Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 7 giugno 2024, iscritta al n. 1431 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
, nata ad Apia, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E Parte_2
, nato a [...] l'[...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in OR OM (VT) alla Piazza Porta Romana n. 17, presso lo studio dell'Avv. Francesca Matta che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 3 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24 agosto 2013 in Quimbaya (Colombia), trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canale Monterano (RM), alla parte II, serie C, n. 5, anno
2014.
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio a Persona_1
Roma il 30 agosto 2014; che sono separati per effetto della sentenza n. 182/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 24 luglio 2021; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n.
898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.
149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) La casa familiare sita in OR OM (VT), Via Borgo Garibaldi n. 111, resterà assegnata in uso esclusivo alla moglie con tutti i beni in essa contenuti, affinché possa viverci insieme con il figlio minor Persona_1
2) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento preferenziale presso la madre e con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena e il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alla domenica prima dell'orario di cena. Il figlio trascorrerà le festività Per_1
invernali e le ricorrenze con uno dei genitori secondo gli accordi che gli stessi prenderanno anno per anno e di volta in volta. Ogni genitore avrà la possibilità di portare con sé in vacanza il figlio durante il periodo estivo, per non più di due settimane consecutive, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
3) Il Sig verserà alla Sig.r tramite accredito sul conto Controparte_1 Parte_1
corrente con iban IT 82 T 02008 73210 000106885031, ovvero con altro mezzo di
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pagamento concordato dalle parti, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un contributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 200,00 mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4) I coniugi si faranno carico in ragione del 50% ciascuno, di tutte le spese extra- ordinarie afferenti al figlio e, specificamente, delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche e delle spese per attività sportive e ricreative in genere.
5) Fintanto che la madre non avrà reperito una stabile occupazione, i coniugi pattuiscono che ai fini fiscali il figlio sarà a carico del padre nella Persona_1
misura del 100%. Nel caso in cui il Sig. dovesse avere diritto a percepire Per_1
l'assegno unico familiare o altre indennità per il minor si impegna Persona_1
a versare il relativo importo alla madre in aggiunta al contributo al mantenimento come sopra pattuito.
6) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
7) Nessuna pretesa economica è avanzata dai coniugi l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di mantenimento personale.
8) I coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro in via definitiva ogni ulteriore rapporto patrimoniale e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra all'infuori di quanto ivi concordato”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia-
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tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Canale
Monterano (RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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