TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 2738 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo resistente –
Avente ad oggetto: ricostituzione pensione
All'udienza del 17.07.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta la causa è stata decisa mediate deposito nel fascicolo telematico di
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna l' alla CP_1 ricostituzione della pensione VO n. 14049895 includendo il periodo 1.1.1982 – 31.12.1984 e a corrispondere i ratei arretrati maturati.
Condanna altresì l' alla rifusione delle spese di lite, CP_1 liquidandole in complessivi € 2.400,00, oltre spese generali, Iva
e Cpa disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
Francesco Saladino, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 22.03.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' rappresentando di CP_1 avere presentato in data 03.02.2019 domanda di pensione anticipata e di averla avuta liquidata per un importo inferiore all'effettivo dovuto, in virtù del fatto che non risultavano essere stati conteggiati nel periodo 01.06.1981 – 15.06.1986 periodi di lavoro quale marittimo, chiedeva, pertanto, di avere effettuato il calcolo tenendo conto del periodo di lavoro prestato quale marittimo con la conseguente corresponsione degli arretrati.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del CP_1 ricorso, chiedendone il rigetto. In particolare l' eccepiva CP_1 altresì l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa.
La causa sulle conclusioni delle parti, all'udienza cartolare del
17.07.2025, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento all'eccezione preliminare si osserva che detta eccezione è priva di pregio, avendo parte ricorrente di avere inoltrato la domanda in data 18.03.2022 come documentato dallo stesso nel ricorso.
Nel merito si osserva che dopo diversi tentativi e ordini di esibizione da parte di questo Giudice, la Capitaneria di Porto di Palermo ha affermato che per il periodo 01.01.1982-
31.03.1982 il risulta impiegato come personale di Parte_1 comandata e dal 01.04.1982 al 31.10.1984 lavoratore dipendente presso Siremar.
Dalla prova per testi è emerso che il ricorrente sia stato, nel periodo richiesto e non calcolato, membro dell'equipaggio, svolgendo il compito di ricevere il Funzionario “a poppa” ovvero nella rampa di accesso del traghetto e di accompagnarlo nella cabina del Direttore di macchina o del
Comandante. Così infatti il capitano Persona_1 all'udienza del 17.06.2025: “vero è che il signor Parte_1
e stato imbarcato nelle navi indicate;
sono stato assunto come
[...] ispettore il 1.02.1983 e quasi immediatamente il capitano mi diede l'ordine di fare ispezione, cosa che facevo quasi Per_2 ogni mattina, sulla nave che partiva per Ustica (A. Da Messina,
[...]
o per parlare dei problemi tecnici della nave. In Per_3 Per_4 queste occasioni il aveva il compito di ricevermi a Parte_1 poppa e accompagnarmi o nella cabina del direttore di macchina o nella cabina del comandante”
Il ricorrente, quindi ha diritto alla ricostituzione della pensione con inclusi i periodi 1.1.1982 – 31.12.1984 e ha diritto ad avere corrisposti i relativi ratei maturati.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe. Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 17.07.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 2738 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo resistente –
Avente ad oggetto: ricostituzione pensione
All'udienza del 17.07.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta la causa è stata decisa mediate deposito nel fascicolo telematico di
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna l' alla CP_1 ricostituzione della pensione VO n. 14049895 includendo il periodo 1.1.1982 – 31.12.1984 e a corrispondere i ratei arretrati maturati.
Condanna altresì l' alla rifusione delle spese di lite, CP_1 liquidandole in complessivi € 2.400,00, oltre spese generali, Iva
e Cpa disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
Francesco Saladino, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 22.03.2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' rappresentando di CP_1 avere presentato in data 03.02.2019 domanda di pensione anticipata e di averla avuta liquidata per un importo inferiore all'effettivo dovuto, in virtù del fatto che non risultavano essere stati conteggiati nel periodo 01.06.1981 – 15.06.1986 periodi di lavoro quale marittimo, chiedeva, pertanto, di avere effettuato il calcolo tenendo conto del periodo di lavoro prestato quale marittimo con la conseguente corresponsione degli arretrati.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza del CP_1 ricorso, chiedendone il rigetto. In particolare l' eccepiva CP_1 altresì l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa.
La causa sulle conclusioni delle parti, all'udienza cartolare del
17.07.2025, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con riferimento all'eccezione preliminare si osserva che detta eccezione è priva di pregio, avendo parte ricorrente di avere inoltrato la domanda in data 18.03.2022 come documentato dallo stesso nel ricorso.
Nel merito si osserva che dopo diversi tentativi e ordini di esibizione da parte di questo Giudice, la Capitaneria di Porto di Palermo ha affermato che per il periodo 01.01.1982-
31.03.1982 il risulta impiegato come personale di Parte_1 comandata e dal 01.04.1982 al 31.10.1984 lavoratore dipendente presso Siremar.
Dalla prova per testi è emerso che il ricorrente sia stato, nel periodo richiesto e non calcolato, membro dell'equipaggio, svolgendo il compito di ricevere il Funzionario “a poppa” ovvero nella rampa di accesso del traghetto e di accompagnarlo nella cabina del Direttore di macchina o del
Comandante. Così infatti il capitano Persona_1 all'udienza del 17.06.2025: “vero è che il signor Parte_1
e stato imbarcato nelle navi indicate;
sono stato assunto come
[...] ispettore il 1.02.1983 e quasi immediatamente il capitano mi diede l'ordine di fare ispezione, cosa che facevo quasi Per_2 ogni mattina, sulla nave che partiva per Ustica (A. Da Messina,
[...]
o per parlare dei problemi tecnici della nave. In Per_3 Per_4 queste occasioni il aveva il compito di ricevermi a Parte_1 poppa e accompagnarmi o nella cabina del direttore di macchina o nella cabina del comandante”
Il ricorrente, quindi ha diritto alla ricostituzione della pensione con inclusi i periodi 1.1.1982 – 31.12.1984 e ha diritto ad avere corrisposti i relativi ratei maturati.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe. Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 17.07.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio