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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. n. 21/25
Oggetto: appello In nome del popolo italiano avverso sentenza n.
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 79/24 del Tribunale di
Spoleto; ripetizione di
- S E Z I O N E L A V O R O - indebito assistenziale
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 151 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Francesco, Adorisio Salvatore De Parte_1
Salvatore Daniela ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, Largo Toniolo
n. 6, giusta mandato in calce al ricorso di primo grado.
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
1 con sede in Roma, Via Controparte_1
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella Arlotta – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr notaio in Roma, del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875, raccolta Persona_1
n. 7313 – ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via
Canali 1.
- a p p e l l a t o -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 79/24 del Tribunale di Spoleto;
ripetizione di indebito
assistenziale.
Causa decisa all'udienza collegiale del 19 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22 settembre 2023, dinanzi al Tribunale di Spoleto, , titolare Parte_1
dell'assegno categoria IOART n. 019-589034810531, chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato con l' che venisse dichiarata illegittima la richiesta dell'Istituto previdenziale di CP_1
ripetizione della somma complessiva di € 3.713,13, pretesa dall' con le note del 26 luglio CP_1
2023 (per un asserito debito di € 2.816,57) e del 14 agosto 2023 (per un asserito debito di € 896,59),
in conseguenza dell'omessa comunicazione all'Istituto previdenziale di redditi di lavoro autonomo.
Senza compiere alcuna attività istruttoria, il Tribunale, con la sentenza n. 79/2024 pronunciata all'udienza del 3 aprile 2024, in accoglimento della domanda, dichiarò l'irripetibilità delle somme richieste al ricorrente dall' con le note del 26 luglio 2023 e del 14 agosto 2023 e compensò CP_1
integralmente tra le parti le spese di lite.
2 Con atto depositato il 3 ottobre 2024 interpose appello avverso la decisione, e chiese, Parte_1
in parziale riforma della stessa, la condanna dell' alla refusione delle spese del primo grado;
CP_1
con vittoria anche delle spese del secondo grado.
Con decreto presidenziale dell'8 ottobre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 19 febbraio 2025.
L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'unico motivo di impugnazione formulato, l'appellante censura l'inosservanza, da parte del giudice di primo grado, del principio della soccombenza quale criterio legale di regolamentazione del carico delle spese all'esito del giudizio, avendone disposto la compensazione in mancanza dei presupposti di legge e, in particolare, in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Al riguardo, l'appellante evidenzia la soccombenza totale dell' avendo il Tribunale sancito CP_1
l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito introdotta dall' , sul presupposto del CP_1
corretto adempimento, da parte dell'assicurato, agli oneri comunicativi prescrittigli dalla legge nei confronti degli enti finanziari e previdenziali in ordine alla propria situazione reddituale.
1.1 L'appello è fondato.
Innanzitutto, va chiarito che la domanda formulata dal in primo grado è stata accolta Pt_1
integralmente dal Tribunale di Spoleto, con conseguente soccombenza totale dell' CP_1
Si legge, infatti, nella parte finale della motivazione della sentenza di primo grado che:
3 << Fatte queste premesse ed applicando i principi suesposti alla causa del qua, occorre
rilevare quanto segue.
Risulta dai documenti in atti (cfr. documenti 1-3 allegati al ricorso) che il ricorrente ha
effettivamente presentato all'Amministrazione finanziaria per gli anni 2021, 2022 e 2023
(riferiti, rispettivamente, agli anni fiscali 2020, 2021 e 2022) i modelli Unico, di talché
l'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale all' deve considerarsi CP_1
adempiuto ed il ricorrente deve essere considerato così in buona fede.
Peraltro, è la stessa parte resistente a chiedere che la comunicazione le sia inviata entro
i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria.
Più in particolare, secondo la difesa dell' , “Ne consegue che il ricorrente era CP_1
tenuto a dichiarare ad entro il 30 novembre 2021, data di scadenza della CP_1
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, i redditi da lavoro
autonomo conseguiti nell'anno 2020; entro il 30 novembre 2022 quelli conseguiti
nell'anno 2021, e così via” (cfr. pag. 6 memoria difensiva).
Così il ricorrente ha fatto, presentando il Modello Unico 2021 il 26.11.2021 (cfr. doc. 1
allegato al ricorso), il Modello 2022 il 21.6.2022 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) ed il
Modello 2023 il 6.7.2023 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Ne consegue che il ricorrente deve essere considerato percipiente in buona fede e che
quindi le somme indebitamente erogate dall' e richieste quali indebito con le note CP_1
del 26.7.2023 e del 14.8.2023 non possono essere oggetto di ripetizione >>.
Il Tribunale ha tuttavia stabilito, sulle spese, che:
“Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, tenuto conto della peculiarità
della controversia, contraddistinta da una particolare difficoltà ermeneutica ad essa
sottesa, sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti”.
4 Tale decisione, in punto di regolamentazione del carico delle spese del grado, non è condivisibile.
Stabilisce infatti l'art. 92 co. 2 c.p.c. che:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Inoltre, con sentenza n. 77 del 2018, la Corte Costituzionale ha introdotto la possibilità di prendere in considerazione, al fine di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali, anche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle espressamente contemplate dalla suddetta norma del codice di rito.
In ogni caso, non ricorrono, ad avviso della Corte, i presupposti per disporre la compensazione delle spese, in quanto la questione oggetto della controversia (azione di ripetizione di indebito assistenziale) e le ragioni poste a fondamento della sua risoluzione (buona fede dell'assicurato in conseguenza del corretto adempimento agli obblighi comunicativi reddituali), non possono essere affatto ricondotte ad alcuno dei casi contemplati dall'art. 92 c.p.c. (assoluta novità, mutamento della giurisprudenza) o ad altre analoghe, e neanche può parlarsi di difficoltà ermeneutiche o di peculiarità,
come affermato in sentenza.
In definitiva, la sentenza impugnata non risulta corretta in punto di regolamentazione delle spese, di cui è stata disposta la compensazione per ragioni non corrispondenti a quelle consentite dalla legge.
2. Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata con riferimento al capo sulle spese,
che vanno poste interamente a carico dell' e liquidate, tenuto conto del valore della causa (€ CP_1
3.713,13) e dei parametri e criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147 (scaglione € 1.100,01 - € 5.200,00), nell'importo di € 1.950,00 (studio: €
425,00, introduttiva: € 425,00, decisionale: € 1.100,00)
Restano ovviamente confermate in toto le restanti statuizioni.
5 Anche le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa (€ 1.950,00), nonché dei parametri e dei criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione € 1.100,01 - € 5.200,00), nell'importo di € 2.150,00 (studio: € 600,00, introduttiva: € 600,00, decisionale: € 950,00)).
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a rifondere a le spese CP_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, che liquida € 1.950,00 per compenso professionale oltre a I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi pro quota in favore degli avvocati Salvatore Adorisio, Francesco Elia e Daniela
De Salvatore dichiaratisi antistatari.
Conferma nel resto.
Condanna l' a rifondere a le spese del secondo grado di giudizio, che liquida CP_1 Parte_1
in € 2.150,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi pro quota in favore degli avvocati Salvatore Adorisio, Francesco Elia e Daniela De Salvatore dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Perugia, il 19 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
6
Oggetto: appello In nome del popolo italiano avverso sentenza n.
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 79/24 del Tribunale di
Spoleto; ripetizione di
- S E Z I O N E L A V O R O - indebito assistenziale
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 151 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Francesco, Adorisio Salvatore De Parte_1
Salvatore Daniela ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, Largo Toniolo
n. 6, giusta mandato in calce al ricorso di primo grado.
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
1 con sede in Roma, Via Controparte_1
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella Arlotta – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr notaio in Roma, del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875, raccolta Persona_1
n. 7313 – ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via
Canali 1.
- a p p e l l a t o -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 79/24 del Tribunale di Spoleto;
ripetizione di indebito
assistenziale.
Causa decisa all'udienza collegiale del 19 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22 settembre 2023, dinanzi al Tribunale di Spoleto, , titolare Parte_1
dell'assegno categoria IOART n. 019-589034810531, chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato con l' che venisse dichiarata illegittima la richiesta dell'Istituto previdenziale di CP_1
ripetizione della somma complessiva di € 3.713,13, pretesa dall' con le note del 26 luglio CP_1
2023 (per un asserito debito di € 2.816,57) e del 14 agosto 2023 (per un asserito debito di € 896,59),
in conseguenza dell'omessa comunicazione all'Istituto previdenziale di redditi di lavoro autonomo.
Senza compiere alcuna attività istruttoria, il Tribunale, con la sentenza n. 79/2024 pronunciata all'udienza del 3 aprile 2024, in accoglimento della domanda, dichiarò l'irripetibilità delle somme richieste al ricorrente dall' con le note del 26 luglio 2023 e del 14 agosto 2023 e compensò CP_1
integralmente tra le parti le spese di lite.
2 Con atto depositato il 3 ottobre 2024 interpose appello avverso la decisione, e chiese, Parte_1
in parziale riforma della stessa, la condanna dell' alla refusione delle spese del primo grado;
CP_1
con vittoria anche delle spese del secondo grado.
Con decreto presidenziale dell'8 ottobre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 19 febbraio 2025.
L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso l'unico motivo di impugnazione formulato, l'appellante censura l'inosservanza, da parte del giudice di primo grado, del principio della soccombenza quale criterio legale di regolamentazione del carico delle spese all'esito del giudizio, avendone disposto la compensazione in mancanza dei presupposti di legge e, in particolare, in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Al riguardo, l'appellante evidenzia la soccombenza totale dell' avendo il Tribunale sancito CP_1
l'infondatezza della domanda di ripetizione di indebito introdotta dall' , sul presupposto del CP_1
corretto adempimento, da parte dell'assicurato, agli oneri comunicativi prescrittigli dalla legge nei confronti degli enti finanziari e previdenziali in ordine alla propria situazione reddituale.
1.1 L'appello è fondato.
Innanzitutto, va chiarito che la domanda formulata dal in primo grado è stata accolta Pt_1
integralmente dal Tribunale di Spoleto, con conseguente soccombenza totale dell' CP_1
Si legge, infatti, nella parte finale della motivazione della sentenza di primo grado che:
3 << Fatte queste premesse ed applicando i principi suesposti alla causa del qua, occorre
rilevare quanto segue.
Risulta dai documenti in atti (cfr. documenti 1-3 allegati al ricorso) che il ricorrente ha
effettivamente presentato all'Amministrazione finanziaria per gli anni 2021, 2022 e 2023
(riferiti, rispettivamente, agli anni fiscali 2020, 2021 e 2022) i modelli Unico, di talché
l'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale all' deve considerarsi CP_1
adempiuto ed il ricorrente deve essere considerato così in buona fede.
Peraltro, è la stessa parte resistente a chiedere che la comunicazione le sia inviata entro
i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria.
Più in particolare, secondo la difesa dell' , “Ne consegue che il ricorrente era CP_1
tenuto a dichiarare ad entro il 30 novembre 2021, data di scadenza della CP_1
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, i redditi da lavoro
autonomo conseguiti nell'anno 2020; entro il 30 novembre 2022 quelli conseguiti
nell'anno 2021, e così via” (cfr. pag. 6 memoria difensiva).
Così il ricorrente ha fatto, presentando il Modello Unico 2021 il 26.11.2021 (cfr. doc. 1
allegato al ricorso), il Modello 2022 il 21.6.2022 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) ed il
Modello 2023 il 6.7.2023 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
Ne consegue che il ricorrente deve essere considerato percipiente in buona fede e che
quindi le somme indebitamente erogate dall' e richieste quali indebito con le note CP_1
del 26.7.2023 e del 14.8.2023 non possono essere oggetto di ripetizione >>.
Il Tribunale ha tuttavia stabilito, sulle spese, che:
“Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, tenuto conto della peculiarità
della controversia, contraddistinta da una particolare difficoltà ermeneutica ad essa
sottesa, sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione tra le parti”.
4 Tale decisione, in punto di regolamentazione del carico delle spese del grado, non è condivisibile.
Stabilisce infatti l'art. 92 co. 2 c.p.c. che:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Inoltre, con sentenza n. 77 del 2018, la Corte Costituzionale ha introdotto la possibilità di prendere in considerazione, al fine di compensare integralmente o parzialmente le spese processuali, anche altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto a quelle espressamente contemplate dalla suddetta norma del codice di rito.
In ogni caso, non ricorrono, ad avviso della Corte, i presupposti per disporre la compensazione delle spese, in quanto la questione oggetto della controversia (azione di ripetizione di indebito assistenziale) e le ragioni poste a fondamento della sua risoluzione (buona fede dell'assicurato in conseguenza del corretto adempimento agli obblighi comunicativi reddituali), non possono essere affatto ricondotte ad alcuno dei casi contemplati dall'art. 92 c.p.c. (assoluta novità, mutamento della giurisprudenza) o ad altre analoghe, e neanche può parlarsi di difficoltà ermeneutiche o di peculiarità,
come affermato in sentenza.
In definitiva, la sentenza impugnata non risulta corretta in punto di regolamentazione delle spese, di cui è stata disposta la compensazione per ragioni non corrispondenti a quelle consentite dalla legge.
2. Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata con riferimento al capo sulle spese,
che vanno poste interamente a carico dell' e liquidate, tenuto conto del valore della causa (€ CP_1
3.713,13) e dei parametri e criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147 (scaglione € 1.100,01 - € 5.200,00), nell'importo di € 1.950,00 (studio: €
425,00, introduttiva: € 425,00, decisionale: € 1.100,00)
Restano ovviamente confermate in toto le restanti statuizioni.
5 Anche le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa (€ 1.950,00), nonché dei parametri e dei criteri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione € 1.100,01 - € 5.200,00), nell'importo di € 2.150,00 (studio: € 600,00, introduttiva: € 600,00, decisionale: € 950,00)).
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' a rifondere a le spese CP_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, che liquida € 1.950,00 per compenso professionale oltre a I.V.A.,
contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi pro quota in favore degli avvocati Salvatore Adorisio, Francesco Elia e Daniela
De Salvatore dichiaratisi antistatari.
Conferma nel resto.
Condanna l' a rifondere a le spese del secondo grado di giudizio, che liquida CP_1 Parte_1
in € 2.150,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi pro quota in favore degli avvocati Salvatore Adorisio, Francesco Elia e Daniela De Salvatore dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Perugia, il 19 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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