di Treviso revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava e a pagare a Parte_1 Parte_3 [...]
la somma di euro 1.972,97 in ordine al rapporto di Controparte_1 conto corrente n. 05/6973, oltre agli interessi dal dovuto al saldo al tasso contrattuale moratorio e la somma di euro 89.000,00 in ordine al rapporto di anticipi sbf n. 1/19541, oltre agli interessi dal dovuto al saldo al tasso del 3,75%.
Condannava, inoltre, e a rifondere la metà delle spese Parte_1 Parte_3 di lite e poneva le spese di c.t.u. definitivamente carico solidale delle parti, da ripartirsi nella misura di ¼ a carico di e e per ¾ a carico Parte_1 Parte_3 dell'istituto di credito.
Il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di nullità delle fideiussioni bancarie per conformità al modello ABI, accogliendo parzialmente le doglianze relative alla nullità contrattuali dei rapporti di conto corrente e dei relativi finanziamenti. Rigettava, invece,
l'eccezione di compensazione formulata dai fideiussori rispetto a quanto accertato come dovuto in relazione ai diversi rapporti tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del contratto di fideiussione.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 816/23 del Tribunale di Treviso hanno interposto tempestivo appello e chiedendo la sospensione della provvisoria Parte_1 Parte_3 esecutività della sentenza e insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma parziale della sentenza di primo grado.
Si è costituita la quale in via Controparte_1 preliminare ha eccepito l'inammissibilità per mancanza di specificità del secondo motivo di appello e del primo motivo con riferimento alla richiesta di effettuare i conteggi secondo i saldi rettificati e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata. pag. 4/13 All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Con ordinanza 21.2.2025 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo disponendo integrazione della c.t.u. già svolta in primo grado con incarico di determinare “in relazione al conto n.05/14909, l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte una volta depurato il conto dagli addebiti illegittimi per il periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione. Precisi l'ammontare eventualmente dovuto dai fideiussori qualora si dovesse tenere conto della svolta eccezione di compensazione”.
In data 22 settembre 2025 il nominato c.t.u. dott. depositava il proprio Persona_1 elaborato.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano l'erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di compensazione. Rilevano come l'interpretazione del giudice di prime cure rispetto alla clausola di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione come clausola solve et repete costituendo una eccezione in senso stretto determinava un vizio di ultrapetizione. In ogni caso rilevavano come le eccezioni estintive risultano indifferibili e la compensazione legale tra saldi di conto corrente escluderebbe l'esistenza del credito, rendendo indebita l'escussione della garanzia, con violazione del canone di buona fede contrattuale e abuso del diritto. Secondo gli appellanti l'accoglimento della richiesta di pagamento pretestuosa precluderebbe al garante la possibilità di agire in rivalsa verso il debitore principale e per tale ragione sarebbe esperibile l'exceptio doli generalis seu praesentis. Inoltre la clausola di cui all'art.7 avrebbe natura vessatoria e, avendo rilasciato la garanzia in qualità di Parte_3 consumatrice, non sarebbe efficace nei suoi confronti.
pag. 5/13 Infine, a fronte dell'operatività della compensazione legale contestavano la rilevata operatività della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in conto corrente non avendo i fideiussori proposto domanda di ripetizione dell'indebito.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe escluso l'applicazione del principio del “saldo zero” con riferimento al conto anticipi n.
1014909.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo gli appellanti contestano la liquidazione delle spese di lite e delle spese di c.t.u. in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare le spese di lite per la metà e per la restante parte avrebbe dovuto porle a carico della in CP_1 ragione della maggior soccombenza della stessa.
Motivi della decisione.
Va preliminarmente rigettato il motivo d'impugnazione proposto dagli appellanti ove lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe escluso l'applicazione del principio del “saldo zero” con riferimento al conto anticipi n. 1014909.
In proposito va rilevato in linea generale rispetto al c.d. conto anticipi quanto evidenziato dalla Suprema Corte: “Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del
"conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima pag. 6/13 accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.” (Cass. civ.
n.14321/2022).
Come evidenziato dall'indicata sentenza “questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si e', così, rilevato come su di essi, in sostanza, CP_1
l'istituto annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in CP_1 ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr.
Cass. 15 giugno 2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le CP_1 anticipazioni erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (così in motivazione sent. cit.) pag. 7/13 Ciò risulta del tutto in linea con l'ampia motivazione svolta sul punto dal giudice di prime cure, e rispetto alla quale l'appellante non mostra di essersi compiutamente confrontato, concludendo, in via del tutto consequenziale, nel senso che “ L'intrinseca natura ed il meccanismo di funzionamento del conto anticipi rendono quindi evidente come lo stesso potrà chiudersi unicamente in passivo o, tutt'al più, a saldo zero, mentre
è ontologicamente impossibile una chiusura in attivo( proprio perché, lo si ribadisce, si
è in presenza di un conto di natura meramente tecnica in cui non confluisce direttamente alcuna rimessa positiva e in cui le annotazioni in avere seguono sempre- per definizione- ad una precedente annotazione in dare, rappresentando il rimborso dell'anticipazione precedentemente concessa). Non ha quindi alcun senso parlare, come fanno gli attori, di applicazione della “sanzione del saldo zero” (dovendosi peraltro ricordare che nemmeno si discute di sanzioni in senso tecnico), né conseguentemente può ritenersi corretta l'operazione posta in essere dalla CTU di quantificare un saldo attivo del rapporto in esame” (cfr. sentenza impugnata).
Tanto premesso l'appello va accolto per le seguenti ragioni.
Va accolta l'eccezione di compensazione sollevata dagli appellanti in relazione al credito vantato dalla banca in relazione al conto corrente n.6973 (e al collegato conto anticipi n.1/19541) e il più ingente credito vantato dalla correntista in relazione al saldo ricalcolato del conto corrente n.05/14909 posto che alla data del 1.1.2019 dell'accertamento dei predetti crediti compiuto nel primo grado di giudizio vi erano tutte le condizioni previste dagli articoli 1243 e 1853 c.c. per la compensazione legale. Invero
i reciproci crediti accertati giudizialmente erano liquidi ed anche esigibili tenuto conto che il debito era liquido ed esigibile in conseguenza della revoca degli affidamenti e del recesso dai rapporti di conto corrente operati dalla banca e il credito della correntista risulta sempre esigibile.
Come rilevato dalla Suprema Corte “Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili” (cfr.
Cass. civ. n.34424/2023). pag. 8/13 Tanto premesso va accolto il motivo d'appello relativo alla censura della esclusione da parte del giudice di prime cure della compensazione, eccezione motivata sulla base dell'interpretazione data alla clausola di cui all'articolo 7 della fideiussione sottoscritta dagli appellanti ( “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla a Pt_4 semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) quale clausola solve et repete, ovvero pattuizione con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta ( cfr. pag. 9 sentenza impugnata).
Osserva il Collegio che la clausola indicata che obbliga il fideiussore a pagare “ a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore “senza che siano presenti ulteriori locuzioni come “senza eccezioni” o “ogni eccezione esclusa” non consente di qualifica il contratto come contratto autonomo di garanzia e pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non esclude l'operatività della eccepita compensazione.
Riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta” la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. 25.10.1979 n. 5572) afferma che l'art 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cod. civ, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo.
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per pag. 9/13 l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta,
a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, la clausola di cui all'art. 7 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (v. Cass. n. 7345 del 01/07/1995 e Cass. n. 22346 del
26/09/2017).
Va evidenziato come nel caso di specie l'onere di dichiarare di volersi avvalere della compensazione tecnica e legale (cfr. Cass.civ. n. 17914/2019) è stato assolto dagli appellanti fin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mediante la richiesta della “eventuale compensazione legale dei saldi rettificati che risultassero di segno opposto”.
Ciò posto nell'esame della ritenuta operatività della compensazione deve tuttavia tenersi conto della eccezione di prescrizione ritualmente e tempestivamente sollevata dall'istituto di credito.
Come indicato già indicato nella sentenza impugnata “quand'anche gli attori fossero stati legittimati alla proposizione dell'eccezione di compensazione, avrebbe dovuto allora essere esaminata l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla convenuta
(in relazione per l'appunto al
contro
-credito per la restituzione dell'indebito fatto valere dagli attori).
Ebbene, secondo quanto indicato nella consulenza tecnica svolta in primo grado, risultano rimesse prescritte, in quanto antecedenti il decennio dalla notifica dell'atto di pag. 10/13 citazione , per euro 117.074,87, e conseguentemente il credito restitutorio ammonta ad euro 19.522,16 (cfr.pag. 35 CTU) ( così pag 9 sentenza impugnata).
Nella CTU svolta in primo grado risultava che il consulente “ha dunque effettuato i conteggi richiesti dalla banca riscontrando che tutti gli addebiti illegittimi compresi tra il primo estratto conto risalente al 30.9.1996 ed i dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione del 9.10.2019, per complessivi Euro 117.074,87, risulterebbero prescritti. Giungendosi in tal caso a rideterminare un saldo finale corretto del conto corrente n. 14909 da Euro 136.597,03 ad Euro 19.522,16, comunque sempre positivo.” ( cfr. pag 50 ctu).
Sul punto il Collegio ha rilevato in corso di causa che gli esiti della già disposta consulenza si fondavano sulla natura solutoria di rimesse individuate in base al saldo banca, mentre, secondo la Suprema Corte, “la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca” di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cass. civ. n.7721/2023).
Pertanto è stata disposta e svolta integrazione alla c.t.u. sulla base del criterio del saldo ricostruito chiedendosi al consulente specificamente di determinare in relazione al conto n.05/14909, l'ammontare delle rimesse solutorie prescritte una volta depurato il conto dagli addebiti illegittimi per il periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione, precisando l'ammontare eventualmente dovuto dai fideiussori qualora si dovesse tenere conto della svolta eccezione di compensazione”.
Nell'elaborato depositato in 22 settembre 2025 la dott.ssa ha individuato che Per_1
“le “competenze illegittime” complessivamente addebitate sul conto corrente n. 14909, tra il 1.10.1996 e il 9.10.2009, ammontano a complessivi Euro 116.759,47, mentre risultano prescritte competenze illegittime per complessivi euro 39.909,05, pagate con rimesse solutorie.” Rilevando successivamente come stante il saldo finale corretto pari ad euro 136.597,03 del conto corrente n.14909 al netto degli addebiti illegittimi e detraendo dal medesimo le competenze illegittime prescritte per euro 39.909,905 risulta un saldo finale da portare in compensazione pari ad euro 96.687,98 . pag. 11/13 Ciò posto e tenuto conto del saldo passivo del conto corrente n.07/6973 per 1.972,97 e del saldo passivo di portafoglio sbf n.1/19541 pari ad euro 89.000,00 vi è una differenza positiva per euro 5.715,01 sicchè nulla risulta dovuto dai fideiussori.
In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'eccezione di compensazione, tenuto conto altresì della prescrizione ritualmente eccepita,
l'opposizione va accolta tenuto conto che non risulta alcun credito a favore dell'istituto di credito nei confronti di e con conseguente nuova Parte_1 Parte_3 disciplina del regime delle spese di lite (e rimanendo così assorbito il terzo motivo d'impugnazione).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque integralmente riformata e va dunque accertato e dichiarato che non risulta alcun credito a favore dell'istituto di credito nei confronti di e . Parte_1 Parte_3
Giusta soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico dell'appellata e vengono liquidate secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per il primo grado in euro
13.430,00 per compensi ed euro 4.160,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CP come per legge e per il secondo grado in euro 14.317,00 per compensi ed euro 4.638,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP .
Le spese relative alla CTU esperita nel primo grado e nel presente grado di giudizio vengono definitivamente poste a carico dell'appellata con onere di rimborso di quanto già corrisposto a tale titolo dalla controparte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) accerta e dichiara che non risulta alcun credito a favore dell'istituto di credito nei confronti di e in relazione ai seguenti rapporti Parte_1 Parte_3 bancari: rapporto anticipi sbf n. 1/19541, rapporto anticipi sbf n. 1632, rapporto di conto corrente n. 05/6973 e rapporto di conto corrente n. 05/14909;
pag. 12/13 2) condanna , a rifondere Controparte_4
a e , le spese di lite liquidate: Parte_1 Parte_3
- per il primo grado di giudizio in euro 13.430,00 per compensi, euro 4.160,00 per spese oltre a spese generali, IVA e CP come per legge.
- per il presente grado di giudizio in euro 14.317,00 per compensi, euro 4.638,50 per spese oltre a spese generali, IVA e CP come per legge;
3) pone in via definitiva le spese relative alla CTU esperita nel primo grado di giudizio e nel presente grado di giudizio a carico dell'appellata;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 13/13