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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3018/2022 R.G. promossa da
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Sciancalepore, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Bergamo, Piazzale della Repubblica, 1, CONTRO
(p. iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giustino Massaro e Giovanna Marobbio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanna Marobbio sito in Varese, via Vittorio Veneto, 11b,
Le parti hanno concluso come risulta dagli atti.
Oggetto: risoluzione di contratto per inadempimento e risarcimento danni. MOTIVI
(di seguito, CC) ha introdotto questo processo per Parte_1 ottenere la risoluzione per inadempimento della controparte di un pagina 1 di 9 contratto che aveva concluso nel 2018 con (di seguito, CP_1
relativo all'adeguamento di un suo software aziendale e la CP_1 condanna della stessa alla restituzione delle somme che aveva CP_1 ricevuto in base a tale contratto, pari a 23.815 euro, iva esclusa, e a rifonderle i danni che aveva subito in conseguenza dell'inadempimento, pari a 24.831,52 euro o alla somma maggiore o minore da accertare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
CC ha precisato, nel suo atto di citazione, di svolgere in tutta Italia
“l'attività di ispezione di tipo “A”, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per la valutazione della conformità ai requisiti di salute e sicurezza, mediante verifiche periodiche e straordinarie
(VPS) di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 e della Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002”, e “verifiche, controlli, prove e misure finalizzate a garantire la sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro in presenza di sorgenti di rischio, con particolare riferimento ai campi elettromagnetici, alle radiazioni ottiche artificiali, al rischio da contatti indiretti per le apparecchiature elettromedicali e in generale quanto legato all'uso di impianti di servizio e tecnologici alimentati elettricamente”. CC ha precisato che si avvaleva di un sistema operativo denominato
“GOV – Gestione Ordini e Verifiche”, che consentiva la
“memorizzazione” di informazioni, l'esecuzione di calcoli e la redazione di verbali, rapporti di verifica e relazioni tecniche nell'ambito delle suddette attività, e, in generale, “di gestire l'amministrazione e la clientela”. L'attrice ha aggiunto che, per ottenere un “sistema più performante e fruibile da remoto, sia dai propri collaboratori, sia dalla clientela finale”, aveva chiesto (evidentemente nel 2018) a se era CP_1 disposta a “sviluppare la migrazione” del sistema operativo appena descritto “verso un applicativo di tipo web client accessibile in rete da tutti gli utenti abilitati”. CC ha quindi allegato di aver concluso con il 12 gennaio CP_1
pagina 2 di 9 2018, un accordo di riservatezza e che il 7 maggio 2018, le CP_1 aveva inviato una proposta riguardante “tutte le attività legate alla migrazione del citato programma verso un applicativo di tipo web client accessibile in rete da tutti gli utenti abilitati, nonché l'acquisto di un eventuale certificato di garanzia SSL per la protezione dei dati, per il prezzo finale di € 24.265,00 con termine per l'esecuzione dell'opera fissato in 120 giorni”. Nell'atto di citazione è inoltre scritto che le parti avevano proseguito le trattative fino alla seconda proposta di trasmessa all'attrice l'8 agosto 2018, per un CP_1 prezzo complessivo per tutte le attività da svolgere in relazione alla
“migrazione” del suddetto applicativo per un prezzo complessivo di 32.500, iva esclusa, e con la previsione dell'esecuzione del lavoro in 188 giorni. La difesa di ha aggiunto che nonostante avesse ottenuto Parte_ CP_1 tutti i dati necessari per “elaborare” l'applicativo informatico, non aveva portato a compimento l'incarico che aveva assunto nei termini previsti e aveva protratto la sua attività fino al 2020. Il 31 marzo di quell'anno aveva anzi inviato alla committente un messaggio CP_1 di posta elettronica con cui aveva comunicato la sua intenzione di
“cedere le attività di sviluppo e gestione del progetto “GOV” alla società TA … essendo venute meno le condizioni tecniche ed economiche che giustifichino il coinvolgimento di ” (queste CP_1 sono le parole usate dal legale rappresentante di nel messaggio CP_1 in questione, prodotto come doc. 8 di parte attrice).
CC, non avendo ottenuto il risultato previsto nel contratto, ha comunicato a con messaggio di posta elettronica inviato il 10 CP_1 novembre 2020 dal suo difensore, di voler considerare risolto tale contratto per grave inadempimento della stessa e ha chiesto la CP_1 restituzione delle somme che aveva pagato. L'attrice ha sostenuto che l'inadempimento contrattuale di le CP_1 aveva anche causato un danno patrimoniale corrispondente al costo del finanziamento bancario che ha richiesto per pagare la fornitura del software, finanziamento bancario acceso nel 2019 per la somma pagina 3 di 9 di 23.000 euro, che considerato il tasso di interesse applicato, comportava un costo quantificato in 24.831,52 euro. si è costituita e ha affermato che CC aveva iniziato le CP_1 trattative per la conclusione del suddetto contratto dopo che era venuta a conoscenza di un bando per un finanziamento statale a fondo perduto per il 50% per lo “sviluppo informatico” delle aziende. ha precisato di aver messo a disposizione della sua CP_1 controparte, “tra settembre/ottobre 2018”, la “prima versione dell'applicativo su cui iniziavano le prove”. Le difficoltà nel procedere dei lavori di adeguamento dell'applicativo erano però subito emerse con le “ripetute richieste di modifiche ed integrazioni in fase di test” da parte di Pt_1
Più precisamente, la convenuta ha sostenuto che tali difficoltà sono state causate dal fatto che il suo referente in questa vicenda, all'interno dell'organizzazione aziendale di era l'ing. Parte_ [...]
, che aveva scarsa “dimestichezza” con le questioni CP_2 informatiche che dovevano essere affrontate. Questa situazione avrebbe portato alla sostanziale mancata collaborazione da parte di nel fornire chiare le “indicazioni indispensabili alla Parte_ realizzazione delle specifiche tecniche per lo sviluppo del software”. ha quindi sostenuto che la mancata realizzazione del CP_1 programma negoziale non è stato dovuto ad una sua condotta colposa, ma alla mancata collaborazione della controparte, come previsto nel contratto e ha richiamato a tal fine (v. anche le dichiarazioni del legale rappresentante della convenuta nel corso dell'udienza del 18 settembre 2024, in sede di interrogatorio formale) le clausole contenute nel punto 3.1.1. dell'offerta contrattuale del 7 maggio 2018, approvata da (secondo quanto Parte_ dichiarato dal legale rappresentante di nel corso dell'udienza CP_1 del 18 settembre 2024, la successiva proposta dell'8 agosto 2018 non sarebbe stata approvata da , clausole che prevedevano appunto Parte_ la predisposizione di tali specifiche tecniche. pagina 4 di 9 Si deve ora evidenziare che appare corretto qualificare come appalto il contratto concluso dalle parti, come sostenuto dal difensore dell'attrice. si è infatti evidentemente obbligata a predisporre l'applicativo CP_1 web client che serviva alla committente nel termine concordato a fronte del pagamento di una somma di denaro. era quindi tenuta ad eseguire la suddetta obbligazione, CP_1 ottenendo il risultato previsto nell'accordo con la sua controparte. La convenuta avrebbe potuto evitare di essere considerata inadempiente soltanto se avesse fornito la prova che il mancato adempimento nel termine concordato era stato cagionato dall'impossibilità di eseguire la prestazione per una causa a lei non imputabile, come previsto dall'art. 1218 c.c. La convenuta ha in sostanza allegato che l'impossibilità della prestazione era dovuta alla mancata approvazione delle specifiche tecniche che doveva giungere da Pt_1
Si deve al riguardo rilevare che l'attrice ha sottolineato di aver fatto tutto quanto le spettava per consentire alla controparte l'esecuzione dell'opera richiesta, considerata comunque l'assenza nell'ambito della sua organizzazione aziendale di personale con competenze tali da consentirle di interloquire nel dettaglio sugli aspetti tecnici della vicenda. L'attrice ha del resto precisato che tale mancanza di figure tecniche specialistiche è stata la ragione che ha imposto di rivolgersi alla convenuta per la realizzazione del suddetto applicativo informatico.
Deve ora essere rilevato che, anche senza approfondire queste considerazioni dell'attrice, la convenuta ha in ogni caso omesso di fornire una prova adeguata del fatto che la mancata approvazione delle specifiche tecniche da parte dell'attrice sia dipesa da negligenza di quest'ultima e non, come appare invece ragionevole ritenere, dai continui problemi di funzionamento che il software di prova che era stato fornito da ha continuato a manifestare nel CP_1 periodo di tempo precedente alla lettera del difensore di CC del 10 pagina 5 di 9 novembre 2020.
Sono in particolare apparsi generici e valutativi i capitoli di prova testimoniale proposti da controparte su questo punto. Si riportano i capitoli apparentemente più pertinenti proposti dalla convenuta e identificati con i numeri 11 e 14 nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c. della convenuta: “Vero è che l'ing. Controparte_2 forniva informazioni incomplete e frammentarie?” (è un capitolo evidentemente generico e valutativo); “Vero è che le richieste di venivano modificate sempre a valle, dopo la prova dei test Pt_1 comunque conformi alle specifiche precedentemente formulate da
” (è un capitolo generico, dato che non fornisce chiari Pt_1 riferimenti sui tempi e sulle modalità di comunicazione delle nuove richieste di e appare comunque irrilevante, dato che quello che Parte_ contava era stabilire se le richieste di erano arbitrarie o se erano Parte_ connesse a problemi riguardanti la funzionalità dell'applicativo informatico, tenuto anche conto che l'organizzazione aziendale di non comprendeva esperti in materia informatica e che era Parte_ comunque compito della convenuta fornire un applicativo efficiente).
è quindi tenuta a restituire le somme ricevute da ai sensi CP_1 Parte_ dell'art. 1453 c.c. Deve al riguardo essere rilevato che le parti concordano nella sostanza sul fatto che la comunicazione di del marzo 2020 non CP_1 dimostra che sia stata concordata una cessione del contratto dalla stessa alla società TA con l'approvazione di CP_1 Pt_1
La comunicazione del difensore di del novembre del 2020 non Parte_ era idonea a risolvere il contratto, dato che non rientrava in alcuna fattispecie di risoluzione stragiudiziale del contratto prevista dal codice civile (non era qualificabile, in particolare, come diffida ad adempiere, non contenendo l'intimazione a ad adempiere in CP_1 un congruo termine a pena della risoluzione del contratto). Per quanto le parti abbiano nei fatti dimostrato di considerare conclusa la pagina 6 di 9 loro collaborazione, il contratto in esame deve quindi essere considerato risolto giudizialmente con questa sentenza.
Deve ora essere esaminato se ha diritto, oltre alla restituzione Parte_ delle somme corrisposte a a in base al contratto in esame, CP_1 anche ad una somma a titolo di risarcimento danni, sempre in forza dell'art. 1453 c.c. Per come è stata impostata la relativa domanda, si deve valutare se deve essere risarcita per gli eventuali maggiori costi che dovrà Parte_ eventualmente sostenere per ottenere l'applicativo informatico sopra descritto. CC ha ammesso di aver ricevuto un finanziamento statale per l'ammodernamento informatico della sua azienda per un importo superiore a 10.000 euro. CC ha inoltre ammesso di non aver ricevuto richieste di restituzione delle somme ottenute con tale finanziamento e ha allegato di essersi tempestivamente attivata per ottenere altrimenti l'applicativo informatico che si era obbligata a realizzare. CP_1
Si ritiene comunque che la questione relativa alle somme ricevute da con il finanziamento statale a fondo perduto non abbia in realtà Parte_ rilevanza per determinare i maggiori costi che l'attrice dovrà sostenere per conseguire il software.
Si deve inoltre precisare che non ha fornito elementi utili per Parte_ giungere alla conclusione che la stessa dovrà sostenere costi maggiori di quelli inizialmente previsti per ottenere il software con un contratto di appalto concluso con un'altra società.
Non è rilevante a tal fine la produzione della copia del contratto di finanziamento bancario nel 2019, ovvero prima dell'interruzione dei rapporti tra le parti.
Tale finanziamento è stato infatti con ogni evidenza ottenuto per pagare in base agli accordi raggiunti dall'attrice con tale CP_1 società e non offre quindi alcun elemento idoneo a comprendere se dovrà pagare l'eventuale nuova fornitura del software ad un Parte_ prezzo superiore a quello previsto con il contratto del 2018 e che ora pagina 7 di 9 deve essere dichiarato risolto.
La domanda di CC diretta ad ottenere un risarcimento del danno deve pertanto essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova che gravava sull'attrice. Le somme che devono essere restituite a devono essere gravate Parte_ degli interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
Considerata la natura del credito, non appare giustificata la richiesta di una rivalutazione monetaria per tali importi.
Considerata la parziale soccombenza di e che aveva Parte_ CP_1 proposto di conciliare la vicenda con il versamento all'attrice di una somma minore rispetto a quella oggetto della condanna che segue, sussistono i presupposti per compensare tra le parti un terzo delle spese di lite e per condannare a rifondere ad i restanti due CP_1 Parte_ terzi delle sue spese di lite, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede: accertato che il grave inadempimento di con riferimento CP_1 alle obbligazioni assunte dalla stessa con il contratto, concluso dalle parti nel 2018, per la fornitura da parte della CP_1 dell'applicativo informatico descritto in motivazione, dichiara risolto tale contratto per il grave inadempimento della convenuta e condanna a restituire ad la somma di 23.815 CP_1 Parte_1 euro, ricevuta complessivamente in base a tale contratto, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
Respinge la domanda di diretta ad ottenere la condanna di Parte_1 al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni CP_1 per la risoluzione per inadempimento del suddetto contratto.
Compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna CP_1
a rifondere ad i restanti due terzi delle spese di lite
[...] Parte_1 dalla stessa sostenute, che liquida, tali due terzi, in 363,33 euro per esborsi e 5.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali ed pagina 8 di 9 accessori di legge, se dovuti.
Varese, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3018/2022 R.G. promossa da
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Sciancalepore, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Bergamo, Piazzale della Repubblica, 1, CONTRO
(p. iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giustino Massaro e Giovanna Marobbio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanna Marobbio sito in Varese, via Vittorio Veneto, 11b,
Le parti hanno concluso come risulta dagli atti.
Oggetto: risoluzione di contratto per inadempimento e risarcimento danni. MOTIVI
(di seguito, CC) ha introdotto questo processo per Parte_1 ottenere la risoluzione per inadempimento della controparte di un pagina 1 di 9 contratto che aveva concluso nel 2018 con (di seguito, CP_1
relativo all'adeguamento di un suo software aziendale e la CP_1 condanna della stessa alla restituzione delle somme che aveva CP_1 ricevuto in base a tale contratto, pari a 23.815 euro, iva esclusa, e a rifonderle i danni che aveva subito in conseguenza dell'inadempimento, pari a 24.831,52 euro o alla somma maggiore o minore da accertare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
CC ha precisato, nel suo atto di citazione, di svolgere in tutta Italia
“l'attività di ispezione di tipo “A”, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per la valutazione della conformità ai requisiti di salute e sicurezza, mediante verifiche periodiche e straordinarie
(VPS) di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 e della Direttiva Ministeriale 11 marzo 2002”, e “verifiche, controlli, prove e misure finalizzate a garantire la sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro in presenza di sorgenti di rischio, con particolare riferimento ai campi elettromagnetici, alle radiazioni ottiche artificiali, al rischio da contatti indiretti per le apparecchiature elettromedicali e in generale quanto legato all'uso di impianti di servizio e tecnologici alimentati elettricamente”. CC ha precisato che si avvaleva di un sistema operativo denominato
“GOV – Gestione Ordini e Verifiche”, che consentiva la
“memorizzazione” di informazioni, l'esecuzione di calcoli e la redazione di verbali, rapporti di verifica e relazioni tecniche nell'ambito delle suddette attività, e, in generale, “di gestire l'amministrazione e la clientela”. L'attrice ha aggiunto che, per ottenere un “sistema più performante e fruibile da remoto, sia dai propri collaboratori, sia dalla clientela finale”, aveva chiesto (evidentemente nel 2018) a se era CP_1 disposta a “sviluppare la migrazione” del sistema operativo appena descritto “verso un applicativo di tipo web client accessibile in rete da tutti gli utenti abilitati”. CC ha quindi allegato di aver concluso con il 12 gennaio CP_1
pagina 2 di 9 2018, un accordo di riservatezza e che il 7 maggio 2018, le CP_1 aveva inviato una proposta riguardante “tutte le attività legate alla migrazione del citato programma verso un applicativo di tipo web client accessibile in rete da tutti gli utenti abilitati, nonché l'acquisto di un eventuale certificato di garanzia SSL per la protezione dei dati, per il prezzo finale di € 24.265,00 con termine per l'esecuzione dell'opera fissato in 120 giorni”. Nell'atto di citazione è inoltre scritto che le parti avevano proseguito le trattative fino alla seconda proposta di trasmessa all'attrice l'8 agosto 2018, per un CP_1 prezzo complessivo per tutte le attività da svolgere in relazione alla
“migrazione” del suddetto applicativo per un prezzo complessivo di 32.500, iva esclusa, e con la previsione dell'esecuzione del lavoro in 188 giorni. La difesa di ha aggiunto che nonostante avesse ottenuto Parte_ CP_1 tutti i dati necessari per “elaborare” l'applicativo informatico, non aveva portato a compimento l'incarico che aveva assunto nei termini previsti e aveva protratto la sua attività fino al 2020. Il 31 marzo di quell'anno aveva anzi inviato alla committente un messaggio CP_1 di posta elettronica con cui aveva comunicato la sua intenzione di
“cedere le attività di sviluppo e gestione del progetto “GOV” alla società TA … essendo venute meno le condizioni tecniche ed economiche che giustifichino il coinvolgimento di ” (queste CP_1 sono le parole usate dal legale rappresentante di nel messaggio CP_1 in questione, prodotto come doc. 8 di parte attrice).
CC, non avendo ottenuto il risultato previsto nel contratto, ha comunicato a con messaggio di posta elettronica inviato il 10 CP_1 novembre 2020 dal suo difensore, di voler considerare risolto tale contratto per grave inadempimento della stessa e ha chiesto la CP_1 restituzione delle somme che aveva pagato. L'attrice ha sostenuto che l'inadempimento contrattuale di le CP_1 aveva anche causato un danno patrimoniale corrispondente al costo del finanziamento bancario che ha richiesto per pagare la fornitura del software, finanziamento bancario acceso nel 2019 per la somma pagina 3 di 9 di 23.000 euro, che considerato il tasso di interesse applicato, comportava un costo quantificato in 24.831,52 euro. si è costituita e ha affermato che CC aveva iniziato le CP_1 trattative per la conclusione del suddetto contratto dopo che era venuta a conoscenza di un bando per un finanziamento statale a fondo perduto per il 50% per lo “sviluppo informatico” delle aziende. ha precisato di aver messo a disposizione della sua CP_1 controparte, “tra settembre/ottobre 2018”, la “prima versione dell'applicativo su cui iniziavano le prove”. Le difficoltà nel procedere dei lavori di adeguamento dell'applicativo erano però subito emerse con le “ripetute richieste di modifiche ed integrazioni in fase di test” da parte di Pt_1
Più precisamente, la convenuta ha sostenuto che tali difficoltà sono state causate dal fatto che il suo referente in questa vicenda, all'interno dell'organizzazione aziendale di era l'ing. Parte_ [...]
, che aveva scarsa “dimestichezza” con le questioni CP_2 informatiche che dovevano essere affrontate. Questa situazione avrebbe portato alla sostanziale mancata collaborazione da parte di nel fornire chiare le “indicazioni indispensabili alla Parte_ realizzazione delle specifiche tecniche per lo sviluppo del software”. ha quindi sostenuto che la mancata realizzazione del CP_1 programma negoziale non è stato dovuto ad una sua condotta colposa, ma alla mancata collaborazione della controparte, come previsto nel contratto e ha richiamato a tal fine (v. anche le dichiarazioni del legale rappresentante della convenuta nel corso dell'udienza del 18 settembre 2024, in sede di interrogatorio formale) le clausole contenute nel punto 3.1.1. dell'offerta contrattuale del 7 maggio 2018, approvata da (secondo quanto Parte_ dichiarato dal legale rappresentante di nel corso dell'udienza CP_1 del 18 settembre 2024, la successiva proposta dell'8 agosto 2018 non sarebbe stata approvata da , clausole che prevedevano appunto Parte_ la predisposizione di tali specifiche tecniche. pagina 4 di 9 Si deve ora evidenziare che appare corretto qualificare come appalto il contratto concluso dalle parti, come sostenuto dal difensore dell'attrice. si è infatti evidentemente obbligata a predisporre l'applicativo CP_1 web client che serviva alla committente nel termine concordato a fronte del pagamento di una somma di denaro. era quindi tenuta ad eseguire la suddetta obbligazione, CP_1 ottenendo il risultato previsto nell'accordo con la sua controparte. La convenuta avrebbe potuto evitare di essere considerata inadempiente soltanto se avesse fornito la prova che il mancato adempimento nel termine concordato era stato cagionato dall'impossibilità di eseguire la prestazione per una causa a lei non imputabile, come previsto dall'art. 1218 c.c. La convenuta ha in sostanza allegato che l'impossibilità della prestazione era dovuta alla mancata approvazione delle specifiche tecniche che doveva giungere da Pt_1
Si deve al riguardo rilevare che l'attrice ha sottolineato di aver fatto tutto quanto le spettava per consentire alla controparte l'esecuzione dell'opera richiesta, considerata comunque l'assenza nell'ambito della sua organizzazione aziendale di personale con competenze tali da consentirle di interloquire nel dettaglio sugli aspetti tecnici della vicenda. L'attrice ha del resto precisato che tale mancanza di figure tecniche specialistiche è stata la ragione che ha imposto di rivolgersi alla convenuta per la realizzazione del suddetto applicativo informatico.
Deve ora essere rilevato che, anche senza approfondire queste considerazioni dell'attrice, la convenuta ha in ogni caso omesso di fornire una prova adeguata del fatto che la mancata approvazione delle specifiche tecniche da parte dell'attrice sia dipesa da negligenza di quest'ultima e non, come appare invece ragionevole ritenere, dai continui problemi di funzionamento che il software di prova che era stato fornito da ha continuato a manifestare nel CP_1 periodo di tempo precedente alla lettera del difensore di CC del 10 pagina 5 di 9 novembre 2020.
Sono in particolare apparsi generici e valutativi i capitoli di prova testimoniale proposti da controparte su questo punto. Si riportano i capitoli apparentemente più pertinenti proposti dalla convenuta e identificati con i numeri 11 e 14 nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 2 c.p.c. della convenuta: “Vero è che l'ing. Controparte_2 forniva informazioni incomplete e frammentarie?” (è un capitolo evidentemente generico e valutativo); “Vero è che le richieste di venivano modificate sempre a valle, dopo la prova dei test Pt_1 comunque conformi alle specifiche precedentemente formulate da
” (è un capitolo generico, dato che non fornisce chiari Pt_1 riferimenti sui tempi e sulle modalità di comunicazione delle nuove richieste di e appare comunque irrilevante, dato che quello che Parte_ contava era stabilire se le richieste di erano arbitrarie o se erano Parte_ connesse a problemi riguardanti la funzionalità dell'applicativo informatico, tenuto anche conto che l'organizzazione aziendale di non comprendeva esperti in materia informatica e che era Parte_ comunque compito della convenuta fornire un applicativo efficiente).
è quindi tenuta a restituire le somme ricevute da ai sensi CP_1 Parte_ dell'art. 1453 c.c. Deve al riguardo essere rilevato che le parti concordano nella sostanza sul fatto che la comunicazione di del marzo 2020 non CP_1 dimostra che sia stata concordata una cessione del contratto dalla stessa alla società TA con l'approvazione di CP_1 Pt_1
La comunicazione del difensore di del novembre del 2020 non Parte_ era idonea a risolvere il contratto, dato che non rientrava in alcuna fattispecie di risoluzione stragiudiziale del contratto prevista dal codice civile (non era qualificabile, in particolare, come diffida ad adempiere, non contenendo l'intimazione a ad adempiere in CP_1 un congruo termine a pena della risoluzione del contratto). Per quanto le parti abbiano nei fatti dimostrato di considerare conclusa la pagina 6 di 9 loro collaborazione, il contratto in esame deve quindi essere considerato risolto giudizialmente con questa sentenza.
Deve ora essere esaminato se ha diritto, oltre alla restituzione Parte_ delle somme corrisposte a a in base al contratto in esame, CP_1 anche ad una somma a titolo di risarcimento danni, sempre in forza dell'art. 1453 c.c. Per come è stata impostata la relativa domanda, si deve valutare se deve essere risarcita per gli eventuali maggiori costi che dovrà Parte_ eventualmente sostenere per ottenere l'applicativo informatico sopra descritto. CC ha ammesso di aver ricevuto un finanziamento statale per l'ammodernamento informatico della sua azienda per un importo superiore a 10.000 euro. CC ha inoltre ammesso di non aver ricevuto richieste di restituzione delle somme ottenute con tale finanziamento e ha allegato di essersi tempestivamente attivata per ottenere altrimenti l'applicativo informatico che si era obbligata a realizzare. CP_1
Si ritiene comunque che la questione relativa alle somme ricevute da con il finanziamento statale a fondo perduto non abbia in realtà Parte_ rilevanza per determinare i maggiori costi che l'attrice dovrà sostenere per conseguire il software.
Si deve inoltre precisare che non ha fornito elementi utili per Parte_ giungere alla conclusione che la stessa dovrà sostenere costi maggiori di quelli inizialmente previsti per ottenere il software con un contratto di appalto concluso con un'altra società.
Non è rilevante a tal fine la produzione della copia del contratto di finanziamento bancario nel 2019, ovvero prima dell'interruzione dei rapporti tra le parti.
Tale finanziamento è stato infatti con ogni evidenza ottenuto per pagare in base agli accordi raggiunti dall'attrice con tale CP_1 società e non offre quindi alcun elemento idoneo a comprendere se dovrà pagare l'eventuale nuova fornitura del software ad un Parte_ prezzo superiore a quello previsto con il contratto del 2018 e che ora pagina 7 di 9 deve essere dichiarato risolto.
La domanda di CC diretta ad ottenere un risarcimento del danno deve pertanto essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova che gravava sull'attrice. Le somme che devono essere restituite a devono essere gravate Parte_ degli interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
Considerata la natura del credito, non appare giustificata la richiesta di una rivalutazione monetaria per tali importi.
Considerata la parziale soccombenza di e che aveva Parte_ CP_1 proposto di conciliare la vicenda con il versamento all'attrice di una somma minore rispetto a quella oggetto della condanna che segue, sussistono i presupposti per compensare tra le parti un terzo delle spese di lite e per condannare a rifondere ad i restanti due CP_1 Parte_ terzi delle sue spese di lite, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede: accertato che il grave inadempimento di con riferimento CP_1 alle obbligazioni assunte dalla stessa con il contratto, concluso dalle parti nel 2018, per la fornitura da parte della CP_1 dell'applicativo informatico descritto in motivazione, dichiara risolto tale contratto per il grave inadempimento della convenuta e condanna a restituire ad la somma di 23.815 CP_1 Parte_1 euro, ricevuta complessivamente in base a tale contratto, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
Respinge la domanda di diretta ad ottenere la condanna di Parte_1 al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni CP_1 per la risoluzione per inadempimento del suddetto contratto.
Compensa tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna CP_1
a rifondere ad i restanti due terzi delle spese di lite
[...] Parte_1 dalla stessa sostenute, che liquida, tali due terzi, in 363,33 euro per esborsi e 5.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali ed pagina 8 di 9 accessori di legge, se dovuti.
Varese, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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