Trib. Lecco, sentenza 21/12/2025, n. 572
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Pagamento indebito

    Il Tribunale ha ritenuto che la resistente avesse diritto a trattenere una parte della fideiussione per i danni subiti, ma che l'importo riscosso fosse superiore a quanto dovuto. Pertanto, la resistente è stata condannata alla restituzione della somma eccedente.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    Le spese legali seguono la soccombenza e sono state liquidate a carico della resistente.

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Il Tribunale di Lecco, Sezione Prima, in persona del GOP Mariachiara Arrighi, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società ricorrente contro un'altra società resistente, avente ad oggetto la restituzione di somme indebitamente percepite a fronte dell'escussione di una fideiussione. La ricorrente chiedeva la condanna della resistente al pagamento di € 24.028,23, importo ritenuto indebitamente percepito ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi di mora, lamentando che la fideiussione era stata escussa nonostante l'immobile locato fosse stato riconsegnato in buono stato e che alcuni danni contestati non le fossero imputabili. A tal fine, la ricorrente invocava l'art. 1590 c.c. e contestava la quantificazione degli interventi richiesti, in particolare quelli relativi al cancello, attribuibili a un sinistro causato da terzi, e la tinteggiatura. La resistente, invece, chiedeva il rigetto delle domande attoree, sostenendo la diversità dei contratti di locazione intercorsi e l'addebito dei danni subiti dall'immobile al momento della riconsegna, avvenuta nel marzo 2023, in violazione degli obblighi contrattuali della conduttrice. In via subordinata, chiedeva l'accertamento dei danni per escutere la fideiussione e l'ammissione di prove testimoniali e CTU.

Il Tribunale, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente, ritenendola inammissibile per intervenuto giudicato interno. Nel merito, ha accertato che non vi era continuità tra i contratti di locazione intercorsi, ma che si trattava di due contratti distinti, il primo risolto consensualmente nel 2017 e il secondo stipulato con decorrenza 1° novembre 2017. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 9 del nuovo contratto, la sub-conduttrice si era obbligata a restituire l'immobile nello stato in cui l'aveva ricevuto, salvo normale deperimento d'uso, e che gli allacciamenti, presenti all'inizio del contratto, erano assenti alla riconsegna, circostanza pacificamente ammessa dalla ricorrente. La fideiussione, prevista a garanzia anche per i danni, era stata escussa per un importo di € 24.028,23. A seguito di CTU, disposta per verificare lo stato dell'immobile e la congruità dei costi di ripristino, è emersa la sussistenza di danni per € 17.614,84, di cui € 12.336,17 per il ripristino dell'impianto elettrico e € 3.709,97 per i bagni, ritenuti necessari a causa del difetto di diligenza della ricorrente. Non sono stati liquidati i danni al cancello, imputabili a terzi. Pertanto, la resistente è stata condannata alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 7.892,09, pari alla differenza tra l'importo escusso e quello accertato, oltre interessi legali. Le spese di lite sono state poste a carico della resistente soccombente, mentre quelle di CTU sono state poste a carico solidale delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecco, sentenza 21/12/2025, n. 572
    Giurisdizione : Trib. Lecco
    Numero : 572
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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