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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/07/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 630/2024
Il Tribunale Ordinario di Rovereto, CONTENZIOSO ORDINARIO, in persona del magistrato dot. Giulio Adilardi quale giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado
TRA
c.f. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Versini (C.F.
e dall'avv. Rodolfo Matteotti (C.F. C.F._2
) e domiciliata presso il loro studio sito in 38062 - C.F._3
Arco (TN) via Sant'Andrea n. 53 giusta procura in calce al presente atto (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente all'indirizzo di posta elettronica;
Email_1
attore
CONTRO con sede legale in Roma, Viale Controparte_1
dell'Oceano Indiano n. 13, (C.F.: , Partita I.V.A.: P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 CP_2
, munito dei necessari poteri a norma del vigente statuto sociale ed
[...]
in virtù di quelli conferitigli con procura del 20/07/2022 per atto Notaio dott. di Roma Rep. 154073 rogito n. 30463 registrata presso Persona_1
l'Ufficio territoriale di Roma al n. 21889 serie T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Silvia Francesca Colosimo ( C.F.
[...]
) del Foro di Roma per delega posta a margine del presente C.F._4
atto ed elettivamente in Trento, presso il collega Avv. Matteo Fasolato (
c.f.: ), via del Brennero 322 - 38121 Trento, in virtù C.F._5
di elezione di domicilio dell'avv. Silvia Francesca Colosimo ex art. 82 r.d.
22/1/1934 n. 37. I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi ai seguenti indirizzi e-mail:
e/o Email_2
Email_3
Convenuta
E
, c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., con sede legale in 00144 – Roma (RM), viale dell'Oceano Indiano,
n.13, pec: Email_4
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertata e dichiarata, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, la sussistenza dei vizi del carburante venduto nonché la responsabilità solidale delle società convenute in relazione all'evento per cui è causa : a) dichiarare la risoluzione del contratto di vendita e condannare la venditrice alla Controparte_4
restituzione del prezzo pagato per € 100,00; b) condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di € 13.243,63 o pag. 2/15 nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento dannoso sino alla soddisfazione;
c) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento e del procedimento di negoziazione assistita oltre ad iva, cpa e spese generali come per legge. La parte convenuta costituita così conclude nel merito: “Piaccia all.Ill.mo
Tribunale Adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare e nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata e carente della prova certa del necessario nesso causale tra il generico NON provato rifornimento del
09/11/2023 ed i danni lamentati e riparati con la fattura del 03/06/2024 di €
9322,63 su di un veicolo immatricolato nel 2017. . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte attrice conviene in giudizio la Controparte_1
( d'ora innanzi semplicemente e la
[...] CP_1 [...]
chiedendo che sia condanna alle restituzioni ed ai Controparte_3
risarcimenti indicati nelle conclusioni. Espone che : è proprietaria dell'autovettura BMW G5K targata GE888WA che viene utilizzata anche dal compagno convivente, il signor;
la mattina del Persona_2
09/11/2023 la ricorrente si trovava in compagnia del compagno sig. Per_2
e della sig.ra ; verso le ore 09:30 circa si recavano presso la Persona_3
Stazione di servizio Q8 Easy n. 2249, sia in 38066 – Riva del Garda (TN), viale Rovereto SS240 dove effettuavano rifornimento di gasolio per l'importo di € 100,00 pagando in contanti;
il giorno successivo 10/11/2023
pag. 3/15 la ricorrente e il sig. a bordo del loro veicolo percorrevano Per_2
l'autostrada A4 con direzione Brescia (BS), tuttavia prima ancora di arrivare a destinazione il veicolo perdeva progressivamente potenza sino ad arrestarsi definitivamente e sul cruscotto compariva la spia rossa dell'avaria motore che impediva la prosecuzione della marcia;
immediatamente contattavano il servizio di soccorso Nidesti srl che trasportava la macchina presso l'officina Gardacar sas di RI IS & C. in Riva del Garda;
il
13/11/2023 il personale dell'officina, dopo aver ispezionato il veicolo, redigeva un preventivo di spesa per complessivi € 9.322,63 iva inclusa, imputando il guasto alla presenza di “gasolio sporco”; in data 27/12/2023 a mezzo dello scrivente procuratore veniva inoltrato alla società produttrice
Q8 formale reclamo per vizi del carburante con conseguente richiesta di risarcimento dei danni;
considerato l'ammontare dei danni, la ricorrente rimaneva in attesa dell'esito del reclamo nonché dell'eventuale incarico peritale da parte della Q8; con comunicazione dd. 12/03/2024 la convenuta
Q8 rigettava il reclamo in quanto “veniva denunciato in data 03/01/2024 quindi tardivamente rispetto ad una presunta erogazione di carburante avvenuta il giorno 09/11/2023 presso il PV 2249” come si evince dall'allegata lettera spedita per conoscenza anche al venditore diretto, la società ; essa attrice procedeva comunque CP_3 Controparte_3
con le riparazioni come da fattura n. 177 dd. 03.06.2024; attesa l'indisponibilità della convenuta essa attrice si è vista costretta ad istaurare il presente procedimento;
l'autovettura danneggiata è l'autovettura privata ad uso personale della ricorrente e del compagno, sicchè la normativa applicabile al caso di specie è il Codice del Consumo;
essa attrice agisce per la risoluzione del contratto di compravendita concluso in data pag. 4/15 09/11/2023 con la società che gestisce il Controparte_3
punto vendita Q8 Easy n. 2249 presso cui il carburante è stato acquistato in ragione dei difetti di conformità del carburante venduto con conseguente condanna della società venditrice , Controparte_3
alla restituzione del prezzo pagato pari ad € 100,00 oltre al risarcimento dei danni subiti per causa dei vizi della cosa venduta;
è inoltre richiesta la condanna in solido della al Controparte_1
risarcimento dei danni, sulla base della responsabilità extracontrattuale di quest'ultima in quanto produttrice del carburante viziato e ciò ai sensi dell'art. 114 Codice del Consumo in base al quale “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” cosicché nelle vendite “a catena”, come nel caso di specie, spettano all'acquirente di un bene difettoso due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore per l'ipotesi di difetto di conformità del bene e quella extracontrattuale esperibile contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
4 aprile 2024, n. 8893, Cass. Civ., Sez. II, 05.02.2015, n. 2115; Cass. Civ.,
Sez. III, 31.05.2005, n. 11612). ; il pagamento del gasolio è stato effettuato in contanti e senza richiedere la prenotazione dello scontrino, il quale, trattandosi di casse automatiche deve essere esplicitamente richiesto dall'utente prima del rifornimento altrimenti non viene erogato;
l'avvenuto acquisto del carburante poteva comunque essere provato a mezzo delle Part testimonianze;
il giorno successivo all'acquisto del carburante i signori e partivano per Brescia;
mentre si trovano a percorrere l'autostrada Per_2
A4 il veicolo perdeva progressivamente potenza fino a fermarsi definitamente e contemporaneamente sul cruscotto compariva la spia rossa pag. 5/15 dell'avaria motore che impediva la prosecuzione della marcia.
Immediatamente veniva contattato il servizio di soccorso Nidesti srl che trasportava la macchina presso l'officina Gardacar sas di RI IS &
C. in Riva del Garda;
dopo aver ispezionato il veicolo l'officina riscontrava danni al serbatoio,condotti e filtri carburante e altri che venivano imputati alla presenza di carburante sporco;
non poteva quindi dubitarsi che che il rifornimento di gasolio sia stato effettuato presso il Punto Vendita Q8 Easy
n. 2284 e che il veicolo una volta utilizzato nella giornata immediatamente successiva andava in avaria con ricorso al soccorso stradale, successiva diagnosi dell'officina ed esame dei componenti risultati danneggiati.
Esponeva la parte attrice, inoltre, che tali circostanze non erano state contestate dalla controparte la quale a si era limitata ad addurre a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria la “tardività della denuncia rispetto alla erogazione avvenuta il giorno 09/11/2023”. Chiariva in proposito che la denuncia era stata inviata a mezzo pec in data
27/12/2023 , entro il termine di 60 giorni dalla scoperta effettiva dei vizi avvenuta il 13/11/2023 quando l'officina consegnava il preventivo di riparazione comunicando che il danno era dovuto al carburante impuro come peraltro indicato nello stesso preventivo. Sosteneva inoltre che il termine decadenziale era comunque venuto meno a seguito delle modifiche al Codice del Consumo apportate dal D.Lgs. n.170/2021 entrate in vigore a partire dal 01/01/2022 , applicabile ai contratti di vendita tra consumatore evenditore successivi a tale data. In punto di quantum debeatur chiedeva oltre alla restituzione della somma di €100,00 quale prezzo pagato per la vendita del carburante viziato, il risarcimento dei danni subiti pari ad € 13.243,63 di cui € 9.322,63 quale costo delle pag. 6/15 riparazioni effettuate come risulta dalla fattura n. 177 del 03/06/2024, €
3.660,00 di cui alla fattura n. 178 dd. 03/06/2024 quale costo sostenuto per il noleggio dell'auto sostitutiva nel lasso di tempo intercorso tra la denuncia del danno alla Q8 ed in attesa dell'esito e/o dell'arrivo di un loro perito ai fini della quantificazione dei danni oltreché per il tempo necessario alla riparazione del veicolo alla quale si è proceduto a seguito di diniego della
Q8, € 261,00 quale costo per l'intervento del carro attrezzi, il tutto oltre interessi medio tempore maturati e rivalutazione monetaria. La
[...]
non si costituiva e rimaneva contumace per tutto il corso del Controparte_3
giudizio. Si costituiva la chiedendo la integrale reiezione delle CP_1
domande attoree. Esponeva: di aver verificato per tabulas la qualità del carburante approvvigionato all'epoca dei fatti indicati dall'attore in favore della suddetta area di servizio constatando che tutti gli scarichi di carburante precedenti e successivi alla data del 09/11/2023 risultavano idonei qualitativamente e regolarmente venduti;
che le dichiarazioni dell'istante erano carenti della dimostrazione certa del nesso eziologico tra il rifornimento del 9/11/2023 ed i danni asseriti, mancava la prova certa sia dell'acquisto del carburante presso il distributore indicato che dell'analisi del carburante da parte dei meccanici in sede di riparazioni;
che il carburante era obbligatoriamente controllato sia manualmente dal gestore e dall'autotrasportatore attraverso la c.d. battuta d'asta rossa sia costantemente attraverso le sonde computerizzate immerse nel carburante presente nelle cisterne interrate del distributore;
che la c.d. battuta d'asta infatti permette di verificare, se nel prodotto trasportato dalle autobotti e poi gettato nei serbatoi interrati, siano presenti o meno quantitativi di acqua e/o qualsiasi altra forma di contaminazione che possano renderlo inidoneo pag. 7/15 alla vendita;
che l'area di servizio era munita di sonde computerizzate che si trovavano immerse nel carburante presente nelle cisterne interrate e che costantemente controllano la qualità del prodotto presente nelle stesse e qualora, dovessero rilevare una qualsiasi anomalia nel carburante scandagliato, bloccano immediatamente l'impianto non erogando più carburante ai clienti;
i documenti depositati detti AD , precedenti e successivi al rifornimento indicato dalla ricorrente, dimostrano che i quantitativi erano stati tutti regolarmente controllati ed erano risultati conformi agli standard qualitativi richiesti e per questo scaricati nelle cisterne interrate;
che l'idoneità del carburante infine confermata anche dalla regolarità delle conseguenti e successive vendite. ; che i filtri posti su ciascuna pompa di erogazione del distributore permettevano in ogni caso di intercettare e bloccare l'eventuale sedimentazione o morchia, non perfettamente decantatasi nel fondo morto delle cisterne, bloccandone così il passaggio della stessa durante le erogazioni ai clienti;
; che pertanto per le ragioni sopra esposte non poteva ritenersi alcuna responsabilità della
Q8 o della , altra società convenuta e interamente Controparte_3
partecipata dalla Q8 che gestisce solo l'impianto di distribuzione suddetto, per i danni lamentati dalla parte attrice non avendo essi alcun nesso causale logico giuridico esclusivo con l'asserito rifornimento effettuato presso la suddetta area di servizio;
che si registrava inoltre la carenza del nesso causale tra il presunto danno patito e la condotta dell'agente atteso che l'attrice sosteneva di aver effettuato un generico e non provato rifornimento di carburante il giorno 09/11/2023 e che a seguito di questo, il proprio veicolo avrebbe subito dei danni arrestandosi il giorno dopo ovvero il
10/11/2023 mentre l'officina meccanica attestava che il veicolo era fermo pag. 8/15 dal 14/11/2023; inoltre l' officina meccanica procedeva alle riparazione emettendo fattura di riparazione il 03/06/2024 di oltre € 9000 senza procedere all'analisi del carburante presente nel serbatoio del veicolo attoreo, anche al fine di capire se i danni effettivamente potevano essere attribuiti ai continui rifornimenti eseguiti dal veicolo immatricolato nel
2017 o all' unico rifornimento del 9/11/2023, peraltro i eseguito sei mesi prima la riparazione avvenuta a giugno;
che il veicolo della ricorrente era stato immatricolato del 2017 quindi, 7 anni fa, sicchè le riparazioni effettuate di oltre € 9.000 dovevano considerarsi correlate alla vetustà del veicolo e comunque antieconomiche;
che la fattura prodotta dall'attrice a sostegno dei danni richiesti, non poteva costituire di per sé prova del danno, tanto più se proveniente dalla stessa parte e non accompagnata da una quietanza o da accettazione;
che non era ammissibile la testimonianza del meccanico essendo egli chiamato a rendere una valutazione ed un giudizio tecnico, inammissibile per un teste, sulla causa del guasto. La causa veniva indi istruita con l'acquisizione di documenti e l'escussione di testi e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 2.7.2025 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale evidenzia che alla fattispecie di causa non si applica il codice del consumo. L'attore formula una domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale del contratto di vendita di gasolio da autotrazione concluso con la convenuta, gestrice dell'impianto e con il produttore del carburante. Invero, nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale la ditta fornitrice debba rispondere, il consumatore può far valere nei pag. 9/15 confronti della ditta inadempiente i rimedi contemplati dell'art. 130, comma
2, del codice del consumo, il quale statuisce che: “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.” Tuttavia, tra i diritti che competono al consumatore, “nel caso di difetto di conformità”,
l'art. 130 del codice del consumo, al comma 2, non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento. Premesso che il ripristino della conformità del bene si riferisce al bene oggetto della vendita
(nella specie il gasolio) e non al bene eventualmente danneggiato in seguito all'utilizzo di quanto venduto, alla domanda proposta dall'attore non può trovare applicazione la disciplina del Codice del Consumo. Ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare nei confronti della ditta fornitrice le sue legittime pretese risarcitorie atteso che il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico italiano”, come disposto dal comma 1, dell'art. 135 del codice del consumo a norma del quale “Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.” Nella specie, tra le norme dell'ordinamento giuridico italiano che riconoscono il diritto al risarcimento del danno, deve annoverarsi l'articolo 1494 del codice civile, il quale, in materia di contratto di vendita, statuisce che: “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa.” A fronte della pag. 10/15 domanda risarcitoria avanzata dall'attore e delle motivazioni in fatto che la sorreggono, il Tribunale evidenzia che il menzionato art. 1494 c.c. riconosce espressamente in capo al venditore l'obbligo di risarcire i danni al compratore, quando il bene oggetto di vendita sia affetto da vizi, ipotesi che risulta applicabile in ogni caso, al caso di specie. E' inoltre pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c. possa essere esercitata anche isolatamente (per tutte Cass.
6044 del 2004). Qualificata l'azione esperita dall'attore quale azione intentata ai sensi dell'art. 1494 c.c., va precisato, anzitutto, sul piano della legittimazione passiva alla domanda, che unico soggetto passivamente legittimato è la parte venditrice e quindi nella spece la sola Servizi e
. La , quale produttore del Controparte_3 Controparte_5
carburante, è quindi un soggetto giuridico del tutto estraneo al contratto di vendita e non legittimato dal lato passivo della domanda. Ne deriva che non
è abilitato a contraddire sulla predetta domanda, come sopra qualificata e le sue deduzioni, eccezioni e domande debbono ritenersi tamquam non essent.
Venendo quindi al solo rapporto processuale che rileva nel caso di specie, cioè quello tra e Servizi e occorre muovere Parte_1 Controparte_3
dall'individuazione del riparto dell'onere probatorio. Su tale piano deve evidenziarsi che, come chiarito dalla migliore giurisprudenza di legittimità
(per tutte Cass., SU, sentenza n. 3.5.2019, n. 11748) la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria ma la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata quale responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo e quindi la violazione della lex contractus, per la presenza nella pag. 11/15 cosa venduta di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata. Si tratta di una responsabilità che prescinde da qualsiasi giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda esclusivamente sul danno obiettivo della esistenza dei vizi. Essa si traduce, quindi, nella soggezione del venditore al rimedio risarcitorio di cui può avvalersi il compratore, salvo che il venditore provi di aver ignorato senza sua colpa i vizi. In altri termini, la disciplina del riparto dell'onere della prova tra compratore e venditore non è riconducibile ai principi fissati dalla sentenza delle SSUU
n. 13533/2001 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento di risoluzione o risarcimento del danno ma il compratore resta tenuto a provare la esistenza dei vizi oltre che a dimostrare il nesso causale tra cosa consegnata e difetto. Il venditore, a sua volta, sarà tenuto a provare la mancanza di colpa qualora la controparte abbia dimostrato la pretesa inadempienza. In ottemperanza a tali principi, nel caso di specie l'attore è gravato dall'onere di provare che il prodotto venduto non aveva le qualità sue proprie in quanto frammisto a elementi impuri nonché il nesso causale tra tale vizio e i danni provocati alla vettura. Sul venditore incombe invece la prova liberatoria dell'assenza di colpa. Alla stregua dei criteri appena illustrati, il Tribunale ritiene che le risultanze istruttorie acquisite mediante le prove documentali e testimoniali espletate nel giudizio hanno permesso di accertare: che la parte attrice ha effettuato un rifornimento di gasolio in data 09/11/2023 per la propria auto di marca BMW presso la stazione di servizio gestita dalla convenuta (cfr. dichiarazione dei testi e ); che il veicolo quel giorno , dopo il Testimone_1 Persona_2
rifornimento, aveva percorso il solo tragitto Riva del Garda/Nago e ritorno pag. 12/15 e, quindi, pochi chilometri;
che il giorno successivo il veicolo ha percorso il tragitto Riva del Garda / Brescia e prima di arrivare in detta città si è bloccato ed è stato trasportato con il carro attrezzi presso l'officina
Gardacar di Riva del Garda (dichiarazioni dei testi e Persona_2
RI come confermate dal documento attestante l'assistenza stradale del
10.11.2025 - cfr. doc. 2 parte attrice); che sul veicolo sono stati eseguiti plurimi accertamenti e sostituita, inizialmente, la sola pompa del gasolio;
che tale iniziale operazione manutentiva non aveva eliminato il problema registratosi (cfr. dichiarazioni del responsabile dell'officina teste RI); che non essendosi dimostrato risolutivo il primo intervento si è provveduto allo smontaggio della pompa motore, riscontrando la presenza di sabbia e detriti vari nel carburante (cfr. sul punto le puntuali dichiarazioni rese dal teste RI, responsabile dell'officina,riscontrate dalle fotografie dallo stesso scattate, agli atti, che rappresentano il campione di carburante con i relativi detriti). Tenuto conto di tutti i predetti elementi probatori, sulla base del principio del “più probabile che non” deve ritenersi che la parte attrice abbia fornito la prova su di essa gravante, essendo emersi indizi gravi precisi e concordanti sui fatti dalla stessa rappresentati. A fronte di quanto sopra la società venditrice Servizi e
Gestioni, unica parte passivamente legittimata rispetto alla domanda attorea come sopra qualificata, non si è costituita e non ha fornito la prova liberatoria su essa gravante. Risulta, quindi, provato il nesso causale tra il vizio del carburante e il danno lamentato dall'attore nel quadro delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto di compravendita del carburante. Ai fini della quantificazione di tale danno è, poi, provato , sempre sulla base delle corrispondenti dichiarazioni del responsabile pag. 13/15 dell'officina, cioè del teste RI, che l'officina, in conseguenza della immissione nel motore del carburante viziato, ha ritenuto necessarie riparazioni indicate nel preventivo dei lavori depositato agli atti dalla parte attrice per un importo di euro € 9.322,63, preventivo che appare del tutto congruo tenuto conto dei vizi del carburante e delle conseguenze che essi notoriamente producono a carico dei componenti del veicolo riparati e/ o sostituiti. Tale danno, unitamente a quello integrato dal sostenimento dei costi per l'assistenza stradale, per euro 261,00 ( doc. 2 parte attrice) deve essere risarcito, in definitiva, dalla convenuta venditrice e, trattandosi di debito di valore, debbono essere riconosciuti sulla somma liquidata gli interessi moratori nella misura legale sull'importo devalutato, via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del pagamento effettuato dal danneggiato, al saldo effettuato dal danneggiante. Deve inoltre essere riconosciuto, sempre a titolo di risarcimento, sia l'importo del corrispettivo pagato per il carburante viziato, pari ad euro 100, sia l'importo di € 3.660,00 di cui alla fattura n.
178 dd. 03/06/2024 quale costo sostenuto per il noleggio dell'auto sostitutiva nel lasso di tempo intercorso tra la denuncia del danno alla Q8 ed in attesa dell'esito e/o dell'arrivo del perito ai fini della quantificazione dei danni oltre che per il tempo necessario alla riparazione del veicolo alla quale l'attrice ha proceduto a seguito di diniego del risarcimento. Quanto al riparto delle spese di lite, il convenuto contumace deve essere condannato a rimborsarle all'attrice mentre, sulla base del principio di causalità della lite, la parte attrice deve essere a sua volta condannata a rifonderle a non essendo quest'ultima legittimata dal lato CP_5
passivo della domanda.
pag. 14/15
PQM
1) Condanna a corrispondere a Controparte_3
a titolo di risarcimento del danno l'importo complessivo di Parte_1
euro 13.343,63 oltre agli interessi moratori nella misura legale sulla somma devalutata, via via rivalutata anno per anno dalla data del pagamento effettuato dal danneggiato, al saldo effettuato dal danneggiante;
2) Respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
3) respinge ogni altra eccezione e domanda formulata agli atti;
4) condanna a rimborsare a Controparte_3 [...]
le spese del primo grado del giudizio che si liquidano in Pt_1
complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5) condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese del primo grado del giudizio che si liquidano in
[...]
complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Rovereto il 15.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giulio Adilardi
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 630/2024
Il Tribunale Ordinario di Rovereto, CONTENZIOSO ORDINARIO, in persona del magistrato dot. Giulio Adilardi quale giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado
TRA
c.f. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Versini (C.F.
e dall'avv. Rodolfo Matteotti (C.F. C.F._2
) e domiciliata presso il loro studio sito in 38062 - C.F._3
Arco (TN) via Sant'Andrea n. 53 giusta procura in calce al presente atto (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente all'indirizzo di posta elettronica;
Email_1
attore
CONTRO con sede legale in Roma, Viale Controparte_1
dell'Oceano Indiano n. 13, (C.F.: , Partita I.V.A.: P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 CP_2
, munito dei necessari poteri a norma del vigente statuto sociale ed
[...]
in virtù di quelli conferitigli con procura del 20/07/2022 per atto Notaio dott. di Roma Rep. 154073 rogito n. 30463 registrata presso Persona_1
l'Ufficio territoriale di Roma al n. 21889 serie T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Silvia Francesca Colosimo ( C.F.
[...]
) del Foro di Roma per delega posta a margine del presente C.F._4
atto ed elettivamente in Trento, presso il collega Avv. Matteo Fasolato (
c.f.: ), via del Brennero 322 - 38121 Trento, in virtù C.F._5
di elezione di domicilio dell'avv. Silvia Francesca Colosimo ex art. 82 r.d.
22/1/1934 n. 37. I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere gli avvisi ai seguenti indirizzi e-mail:
e/o Email_2
Email_3
Convenuta
E
, c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
l.r.p.t., con sede legale in 00144 – Roma (RM), viale dell'Oceano Indiano,
n.13, pec: Email_4
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude nel merito: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accertata e dichiarata, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, la sussistenza dei vizi del carburante venduto nonché la responsabilità solidale delle società convenute in relazione all'evento per cui è causa : a) dichiarare la risoluzione del contratto di vendita e condannare la venditrice alla Controparte_4
restituzione del prezzo pagato per € 100,00; b) condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno nella misura di € 13.243,63 o pag. 2/15 nella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì dell'evento dannoso sino alla soddisfazione;
c) Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento e del procedimento di negoziazione assistita oltre ad iva, cpa e spese generali come per legge. La parte convenuta costituita così conclude nel merito: “Piaccia all.Ill.mo
Tribunale Adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via preliminare e nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata e carente della prova certa del necessario nesso causale tra il generico NON provato rifornimento del
09/11/2023 ed i danni lamentati e riparati con la fattura del 03/06/2024 di €
9322,63 su di un veicolo immatricolato nel 2017. . Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte attrice conviene in giudizio la Controparte_1
( d'ora innanzi semplicemente e la
[...] CP_1 [...]
chiedendo che sia condanna alle restituzioni ed ai Controparte_3
risarcimenti indicati nelle conclusioni. Espone che : è proprietaria dell'autovettura BMW G5K targata GE888WA che viene utilizzata anche dal compagno convivente, il signor;
la mattina del Persona_2
09/11/2023 la ricorrente si trovava in compagnia del compagno sig. Per_2
e della sig.ra ; verso le ore 09:30 circa si recavano presso la Persona_3
Stazione di servizio Q8 Easy n. 2249, sia in 38066 – Riva del Garda (TN), viale Rovereto SS240 dove effettuavano rifornimento di gasolio per l'importo di € 100,00 pagando in contanti;
il giorno successivo 10/11/2023
pag. 3/15 la ricorrente e il sig. a bordo del loro veicolo percorrevano Per_2
l'autostrada A4 con direzione Brescia (BS), tuttavia prima ancora di arrivare a destinazione il veicolo perdeva progressivamente potenza sino ad arrestarsi definitivamente e sul cruscotto compariva la spia rossa dell'avaria motore che impediva la prosecuzione della marcia;
immediatamente contattavano il servizio di soccorso Nidesti srl che trasportava la macchina presso l'officina Gardacar sas di RI IS & C. in Riva del Garda;
il
13/11/2023 il personale dell'officina, dopo aver ispezionato il veicolo, redigeva un preventivo di spesa per complessivi € 9.322,63 iva inclusa, imputando il guasto alla presenza di “gasolio sporco”; in data 27/12/2023 a mezzo dello scrivente procuratore veniva inoltrato alla società produttrice
Q8 formale reclamo per vizi del carburante con conseguente richiesta di risarcimento dei danni;
considerato l'ammontare dei danni, la ricorrente rimaneva in attesa dell'esito del reclamo nonché dell'eventuale incarico peritale da parte della Q8; con comunicazione dd. 12/03/2024 la convenuta
Q8 rigettava il reclamo in quanto “veniva denunciato in data 03/01/2024 quindi tardivamente rispetto ad una presunta erogazione di carburante avvenuta il giorno 09/11/2023 presso il PV 2249” come si evince dall'allegata lettera spedita per conoscenza anche al venditore diretto, la società ; essa attrice procedeva comunque CP_3 Controparte_3
con le riparazioni come da fattura n. 177 dd. 03.06.2024; attesa l'indisponibilità della convenuta essa attrice si è vista costretta ad istaurare il presente procedimento;
l'autovettura danneggiata è l'autovettura privata ad uso personale della ricorrente e del compagno, sicchè la normativa applicabile al caso di specie è il Codice del Consumo;
essa attrice agisce per la risoluzione del contratto di compravendita concluso in data pag. 4/15 09/11/2023 con la società che gestisce il Controparte_3
punto vendita Q8 Easy n. 2249 presso cui il carburante è stato acquistato in ragione dei difetti di conformità del carburante venduto con conseguente condanna della società venditrice , Controparte_3
alla restituzione del prezzo pagato pari ad € 100,00 oltre al risarcimento dei danni subiti per causa dei vizi della cosa venduta;
è inoltre richiesta la condanna in solido della al Controparte_1
risarcimento dei danni, sulla base della responsabilità extracontrattuale di quest'ultima in quanto produttrice del carburante viziato e ciò ai sensi dell'art. 114 Codice del Consumo in base al quale “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” cosicché nelle vendite “a catena”, come nel caso di specie, spettano all'acquirente di un bene difettoso due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore per l'ipotesi di difetto di conformità del bene e quella extracontrattuale esperibile contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
4 aprile 2024, n. 8893, Cass. Civ., Sez. II, 05.02.2015, n. 2115; Cass. Civ.,
Sez. III, 31.05.2005, n. 11612). ; il pagamento del gasolio è stato effettuato in contanti e senza richiedere la prenotazione dello scontrino, il quale, trattandosi di casse automatiche deve essere esplicitamente richiesto dall'utente prima del rifornimento altrimenti non viene erogato;
l'avvenuto acquisto del carburante poteva comunque essere provato a mezzo delle Part testimonianze;
il giorno successivo all'acquisto del carburante i signori e partivano per Brescia;
mentre si trovano a percorrere l'autostrada Per_2
A4 il veicolo perdeva progressivamente potenza fino a fermarsi definitamente e contemporaneamente sul cruscotto compariva la spia rossa pag. 5/15 dell'avaria motore che impediva la prosecuzione della marcia.
Immediatamente veniva contattato il servizio di soccorso Nidesti srl che trasportava la macchina presso l'officina Gardacar sas di RI IS &
C. in Riva del Garda;
dopo aver ispezionato il veicolo l'officina riscontrava danni al serbatoio,condotti e filtri carburante e altri che venivano imputati alla presenza di carburante sporco;
non poteva quindi dubitarsi che che il rifornimento di gasolio sia stato effettuato presso il Punto Vendita Q8 Easy
n. 2284 e che il veicolo una volta utilizzato nella giornata immediatamente successiva andava in avaria con ricorso al soccorso stradale, successiva diagnosi dell'officina ed esame dei componenti risultati danneggiati.
Esponeva la parte attrice, inoltre, che tali circostanze non erano state contestate dalla controparte la quale a si era limitata ad addurre a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria la “tardività della denuncia rispetto alla erogazione avvenuta il giorno 09/11/2023”. Chiariva in proposito che la denuncia era stata inviata a mezzo pec in data
27/12/2023 , entro il termine di 60 giorni dalla scoperta effettiva dei vizi avvenuta il 13/11/2023 quando l'officina consegnava il preventivo di riparazione comunicando che il danno era dovuto al carburante impuro come peraltro indicato nello stesso preventivo. Sosteneva inoltre che il termine decadenziale era comunque venuto meno a seguito delle modifiche al Codice del Consumo apportate dal D.Lgs. n.170/2021 entrate in vigore a partire dal 01/01/2022 , applicabile ai contratti di vendita tra consumatore evenditore successivi a tale data. In punto di quantum debeatur chiedeva oltre alla restituzione della somma di €100,00 quale prezzo pagato per la vendita del carburante viziato, il risarcimento dei danni subiti pari ad € 13.243,63 di cui € 9.322,63 quale costo delle pag. 6/15 riparazioni effettuate come risulta dalla fattura n. 177 del 03/06/2024, €
3.660,00 di cui alla fattura n. 178 dd. 03/06/2024 quale costo sostenuto per il noleggio dell'auto sostitutiva nel lasso di tempo intercorso tra la denuncia del danno alla Q8 ed in attesa dell'esito e/o dell'arrivo di un loro perito ai fini della quantificazione dei danni oltreché per il tempo necessario alla riparazione del veicolo alla quale si è proceduto a seguito di diniego della
Q8, € 261,00 quale costo per l'intervento del carro attrezzi, il tutto oltre interessi medio tempore maturati e rivalutazione monetaria. La
[...]
non si costituiva e rimaneva contumace per tutto il corso del Controparte_3
giudizio. Si costituiva la chiedendo la integrale reiezione delle CP_1
domande attoree. Esponeva: di aver verificato per tabulas la qualità del carburante approvvigionato all'epoca dei fatti indicati dall'attore in favore della suddetta area di servizio constatando che tutti gli scarichi di carburante precedenti e successivi alla data del 09/11/2023 risultavano idonei qualitativamente e regolarmente venduti;
che le dichiarazioni dell'istante erano carenti della dimostrazione certa del nesso eziologico tra il rifornimento del 9/11/2023 ed i danni asseriti, mancava la prova certa sia dell'acquisto del carburante presso il distributore indicato che dell'analisi del carburante da parte dei meccanici in sede di riparazioni;
che il carburante era obbligatoriamente controllato sia manualmente dal gestore e dall'autotrasportatore attraverso la c.d. battuta d'asta rossa sia costantemente attraverso le sonde computerizzate immerse nel carburante presente nelle cisterne interrate del distributore;
che la c.d. battuta d'asta infatti permette di verificare, se nel prodotto trasportato dalle autobotti e poi gettato nei serbatoi interrati, siano presenti o meno quantitativi di acqua e/o qualsiasi altra forma di contaminazione che possano renderlo inidoneo pag. 7/15 alla vendita;
che l'area di servizio era munita di sonde computerizzate che si trovavano immerse nel carburante presente nelle cisterne interrate e che costantemente controllano la qualità del prodotto presente nelle stesse e qualora, dovessero rilevare una qualsiasi anomalia nel carburante scandagliato, bloccano immediatamente l'impianto non erogando più carburante ai clienti;
i documenti depositati detti AD , precedenti e successivi al rifornimento indicato dalla ricorrente, dimostrano che i quantitativi erano stati tutti regolarmente controllati ed erano risultati conformi agli standard qualitativi richiesti e per questo scaricati nelle cisterne interrate;
che l'idoneità del carburante infine confermata anche dalla regolarità delle conseguenti e successive vendite. ; che i filtri posti su ciascuna pompa di erogazione del distributore permettevano in ogni caso di intercettare e bloccare l'eventuale sedimentazione o morchia, non perfettamente decantatasi nel fondo morto delle cisterne, bloccandone così il passaggio della stessa durante le erogazioni ai clienti;
; che pertanto per le ragioni sopra esposte non poteva ritenersi alcuna responsabilità della
Q8 o della , altra società convenuta e interamente Controparte_3
partecipata dalla Q8 che gestisce solo l'impianto di distribuzione suddetto, per i danni lamentati dalla parte attrice non avendo essi alcun nesso causale logico giuridico esclusivo con l'asserito rifornimento effettuato presso la suddetta area di servizio;
che si registrava inoltre la carenza del nesso causale tra il presunto danno patito e la condotta dell'agente atteso che l'attrice sosteneva di aver effettuato un generico e non provato rifornimento di carburante il giorno 09/11/2023 e che a seguito di questo, il proprio veicolo avrebbe subito dei danni arrestandosi il giorno dopo ovvero il
10/11/2023 mentre l'officina meccanica attestava che il veicolo era fermo pag. 8/15 dal 14/11/2023; inoltre l' officina meccanica procedeva alle riparazione emettendo fattura di riparazione il 03/06/2024 di oltre € 9000 senza procedere all'analisi del carburante presente nel serbatoio del veicolo attoreo, anche al fine di capire se i danni effettivamente potevano essere attribuiti ai continui rifornimenti eseguiti dal veicolo immatricolato nel
2017 o all' unico rifornimento del 9/11/2023, peraltro i eseguito sei mesi prima la riparazione avvenuta a giugno;
che il veicolo della ricorrente era stato immatricolato del 2017 quindi, 7 anni fa, sicchè le riparazioni effettuate di oltre € 9.000 dovevano considerarsi correlate alla vetustà del veicolo e comunque antieconomiche;
che la fattura prodotta dall'attrice a sostegno dei danni richiesti, non poteva costituire di per sé prova del danno, tanto più se proveniente dalla stessa parte e non accompagnata da una quietanza o da accettazione;
che non era ammissibile la testimonianza del meccanico essendo egli chiamato a rendere una valutazione ed un giudizio tecnico, inammissibile per un teste, sulla causa del guasto. La causa veniva indi istruita con l'acquisizione di documenti e l'escussione di testi e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 2.7.2025 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale evidenzia che alla fattispecie di causa non si applica il codice del consumo. L'attore formula una domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale del contratto di vendita di gasolio da autotrazione concluso con la convenuta, gestrice dell'impianto e con il produttore del carburante. Invero, nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale la ditta fornitrice debba rispondere, il consumatore può far valere nei pag. 9/15 confronti della ditta inadempiente i rimedi contemplati dell'art. 130, comma
2, del codice del consumo, il quale statuisce che: “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.” Tuttavia, tra i diritti che competono al consumatore, “nel caso di difetto di conformità”,
l'art. 130 del codice del consumo, al comma 2, non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento. Premesso che il ripristino della conformità del bene si riferisce al bene oggetto della vendita
(nella specie il gasolio) e non al bene eventualmente danneggiato in seguito all'utilizzo di quanto venduto, alla domanda proposta dall'attore non può trovare applicazione la disciplina del Codice del Consumo. Ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare nei confronti della ditta fornitrice le sue legittime pretese risarcitorie atteso che il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico italiano”, come disposto dal comma 1, dell'art. 135 del codice del consumo a norma del quale “Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.” Nella specie, tra le norme dell'ordinamento giuridico italiano che riconoscono il diritto al risarcimento del danno, deve annoverarsi l'articolo 1494 del codice civile, il quale, in materia di contratto di vendita, statuisce che: “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa.” A fronte della pag. 10/15 domanda risarcitoria avanzata dall'attore e delle motivazioni in fatto che la sorreggono, il Tribunale evidenzia che il menzionato art. 1494 c.c. riconosce espressamente in capo al venditore l'obbligo di risarcire i danni al compratore, quando il bene oggetto di vendita sia affetto da vizi, ipotesi che risulta applicabile in ogni caso, al caso di specie. E' inoltre pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'azione di risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c. possa essere esercitata anche isolatamente (per tutte Cass.
6044 del 2004). Qualificata l'azione esperita dall'attore quale azione intentata ai sensi dell'art. 1494 c.c., va precisato, anzitutto, sul piano della legittimazione passiva alla domanda, che unico soggetto passivamente legittimato è la parte venditrice e quindi nella spece la sola Servizi e
. La , quale produttore del Controparte_3 Controparte_5
carburante, è quindi un soggetto giuridico del tutto estraneo al contratto di vendita e non legittimato dal lato passivo della domanda. Ne deriva che non
è abilitato a contraddire sulla predetta domanda, come sopra qualificata e le sue deduzioni, eccezioni e domande debbono ritenersi tamquam non essent.
Venendo quindi al solo rapporto processuale che rileva nel caso di specie, cioè quello tra e Servizi e occorre muovere Parte_1 Controparte_3
dall'individuazione del riparto dell'onere probatorio. Su tale piano deve evidenziarsi che, come chiarito dalla migliore giurisprudenza di legittimità
(per tutte Cass., SU, sentenza n. 3.5.2019, n. 11748) la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria ma la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata quale responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo e quindi la violazione della lex contractus, per la presenza nella pag. 11/15 cosa venduta di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata. Si tratta di una responsabilità che prescinde da qualsiasi giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda esclusivamente sul danno obiettivo della esistenza dei vizi. Essa si traduce, quindi, nella soggezione del venditore al rimedio risarcitorio di cui può avvalersi il compratore, salvo che il venditore provi di aver ignorato senza sua colpa i vizi. In altri termini, la disciplina del riparto dell'onere della prova tra compratore e venditore non è riconducibile ai principi fissati dalla sentenza delle SSUU
n. 13533/2001 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento di risoluzione o risarcimento del danno ma il compratore resta tenuto a provare la esistenza dei vizi oltre che a dimostrare il nesso causale tra cosa consegnata e difetto. Il venditore, a sua volta, sarà tenuto a provare la mancanza di colpa qualora la controparte abbia dimostrato la pretesa inadempienza. In ottemperanza a tali principi, nel caso di specie l'attore è gravato dall'onere di provare che il prodotto venduto non aveva le qualità sue proprie in quanto frammisto a elementi impuri nonché il nesso causale tra tale vizio e i danni provocati alla vettura. Sul venditore incombe invece la prova liberatoria dell'assenza di colpa. Alla stregua dei criteri appena illustrati, il Tribunale ritiene che le risultanze istruttorie acquisite mediante le prove documentali e testimoniali espletate nel giudizio hanno permesso di accertare: che la parte attrice ha effettuato un rifornimento di gasolio in data 09/11/2023 per la propria auto di marca BMW presso la stazione di servizio gestita dalla convenuta (cfr. dichiarazione dei testi e ); che il veicolo quel giorno , dopo il Testimone_1 Persona_2
rifornimento, aveva percorso il solo tragitto Riva del Garda/Nago e ritorno pag. 12/15 e, quindi, pochi chilometri;
che il giorno successivo il veicolo ha percorso il tragitto Riva del Garda / Brescia e prima di arrivare in detta città si è bloccato ed è stato trasportato con il carro attrezzi presso l'officina
Gardacar di Riva del Garda (dichiarazioni dei testi e Persona_2
RI come confermate dal documento attestante l'assistenza stradale del
10.11.2025 - cfr. doc. 2 parte attrice); che sul veicolo sono stati eseguiti plurimi accertamenti e sostituita, inizialmente, la sola pompa del gasolio;
che tale iniziale operazione manutentiva non aveva eliminato il problema registratosi (cfr. dichiarazioni del responsabile dell'officina teste RI); che non essendosi dimostrato risolutivo il primo intervento si è provveduto allo smontaggio della pompa motore, riscontrando la presenza di sabbia e detriti vari nel carburante (cfr. sul punto le puntuali dichiarazioni rese dal teste RI, responsabile dell'officina,riscontrate dalle fotografie dallo stesso scattate, agli atti, che rappresentano il campione di carburante con i relativi detriti). Tenuto conto di tutti i predetti elementi probatori, sulla base del principio del “più probabile che non” deve ritenersi che la parte attrice abbia fornito la prova su di essa gravante, essendo emersi indizi gravi precisi e concordanti sui fatti dalla stessa rappresentati. A fronte di quanto sopra la società venditrice Servizi e
Gestioni, unica parte passivamente legittimata rispetto alla domanda attorea come sopra qualificata, non si è costituita e non ha fornito la prova liberatoria su essa gravante. Risulta, quindi, provato il nesso causale tra il vizio del carburante e il danno lamentato dall'attore nel quadro delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto di compravendita del carburante. Ai fini della quantificazione di tale danno è, poi, provato , sempre sulla base delle corrispondenti dichiarazioni del responsabile pag. 13/15 dell'officina, cioè del teste RI, che l'officina, in conseguenza della immissione nel motore del carburante viziato, ha ritenuto necessarie riparazioni indicate nel preventivo dei lavori depositato agli atti dalla parte attrice per un importo di euro € 9.322,63, preventivo che appare del tutto congruo tenuto conto dei vizi del carburante e delle conseguenze che essi notoriamente producono a carico dei componenti del veicolo riparati e/ o sostituiti. Tale danno, unitamente a quello integrato dal sostenimento dei costi per l'assistenza stradale, per euro 261,00 ( doc. 2 parte attrice) deve essere risarcito, in definitiva, dalla convenuta venditrice e, trattandosi di debito di valore, debbono essere riconosciuti sulla somma liquidata gli interessi moratori nella misura legale sull'importo devalutato, via via rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del pagamento effettuato dal danneggiato, al saldo effettuato dal danneggiante. Deve inoltre essere riconosciuto, sempre a titolo di risarcimento, sia l'importo del corrispettivo pagato per il carburante viziato, pari ad euro 100, sia l'importo di € 3.660,00 di cui alla fattura n.
178 dd. 03/06/2024 quale costo sostenuto per il noleggio dell'auto sostitutiva nel lasso di tempo intercorso tra la denuncia del danno alla Q8 ed in attesa dell'esito e/o dell'arrivo del perito ai fini della quantificazione dei danni oltre che per il tempo necessario alla riparazione del veicolo alla quale l'attrice ha proceduto a seguito di diniego del risarcimento. Quanto al riparto delle spese di lite, il convenuto contumace deve essere condannato a rimborsarle all'attrice mentre, sulla base del principio di causalità della lite, la parte attrice deve essere a sua volta condannata a rifonderle a non essendo quest'ultima legittimata dal lato CP_5
passivo della domanda.
pag. 14/15
PQM
1) Condanna a corrispondere a Controparte_3
a titolo di risarcimento del danno l'importo complessivo di Parte_1
euro 13.343,63 oltre agli interessi moratori nella misura legale sulla somma devalutata, via via rivalutata anno per anno dalla data del pagamento effettuato dal danneggiato, al saldo effettuato dal danneggiante;
2) Respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
3) respinge ogni altra eccezione e domanda formulata agli atti;
4) condanna a rimborsare a Controparte_3 [...]
le spese del primo grado del giudizio che si liquidano in Pt_1
complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5) condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese del primo grado del giudizio che si liquidano in
[...]
complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Rovereto il 15.7.2025.
Il Giudice
Dott. Giulio Adilardi
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