CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 341/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. e p. iva , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione “Legale”, dott. Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti
Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 126; appellante
E
“ , con sede legale in Scafati, alla via Provinciale San Marzano, n. Controparte_1
32, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_3 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta, dagli avv.ti Pasquale Alfano e Franco Oliva, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Scafati, alla via Nuova San Marzano, n. 143; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 359/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 283 cpc, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente, limitatamente ai profili impugnati e per le ragioni esposte nella narrativa che precede, la sentenza n.
359/2024 Tribunale di Nocera e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente per cui è lite computando le spese, gli oneri e le commissioni nella misura convenuta anche anteriormente al 2003 (ovvero almeno a partire dal 6/5/1996) e decurtando, in accoglimento della formulata eccezione, le operazioni prescritte;
con conseguenziale modifica del quantum della condanna della banca nei termini che risulteranno a seguito del nuovo ricalcolo. … Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “preliminarmente si chiede rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 283 cpc.. Nel merito si chiede rigettarsi l'appello e tutte le richieste e domande ivi formulate per le considerazioni svolte rispetto ai motivi di gravame, con conferma di tutte le statuizioni di cui alla sentenza appellata. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge, per il doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 359/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ nei confronti della Controparte_1 Parte_1
con atto di citazione notificato il 16 marzo 2018, così provvedeva: 1)
[...] accoglieva la domanda e, per l'effetto, accertata l'illegittima applicazione dell'anatocismo fino al 30 giugno 2003, delle spese fino al 31 maggio 2003 e della commissione di massimo scoperto per l'intero periodo oggetto di analisi, rideterminava il saldo del conto corrente n. 3047.49 dall'1 gennaio 1995 al 31 marzo 2008 in euro 187.665,00 a credito della;
2) condannava la al Controparte_1 Parte_1 pagamento, in favore della , della somma di euro 187.665,00, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda al soddisfo, a titolo di quanto indebitamente percepito nel corso del rapporto di conto corrente n. 3047.49; 3) condannava la alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 29 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di
[...] gravame: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto illegittime per indeterminatezza ed indeterminabilità la commissione di massimo scoperto e, almeno fino alla rinnovazione delle condizioni economiche del 2003, anche le spese addebitate alla 2 nel corso del rapporto di conto corrente n. 3047.49, atteso che tutti i Controparte_1 relativi oneri erano stati specificamente convenuti dalle parti, se non con l'originario contratto del 18 aprile 1984, già con quelli del 6 maggio 1996 e del 6 ottobre 1998; 2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure sulla base di due risalenti aperture di credito del 14 gennaio 1991 e del 27 febbraio 1996, il rapporto di conto corrente n. 3047.49 non era stato assistito da affidamenti, sicché le rimesse eseguite dalla prima del 28 giugno 2003, data di inizio del decennio antecedente alla Controparte_1 notifica all'istituto bancario dell'istanza di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e della contestuale messa in mora, avvenuta il 28 giugno 2013, avendo natura solutoria, erano attinte da prescrizione e, dunque, in quanto irripetibili, avrebbero dovuto essere detratte dal credito restitutorio vantato dalla società; in ogni caso, anche a voler ritenere che il rapporto di conto corrente n. 3047.49 fosse stato assistito dall'apertura di credito di lire 200.000.000 del 27 febbraio 1996 anche successivamente alla stipulazione dei contratti del 6 maggio 1996, del 6 ottobre 1998 e del 15 luglio 2003, tale affidamento sarebbe stato inferiore alle competenze addebitate tra l'1 gennaio 1995 e il 28 giugno 2003 per complessivi euro 272.084,68, con la conseguente irripetibilità per intervenuta prescrizione delle relative rimesse solutorie.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15 luglio 2024, la _1
contestava la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto con la
[...] conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 5 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 10/28 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è solo parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo di gravame è infondato nella parte in cui la Parte_1
sostiene di aver legittimamente applicato la commissione di massimo
[...] scoperto a decorrere dal 6 maggio 1996, data nella quale venivano rinegoziate, per la prima volta, le condizioni economiche del rapporto di conto corrente n. 3047.49.
Ed invero, sebbene il contratto di conto corrente del 6 maggio 1996 prevedesse l'applicazione della commissione trimestrale di massimo scoperto nella misura dell'1%, tuttavia, tale disposizione negoziale, stabilendone soltanto l'aliquota percentuale, senza alcun riferimento alla base e alle modalità di calcolo, era nulla per indeterminatezza
3 dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., non consentendo alla società correntista, proprio in ragione della mancanza di dati essenziali, di conoscere quando e come sarebbe sorto l'obbligo di corrisponderla all'istituto di credito (cfr. Cass. ord. 20 giugno 2022, n. 19825; Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664).
Parimenti, l'elenco delle condizioni economiche sottoscritto il 6 ottobre 1998 conteneva l'indicazione dell'aliquota della commissione trimestrale di massimo scoperto, pari allo
0,50%, nonché di quella aggiuntiva dell'1% in caso di sconfinamento, ma non del valore sul quale tali percentuali sarebbero state calcolate.
Infine, anche il contratto di conto corrente del 15 luglio 2003 prevedeva la commissione trimestrale di massimo scoperto nella misura dello 0,75% e quella aggiuntiva dell'1,25% per l'ipotesi di sconfinamento, ma non riportava la base di calcolo per determinarle, impedendo alla correntista di conoscerne aprioristicamente l'incidenza sul costo complessivo dell'operazione creditizia.
Ne deriva che il giudice di primo grado, nel recepire le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha correttamente ritenuto di espungere dalla ricostruzione del saldo del conto corrente n. 3047.49 tutte le somme addebitate dalla Parte_1
alla a titolo di commissione di massimo scoperto nell'intero
[...] Controparte_1 periodo di indagine compreso tra l'1 gennaio 1995 (data di inizio del primo estratto trimestrale disponibile) e il 31 marzo 2008 (data della chiusura del rapporto).
Di contro, il primo motivo di gravame è fondato nella parte in cui la
[...]
lamenta che il Tribunale di Salerno ha escluso la legittimità delle Parte_1 spese addebitate alla prima del rinnovo contrattuale del 15 luglio 2003. Controparte_1
In effetti, come emerge per tabulas, i contratti del 6 maggio 1996 e del 6 ottobre 1998, al pari di quello del 15 luglio 2003, riportavano analiticamente, ai sensi dell'art. 117, comma
4, d.lgs. n. 385/1993, le spese delle singole operazioni eseguibili sul conto corrente nonché quelle di gestione e chiusura del rapporto, con la conseguenza che tali costi, quantificati dal consulente tecnico d'ufficio in complessivi euro 10.213,15 dall'1 gennaio 1995 (dies
a quo della decorrenza delle condizioni economiche del contratto del 6 maggio 1996) al
31 marzo 2008, non potevano essere eliminati in sede di rideterminazione del relativo saldo neanche in parte, essendo integralmente dovuti dalla . Controparte_1
Pertanto, il giudice di prime cure, sulla base della terza ipotesi di ricalcolo elaborata dal consulente tecnico d'ufficio (e contraddistinta con la lettera C), è incorso nell'errore di ritenere legittime soltanto le spese addebitate alla dall'1 giugno 2003 al Controparte_1
31 marzo 2008 nella misura di euro 1.415,75 nonché quelle precedenti di comunicazione-
4 corrispondenza ed imposta di bollo di euro 407,21, per complessivi euro 1.823,00, escludendo i restanti costi di euro 8.390,15, dovuti alla ” Parte_1 in forza delle disposizioni contrattuali sottoscritte il 6 maggio 1996 e il 6 ottobre 1998.
Infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
assume che il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l'eccezione di
[...] prescrizione del diritto della “ di ripetere le somme versate per addebiti Controparte_1 illegittimi sull'erroneo presupposto che il rapporto di conto corrente era stato assistito da affidamenti e, dunque, che non erano state eseguite rimesse solutorie prescritte.
Al riguardo, è opportuno premettere che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario per contrastare l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate nel corso del rapporto di conto corrente, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita agli atti del processo, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, giacché la deduzione dell'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato dalla concessione di un affidamento costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto
(cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20455;
Cass. ord. 15 marzo 2024, n. 7030).
Peraltro, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, della conclusione di un contratto di apertura di credito può essere fornita anche mediante presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., quando tale rapporto giuridico sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992 o quando, pur operando, per il periodo successivo, il regime della nullità del negozio per vizio di forma, il correntista non la eccepisca a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. ord. 14 dicembre
2023, n. 34997; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9712).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il Tribunale di Nocera Inferiore abbia correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...]
per paralizzare l'avversa domanda restitutoria, giacché, da un lato, Parte_1
è proprio l'istituto convenuto ad aver dimostrato di aver accordato alla , Controparte_1 con lettere del 14 gennaio 1991 e del 27 febbraio 1996, un'apertura di credito di lire
200.000.000 fino ad una revoca mai intervenuta e, dall'altro, il consulente tecnico d'ufficio, sebbene abbia impropriamente negato, in presenza di tali risultanze documentali, la concessione di un affidamento in forma scritta, ne ha comunque
5 riconosciuto l'esistenza per facta concludentia, avendo affermato, con la relazione peritale integrativa depositata il 10 febbraio 2022, che la “lettura degli estratti conto conferma che alla parte correntista era consentito di poter operare con estratti conto che presentavano un saldo negativo, quindi con un affidamento di fatto”, ed evidenziato, “a maggiore chiarezza”, che “alla parte correntista era concesso (anche senza affidamento) sforare in negativo il proprio conto corrente, ovvero operare regolarmente anche con un saldo negativo di conto corrente”, nonostante non avesse “appurato la formale concessione di affidamento a valere sul conto corrente della parte”.
In particolare, dagli estratti e dai riassunti scalari del conto corrente n. 3047.49 emerge che il relativo saldo era stato quasi ininterrottamente negativo dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 2004, denotando notevoli esposizioni debitorie della , tra cui Controparte_1 quella più elevata di lire 1.401.573.995 (euro 723.852,56) alla data del 30 giugno 2000, sicché tale circostanza, la mancata assunzione, da parte della Parte_1
, di iniziative di recesso dal rapporto, di diffida e di segnalazione a sofferenza
[...] della società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia nonché la costante applicazione della commissione di massimo scoperto comprovano, in maniera incontrovertibile, anche a prescindere dal dato documentale costituito dalle lettere di concessione degli affidamenti del 14 gennaio 1991 e del 27 febbraio 1996, che tra le parti intercorse un contratto di apertura di credito di lire 200.000.000 (euro 103.291,38).
La concessione, da parte della , di un'apertura di Parte_1 credito di lire 200.000.000 rendeva meramente ripristinatorie tutte le rimesse eseguite dalla nei limiti di tale importo prima dell'1 luglio 2003, dies a quo del Controparte_1 decennio antecedente alla ricezione, da parte dell'istituto bancario, in data 1 luglio 2013, dell'istanza di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e della contestuale costituzione in mora per la restituzione di quanto indebitamente percepito in forza del conto corrente n. 3047.49 (formalizzate con missiva spedita il 28 giugno 2013), con la conseguente inesistenza della prescrizione del diritto della società di ottenere la loro ripetizione, giacché il relativo termine iniziava a decorrere soltanto dal 31 marzo 2008, data di chiusura del rapporto, e veniva interrotto, dapprima, con la predetta missiva e, di seguito, con la notifica della domanda introduttiva del giudizio, avvenuta il 16 marzo 2018.
Peraltro, anche il consulente tecnico d'ufficio, sia con l'originaria relazione peritale che con quella integrativa, ha escluso la sussistenza di rimesse solutorie nel periodo temporale anteriore al 31 dicembre 2007, non detraendo, di conseguenza, alcuna somma divenuta irripetibile per prescrizione dal credito restitutorio risultante in favore della Parte_3
[...] a seguito della ricostruzione del conto corrente n. 3047.49 mediante l'espunzione
[...] delle poste passive illegittimamente ivi addebitate.
Né la può fondatamente sostenere che l'apertura Parte_1 di credito di lire 200.000.000 del 27 febbraio 1996 sarebbe stata implicitamente revocata dai contratti del 6 maggio 1996, del 6 ottobre 1998 e del 15 luglio 2003, atteso che tali negozi giuridici si limitavano a disciplinare le nuove condizioni economiche del rapporto di conto corrente n. 3047.49, senza incidere in alcun modo sul pregresso affidamento accordato alla . Controparte_1
Privo di rilevanza, inoltre, è l'assunto difensivo della Parte_1
secondo cui, pur volendo ritenere che il rapporto di conto corrente n. 3047.49 fosse
[...] stato assistito dall'apertura di credito di lire 200.000.000 del 27 febbraio 1996 anche dopo la stipulazione dei contratti del 6 maggio 1996, del 6 ottobre 1998 e del 15 luglio 2003, tale affidamento sarebbe stato comunque inferiore alle competenze addebitate tra l'1 gennaio 1995 e il 28 giugno 2003 per complessivi euro 272.084,68, con la conseguente irripetibilità per compiuta prescrizione delle relative rimesse solutorie.
Ed infatti, al fine di avvalorare l'effettuazione di rimesse extrafido e, di conseguenza, la loro irripetibilità per intervenuta prescrizione, confutando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che ne ha escluso l'esistenza, la “ Parte_1 avrebbe dovuto dedurre e dimostrare non che il complessivo ammontare delle competenze addebitate tra l'1 gennaio 1995 e il 28 giugno 2003 era superiore all'affidamento di lire
200.000.000, ma che i singoli versamenti effettuati dalla “ o alcuni di essi Controparte_1 avevano avuto l'effetto di ridurre o estinguere l'esposizione debitoria che, prima della loro esecuzione, risultava eccedere tale limite.
Alteris verbis, la circostanza che la globale entità delle competenze maturate prima del 28 giugno 2003 era maggiore dell'affidamento di cui aveva beneficiato la Controparte_1 non implica che le rimesse di volta in volta eseguite fossero di consistenza tale da ripianare il debito che, in quel momento, travalicava la soglia di lire 200.000.000 e, quindi, che, avendo natura solutoria, fossero irripetibili per compiuta prescrizione.
In sostanza, la , a fronte dell'incontestabile Parte_1 operatività dell'apertura di credito di lire 200.000.000 (euro 103.291,38) ed in mancanza della rilevazione di rimesse solutorie da parte del consulente tecnico d'ufficio, non ha fornito elementi di giudizio idonei a comprovare che la , ad onta di quanto Controparte_1 sostenuto dall'ausiliario, aveva eseguito nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1995 e il 28 giugno 2003 versamenti che avevano ricondotto il saldo passivo nei limiti dell'accordato
7 affidamento, con la conseguenza che, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Nocera
Inferiore, non risultano configurabili pagamenti irripetibili per il decorso del termine stabilito dall'art. 2946 cod. civ..
In definitiva, in parziale accoglimento del primo motivo di appello, il saldo del rapporto di conto corrente n. 3047.49 deve essere rideterminato, rispetto a quanto statuito dal
Tribunale di Nocera Inferiore, da euro 187.665,00 ad euro 179.274,86 a credito della
“Pomitalia s.p.a.”, avendo la società legittimamente versato alla Parte_1
, a titolo di spese, la somma di euro 10.213,15.
[...]
Ne deriva che l'istituto bancario deve essere condannato alla restituzione, in favore della
, della minore somma di euro 179.274,86, oltre interessi al tasso di cui Controparte_1 all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 16 marzo 2018, data della proposizione della domanda, all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'indebita applicazione, da parte della
[...]
, nel corso del rapporto di conto corrente n. 3047.49, della Parte_1 commissione di massimo scoperto e, fino al 30 giugno 2003, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, devono gravare sull'istituto di credito e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità della pretesa restitutoria riconosciuta alla , ed in rapporto all'attività difensiva da Controparte_1 quest'ultima espletata, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di
Nocera Inferiore con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 6.700,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella,
8 con refusione in favore degli avv.ti Pasquale Alfano e Franco Oliva, quali procuratori distrattari dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 359/2024 del Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 29 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la al pagamento, in favore Parte_1 della , della minore somma di euro 179.274,86, oltre interessi al tasso Controparte_1 di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione della domanda al soddisfo;
2. condanna la alla refusione, in favore degli Parte_1 avv.ti Pasquale Alfano e Franco Oliva, quali procuratori distrattari della _1
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si
[...] liquidano, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Nocera
Inferiore con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 6.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e
12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 341/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in piazza Parte_1 Pt_1
Salimbeni, n. 3, cod. fisc. e p. iva , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Responsabile di Struttura di Terzo Livello con funzione “Legale”, dott. Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti
Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 126; appellante
E
“ , con sede legale in Scafati, alla via Provinciale San Marzano, n. Controparte_1
32, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_3 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
[...]
e risposta, dagli avv.ti Pasquale Alfano e Franco Oliva, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Scafati, alla via Nuova San Marzano, n. 143; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 359/2024 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 283 cpc, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente, limitatamente ai profili impugnati e per le ragioni esposte nella narrativa che precede, la sentenza n.
359/2024 Tribunale di Nocera e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente per cui è lite computando le spese, gli oneri e le commissioni nella misura convenuta anche anteriormente al 2003 (ovvero almeno a partire dal 6/5/1996) e decurtando, in accoglimento della formulata eccezione, le operazioni prescritte;
con conseguenziale modifica del quantum della condanna della banca nei termini che risulteranno a seguito del nuovo ricalcolo. … Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”; per l'appellata (come da comparsa di risposta) – “preliminarmente si chiede rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 283 cpc.. Nel merito si chiede rigettarsi l'appello e tutte le richieste e domande ivi formulate per le considerazioni svolte rispetto ai motivi di gravame, con conferma di tutte le statuizioni di cui alla sentenza appellata. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge, per il doppio grado di giudizio, con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 359/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ nei confronti della Controparte_1 Parte_1
con atto di citazione notificato il 16 marzo 2018, così provvedeva: 1)
[...] accoglieva la domanda e, per l'effetto, accertata l'illegittima applicazione dell'anatocismo fino al 30 giugno 2003, delle spese fino al 31 maggio 2003 e della commissione di massimo scoperto per l'intero periodo oggetto di analisi, rideterminava il saldo del conto corrente n. 3047.49 dall'1 gennaio 1995 al 31 marzo 2008 in euro 187.665,00 a credito della;
2) condannava la al Controparte_1 Parte_1 pagamento, in favore della , della somma di euro 187.665,00, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla proposizione della domanda al soddisfo, a titolo di quanto indebitamente percepito nel corso del rapporto di conto corrente n. 3047.49; 3) condannava la alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 29 marzo 2024, formulando i seguenti motivi di
[...] gravame: 1) il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto illegittime per indeterminatezza ed indeterminabilità la commissione di massimo scoperto e, almeno fino alla rinnovazione delle condizioni economiche del 2003, anche le spese addebitate alla 2 nel corso del rapporto di conto corrente n. 3047.49, atteso che tutti i Controparte_1 relativi oneri erano stati specificamente convenuti dalle parti, se non con l'originario contratto del 18 aprile 1984, già con quelli del 6 maggio 1996 e del 6 ottobre 1998; 2) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure sulla base di due risalenti aperture di credito del 14 gennaio 1991 e del 27 febbraio 1996, il rapporto di conto corrente n. 3047.49 non era stato assistito da affidamenti, sicché le rimesse eseguite dalla prima del 28 giugno 2003, data di inizio del decennio antecedente alla Controparte_1 notifica all'istituto bancario dell'istanza di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e della contestuale messa in mora, avvenuta il 28 giugno 2013, avendo natura solutoria, erano attinte da prescrizione e, dunque, in quanto irripetibili, avrebbero dovuto essere detratte dal credito restitutorio vantato dalla società; in ogni caso, anche a voler ritenere che il rapporto di conto corrente n. 3047.49 fosse stato assistito dall'apertura di credito di lire 200.000.000 del 27 febbraio 1996 anche successivamente alla stipulazione dei contratti del 6 maggio 1996, del 6 ottobre 1998 e del 15 luglio 2003, tale affidamento sarebbe stato inferiore alle competenze addebitate tra l'1 gennaio 1995 e il 28 giugno 2003 per complessivi euro 272.084,68, con la conseguente irripetibilità per intervenuta prescrizione delle relative rimesse solutorie.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 15 luglio 2024, la _1
contestava la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto con la
[...] conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 5 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 10/28 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è solo parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
Il primo motivo di gravame è infondato nella parte in cui la Parte_1
sostiene di aver legittimamente applicato la commissione di massimo
[...] scoperto a decorrere dal 6 maggio 1996, data nella quale venivano rinegoziate, per la prima volta, le condizioni economiche del rapporto di conto corrente n. 3047.49.
Ed invero, sebbene il contratto di conto corrente del 6 maggio 1996 prevedesse l'applicazione della commissione trimestrale di massimo scoperto nella misura dell'1%, tuttavia, tale disposizione negoziale, stabilendone soltanto l'aliquota percentuale, senza alcun riferimento alla base e alle modalità di calcolo, era nulla per indeterminatezza
3 dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cod. civ., non consentendo alla società correntista, proprio in ragione della mancanza di dati essenziali, di conoscere quando e come sarebbe sorto l'obbligo di corrisponderla all'istituto di credito (cfr. Cass. ord. 20 giugno 2022, n. 19825; Cass. ord. 3 luglio 2023, n. 18664).
Parimenti, l'elenco delle condizioni economiche sottoscritto il 6 ottobre 1998 conteneva l'indicazione dell'aliquota della commissione trimestrale di massimo scoperto, pari allo
0,50%, nonché di quella aggiuntiva dell'1% in caso di sconfinamento, ma non del valore sul quale tali percentuali sarebbero state calcolate.
Infine, anche il contratto di conto corrente del 15 luglio 2003 prevedeva la commissione trimestrale di massimo scoperto nella misura dello 0,75% e quella aggiuntiva dell'1,25% per l'ipotesi di sconfinamento, ma non riportava la base di calcolo per determinarle, impedendo alla correntista di conoscerne aprioristicamente l'incidenza sul costo complessivo dell'operazione creditizia.
Ne deriva che il giudice di primo grado, nel recepire le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha correttamente ritenuto di espungere dalla ricostruzione del saldo del conto corrente n. 3047.49 tutte le somme addebitate dalla Parte_1
alla a titolo di commissione di massimo scoperto nell'intero
[...] Controparte_1 periodo di indagine compreso tra l'1 gennaio 1995 (data di inizio del primo estratto trimestrale disponibile) e il 31 marzo 2008 (data della chiusura del rapporto).
Di contro, il primo motivo di gravame è fondato nella parte in cui la
[...]
lamenta che il Tribunale di Salerno ha escluso la legittimità delle Parte_1 spese addebitate alla prima del rinnovo contrattuale del 15 luglio 2003. Controparte_1
In effetti, come emerge per tabulas, i contratti del 6 maggio 1996 e del 6 ottobre 1998, al pari di quello del 15 luglio 2003, riportavano analiticamente, ai sensi dell'art. 117, comma
4, d.lgs. n. 385/1993, le spese delle singole operazioni eseguibili sul conto corrente nonché quelle di gestione e chiusura del rapporto, con la conseguenza che tali costi, quantificati dal consulente tecnico d'ufficio in complessivi euro 10.213,15 dall'1 gennaio 1995 (dies
a quo della decorrenza delle condizioni economiche del contratto del 6 maggio 1996) al
31 marzo 2008, non potevano essere eliminati in sede di rideterminazione del relativo saldo neanche in parte, essendo integralmente dovuti dalla . Controparte_1
Pertanto, il giudice di prime cure, sulla base della terza ipotesi di ricalcolo elaborata dal consulente tecnico d'ufficio (e contraddistinta con la lettera C), è incorso nell'errore di ritenere legittime soltanto le spese addebitate alla dall'1 giugno 2003 al Controparte_1
31 marzo 2008 nella misura di euro 1.415,75 nonché quelle precedenti di comunicazione-
4 corrispondenza ed imposta di bollo di euro 407,21, per complessivi euro 1.823,00, escludendo i restanti costi di euro 8.390,15, dovuti alla ” Parte_1 in forza delle disposizioni contrattuali sottoscritte il 6 maggio 1996 e il 6 ottobre 1998.
Infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
assume che il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l'eccezione di
[...] prescrizione del diritto della “ di ripetere le somme versate per addebiti Controparte_1 illegittimi sull'erroneo presupposto che il rapporto di conto corrente era stato assistito da affidamenti e, dunque, che non erano state eseguite rimesse solutorie prescritte.
Al riguardo, è opportuno premettere che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario per contrastare l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate nel corso del rapporto di conto corrente, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita agli atti del processo, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, giacché la deduzione dell'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato dalla concessione di un affidamento costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto
(cfr., ex ceteris, Cass. ord. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20455;
Cass. ord. 15 marzo 2024, n. 7030).
Peraltro, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse e, dunque, della conclusione di un contratto di apertura di credito può essere fornita anche mediante presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., quando tale rapporto giuridico sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992 o quando, pur operando, per il periodo successivo, il regime della nullità del negozio per vizio di forma, il correntista non la eccepisca a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (cfr. Cass. ord. 14 dicembre
2023, n. 34997; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9712).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che il Tribunale di Nocera Inferiore abbia correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...]
per paralizzare l'avversa domanda restitutoria, giacché, da un lato, Parte_1
è proprio l'istituto convenuto ad aver dimostrato di aver accordato alla , Controparte_1 con lettere del 14 gennaio 1991 e del 27 febbraio 1996, un'apertura di credito di lire
200.000.000 fino ad una revoca mai intervenuta e, dall'altro, il consulente tecnico d'ufficio, sebbene abbia impropriamente negato, in presenza di tali risultanze documentali, la concessione di un affidamento in forma scritta, ne ha comunque
5 riconosciuto l'esistenza per facta concludentia, avendo affermato, con la relazione peritale integrativa depositata il 10 febbraio 2022, che la “lettura degli estratti conto conferma che alla parte correntista era consentito di poter operare con estratti conto che presentavano un saldo negativo, quindi con un affidamento di fatto”, ed evidenziato, “a maggiore chiarezza”, che “alla parte correntista era concesso (anche senza affidamento) sforare in negativo il proprio conto corrente, ovvero operare regolarmente anche con un saldo negativo di conto corrente”, nonostante non avesse “appurato la formale concessione di affidamento a valere sul conto corrente della parte”.
In particolare, dagli estratti e dai riassunti scalari del conto corrente n. 3047.49 emerge che il relativo saldo era stato quasi ininterrottamente negativo dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 2004, denotando notevoli esposizioni debitorie della , tra cui Controparte_1 quella più elevata di lire 1.401.573.995 (euro 723.852,56) alla data del 30 giugno 2000, sicché tale circostanza, la mancata assunzione, da parte della Parte_1
, di iniziative di recesso dal rapporto, di diffida e di segnalazione a sofferenza
[...] della società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia nonché la costante applicazione della commissione di massimo scoperto comprovano, in maniera incontrovertibile, anche a prescindere dal dato documentale costituito dalle lettere di concessione degli affidamenti del 14 gennaio 1991 e del 27 febbraio 1996, che tra le parti intercorse un contratto di apertura di credito di lire 200.000.000 (euro 103.291,38).
La concessione, da parte della , di un'apertura di Parte_1 credito di lire 200.000.000 rendeva meramente ripristinatorie tutte le rimesse eseguite dalla nei limiti di tale importo prima dell'1 luglio 2003, dies a quo del Controparte_1 decennio antecedente alla ricezione, da parte dell'istituto bancario, in data 1 luglio 2013, dell'istanza di cui all'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e della contestuale costituzione in mora per la restituzione di quanto indebitamente percepito in forza del conto corrente n. 3047.49 (formalizzate con missiva spedita il 28 giugno 2013), con la conseguente inesistenza della prescrizione del diritto della società di ottenere la loro ripetizione, giacché il relativo termine iniziava a decorrere soltanto dal 31 marzo 2008, data di chiusura del rapporto, e veniva interrotto, dapprima, con la predetta missiva e, di seguito, con la notifica della domanda introduttiva del giudizio, avvenuta il 16 marzo 2018.
Peraltro, anche il consulente tecnico d'ufficio, sia con l'originaria relazione peritale che con quella integrativa, ha escluso la sussistenza di rimesse solutorie nel periodo temporale anteriore al 31 dicembre 2007, non detraendo, di conseguenza, alcuna somma divenuta irripetibile per prescrizione dal credito restitutorio risultante in favore della Parte_3
[...] a seguito della ricostruzione del conto corrente n. 3047.49 mediante l'espunzione
[...] delle poste passive illegittimamente ivi addebitate.
Né la può fondatamente sostenere che l'apertura Parte_1 di credito di lire 200.000.000 del 27 febbraio 1996 sarebbe stata implicitamente revocata dai contratti del 6 maggio 1996, del 6 ottobre 1998 e del 15 luglio 2003, atteso che tali negozi giuridici si limitavano a disciplinare le nuove condizioni economiche del rapporto di conto corrente n. 3047.49, senza incidere in alcun modo sul pregresso affidamento accordato alla . Controparte_1
Privo di rilevanza, inoltre, è l'assunto difensivo della Parte_1
secondo cui, pur volendo ritenere che il rapporto di conto corrente n. 3047.49 fosse
[...] stato assistito dall'apertura di credito di lire 200.000.000 del 27 febbraio 1996 anche dopo la stipulazione dei contratti del 6 maggio 1996, del 6 ottobre 1998 e del 15 luglio 2003, tale affidamento sarebbe stato comunque inferiore alle competenze addebitate tra l'1 gennaio 1995 e il 28 giugno 2003 per complessivi euro 272.084,68, con la conseguente irripetibilità per compiuta prescrizione delle relative rimesse solutorie.
Ed infatti, al fine di avvalorare l'effettuazione di rimesse extrafido e, di conseguenza, la loro irripetibilità per intervenuta prescrizione, confutando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che ne ha escluso l'esistenza, la “ Parte_1 avrebbe dovuto dedurre e dimostrare non che il complessivo ammontare delle competenze addebitate tra l'1 gennaio 1995 e il 28 giugno 2003 era superiore all'affidamento di lire
200.000.000, ma che i singoli versamenti effettuati dalla “ o alcuni di essi Controparte_1 avevano avuto l'effetto di ridurre o estinguere l'esposizione debitoria che, prima della loro esecuzione, risultava eccedere tale limite.
Alteris verbis, la circostanza che la globale entità delle competenze maturate prima del 28 giugno 2003 era maggiore dell'affidamento di cui aveva beneficiato la Controparte_1 non implica che le rimesse di volta in volta eseguite fossero di consistenza tale da ripianare il debito che, in quel momento, travalicava la soglia di lire 200.000.000 e, quindi, che, avendo natura solutoria, fossero irripetibili per compiuta prescrizione.
In sostanza, la , a fronte dell'incontestabile Parte_1 operatività dell'apertura di credito di lire 200.000.000 (euro 103.291,38) ed in mancanza della rilevazione di rimesse solutorie da parte del consulente tecnico d'ufficio, non ha fornito elementi di giudizio idonei a comprovare che la , ad onta di quanto Controparte_1 sostenuto dall'ausiliario, aveva eseguito nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1995 e il 28 giugno 2003 versamenti che avevano ricondotto il saldo passivo nei limiti dell'accordato
7 affidamento, con la conseguenza che, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Nocera
Inferiore, non risultano configurabili pagamenti irripetibili per il decorso del termine stabilito dall'art. 2946 cod. civ..
In definitiva, in parziale accoglimento del primo motivo di appello, il saldo del rapporto di conto corrente n. 3047.49 deve essere rideterminato, rispetto a quanto statuito dal
Tribunale di Nocera Inferiore, da euro 187.665,00 ad euro 179.274,86 a credito della
“Pomitalia s.p.a.”, avendo la società legittimamente versato alla Parte_1
, a titolo di spese, la somma di euro 10.213,15.
[...]
Ne deriva che l'istituto bancario deve essere condannato alla restituzione, in favore della
, della minore somma di euro 179.274,86, oltre interessi al tasso di cui Controparte_1 all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 16 marzo 2018, data della proposizione della domanda, all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'indebita applicazione, da parte della
[...]
, nel corso del rapporto di conto corrente n. 3047.49, della Parte_1 commissione di massimo scoperto e, fino al 30 giugno 2003, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, devono gravare sull'istituto di credito e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità della pretesa restitutoria riconosciuta alla , ed in rapporto all'attività difensiva da Controparte_1 quest'ultima espletata, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di
Nocera Inferiore con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 6.700,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella,
8 con refusione in favore degli avv.ti Pasquale Alfano e Franco Oliva, quali procuratori distrattari dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 359/2024 del Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 29 marzo 2024, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la al pagamento, in favore Parte_1 della , della minore somma di euro 179.274,86, oltre interessi al tasso Controparte_1 di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla proposizione della domanda al soddisfo;
2. condanna la alla refusione, in favore degli Parte_1 avv.ti Pasquale Alfano e Franco Oliva, quali procuratori distrattari della _1
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del doppio grado del giudizio, che si
[...] liquidano, per il primo grado, nella misura già determinata dal Tribunale di Nocera
Inferiore con la sentenza impugnata, e, per il secondo grado, in euro 6.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e
12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
9