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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 366 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG. - CF - nato in [...] in Parte_1 C.F._1 data 07/10/1961, e IG.ra – CF – nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. AMELIO Vittoria - CF C.F._3
- che li rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 19 maggio 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30 aprile 2025 - che i ricorrenti, in data 26.01.1986, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Curinga (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, al n. 3, parte
II, serie A, Uff. 2, anno 1986; che, dall'unione coniugale nascevano tre figli: , in data 06.12.1987, Persona_1 Persona_2
, in data 12.01.1993 ed , in data 28.06.1994, tutti maggiorenni ed autosufficienti
[...] Controparte_1 economicamente;
che, i coniugi fissavano la residenza coniugale in Curinga, c. da Torrevecchia n. 31, in un immobile di proprietà della OR;
Pt_2 che, per incomprensioni e diversità caratteriali tra i coniugi veniva meno l'affectio coniugalis, tanto da decidere consensualmente di addivenire ad una pronuncia di separazione;
che, entrambi i coniugi lavorano e sono economicamente indipendenti (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti). Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché volesse omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la casa familiare, di proprietà della IG.r , rimarrà nella disponibilità della stessa;
Parte_2
3. il IGno , in pieno accordo con la IG.r , cercherà un immobile dove andare Parte_3 Parte_2
a vivere ove fissare la propria residenza, nel frattempo sarà ospite dell'ex coniuge;
4. il IGnor , fin quando sarà ospitato dalla IG.ra , si impegna a sostenere al 50% le Parte_3 Pt_2 spese delle utenze, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all'immobile sito in
Curinga (CZ), c. da Torrevecchia n. 31, di proprietà della IGnor;
Parte_2
5. i ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla divisione degli arredi, delle somme di denaro e dei beni eventualmente ricaduti nella comunione;
I coniugi dichiaravano – altresì - di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza dei ricorrenti, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, e manifestavano da sin da subito la volontà di rinunciare alla comparizione personale, sostituendo la predetta udienza con la presentazione di note scritte.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 366 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi IG. - CF Parte_1
- nato in [...] in data [...], e IG.ra – CF C.F._1 Parte_2
– nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._2
Legale dell'Avv. AMELIO Vittoria - CF - che li rappresenta e difende in giudizio giusta C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 2 maggio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte,
a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 27.05.2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria,
19 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio in decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi optavano per una separazione consensuale alle condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole – ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 6 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 366 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG. - CF - nato in [...] in data [...], e IG.ra Parte_1 C.F._1 Pt_2
– CF – nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 presso lo Studio Legale dell'Avv. AMELIO Vittoria - CF - che li rappresenta e difende in C.F._3 giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG. - CF Parte_1
- nato in [...] in data [...], e IG.ra – CF C.F._1 Parte_2
– nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._2
Legale dell'Avv. AMELIO Vittoria - CF - che li rappresenta e difende in giudizio giusta C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la casa familiare, di proprietà della IG.r , rimarrà nella disponibilità della stessa;
Parte_2 3. il IGno , in pieno accordo con la IG.r , cercherà un immobile dove andare Parte_3 Parte_2
a vivere ove fissare la propria residenza, nel frattempo sarà ospite dell'ex coniuge;
4. il IGnor , fin quando sarà ospitato dalla IG.ra , si impegna a sostenere al 50% le Parte_3 Pt_2 spese delle utenze, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all'immobile sito in
Curinga (CZ), c. da Torrevecchia n. 31, di proprietà della IGnor;
Parte_2
5. i ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla divisione degli arredi, delle somme di denaro e dei beni eventualmente ricaduti nella comunione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Curinga (CZ) – atto n. 3, parte II, serie A, uff. 2, anno 1986 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 366 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG. - CF - nato in [...] in Parte_1 C.F._1 data 07/10/1961, e IG.ra – CF – nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. AMELIO Vittoria - CF C.F._3
- che li rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 19 maggio 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30 aprile 2025 - che i ricorrenti, in data 26.01.1986, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Curinga (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, al n. 3, parte
II, serie A, Uff. 2, anno 1986; che, dall'unione coniugale nascevano tre figli: , in data 06.12.1987, Persona_1 Persona_2
, in data 12.01.1993 ed , in data 28.06.1994, tutti maggiorenni ed autosufficienti
[...] Controparte_1 economicamente;
che, i coniugi fissavano la residenza coniugale in Curinga, c. da Torrevecchia n. 31, in un immobile di proprietà della OR;
Pt_2 che, per incomprensioni e diversità caratteriali tra i coniugi veniva meno l'affectio coniugalis, tanto da decidere consensualmente di addivenire ad una pronuncia di separazione;
che, entrambi i coniugi lavorano e sono economicamente indipendenti (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti). Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché volesse omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la casa familiare, di proprietà della IG.r , rimarrà nella disponibilità della stessa;
Parte_2
3. il IGno , in pieno accordo con la IG.r , cercherà un immobile dove andare Parte_3 Parte_2
a vivere ove fissare la propria residenza, nel frattempo sarà ospite dell'ex coniuge;
4. il IGnor , fin quando sarà ospitato dalla IG.ra , si impegna a sostenere al 50% le Parte_3 Pt_2 spese delle utenze, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all'immobile sito in
Curinga (CZ), c. da Torrevecchia n. 31, di proprietà della IGnor;
Parte_2
5. i ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla divisione degli arredi, delle somme di denaro e dei beni eventualmente ricaduti nella comunione;
I coniugi dichiaravano – altresì - di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza dei ricorrenti, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, e manifestavano da sin da subito la volontà di rinunciare alla comparizione personale, sostituendo la predetta udienza con la presentazione di note scritte.
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 366 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi IG. - CF Parte_1
- nato in [...] in data [...], e IG.ra – CF C.F._1 Parte_2
– nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._2
Legale dell'Avv. AMELIO Vittoria - CF - che li rappresenta e difende in giudizio giusta C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 2 maggio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte,
a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 27.05.2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria,
19 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio in decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi optavano per una separazione consensuale alle condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole – ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 6 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 366 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG. - CF - nato in [...] in data [...], e IG.ra Parte_1 C.F._1 Pt_2
– CF – nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 presso lo Studio Legale dell'Avv. AMELIO Vittoria - CF - che li rappresenta e difende in C.F._3 giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG. - CF Parte_1
- nato in [...] in data [...], e IG.ra – CF C.F._1 Parte_2
– nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._2
Legale dell'Avv. AMELIO Vittoria - CF - che li rappresenta e difende in giudizio giusta C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la casa familiare, di proprietà della IG.r , rimarrà nella disponibilità della stessa;
Parte_2 3. il IGno , in pieno accordo con la IG.r , cercherà un immobile dove andare Parte_3 Parte_2
a vivere ove fissare la propria residenza, nel frattempo sarà ospite dell'ex coniuge;
4. il IGnor , fin quando sarà ospitato dalla IG.ra , si impegna a sostenere al 50% le Parte_3 Pt_2 spese delle utenze, nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa all'immobile sito in
Curinga (CZ), c. da Torrevecchia n. 31, di proprietà della IGnor;
Parte_2
5. i ricorrenti danno atto di aver già provveduto alla divisione degli arredi, delle somme di denaro e dei beni eventualmente ricaduti nella comunione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Curinga (CZ) – atto n. 3, parte II, serie A, uff. 2, anno 1986 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 27 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)