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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 314/2025, promossa da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. AR
Sabrina Valeri ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Jesi, Corso Matteotti n. 37; ricorrente contro
, nato il [...] in [...]; P_
convenuto - contumace
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1) Dichiarare la separazione personale dei signori e P_
e disporre l'affidamento dei figli minori e ad AR Per_1 Per_2 Persona_3
entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa.
2) Disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza.
3) Assegnare l'appartamento sito in Monsano, in via Montegiacomo n. 23 posto al piano II con annesso locale di sgombero al piano interrato, e locale di cantina con wc al piano terra, censito
- 1 - al catasto fabbricati di detto Comune , categoria A/2, classe 3, vani 8, superficie catastale di metri 136, rendita 557,77 al foglio 7 mappale 596, sub 8, categoria in comproprietà al 50% di entrambi i coniugi, alla ricorrente perché vi risieda tenendo con se' i sopra nominati figli minori.
4) Il signor potrà continuare ad abitare il locale soffitta posto al piano terzo. P_
5) Disporre il collocamento dei citati minori presso la ricorrente nella casa coniugale, come sopra indicata al punto 3).
6) Al padre è data facoltà di averli con sé i minori nella serata del martedi;
in tali pomeriggi il signor si impegna altresì a condurre i minori a svolgere le loro rispettive attività P_
sportive (calcio, danza e piscina) per poi trattenerli con sé presso la propria abitazione, ove gli stessi ceneranno.
7) Il signor tratterrà altresì i minori con sé due week-end alternati al mese, dal P_
sabato sera a cena alla domenica sera, prima di cena, riconducendoli presso la abitazione della madre.
8) Qualora il signor e/o la signora si trovassero fuori sede per P_ AR
ragioni di lavoro e/o per altri impegni personali nei giorni e nei periodi sopra indicati, i giorni di visita e/o il week-end alternato potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni di entrambi.
9) Qualora i bambini fossero ammalati nei giorni in cui essi dovrebbero essere con il padre o con la madre, quest'ultimo/a potrà fargli visita presso la casa materna e/o paterna previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima/o.
10) I minori trascorreranno con il padre una settimana nel periodo estivo nel mese di agosto previo accordo dei genitori;
tale periodo verrà definito dai predetti compatibilmente con le ferie estive di ciascuno.
11) I bambini trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque, nella stagione invernale, da concordare ogni anno. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai bambini alternativamente con il padre o la madre.
12) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli e le rispettive famiglie di origine.
13) Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare i figli agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria stabile e duratura.
- 2 - 14) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi dovranno sempre comunicare preventivamente all'altro genitore gli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i minori.
15) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
16) Per il mantenimento dei figli minori, il signor corrisponderà alla signora P_
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 da rivalutarsi ogni anno AR
secondo gli indici ISTAT;
tale somma sarà dal medesimo accreditata sul conto corrente bancario intestato alla signora il cui IBAN verra' indicato nel prosieguo. AR
17) Le spese straordinarie che riguardano i tre minori sono a carico di entrambi i coniugi nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
18) Per la suddivisione delle spese straordinarie che necessitano di consenso e straordinarie che non necessitano di consenso le parti si riportano al Protocollo della Disciplina e della
Regolamentazione delle spese straordinarie stilato in data 10 luglio 2024 dal Tribunale di
Ancona e dalla Corte di Appello di Ancona e qui allegato che la ricorrente dichiara di averne preso visione ed accettato.
19) La signora rinuncia al contributo al mantenimento per se' nei confronti del AR
signor P_
20) La signora farà istanza di assegno unico in favore dei tre figli minori, che AR
ella percepirà integralmente mentre le detrazioni fiscali saranno divise al 50% tra i ricorrenti.
Il recupero delle spese mediche da includere nella dichiarazione dei redditi va suddiviso al 50% tra i coniugi.
21) La odierna ricorrente si impegna a pagare mensilmente il 50% della quota parte del mutuo acceso presso l'istituto Intesa San Paolo per l'acquisto della casa familiare pari a circa euro
240,00.
22) La abitazione che i due coniugi possiedono in Romania nella provincia di Vrancea, a Unirea, in Via Ion Luca Caragiale n. 62, e di cui sono comproprietari al 50% permarra' in comproprieta' tra gli stessi .
23) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
- 3 - 24) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Si dichiara, ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2 c.p.c. che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domane o domande ad esse connesse.
Con vittoria di spese e competenze”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.1.2025 ha chiesto la separazione dal coniuge AR
, con il quale ha contratto matrimonio in Romania il 22/02/2003, l'affidamento P_
condiviso dei tre figli e e la previsione di un contributo per il loro Per_1 Per_2 Per_3
mantenimento.
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
Il signor è comunque comparso personalmente alla prima udienza ed ha specificato di P_ non essersi costituito con l'assistenza di un difensore essendo d'accordo con le condizioni prospettate dalla moglie, con la quale la separazione di fatto dura oramai da alcuni anni.
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Alla prima udienza del 2.4.2025 il difensore della ricorrente tenuto conto dell'adesione del convenuto alle condizioni presentate ha ritenuto la causa matura per la decisione per cui ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato del resto dalle dichiarazioni rese in udienza dal convenuto.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 4 - 5. La ricorrente ha prospettato le seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé;
- assegnazione della casa familiare sita in Monsano, in via Montegiacomo n. 23 al piano II con annesso locale di sgombero al piano interrato, e locale di cantina con wc al piano terra, con possibilità per il signor di continuare ad abitare il locale posto al piano terzo;
P_
- possibilità per il padre di vedere i figli tutti i martedì ed a fine settimane alternati dal sabato sera alla domenica sera
- contributo per il mantenimento dei figli minori a carico del padre di euro 600,00 mensili, con spese straordinarie per l'80% a carico del padre;
- possibilità di percepire integralmente l'assegno unico.
6. Le richieste avanzate dalla ricorrente e condivise dal convenuto meritano di essere accolte in quanto corrispondenti all'interesse morale e materiale dei figli ed adeguate alla situazione economica delle parti, considerato che:
- le parti già da tempo stanno gestendo la loro vita familiare seguendo tali regole;
- non sono stati allegati fatti ostativi all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
- da circa due anni il signor vive nella mansarda, che ha un ingresso autonomo ed P_ indipendente rispetto a quello dell'appartamento dove è rimasta la ricorrente. Si tratta, inoltre, di un ambiente grande praticamente come metà dell'appartamento, dove è presente il bagno, la cucina ed anche il posto per far dormire i figli;
- il signor ha uno stipendio di circa 1.800 euro mentre la ricorrente svolge attività di P_
collaborazione domestica per 25 ore settimanali per un importo mensile di circa euro 800,00, per cui la situazione reddituale dei coniugi presenta una disparità che giustifica una diversa ripartizione delle spese straordinarie e la possibilità per la ricorrente di percepire interamente l'assegno unico;
- entrambe le parti sono gravate dalle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare che continueranno a corrispondere pro quota.
Tenuto conto del sostanziale accordo raggiunto dalle parti, inoltre, non vi è la necessità di effettuare l'ascolto dei minori.
7. Il comportamento del convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite, considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto AR P_
matrimonio in Romania il 22/02/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Monsano al n. 3, parte 2, serie C dell'anno 2021; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsano di procedere alle annotazioni di legge;
affida in maniera condivisa i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna; assegna ad la casa familiare sita a Monsano, in via Montegiacomo n. 23, AR limitatamente all'appartamento posto al piano II con annesso locale di sgombero al piano interrato e locale di cantina con wc al piano terra;
dispone che il padre starà con i figli nel rispetto dei seguenti tempi:
- nella serata del martedì, quando dovrà condurre i minori a svolgere le loro rispettive attività sportive (calcio, danza e piscina) per poi trattenerli con sé presso la propria abitazione, ove gli stessi ceneranno;
- due fine settimana alternati al mese, dal sabato sera a cena alla domenica sera, prima di cena;
- una settimana consecutiva nel periodo estivo nel mese di agosto previo accordo dei genitori;
- una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque, nella stagione invernale, da concordare ogni anno. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai bambini alternativamente con il padre o la madre;
dispone che corrisponda ad a titolo di contributo al P_ AR
mantenimento dei figli, l'importo mensile di euro 600,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche;
dispone che percepisca interamente l'assegno unico;
AR
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
- 6 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 314/2025, promossa da:
, nata il [...] in [...], rappresentata e difesa dall'avv. AR
Sabrina Valeri ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Jesi, Corso Matteotti n. 37; ricorrente contro
, nato il [...] in [...]; P_
convenuto - contumace
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1) Dichiarare la separazione personale dei signori e P_
e disporre l'affidamento dei figli minori e ad AR Per_1 Per_2 Persona_3
entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa.
2) Disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza.
3) Assegnare l'appartamento sito in Monsano, in via Montegiacomo n. 23 posto al piano II con annesso locale di sgombero al piano interrato, e locale di cantina con wc al piano terra, censito
- 1 - al catasto fabbricati di detto Comune , categoria A/2, classe 3, vani 8, superficie catastale di metri 136, rendita 557,77 al foglio 7 mappale 596, sub 8, categoria in comproprietà al 50% di entrambi i coniugi, alla ricorrente perché vi risieda tenendo con se' i sopra nominati figli minori.
4) Il signor potrà continuare ad abitare il locale soffitta posto al piano terzo. P_
5) Disporre il collocamento dei citati minori presso la ricorrente nella casa coniugale, come sopra indicata al punto 3).
6) Al padre è data facoltà di averli con sé i minori nella serata del martedi;
in tali pomeriggi il signor si impegna altresì a condurre i minori a svolgere le loro rispettive attività P_
sportive (calcio, danza e piscina) per poi trattenerli con sé presso la propria abitazione, ove gli stessi ceneranno.
7) Il signor tratterrà altresì i minori con sé due week-end alternati al mese, dal P_
sabato sera a cena alla domenica sera, prima di cena, riconducendoli presso la abitazione della madre.
8) Qualora il signor e/o la signora si trovassero fuori sede per P_ AR
ragioni di lavoro e/o per altri impegni personali nei giorni e nei periodi sopra indicati, i giorni di visita e/o il week-end alternato potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni di entrambi.
9) Qualora i bambini fossero ammalati nei giorni in cui essi dovrebbero essere con il padre o con la madre, quest'ultimo/a potrà fargli visita presso la casa materna e/o paterna previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza di quest'ultima/o.
10) I minori trascorreranno con il padre una settimana nel periodo estivo nel mese di agosto previo accordo dei genitori;
tale periodo verrà definito dai predetti compatibilmente con le ferie estive di ciascuno.
11) I bambini trascorreranno con il padre anche una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque, nella stagione invernale, da concordare ogni anno. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai bambini alternativamente con il padre o la madre.
12) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli e le rispettive famiglie di origine.
13) Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare i figli agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria stabile e duratura.
- 2 - 14) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi dovranno sempre comunicare preventivamente all'altro genitore gli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i minori.
15) Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
16) Per il mantenimento dei figli minori, il signor corrisponderà alla signora P_
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 da rivalutarsi ogni anno AR
secondo gli indici ISTAT;
tale somma sarà dal medesimo accreditata sul conto corrente bancario intestato alla signora il cui IBAN verra' indicato nel prosieguo. AR
17) Le spese straordinarie che riguardano i tre minori sono a carico di entrambi i coniugi nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
18) Per la suddivisione delle spese straordinarie che necessitano di consenso e straordinarie che non necessitano di consenso le parti si riportano al Protocollo della Disciplina e della
Regolamentazione delle spese straordinarie stilato in data 10 luglio 2024 dal Tribunale di
Ancona e dalla Corte di Appello di Ancona e qui allegato che la ricorrente dichiara di averne preso visione ed accettato.
19) La signora rinuncia al contributo al mantenimento per se' nei confronti del AR
signor P_
20) La signora farà istanza di assegno unico in favore dei tre figli minori, che AR
ella percepirà integralmente mentre le detrazioni fiscali saranno divise al 50% tra i ricorrenti.
Il recupero delle spese mediche da includere nella dichiarazione dei redditi va suddiviso al 50% tra i coniugi.
21) La odierna ricorrente si impegna a pagare mensilmente il 50% della quota parte del mutuo acceso presso l'istituto Intesa San Paolo per l'acquisto della casa familiare pari a circa euro
240,00.
22) La abitazione che i due coniugi possiedono in Romania nella provincia di Vrancea, a Unirea, in Via Ion Luca Caragiale n. 62, e di cui sono comproprietari al 50% permarra' in comproprieta' tra gli stessi .
23) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
- 3 - 24) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
Si dichiara, ai sensi dell'art. 473-bis.12, comma 2 c.p.c. che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domane o domande ad esse connesse.
Con vittoria di spese e competenze”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.1.2025 ha chiesto la separazione dal coniuge AR
, con il quale ha contratto matrimonio in Romania il 22/02/2003, l'affidamento P_
condiviso dei tre figli e e la previsione di un contributo per il loro Per_1 Per_2 Per_3
mantenimento.
2. Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
Il signor è comunque comparso personalmente alla prima udienza ed ha specificato di P_ non essersi costituito con l'assistenza di un difensore essendo d'accordo con le condizioni prospettate dalla moglie, con la quale la separazione di fatto dura oramai da alcuni anni.
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
Alla prima udienza del 2.4.2025 il difensore della ricorrente tenuto conto dell'adesione del convenuto alle condizioni presentate ha ritenuto la causa matura per la decisione per cui ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato del resto dalle dichiarazioni rese in udienza dal convenuto.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 4 - 5. La ricorrente ha prospettato le seguenti condizioni:
- affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di sé;
- assegnazione della casa familiare sita in Monsano, in via Montegiacomo n. 23 al piano II con annesso locale di sgombero al piano interrato, e locale di cantina con wc al piano terra, con possibilità per il signor di continuare ad abitare il locale posto al piano terzo;
P_
- possibilità per il padre di vedere i figli tutti i martedì ed a fine settimane alternati dal sabato sera alla domenica sera
- contributo per il mantenimento dei figli minori a carico del padre di euro 600,00 mensili, con spese straordinarie per l'80% a carico del padre;
- possibilità di percepire integralmente l'assegno unico.
6. Le richieste avanzate dalla ricorrente e condivise dal convenuto meritano di essere accolte in quanto corrispondenti all'interesse morale e materiale dei figli ed adeguate alla situazione economica delle parti, considerato che:
- le parti già da tempo stanno gestendo la loro vita familiare seguendo tali regole;
- non sono stati allegati fatti ostativi all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
- da circa due anni il signor vive nella mansarda, che ha un ingresso autonomo ed P_ indipendente rispetto a quello dell'appartamento dove è rimasta la ricorrente. Si tratta, inoltre, di un ambiente grande praticamente come metà dell'appartamento, dove è presente il bagno, la cucina ed anche il posto per far dormire i figli;
- il signor ha uno stipendio di circa 1.800 euro mentre la ricorrente svolge attività di P_
collaborazione domestica per 25 ore settimanali per un importo mensile di circa euro 800,00, per cui la situazione reddituale dei coniugi presenta una disparità che giustifica una diversa ripartizione delle spese straordinarie e la possibilità per la ricorrente di percepire interamente l'assegno unico;
- entrambe le parti sono gravate dalle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare che continueranno a corrispondere pro quota.
Tenuto conto del sostanziale accordo raggiunto dalle parti, inoltre, non vi è la necessità di effettuare l'ascolto dei minori.
7. Il comportamento del convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite, considerato che la natura indisponibile degli interessi coinvolti avrebbe comunque reso necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto AR P_
matrimonio in Romania il 22/02/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Monsano al n. 3, parte 2, serie C dell'anno 2021; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsano di procedere alle annotazioni di legge;
affida in maniera condivisa i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna; assegna ad la casa familiare sita a Monsano, in via Montegiacomo n. 23, AR limitatamente all'appartamento posto al piano II con annesso locale di sgombero al piano interrato e locale di cantina con wc al piano terra;
dispone che il padre starà con i figli nel rispetto dei seguenti tempi:
- nella serata del martedì, quando dovrà condurre i minori a svolgere le loro rispettive attività sportive (calcio, danza e piscina) per poi trattenerli con sé presso la propria abitazione, ove gli stessi ceneranno;
- due fine settimana alternati al mese, dal sabato sera a cena alla domenica sera, prima di cena;
- una settimana consecutiva nel periodo estivo nel mese di agosto previo accordo dei genitori;
- una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque, nella stagione invernale, da concordare ogni anno. I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai bambini alternativamente con il padre o la madre;
dispone che corrisponda ad a titolo di contributo al P_ AR
mantenimento dei figli, l'importo mensile di euro 600,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche;
dispone che percepisca interamente l'assegno unico;
AR
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
- 6 - Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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