Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1666/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1666/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 25.09.2024, congiuntamente da:
, nato a [...], il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
) e residente in [...]
92,
e nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_2
) e residente in [...]
92, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maura Banti del Foro di
Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), Piazza XXIV Maggio 7/8/9, giuste procure in atti;
1
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024, Pt_1
e premettendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Pescia (PT) in data 29.04.1990, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 01.10.1990) e (il 20.09.1993), entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti evidenziavano che il rapporto matrimoniale, dapprima felice e soddisfacente, successivamente si incrinava, perdendo così quei contenuti di natura materiale e spirituale che sono alla base del vincolo coniugale, rendendo di fatto, intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Pronuncia della domanda cumulativa di separazione e di divorzio ai sensi e per l'effetto degli artt. 473 bis 49; 473 bis 51 c.p.c, con ordine alia cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza relativa alia separazione personale, munita del passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pescia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2) Il Sig. si impegna al pagamento integrale del rateo Parte_1 del mutuo acceso sulla abitazione di sua esclusiva proprietà esonerando la Sig.ra dal pagamento a tale titolo di qualsiasi Pt_2 somma nelle veste cointestataria;
2 3) Le Parti prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
4) Le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti godendo di risorse personali e familiari e che, avendone i mezzi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
5) I Sig.ri e dichiarano altresì di avere Parte_2 Parte_1 regolato ogni altra questione patrimoniale prima e fuori del presente atto mediante sottoscrizione di scrittura privata in atti e di non avere nient'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
6) I Sigg.ri e chiedono che il Tribunale Parte_2 Parte_1 adito pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Pescia in data 29/04/1990, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al
n.15 P. 2, anno 1990, trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia in punto di separazione personale.
7) Le Parti sono concordi a che la cessazione degli effetti civili del matrimonio venga pronunciata sulla base delle condizioni già formulate in modo congiunto per la separazione personale.
8) Le Parti chiedono altresì che il Tribunale adito Voglia sostituire
l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art.2 della L.
898/70.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.12.2024, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...], il [...] e nata a [...] Parte_2 il 29.06.1970 che hanno contratto matrimonio in Pescia (PT) in data
29.04.1990, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 15, P.
II, Serie A, anno 1990);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 27.01.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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