Articolo 8 della Legge 24 aprile 1941, n. 392
Articolo 7
Versione
11 giugno 1941
Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX sono abrogati: il numero 3 dell'art. 2 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e, per quanto riguarda gli Uffici giudiziari, i capoversi dell'art. 331 dello stesso testo unico e il R. decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1668, salvi i rimborsi delle spese anticipate dai Comuni fino al 31 dicembre 1940-XIX che saranno effettuati secondo le norme vigenti; nonche' tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

Data a Roma, addi' 24 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PUTZOLU - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Entrata in vigore il 11 giugno 1941