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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/10/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2923/2024 R.G. promossa da:
Cod. Fisc. , residente in [...] C.F._1
26, ed elettivamente domiciliata in Ferrara, Via Voltapaletto 34, presso lo studio dell'avv. Valeria
Capatti, Cod. Fisc. , PEC , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e la difende per delega a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE contro
, Cod. Fisc. quale legale rappresentante di CP_1 C.F._3 [...]
Cod. Fisc. e AR VA , corrente in Genova, Via G. De Sanctis 31/7, Controparte_2 P.IVA_1 quale gestore del locale Crazy Bull Café, corrente in Genova, Via E. Degola 4R;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare parte convenuta responsabile del sinistro di cui alla narrativa, avvenuto ai danni dell'attrice e, per l'effetto, condannare la convenuta OR Parte_1 CP_1
legale rappresentante della gestore del locale pizzeria-ristorante-
[...] Controparte_2 sala da ballo Crazy Bull Café, con sede in Genova Sampierdarena, Via Eustachio Degola n. 4/r, al risarcimento del danno in favore della OR ed alla refusione delle spese Parte_1 sopportate in ragione del sinistro così come specificato di seguito: età 39 anni invalidità permanente 16%
pag. 1 danno biologico € 37.141,00 incremento per sofferenza (32%) € 11.885,00 danno non patrimoniale € 49.026,00 con personalizzazione massima € 64.987,00 inabilità temporanea € 11.622,00 spese mediche € 3.472,00
TOTALE € 80.091,00
Incremento danno biologico per cenestesi lavorativa in via equitativa € 20.000,00
E così complessivamente € 100.091,00, come meglio specificato nel conteggio secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano in allegato (doc. 7).
In via subordinata, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova condannare parte convenuta a pagare
a parte attrice la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 02/04/2022.
In via principale e in subordine, condannare parte convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
Con vittoria delle spese. Con ogni riserva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec in data 12/03/2024, la OR ha Parte_1 convenuto in giudizio in persona della legale rappresentante pro tempore Controparte_2 OR , deducendo la responsabilità del gestore del locale aperto al pubblico CP_1
Crazy Bull Café”, sedente in Genova Sampierdarena, Via E. Degola 4 R ai sensi dell'art. 2051 C.C., in quanto custode della cosa , in relazione ai danni da essa patiti a seguito di una caduta, occorsa in data 02/04/2022, all'interno dei locali di detto esercizio commerciale, gestito dalla convenuta;
secondo le allegazioni contenute nell'atto introduttiva , in tale circostanza di tempo e di luogo, deduceva di essersi trovata nel locale a cena in compagnia di amici, quando, entrando nell'antibagno dei locali igienici, scivolava a terra sul pavimento che risultava bagnato e scarsamente illuminato;
trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Scassi, le era diagnosticata “frattura scomposta testa e collo omerale sinistri”; rifiutato il ricovero nel reparto di
Osservazione Breve, si recava nuovamente al PS all'indomani, per l'effettuazione della visita ortopedica, all'esito della quale era rinviata all'ospedale di residenza, essendo l'attrice residente a
Collecchio (cfr. doc. 1). Quivi, presso la , era sottoposta ad intervento Controparte_3 chirurgico di riduzione, con posizionamento di placca e viti, in data 7/04/2022 (cfr. doc. 2).
A seguito di successivi accertamenti diagnostici e rivalutazioni cliniche, essa attrice si era sottoposta a visita medico-legale presso il dott. il quale riteneva di poter riconoscere Per_1 postumi invalidanti nella misura del 16% della totale, oltre a I.T.T. per un periodo di tre giorni,
I.T.P. al 75% per un periodo di 30 giorni, I.T.P. al 50% per un periodo di 60 giorni e I.T.P. al 25% per un periodo di 90 giorni (cfr. doc. 3).
pag. 2 Individuava, altresì, una negativa incidenza dei postumi a carico della spalla sinistra sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa (lavoratrice dipendente presso un'attività commerciale di abbigliamento).
Inoltrata lettera di richiesta di risarcimento del danno alla società convenuta ed alla compagnia di assicurazione della medesima ( che riscontrava la richiesta, negando però il diritto al risarcimento) e non avendo ottenuto alcunchè, l'attrice instaurava il presente procedimento, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
La causa, istruita nella contumacia della parte convenuta mediante assunzione di prove orali e
CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, all'udienza 11/09/2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità ex art. 2051 C.C., dedotta dall'attrice in capo alla convenuta, presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima,
a prescindere da qualunque connotato di colpa, estraneo al criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale norma (ex plurimis: Cass., sez. 6-3, n. 27724, 30.10.2018; Cass., sez.
3, n.2477, 1.2.2018; Cass., sez. III, n.15761, 29.7.2016; Cass., sez. III, 19.5.2011, n. 11016; Cass. sez.
III, n.8005 1.4.2010; Cass., sez. III, n. 858 del 17.1.2008; vedasi anche Trib. Napoli, sez. VIII,
22.7.2013, Trib. Genova, sez. II, 24.10.2014, Trib. Trento 19.1.2015, Trib. Pisa 1.3.2016, App. Lecce
Taranto 28.8.2014; conforme: Cass., ord., n. 3739/2023).
In merito al citato potere di controllo sulla cosa, va sottolineato che quest'ultimo, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto il potere medesimo, consistente nell'esercizio di una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui il soggetto ha la disponibilità materiale, così da trovarsi in situazione di garanzia, in termini di azioni precauzionali e preventive, situazione che costituisce il criterio di imputazione della responsabilità de qua rispetto ai danni derivanti dai contatti fra bene custodito e terzi (Cass. sez. III, 2477/2018;
Cass. sez. 6-3, n.6703, 19.3.2018 e Cass., sez. 6-3, n. 1725, 23.1.2019, che sottolinea come la custodia si concretizzi non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi ad un evento modificativo della stessa, ma anche in un'attività preventiva che, in termini probabilistici ex ante, possa rappresentare una causa di danno attinente alla cosa stessa).
La responsabilità si fonda, quindi, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia, appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054
C.C.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito pag. 3 attenga al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi (Cass., sez. III, 19 febbraio 2008 n. 4279).
Alla parte attrice, pertanto, compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Il giudizio, quindi, è puramente tipologico e consiste nell'appurare se l'evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto, per il loro semplice accadere (Cass., n. 4051/2023).
Nel caso di specie, la parte attrice ha dato atto del verificarsi dell'evento in suo danno, eccependo, in particolare, quali circostanze fattuali del medesimo, la scarsa illuminazione del vano antibagno all'interno del locale e la presenza di acqua sul pavimento dello stesso, in assenza di apposite segnalazioni.
Tale ultima circostanza è stata confermata anche in sede di istruttoria orale dalla teste Tes_1
la quale ha dichiarato che: “Sono a conoscenza dei fatti perché ero presente;
io e la sig.ra
[...] durante la serata al Crazy Bull di Genova (non ricordo la zona) siamo andate al bagno e Pt_1 mentre camminavamo la sig.ra scivolata ed ha sbattuto la spalla contro il muro ed è caduta. Pt_1
Ciò è accaduto mentre eravamo dentro all'antibagno. Dopo la caduta abbiamo verificato che sul pavimento dell'antibagno, dove la scivolata vi era dell'acqua per terra”. Pt_1
In punto accadimento, sono, invece, prive di rilievo le dichiarazioni rese dagli altri due testimoni, non avendo costoro assistito al verificarsi del sinistro per cui è causa.
Alla luce di quanto sopra ed in assenza di contestazioni della parte convenuta, non avendo essa svolto difese in quanto non costituita in giudizio, possono considerarsi accertati il fatto ed il verificarsi dell'evento dannoso, risultando provata la sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra la cosa in custodia e quest'ultimo.
Assolto, quindi, l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, la domanda dalla stessa formulata può considerarsi fondata e meritevole di accoglimento.
* * * *
Con riferimento, invece, alla quantificazione del danno subito dall'attrice, la Scrivente ritiene di poter far proprie le considerazioni medico-legali di cui all'elaborato peritale, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, perché immuni da vizi, logiche e coerenti.
A fronte della riportata “frattura pluriframmentaria della testa-collo dell'omero sinistro e un trauma contusivo al ginocchio omolaterale”, la CTU ha così valutato i postumi:
✓ 4 giorni (quattro) di Invalidità Temporanea Assoluta, corrispondente ai giorni di ricovero presso l'ente “ ”; CP_3
✓ 30 giorni (trenta) di Inabilità Temporanea Parziale al 75%;
✓ 45 giorni (quarantacinque) di Inabilità Temporanea Parziale al 50%;
pag. 4 ✓ 75 giorni (settantacinque) di Inabilità Temporanea Parziale al 25%.
Ha precisato, inoltre, come detto periodo possa intendersi “globalmente consono rispetto le prognosi attribuite in successione dai che ebbero in cura la perizianda e alla successiva Per_2 evoluzione in senso migliorativo del quadro ortopedico fino alla sua stabilizzazione” (cfr. pag. 17 dell'elaborato), in un quadro non passibile di miglioramenti, ed ha, inoltre, riconosciuto la sussistenza di esiti invalidanti di natura permanente nella misura del 14% (quattordici per cento)
(cfr. pag. 18).
Appurato, altresì, che i postumi derivanti dall'occorso del 02/04/2022 possano “ripercuotersi negativamente sia nell'esercizio delle abituali attività non lavorative della perizianda, che sulla sua vita di relazione”, la CTU ha ritenuto che “la c.d. sofferenza menomazione-correlata al danno biologico patito dalla Sig.ra seguito del trauma del 02/04/2022, può essere quantificata con Pt_1 un grado medio”.
Non ha, invece, ritenuto possibile riconoscere un danno da cenestesi lavorativa, in quanto l'attrice “dopo la ripresa lavorativa, avvenuta oltre due anni fa (settembre 2022) ha svolto le proprie mansioni senza che esse siano state mai interrotte, a dimostrazione che i trattamenti fisioterapici, la ripresa del tono muscolare del braccio e il fatto che sia destrimane, le permettono di mantenere un equilibrio tra la movimentazione manuale di carichi (certamente inferiori a quanto definito per le norme vigenti) e le mansioni richieste dal profilo di appartenenza” (cfr. pag.
23).
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il perito nominato dall'ufficio, anche in considerazione del fatto per cui non risulta versata in atti documentazione medica specifica e successiva, né ulteriore ed eventuale documentazione dalla quale risulti l'effettiva perdita di capacità lavorativa generica.
Non si ritiene, quindi, di poter riconoscere un'ulteriore personalizzazione del danno.
Il CTU ha, infine, riconosciuto congrue le spese mediche nella misura di € 2.973,58.
Sulla scorta di quanto sopra emerso e considerato e tenuto conto del riferimento alla Tabella del Tribunale di Milano (versione 2024), la liquidazione seguirà i seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4.018,74
Punto base I.T.T. € 144,00
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
pag. 5 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 75
Danno biologico risarcibile € 35.056,00
Danno non patrimoniale risarcibile
€ 45.573,00 (comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva)
Ritenuto, comunque, all'esito del decorso clinico successivo all'intervento del 07/04/2022, durante il quale l'attrice ha lamentato una maggiore difficoltà nell'accudire la propria madre e la propria figlia, di poter riconoscere una maggiorazione nella valutazione del punto base di riferimento per la quantificazione dell'inabilità temporanea e, conseguentemente, di portarlo ad un valore medio di € 144,00 (tra un minimo di € 115,00 ed un massimo di € 173,00), quest'ultima potrà essere quantificata come segue:
Invalidità temporanea totale € 576,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.240,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.240,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.700,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.756,00
Spese mediche € 2.973,58
E così in totale:
€ 58.302,58
Si precisa, in particolare, che:
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente è stato liquidato mediante incremento del punto danno biologico, rispettando tuttavia la distinzione delle due componenti – danno biologico, danno morale – che vanno a determinare l'entità del danno non patrimoniale complessivo (in base alle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione n. 25164/2020), secondo una stima che si ritiene tenga adeguatamente conto della sofferenza e afflizione subita da parte attrice in conseguenza del sinistro;
✓ la personalizzazione sul piano dinamico-relazionale non è stata riconosciuta.
A tale riguardo, si fa presente che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che pag. 6 qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. sul tema Cassazione civile n. 14364/2019). Ne consegue che la quantificazione del risarcimento varia a seconda delle prove offerte dal danneggiato, infatti, la liquidazione delle
“conseguenze comuni” postula unicamente la dimostrazione della sussistenza dell'invalidità; per contro, la liquidazione delle “conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito. In assenza di prova di specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze
"ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice non è tenuto ad alcun aumento personalizzato.
Nel caso di specie non è dovuta alcuna personalizzazione, perché non sono state allegate e provate circostanze di fatto tali da rendere il danno più grave, rispetto a quello subito da soggetti posti nello stesso stato di invalidità dell'attore;
✓ sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al
2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice
F.O.I.) fino all'odierna liquidazione, nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno
(Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro, mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di CTU (cfr. Cassazione civile n.
10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
* * * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico della parte convenuta, come da liquidazione riportata in dispositivo ed operata in base alla tariffa di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, con riferimento agli importi fra i minimi e i medi per la fase di studio/introduttiva (tenuto conto del valore della lite in relazione alla somma come attribuita, più prossima al limite inferiore dello scaglione) e minimi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, stante l'assenza di effettivo contraddittorio, in ragione della dichiarata contumacia della parte convenuta.
pag. 7 Le spese di CTU restano a definitivo ed integrale carico della parte convenuta soccombente, che ha causato l'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in ordine ai fatti di cui è causa;
• per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la complessiva somma di €
58.302,58, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
• condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida in € 7.962,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, C.p.a. e VA ove dovuta, oltre contributo unificato e spese di iscrizione a ruolo;
• pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Genova, 30 Settembre 2025.
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova seconda sezione civile
In persona del Giudice Unico Dott. Maria Cristina Scarzella nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2923/2024 R.G. promossa da:
Cod. Fisc. , residente in [...] C.F._1
26, ed elettivamente domiciliata in Ferrara, Via Voltapaletto 34, presso lo studio dell'avv. Valeria
Capatti, Cod. Fisc. , PEC , che la C.F._2 Email_1 rappresenta e la difende per delega a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE contro
, Cod. Fisc. quale legale rappresentante di CP_1 C.F._3 [...]
Cod. Fisc. e AR VA , corrente in Genova, Via G. De Sanctis 31/7, Controparte_2 P.IVA_1 quale gestore del locale Crazy Bull Café, corrente in Genova, Via E. Degola 4R;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare parte convenuta responsabile del sinistro di cui alla narrativa, avvenuto ai danni dell'attrice e, per l'effetto, condannare la convenuta OR Parte_1 CP_1
legale rappresentante della gestore del locale pizzeria-ristorante-
[...] Controparte_2 sala da ballo Crazy Bull Café, con sede in Genova Sampierdarena, Via Eustachio Degola n. 4/r, al risarcimento del danno in favore della OR ed alla refusione delle spese Parte_1 sopportate in ragione del sinistro così come specificato di seguito: età 39 anni invalidità permanente 16%
pag. 1 danno biologico € 37.141,00 incremento per sofferenza (32%) € 11.885,00 danno non patrimoniale € 49.026,00 con personalizzazione massima € 64.987,00 inabilità temporanea € 11.622,00 spese mediche € 3.472,00
TOTALE € 80.091,00
Incremento danno biologico per cenestesi lavorativa in via equitativa € 20.000,00
E così complessivamente € 100.091,00, come meglio specificato nel conteggio secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano in allegato (doc. 7).
In via subordinata, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova condannare parte convenuta a pagare
a parte attrice la diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 02/04/2022.
In via principale e in subordine, condannare parte convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
Con vittoria delle spese. Con ogni riserva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec in data 12/03/2024, la OR ha Parte_1 convenuto in giudizio in persona della legale rappresentante pro tempore Controparte_2 OR , deducendo la responsabilità del gestore del locale aperto al pubblico CP_1
Crazy Bull Café”, sedente in Genova Sampierdarena, Via E. Degola 4 R ai sensi dell'art. 2051 C.C., in quanto custode della cosa , in relazione ai danni da essa patiti a seguito di una caduta, occorsa in data 02/04/2022, all'interno dei locali di detto esercizio commerciale, gestito dalla convenuta;
secondo le allegazioni contenute nell'atto introduttiva , in tale circostanza di tempo e di luogo, deduceva di essersi trovata nel locale a cena in compagnia di amici, quando, entrando nell'antibagno dei locali igienici, scivolava a terra sul pavimento che risultava bagnato e scarsamente illuminato;
trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Scassi, le era diagnosticata “frattura scomposta testa e collo omerale sinistri”; rifiutato il ricovero nel reparto di
Osservazione Breve, si recava nuovamente al PS all'indomani, per l'effettuazione della visita ortopedica, all'esito della quale era rinviata all'ospedale di residenza, essendo l'attrice residente a
Collecchio (cfr. doc. 1). Quivi, presso la , era sottoposta ad intervento Controparte_3 chirurgico di riduzione, con posizionamento di placca e viti, in data 7/04/2022 (cfr. doc. 2).
A seguito di successivi accertamenti diagnostici e rivalutazioni cliniche, essa attrice si era sottoposta a visita medico-legale presso il dott. il quale riteneva di poter riconoscere Per_1 postumi invalidanti nella misura del 16% della totale, oltre a I.T.T. per un periodo di tre giorni,
I.T.P. al 75% per un periodo di 30 giorni, I.T.P. al 50% per un periodo di 60 giorni e I.T.P. al 25% per un periodo di 90 giorni (cfr. doc. 3).
pag. 2 Individuava, altresì, una negativa incidenza dei postumi a carico della spalla sinistra sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa (lavoratrice dipendente presso un'attività commerciale di abbigliamento).
Inoltrata lettera di richiesta di risarcimento del danno alla società convenuta ed alla compagnia di assicurazione della medesima ( che riscontrava la richiesta, negando però il diritto al risarcimento) e non avendo ottenuto alcunchè, l'attrice instaurava il presente procedimento, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
La causa, istruita nella contumacia della parte convenuta mediante assunzione di prove orali e
CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, all'udienza 11/09/2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità ex art. 2051 C.C., dedotta dall'attrice in capo alla convenuta, presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima,
a prescindere da qualunque connotato di colpa, estraneo al criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale norma (ex plurimis: Cass., sez. 6-3, n. 27724, 30.10.2018; Cass., sez.
3, n.2477, 1.2.2018; Cass., sez. III, n.15761, 29.7.2016; Cass., sez. III, 19.5.2011, n. 11016; Cass. sez.
III, n.8005 1.4.2010; Cass., sez. III, n. 858 del 17.1.2008; vedasi anche Trib. Napoli, sez. VIII,
22.7.2013, Trib. Genova, sez. II, 24.10.2014, Trib. Trento 19.1.2015, Trib. Pisa 1.3.2016, App. Lecce
Taranto 28.8.2014; conforme: Cass., ord., n. 3739/2023).
In merito al citato potere di controllo sulla cosa, va sottolineato che quest'ultimo, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto il potere medesimo, consistente nell'esercizio di una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui il soggetto ha la disponibilità materiale, così da trovarsi in situazione di garanzia, in termini di azioni precauzionali e preventive, situazione che costituisce il criterio di imputazione della responsabilità de qua rispetto ai danni derivanti dai contatti fra bene custodito e terzi (Cass. sez. III, 2477/2018;
Cass. sez. 6-3, n.6703, 19.3.2018 e Cass., sez. 6-3, n. 1725, 23.1.2019, che sottolinea come la custodia si concretizzi non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi ad un evento modificativo della stessa, ma anche in un'attività preventiva che, in termini probabilistici ex ante, possa rappresentare una causa di danno attinente alla cosa stessa).
La responsabilità si fonda, quindi, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia, appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054
C.C.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito pag. 3 attenga al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi (Cass., sez. III, 19 febbraio 2008 n. 4279).
Alla parte attrice, pertanto, compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. Il giudizio, quindi, è puramente tipologico e consiste nell'appurare se l'evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto, per il loro semplice accadere (Cass., n. 4051/2023).
Nel caso di specie, la parte attrice ha dato atto del verificarsi dell'evento in suo danno, eccependo, in particolare, quali circostanze fattuali del medesimo, la scarsa illuminazione del vano antibagno all'interno del locale e la presenza di acqua sul pavimento dello stesso, in assenza di apposite segnalazioni.
Tale ultima circostanza è stata confermata anche in sede di istruttoria orale dalla teste Tes_1
la quale ha dichiarato che: “Sono a conoscenza dei fatti perché ero presente;
io e la sig.ra
[...] durante la serata al Crazy Bull di Genova (non ricordo la zona) siamo andate al bagno e Pt_1 mentre camminavamo la sig.ra scivolata ed ha sbattuto la spalla contro il muro ed è caduta. Pt_1
Ciò è accaduto mentre eravamo dentro all'antibagno. Dopo la caduta abbiamo verificato che sul pavimento dell'antibagno, dove la scivolata vi era dell'acqua per terra”. Pt_1
In punto accadimento, sono, invece, prive di rilievo le dichiarazioni rese dagli altri due testimoni, non avendo costoro assistito al verificarsi del sinistro per cui è causa.
Alla luce di quanto sopra ed in assenza di contestazioni della parte convenuta, non avendo essa svolto difese in quanto non costituita in giudizio, possono considerarsi accertati il fatto ed il verificarsi dell'evento dannoso, risultando provata la sussistenza del nesso eziologico intercorrente tra la cosa in custodia e quest'ultimo.
Assolto, quindi, l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, la domanda dalla stessa formulata può considerarsi fondata e meritevole di accoglimento.
* * * *
Con riferimento, invece, alla quantificazione del danno subito dall'attrice, la Scrivente ritiene di poter far proprie le considerazioni medico-legali di cui all'elaborato peritale, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, perché immuni da vizi, logiche e coerenti.
A fronte della riportata “frattura pluriframmentaria della testa-collo dell'omero sinistro e un trauma contusivo al ginocchio omolaterale”, la CTU ha così valutato i postumi:
✓ 4 giorni (quattro) di Invalidità Temporanea Assoluta, corrispondente ai giorni di ricovero presso l'ente “ ”; CP_3
✓ 30 giorni (trenta) di Inabilità Temporanea Parziale al 75%;
✓ 45 giorni (quarantacinque) di Inabilità Temporanea Parziale al 50%;
pag. 4 ✓ 75 giorni (settantacinque) di Inabilità Temporanea Parziale al 25%.
Ha precisato, inoltre, come detto periodo possa intendersi “globalmente consono rispetto le prognosi attribuite in successione dai che ebbero in cura la perizianda e alla successiva Per_2 evoluzione in senso migliorativo del quadro ortopedico fino alla sua stabilizzazione” (cfr. pag. 17 dell'elaborato), in un quadro non passibile di miglioramenti, ed ha, inoltre, riconosciuto la sussistenza di esiti invalidanti di natura permanente nella misura del 14% (quattordici per cento)
(cfr. pag. 18).
Appurato, altresì, che i postumi derivanti dall'occorso del 02/04/2022 possano “ripercuotersi negativamente sia nell'esercizio delle abituali attività non lavorative della perizianda, che sulla sua vita di relazione”, la CTU ha ritenuto che “la c.d. sofferenza menomazione-correlata al danno biologico patito dalla Sig.ra seguito del trauma del 02/04/2022, può essere quantificata con Pt_1 un grado medio”.
Non ha, invece, ritenuto possibile riconoscere un danno da cenestesi lavorativa, in quanto l'attrice “dopo la ripresa lavorativa, avvenuta oltre due anni fa (settembre 2022) ha svolto le proprie mansioni senza che esse siano state mai interrotte, a dimostrazione che i trattamenti fisioterapici, la ripresa del tono muscolare del braccio e il fatto che sia destrimane, le permettono di mantenere un equilibrio tra la movimentazione manuale di carichi (certamente inferiori a quanto definito per le norme vigenti) e le mansioni richieste dal profilo di appartenenza” (cfr. pag.
23).
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il perito nominato dall'ufficio, anche in considerazione del fatto per cui non risulta versata in atti documentazione medica specifica e successiva, né ulteriore ed eventuale documentazione dalla quale risulti l'effettiva perdita di capacità lavorativa generica.
Non si ritiene, quindi, di poter riconoscere un'ulteriore personalizzazione del danno.
Il CTU ha, infine, riconosciuto congrue le spese mediche nella misura di € 2.973,58.
Sulla scorta di quanto sopra emerso e considerato e tenuto conto del riferimento alla Tabella del Tribunale di Milano (versione 2024), la liquidazione seguirà i seguenti importi:
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 14%
Punto danno biologico € 3.091,34
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 30%) € 927,40
Punto danno non patrimoniale € 4.018,74
Punto base I.T.T. € 144,00
Giorni di invalidità temporanea totale 4
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
pag. 5 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 75
Danno biologico risarcibile € 35.056,00
Danno non patrimoniale risarcibile
€ 45.573,00 (comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva)
Ritenuto, comunque, all'esito del decorso clinico successivo all'intervento del 07/04/2022, durante il quale l'attrice ha lamentato una maggiore difficoltà nell'accudire la propria madre e la propria figlia, di poter riconoscere una maggiorazione nella valutazione del punto base di riferimento per la quantificazione dell'inabilità temporanea e, conseguentemente, di portarlo ad un valore medio di € 144,00 (tra un minimo di € 115,00 ed un massimo di € 173,00), quest'ultima potrà essere quantificata come segue:
Invalidità temporanea totale € 576,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.240,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.240,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.700,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.756,00
Spese mediche € 2.973,58
E così in totale:
€ 58.302,58
Si precisa, in particolare, che:
✓ il danno morale soggettivo correlato all'invalidità permanente è stato liquidato mediante incremento del punto danno biologico, rispettando tuttavia la distinzione delle due componenti – danno biologico, danno morale – che vanno a determinare l'entità del danno non patrimoniale complessivo (in base alle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione n. 25164/2020), secondo una stima che si ritiene tenga adeguatamente conto della sofferenza e afflizione subita da parte attrice in conseguenza del sinistro;
✓ la personalizzazione sul piano dinamico-relazionale non è stata riconosciuta.
A tale riguardo, si fa presente che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che pag. 6 qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. sul tema Cassazione civile n. 14364/2019). Ne consegue che la quantificazione del risarcimento varia a seconda delle prove offerte dal danneggiato, infatti, la liquidazione delle
“conseguenze comuni” postula unicamente la dimostrazione della sussistenza dell'invalidità; per contro, la liquidazione delle “conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito. In assenza di prova di specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze
"ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice non è tenuto ad alcun aumento personalizzato.
Nel caso di specie non è dovuta alcuna personalizzazione, perché non sono state allegate e provate circostanze di fatto tali da rendere il danno più grave, rispetto a quello subito da soggetti posti nello stesso stato di invalidità dell'attore;
✓ sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al
2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice
F.O.I.) fino all'odierna liquidazione, nonché gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'evento e rivalutazione di anno in anno
(Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro, mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di CTU (cfr. Cassazione civile n.
10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).
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Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste interamente a carico della parte convenuta, come da liquidazione riportata in dispositivo ed operata in base alla tariffa di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, con riferimento agli importi fra i minimi e i medi per la fase di studio/introduttiva (tenuto conto del valore della lite in relazione alla somma come attribuita, più prossima al limite inferiore dello scaglione) e minimi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, stante l'assenza di effettivo contraddittorio, in ragione della dichiarata contumacia della parte convenuta.
pag. 7 Le spese di CTU restano a definitivo ed integrale carico della parte convenuta soccombente, che ha causato l'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in ordine ai fatti di cui è causa;
• per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la complessiva somma di €
58.302,58, con rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
• condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida in € 7.962,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, C.p.a. e VA ove dovuta, oltre contributo unificato e spese di iscrizione a ruolo;
• pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Genova, 30 Settembre 2025.
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
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