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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6363/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nunzia Mastrantonio, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16.05.2024 le parti, premesso che in data
27.07.1996 avevano contratto matrimonio in Cerveteri (RM), che dalla loro unione era nato il figlio (Roma, 09.07.1999) e che in data 02.12.2013 il Tribunale Per_1
di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Controparte_1 Parte_1
Anno 1996 Atto 00163 Parte 2 Serie B01ordinando Parte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un CP_1 assegno di divorzio dell'importo di euro 150 mensili da porsi a carico del Sig.
e) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore Pt_1 Pt_1
del figlio maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
detto assegno verrà versato fino al raggiungimento dei 30 anni di ovvero revocato nel caso nel caso che Per_1
reperisca un lavoro f). A definizione dei rapporti patrimoniali tra i Signori Pt_3
e poiché i seguenti patti di natura patrimoniale sono elemento funzionale e
[...]
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti, concordemente decidono quanto segue la Signora rinunzia alla quota di CP_1
TFR ad essa spettante e il padre a fronte della rinunzia della moglie cede al figlio la quota della casa sita in Roma di Via P Tuozzi 130 proprietà superficiaria 1/1 con relativa cantina e garage a tal fine il Signor i obbliga a trasferire senza Pt_1
indugio – e comunque entro tre mesi dalla sentenza di divorzio e comunque prima di convolare a nuove nozze) in favore del figlio il 100% della proprietà Per_1
degli immobili meglio identificati Foglio 290 particella 1732 sub 6 zona cens 6 categoria A/3 foglio 290 particella 1732 sub 25 zona cens 6 categoria c/6 oltre cantina G) le parti concordano che le spese relative al rogito notarile per il trasferimento della proprietà al figlio da parte del padre e quanto necessario ai fini del riconoscimento della piena proprietà dell'immobile oggetto di cessione saranno carico delle parti al 50% e verranno anticipate dalla Signora in Controparte_1
attesa di ricevere poi la metà delle stesse quando il signor riscuoterà il TFR Pt_1
2 h) le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla pretendere l'una nei confronti dell'altra ad eccezione delle clausole sopra riportate”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 6363/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 27.07.1996; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Cerveteri (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 73, Parte II Serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 05.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6363/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nunzia Mastrantonio, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16.05.2024 le parti, premesso che in data
27.07.1996 avevano contratto matrimonio in Cerveteri (RM), che dalla loro unione era nato il figlio (Roma, 09.07.1999) e che in data 02.12.2013 il Tribunale Per_1
di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e Controparte_1 Parte_1
Anno 1996 Atto 00163 Parte 2 Serie B01ordinando Parte_2 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un CP_1 assegno di divorzio dell'importo di euro 150 mensili da porsi a carico del Sig.
e) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore Pt_1 Pt_1
del figlio maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
detto assegno verrà versato fino al raggiungimento dei 30 anni di ovvero revocato nel caso nel caso che Per_1
reperisca un lavoro f). A definizione dei rapporti patrimoniali tra i Signori Pt_3
e poiché i seguenti patti di natura patrimoniale sono elemento funzionale e
[...]
indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti, concordemente decidono quanto segue la Signora rinunzia alla quota di CP_1
TFR ad essa spettante e il padre a fronte della rinunzia della moglie cede al figlio la quota della casa sita in Roma di Via P Tuozzi 130 proprietà superficiaria 1/1 con relativa cantina e garage a tal fine il Signor i obbliga a trasferire senza Pt_1
indugio – e comunque entro tre mesi dalla sentenza di divorzio e comunque prima di convolare a nuove nozze) in favore del figlio il 100% della proprietà Per_1
degli immobili meglio identificati Foglio 290 particella 1732 sub 6 zona cens 6 categoria A/3 foglio 290 particella 1732 sub 25 zona cens 6 categoria c/6 oltre cantina G) le parti concordano che le spese relative al rogito notarile per il trasferimento della proprietà al figlio da parte del padre e quanto necessario ai fini del riconoscimento della piena proprietà dell'immobile oggetto di cessione saranno carico delle parti al 50% e verranno anticipate dalla Signora in Controparte_1
attesa di ricevere poi la metà delle stesse quando il signor riscuoterà il TFR Pt_1
2 h) le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla pretendere l'una nei confronti dell'altra ad eccezione delle clausole sopra riportate”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 6363/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in data 27.07.1996; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Cerveteri (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 73, Parte II Serie A);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 05.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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