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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TO VINCENZO, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2867/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6994/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 36 e pubblicata il 20/03/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972015908692252600 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972015908692252600 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972015908692252600 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 14/01/2026
R.G. 2867/2025
Svolgimento del processo
In data 19 giugno 2015, Società_1 notificava al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 09720159086922526000 recante una esposizione debitoria di complessivi € 406.960,02. In particolare, l'intimazione di pagamento faceva riferimento ad una serie di cartelle di pagamento (in totale n. 46), la cui notifica al Contribuente copriva un arco temporale compreso tra l'11 marzo 2003 ed il 30 novembre 2013 e aventi ad oggetto sia crediti di natura tributaria (IRAP, IRPEF e IVA), sia crediti aventi natura extratributaria.
Con ricorso il contribuente impugnava l'intimazione in questione chiedendone l'annullamento ritenuto illegittimo.
In particolare, con il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma il Sig. Ricorrente_1 deduceva:
• l'inesistenza dell'impugnata intimazione di pagamento per mancata sottoscrizione del Funzionario legittimato;
• l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione dei termini della procedura di riscossione.
• la nullità dell'atto impugnato per difetto di notifica delle relative cartelle di pagamento.
•Intervenuta decadenza dell'azione amministrativa. Mancata allegazione delle cartelle di pagamento menzionate nell'intimazione di pagamento.
Società_1 Spa si costituiva in giudizio, contestando le doglianze del ricorrente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito per alcune cartelle aventi ad oggetto debiti non tributari, documentando, con successive memorie difensive, l'avvenuta corretta notificazione delle cartelle di pagamento, nonché delle successive intimazioni di pagamento, nella gran parte dei casi “intermedie”, sottese all'atto impugnato.
Quanto alle dedotte eccezioni di decadenza e di prescrizione, la resistente ne rilevava l'infondatezza ” sia in quanto la notifica delle cartelle (e delle successive intimazioni) aveva interrotto il termine di prescrizione, sia in quanto i crediti contenuti in cartelle non opposte, essendo ormai incontrovertibili, non mutavano il regime prescrittorio da quello regolante il debito contributivo e/o fiscale in fase amministrativa, ma erano sottoposti all'ordinaria prescrizione decennale, vertendosi in materia di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità al momento della notifica delle cartelle presupposte”. Quanto alla questione dell'omessa sottoscrizione dell'intimazione di pagamento da parte del Funzionario, la Resistente replicava che il suddetto atto era stato redatto in conformità alle indicazioni recate dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 il quale, tuttavia, non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma la sola indicazione del responsabile del procedimento, appositamente individuato nel caso di specie.
Equitalia concludeva chiedendo l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.
Il Sig. Ricorrente_1 presentava memorie in cui ribadiva l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, insistendo, poi circa l'irregolare procedura di notifica delle singole cartelle.
La Associazione_1, con sentenza 6994/36/2017, depositata il 20.03.2017, previa declaratoria di difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle afferenti crediti di natura extra tributaria, accoglieva in parte il ricorso del Contribuente.
In particolare, secondo i giudici di primo grado, 8 delle 20 cartelle recanti crediti di natura tributaria, sottese all'intimazione di pagamento, risultavano ritualmente notificate (al destinatario o per mezzo di ritiro presso l'Ufficio Postale tramite persona delegata); mentre le rimanenti 12 affermava che “non risultano ritualmente notificate o perché manca la ricevuta della raccomandata di avvenuta notifica o perché notificate ad un indirizzo diverso da quello di residenza”.
Avverso tale pronuncia n. 6994/36/2017 e limitatamente ai profili di soccombenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso in appello nel quale rilevava il parziale difetto di giurisdizione relativo alle cartelle di pagamento n. 09720030065260979000 e n. 0972012015499828000 (contenenti anche diritti di credito aventi natura extra tributaria e che, quindi, non potevano essere oggetto di annullamento integrale da parte del giudice tributario) e ribadiva la correttezza del procedimento notificatorio relativo alle 12 cartelle ritenute “non ritualmente notificate” dai giudici del primo grado, analizzandole ciascuna distintamente.
Le cartelle di pagamento in questione sono: n.09720030065860979000, n.09720060009747657000, n.09720060036907402000, n. 0972007010510437800, n.09720070170561725000, n. 09720080025865937001,n.09820080086994534000,n.0972009008672330200, n.09720110245652677000,n.09720120025819967000,n.09720120154998280000, e n.09720130177065345000.
Secondo l'appellante, la notifica delle cartelle in oggetto si sarebbe perfezionata mediante i seguenti passaggi:
• notifica mediante ufficiale notificatore presso l'indirizzo di residenza riscontrato;
• ricezione da parte di persona autorizzata alla ricezione della stessa, ovvero:
• in caso di temporanea assenza del destinatario, deposito del plico contenente la cartella presso il Comune;
• invio della raccomandata informativa al destinatario (la seconda raccomandata al destinatario veniva ricevuta personalmente dal destinatario o tramite familiare convivente) ;( cfr doc da 3 a 23 appello Agenzia delle Entrate-Riscossione).
• notifica delle intimazioni di pagamento precedenti alla intimazione impugnata tale da interrompere il termine di prescrizione.
Il Contribuente presentava atto di controdeduzioni e contestuale appello incidentale al fine di evidenziare la sostanziale illegittimità della pretesa erariale.
In particolare, con riguardo alla parte relativa alle “controdeduzioni”, il Contribuente insisteva, da un lato, sulla mancata identificazione della persona che avrebbe sottoscritto l'avviso di raccomandata;
dall'altro, sulla erronea identificazione dell'indirizzo di residenza diverso da quello effettivo e mutato da diversi anni.
Il tutto, in ogni caso, verificatosi oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Quanto, invece, alla parte concernente “l'appello incidentale”, il Contribuente censurava l'operato dei primi giudici per aver ritenuto notificate, nella specie, tre cartelle di pagamento.
Infatti, dall'incrocio delle informazioni che si evincevano dalla documentazione depositata dalla controparte in primo grado (vertente sulla prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento) e dagli estratti di ruolo, si riscontrava che:
I. La cartella n. 09720080157446680000 sarebbe stata notificata in data 12/07/2011, ma i crediti tributari (IRPEF) sottesi alla stessa si riferiscono all'annualità d'imposta 2004. Ragion per cui, la cartella de qua avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre l'anno 2009, stante il termine prescrizionale quinquennale previsto per il tributo in esame. Ad ogni modo (trattandosi di controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter del DPR n. 600/73, come emerge dall'estratto di ruolo allegato) eccepiva, altresì, la decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) del DPR 602/73 (…). Nel caso in esame, la cartella sarebbe stata notificata solo nel 2011 e quindi ben oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
II. La cartella n. 09720100050421842000 sarebbe stata notificata irregolarmente, in violazione dell'art. 139 c.p.c. Invero, da quanto emerge dalla documentazione depositata dall'Ente della Riscossione nel primo grado di giudizio, il messo notificatore, il 13 settembre 2012, si recava presso l'indirizzo di residenza del Sig. Ricorrente_1. Riscontrata l'assenza del destinatario e delle persone incaricate alla ricezione dell'atto, procedeva, ex art. 139 c.p.c., al deposito presso la Casa Comunale e all'affissione del relativo avviso di deposito.
Tuttavia, in violazione della summenzionata disposizione, non procedeva all'invio della raccomandata informativa, non perfezionandosi, così, l'iter notificatorio e rendendo nulla la procedura eseguita. Risulterebbe così prescritto l'asserito credito vantato dall'Ente impositore.
In ogni caso è stata eccepita la decadenza del potere di riscossione (…). Nel caso in esame, la cartella sarebbe stata notificata solo nel 2012 e quindi ben oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione spirato inevitabilmente il 31 dicembre 2011.
III. La cartella di pagamento n. 09720120202674027000 sarebbe stata notificata irregolarmente, in violazione dell'art. 139 c.p.c. in base ai parametri previsti sub II.
Con sentenza n.4634/09/2019, depositata in data 25/07/2019, la CTR del Lazio accoglieva l'appello principale di DE e rigettava l'appello incidentale del contribuente ritenendo che nel merito, dall'esame della copia delle relate, si può pervenire alla conclusione che le cartelle ritenute dalla CTP non correttamente notificate, ad un'attenta analisi, sono state in realtà notificate ritualmente, mentre le tre cartelle oggetto dell'appello incidentale (sulle 8 che la CTP ha ritenuto correttamente notificate), non risultano, la prima (-68000 finale, pp. 11 e 12 dell'appello incidentale) notificata oltre il termine di prescrizione, trattandosi di credito erariale, la cui prescrizione è quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (e non quinquennale), mentre, con riferimento alla seconda e alla terza (-842000 finale e -027000 finale) appare priva di fondamento la questione del mancato invio della raccomandata informativa essendosi invece perfezionato l'iter notificatorio previsto.
Contro la sentenza emessa dalla CTR del Lazio il contribuente Sig. Ricorrente_1 promuoveva ricorso per Cassazione chiedendo di cassare l'impugnata sentenza n. 4634/09/2019, depositata in data 25/07/2019, con ogni conseguenziale statuizione di legge, deducendo i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 d. lgs. 546/1992, in relazione ai parametri costituzionali di cui all'art. 24 e 111 della costituzione. nullità della sentenza per assenza del requisito della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4 codice di procedura civile);
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c., 8, secondo comma, della Legge n. 890/1982 e 60 del D.P.R. n. 600/1973 per aver, la Commissione Tributaria Regionale, erroneamente affermato la regolarità del procedimento notificatorio (art. 360, primo comma, n.3, codice di procedura civile) degli atti di riscossione;
3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c., 8, secondo comma, della Legge n. 890/1982 e 60 del D.P.R. n. 600/1973 per aver, la Commissione Tributaria Regionale, erroneamente affermato la regolarità del procedimento notificatorio (art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile) escludendo l'indispensabilità dell'invio della c.d. raccomandata informativa (c.d. CAD) con riguardo alle cartelle oggetto di appello incidentale da parte del Sig.Ricorrente_1.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civ. per aver, la Commissione Tributaria Regionale, erroneamente affermato il termine decennale di prescrizione (art. 360, primo comma,n. 3 codice procedura civile);
5. Violazione e falsa applicazione dell'art 60, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 per aver, la Commissione Tributaria Regionale, erroneamente affermato la regolarità del procedimento notificatorio (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
Il Contribuente, infatti, aveva variato il proprio indirizzo già dal 2003 – come attestato dal certificato storico di residenza prodotto in atti – ben prima delle date di notifica delle singole cartelle (notifiche “presumibilmente” avvenute nell'arco temporale 2006-2008). Resistevano, con un unico controricorso, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza n. 30507/2024 depositata in cancelleria il 26 novembre 2024, la Corte Suprema di Cassazione, – con esclusione del credito di cui alla cartella n. 680000 finali, accoglieva il ricorso di parte e cassava la sentenza, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio che, in diversa composizione, avrebbe dovuto provvedere alla decisione compiutamente motivando sulla regolarità delle notifiche delle cartelle ancora oggetto di causa liquidando poi le spese relative al giudizio di legittimità.
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso in riassunzione notificato in data 22/05/2025 e depositato in data 26/05/2025 dell'ordinanza 18 settembre – 26 novembre 2024 n. 30507/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sez. Tributaria, in relazione all'intimazione di pagamento n.0972015908692252600 e alle cartelle di pagamento sottese, in materia di riscossione per imposte dirette e iva.
L'odierno appellante in riassunzione rassegnava le seguenti conclusioni: “codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria, ravvisati i lamentati vizi dell'atto impugnato, in riassunzione della ordinanza 18 settembre – 26 novembre 2024 n. 30507/2024 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Tributaria, Voglia, in accoglimento integrale di tutte le doglianze in fatto e in diritto, dichiarare la illegittimità e disporre l'annullamento della intimazione di pagamento n. 0972015908692252600 e alle cartelle di pagamento sottese, in materia di riscossione per imposte dirette e iva”.
Si è costituita l'appellata/resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha impugnato la domanda dell'appellante in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e deducendo in particolare:
1.PREMESSA SULL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 4, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 119 DEL 23/10/2018 CONVERTITO IN LEGGE 17/12/2018 N. 136 – ANNULLAMENTO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI IN RISCOSSIONE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2010.
2. INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA – DIFETTO “PARZIALE” DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO ADITO IN FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO.
3.INAMMISSIBILITÀ AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 19, COMMA 3 E 21 DEL D.LGS. N. 546/92 – LEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09720159086922526000 – INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE.
Ha concluso chiedendo di: accertare e dichiarare il difetto “parziale” di Giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario e, specificamente, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma per la cartella di pagamento n. 09720030065860979000, ruolo n. 2001 / 16273 avente ad oggetto l'omesso pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Albano Laziale per la cartella di pagamento n. 09720120154998280000 avente ad oggetto l'omesso pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada;
- dichiarare inammissibile la domanda così come formulata dall'odierno appellante ai sensi degli art. 19, co. 3 e 21 del d. lgs. 546/1992 per quanto riguarda le doglianze riferibili agli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, in quanto gli stessi risultano ritualmente notificati e non impugnati tempestivamente con conseguente cristallizzazione e/o definitività della pretesa impositiva;
- dichiarare la “parziale “cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. 09720060036907402000, 09720070170561725000, 09720080025865937001 ai sensi dell'art. 4 primo comma del D.L. n. 119 del 23.10.2018, convertito con L. 136/2018;
- rigettare il ricorso in riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la legittimità e la validità dell'intimazione di pagamento n. 0972015908692252600 e delle cartelle sottese per i motivi sopra esposti;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre Cassa di Previdenza avvocati e Iva come per legge.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate che ha condiviso pienamente le valutazioni dell'Agenzia della Riscossione.
Motivi della decisione
Rileva questa Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio che: in via preliminare l'appellata ha sottolineato che, nelle more dei giudizi, è entrato in in vigore, in data 24/10/2018, l'art. 4 primo comma del D.L. n. 119 del 23.10.2018,convertito con L. 136/2018, il quale testualmente prevede che: “… I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015….”; ciò ha comportato l'annullamento con apposito provvedimento il discarico amministrativo come stabilito dalla legge de qua delle imposte tributarie relative alle cartelle esattoriali nn. 09720060036907402000, 09720070170561725000, 09720080025865937001, e per l'effetto la cessazione parziale della materia del contendere.
E' stata altresì sollevato correttamente il difetto parziale di giurisdizione di questo giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alla cartella di pagamento n. 09720030065860979000, ruolo n. 2001/16273 avente ad oggetto l'omesso pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada, stante il difetto parziale di Giurisdizione del Giudice Tributario adito in favore del Giudice Ordinario e, specificamente, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma;
anche la cartella di pagamento n. 09720120154998280000 avente ad oggetto l'omesso pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada sconta il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
Ciò premesso rileva questa Corte di giustizia che la Suprema Corte di cassazione ha riconosciuto fondato il primo motivo di ricorso del contribuente, in considerazione della lamentata nullità della statuizione per difetto di motivazione con riferimento alle cartelle oggetto di appello principale in quanto non era dato comprendere l'iter logico seguito dai giudici in ordine alla ritenuta rituale corretta notifica delle cartelle in questione. Con riguardo invece alla residua cartolina oggetto d'impugnazione incidentale (riferita a cartella n. 680000 finali), per la stessa la CTR ha superato ogni questione ritenendo applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale e rinviando per la descrizione della concreta fattispecie (quindi anche ai termini di decorrenza) alle pagg. 11 e 12 dell'appello incidentale.
Pertanto, il ricorso è stato accolto con esclusione del credito inerente alla cartella n. 680000 finali, con cassazione della sentenza limitatamente a quanto precedeva e ha rinviato a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per decidere compiutamente, motivando sulla regolarità delle notifiche delle cartelle ancora oggetto di causa e sulla liquidazione delle spese relative anche al giudizio di legittimità.
Ritiene questa Corte di giustizia che, al netto delle valutazioni soprariportate, l'appello del contribuente deve essere rigettato;
la documentazione versata in atti dall'Ufficio appare idonea ad escludere la presenza di procedure non conformi, insufficienti e prive di legittimità; a tal fine appare opportuno trascrivere gli atti posti in essere dall'Ufficio idonei a supportare la legittimità delle richieste erariali, escluse ovviamente le cartelle colpite del difetto di giurisdizione e dalla operatività della legge n. 136/2018.
- 1.cartella di pagamento n. 09720040035374350000 notificata in data 17/02/2004 (consegna in mani proprie);
- 2.cartella di pagamento n. 09720040385371055000 notificata in data 29/03/2005 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050079095754000 notificata in data 13/07/2005 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050135837983000 notificata in data 22/09/2005(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050208585015000 notificata in data 26/10/2005 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050226417155000 notificata in data 12/12/2005(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050260334861000 notificata in data 03/01/2006(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720060009747657000 notificata in data 09/04/2008 (affissione per irreperibilità relativa con deposito relata di notifica, certificato di residenza, avviso di ricevimento debitamente sottoscritto); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013
- cartella di pagamento n. 09720060036907402000 notificata in data 27/03/2006(consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013;
- cartella di pagamento n. 09720070105104378000 notificata in data 14/03/2007 (consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013;
- cartella di pagamento n. 09720070170561725000 notificata in data 22/05/2007(consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013;
- cartella di pagamento n. 09720070330173880000 notificata in data 23/10/2007 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720080025865937001 notificata in data 13/02/2008(consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013; cartella di pagamento n. 09720080086994534000 notificata in data 16/04/2008(consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013
- cartella di pagamento n. 09720080157446680000 notificata in data 24/06/2011(affissione per irreperibilità relativa con deposito relata di notifica, avviso deposito presso Casa Comunale, distinta accompagnatoria raccomandate, avviso perfezionamento per compiuta giacenza, raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n.09720080250790174000 notificata in data 19/11/2008(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720080289271655000 notificata in data 26/02/2009(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720090038239465000 notificata in data 12/06/2009(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720090086723302000 notificata in data 20/05/2009 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, avviso di deposito atti presso la Casa Comunale e raccomandata informativa debitamente sottoscritta); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013; - cartella di pagamento n. 09720090252557864000 notificata in data 10/11/2009(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720090268080776000 notificata in data 12/07/2011(affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720100050421842000 notificata in data 28/09/2012 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720100102030774000 notificata in data 29/04/2010(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720100300948979000 notificata in data 25/04/2012 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720100312683660000 notificata in data 08/11/2010 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720100371990467000 notificata in data 28/09/2011 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720110030326646000 notificata in data 06/05/2011(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720110222462727000 notificata in data 07/11/2011(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720110245652677000 notificata in data 17/10/2012 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720110299784644000 notificata in data 20/02/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720120025819967000 notificata in data 29/03/2012 (consegna in mani proprie); - cartella di pagamento n. 09720120145041018000 notificata in data 30/05/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720120202674027000 notificata in data 20/07/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720120291787233000 notificata in data 29/10/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720120296487470000 notificata in data 07/11/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720130103296533000 notificata in data 27/03/2013(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720130120949246000 notificata in data 05/04/2013(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720130177065345000 notificata in data 15/05/2013(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720130276867584000 notificata in data 09/10/2013 (consegna a soggetto qualificatosi addetto alla casa);
- intimazione di pagamento n. 09720159086922526000 notificata in data 19/06/2015. L'Ufficio ha sottolineato inoltre che che le cartelle esattoriali nn.09720100050421842000, 09720120202674027000, risultano notificate per irreperibilità assoluta del contribuente, mediante deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, nella Casa Comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso Comune. Agli atti risulta, altresì, la documentazione afferente all'invio e alla ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, ritirata, nel primo caso, direttamente dal destinatario e, nel secondo da persona espressamente delegata, presso l'Ufficio postale. In ordine all'eccezione afferente alla notifica delle cartelle di pagamento effettuato ad un indirizzo asseritamente errato è opportuno evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex pluris Cass. 11550/2013) ha ritenuto che “le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora” e che, in ogni caso “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione (cfr. Cass. n. 24852/06, n. 15938/08; Cass. n. 25713/2014:)”. Più di recente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 4799/2017), ha precisato che, qualora la notificazione “sia avvenuta in un luogo, risultante dall'estratto di ruolo come indirizzo attribuito al contribuente”, la stessa debba considerarsi valida, atteso che “Spettava al contribuente l'onere di provare l'assoluta estraneità del "luogo di eseguita notifica" e pertanto la mancanza di collegamento tra detto luogo ed esso contribuente (in particolare non è stata proposta querela di falso in ordine all'attestazione, da parte dell'Banca_1, della "temporanea assenza" del contribuente nel luogo indicato), non essendo a questo scopo sufficiente la sola documentazione anagrafica alla quale deve essere riconosciuto esclusivamente un valore meramente presuntivo (v. a titolo esemplificativo, essendo l'orientamento costante, Cass. n. 10170 del 2016). In sostanza, spetta alla parte interessata produrre in giudizio ulteriori elementi probatori che ritenga opportuni al fine di provare la circostanza che la residenza o il domicilio anagrafico potrebbe essere differente. Pertanto, i crediti riportati nelle intimazioni di pagamento nn.09720079084814911000 e n.09720139069978364000 devono ritenersi consolidati in assenza di impugnazione nei termini previsti dalla legge.
In relazione all'eccezione di prescrizione si osserva che la Corte di cassazione ha ritenuto che ai crediti erariali non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 per le cd. “prestazioni periodiche”; i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia per la Riscossione hanno confermato le medesime tesi difensive sottolineando, nel merito, la legittimità delle pretese erariali indicate nelle cartelle di competenza, in considerazione del fatto che, parte ricorrente, nulla ha eccepito in merito alla debenza o meno delle imposte richieste nelle singole cartelle opposte e nei ruoli, determinando così una sostanziale genericità del ricorso e confermando, nello stesso tempo, di fatto, la legittimità dei debiti tributari richiesti.
L'Ufficio ha altresì fornito una dettagliata e minuziosa ricostruzione delle modalità di notifica degli avvisi che, a parere della Corte, appaiono coerenti con le previsioni normative applicate.
Tali considerazioni trovano conferma nel fatto che le cartelle di pagamento presupposte scaturiscono da attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali presentate dalla parte, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e relativi a omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate a cui non hanno fatto seguito i versamenti dovuti.
In questo caso l'Ufficio ha provveduto correttamente alla liquidazione delle imposte e dei relativi accessori dovuti in base alla dichiarazione dei redditi prodotta dallo stesso contribuente e non versata (v. Cass. n. 27455/2013).
Inoltre l'Agenzia Entrate-Riscossione ha fornito la prova documentale della regolare avvenuta notifica delle cartelle prodromiche, con la conseguenza che sia il ruolo deve ritenersi correttamente formato e consegnato e che le cartelle sono divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini di legge così come previsto dall'art. 21 D.lgs 546/92; la pretesa dell'Ufficio è divenuta pertanto definitiva, in quanto le debenze devono ritenersi cristallizzate, essendosi prodotto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass ordinanza n. 1901/2020).
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione, sia in quanto la notifica delle cartelle (e delle successive intimazioni) ha interrotto il termine di prescrizione, sia in quanto i crediti contenuti in cartelle non opposte sono sottoposti all'ordinaria prescrizione decennale, vertendosi in materia di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità al momento della notifica delle cartelle presupposte.
La Suprema Corte, con sentenze del 10 giugno 2015 n. 12023, del 2 aprile 2015 n. 6800 e, da ultimo, con l'ordinanza n. 8318/2018, ha chiarito che è legittima la cartella di pagamento emessa a seguito di diretta iscrizione a ruolo di versamenti omessi, carenti o tardivi. Peraltro, le cartelle di pagamento presupposte scaturiscono da attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali presentate dalla parte, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973; si tratta, pertanto, di omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate a cui non hanno fatto seguito i versamenti dovuti.
Le doglianze della parte appaiono, dunque, prive di fondamento in quanto il ruolo si è formato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 con un semplice raffronto tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato. Su queste basi anche l'eccezione della parte in merito al difetto di motivazione ed alla violazione al suo diritto alla difesa appare infondata (v. Cass. n. 27455/2013). In questo caso è corretto ritenere che spetta, eventualmente, alla parte allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. 27140/2011). Ciò detto deve ribadirsi che l'Agente della Riscossione ha fornito una prova concreta della regolare notifica delle cartelle al netto di quelle escluse per difetto di giurisdizione e per l'applicazione della legge n. 130/2018, sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
Né appare infine rilevante la doglianza con la quale il contribuente ha evidenziato che per alcune cartelle l'agente della Riscossione avrebbe prodotto unicamente le risultanze dell'estratto di ruolo privo di valore probatorio equipollente alla cartella. A tal fine deve sottolinearsi che la documentazione versata in atti (estratti di ruolo e referti di notifica) appare idonea ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione delle relative cartelle di pagamento.
Sul punto la Corte di cassazione ha ribadito, in modo costante il principio in base al quale “in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente. La relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'intimazione di pagamento” (Cass. Civ., Sez. V, Ord. 03.11.2020, n. 24278).
Deve pertanto rigettarsi l'appello del contribuente nei sensi di cui in motivazione.
In considerazione dell'articolato percorso processuale, delle parziali definizioni del giudizio in forza della carenza di giurisdizione e all'applicazione della legge n. 136/2018, devono compensarsi le spese in tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello del contribuente. Spese compensate in tutti i gradi di giudizio.
Roma 12 Gennaio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
AN EV Nominativo_1
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TO VINCENZO, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2867/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6994/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 36 e pubblicata il 20/03/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972015908692252600 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972015908692252600 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972015908692252600 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 14/01/2026
R.G. 2867/2025
Svolgimento del processo
In data 19 giugno 2015, Società_1 notificava al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 09720159086922526000 recante una esposizione debitoria di complessivi € 406.960,02. In particolare, l'intimazione di pagamento faceva riferimento ad una serie di cartelle di pagamento (in totale n. 46), la cui notifica al Contribuente copriva un arco temporale compreso tra l'11 marzo 2003 ed il 30 novembre 2013 e aventi ad oggetto sia crediti di natura tributaria (IRAP, IRPEF e IVA), sia crediti aventi natura extratributaria.
Con ricorso il contribuente impugnava l'intimazione in questione chiedendone l'annullamento ritenuto illegittimo.
In particolare, con il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma il Sig. Ricorrente_1 deduceva:
• l'inesistenza dell'impugnata intimazione di pagamento per mancata sottoscrizione del Funzionario legittimato;
• l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione dei termini della procedura di riscossione.
• la nullità dell'atto impugnato per difetto di notifica delle relative cartelle di pagamento.
•Intervenuta decadenza dell'azione amministrativa. Mancata allegazione delle cartelle di pagamento menzionate nell'intimazione di pagamento.
Società_1 Spa si costituiva in giudizio, contestando le doglianze del ricorrente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito per alcune cartelle aventi ad oggetto debiti non tributari, documentando, con successive memorie difensive, l'avvenuta corretta notificazione delle cartelle di pagamento, nonché delle successive intimazioni di pagamento, nella gran parte dei casi “intermedie”, sottese all'atto impugnato.
Quanto alle dedotte eccezioni di decadenza e di prescrizione, la resistente ne rilevava l'infondatezza ” sia in quanto la notifica delle cartelle (e delle successive intimazioni) aveva interrotto il termine di prescrizione, sia in quanto i crediti contenuti in cartelle non opposte, essendo ormai incontrovertibili, non mutavano il regime prescrittorio da quello regolante il debito contributivo e/o fiscale in fase amministrativa, ma erano sottoposti all'ordinaria prescrizione decennale, vertendosi in materia di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità al momento della notifica delle cartelle presupposte”. Quanto alla questione dell'omessa sottoscrizione dell'intimazione di pagamento da parte del Funzionario, la Resistente replicava che il suddetto atto era stato redatto in conformità alle indicazioni recate dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 il quale, tuttavia, non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma la sola indicazione del responsabile del procedimento, appositamente individuato nel caso di specie.
Equitalia concludeva chiedendo l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.
Il Sig. Ricorrente_1 presentava memorie in cui ribadiva l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, insistendo, poi circa l'irregolare procedura di notifica delle singole cartelle.
La Associazione_1, con sentenza 6994/36/2017, depositata il 20.03.2017, previa declaratoria di difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle afferenti crediti di natura extra tributaria, accoglieva in parte il ricorso del Contribuente.
In particolare, secondo i giudici di primo grado, 8 delle 20 cartelle recanti crediti di natura tributaria, sottese all'intimazione di pagamento, risultavano ritualmente notificate (al destinatario o per mezzo di ritiro presso l'Ufficio Postale tramite persona delegata); mentre le rimanenti 12 affermava che “non risultano ritualmente notificate o perché manca la ricevuta della raccomandata di avvenuta notifica o perché notificate ad un indirizzo diverso da quello di residenza”.
Avverso tale pronuncia n. 6994/36/2017 e limitatamente ai profili di soccombenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso in appello nel quale rilevava il parziale difetto di giurisdizione relativo alle cartelle di pagamento n. 09720030065260979000 e n. 0972012015499828000 (contenenti anche diritti di credito aventi natura extra tributaria e che, quindi, non potevano essere oggetto di annullamento integrale da parte del giudice tributario) e ribadiva la correttezza del procedimento notificatorio relativo alle 12 cartelle ritenute “non ritualmente notificate” dai giudici del primo grado, analizzandole ciascuna distintamente.
Le cartelle di pagamento in questione sono: n.09720030065860979000, n.09720060009747657000, n.09720060036907402000, n. 0972007010510437800, n.09720070170561725000, n. 09720080025865937001,n.09820080086994534000,n.0972009008672330200, n.09720110245652677000,n.09720120025819967000,n.09720120154998280000, e n.09720130177065345000.
Secondo l'appellante, la notifica delle cartelle in oggetto si sarebbe perfezionata mediante i seguenti passaggi:
• notifica mediante ufficiale notificatore presso l'indirizzo di residenza riscontrato;
• ricezione da parte di persona autorizzata alla ricezione della stessa, ovvero:
• in caso di temporanea assenza del destinatario, deposito del plico contenente la cartella presso il Comune;
• invio della raccomandata informativa al destinatario (la seconda raccomandata al destinatario veniva ricevuta personalmente dal destinatario o tramite familiare convivente) ;( cfr doc da 3 a 23 appello Agenzia delle Entrate-Riscossione).
• notifica delle intimazioni di pagamento precedenti alla intimazione impugnata tale da interrompere il termine di prescrizione.
Il Contribuente presentava atto di controdeduzioni e contestuale appello incidentale al fine di evidenziare la sostanziale illegittimità della pretesa erariale.
In particolare, con riguardo alla parte relativa alle “controdeduzioni”, il Contribuente insisteva, da un lato, sulla mancata identificazione della persona che avrebbe sottoscritto l'avviso di raccomandata;
dall'altro, sulla erronea identificazione dell'indirizzo di residenza diverso da quello effettivo e mutato da diversi anni.
Il tutto, in ogni caso, verificatosi oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Quanto, invece, alla parte concernente “l'appello incidentale”, il Contribuente censurava l'operato dei primi giudici per aver ritenuto notificate, nella specie, tre cartelle di pagamento.
Infatti, dall'incrocio delle informazioni che si evincevano dalla documentazione depositata dalla controparte in primo grado (vertente sulla prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento) e dagli estratti di ruolo, si riscontrava che:
I. La cartella n. 09720080157446680000 sarebbe stata notificata in data 12/07/2011, ma i crediti tributari (IRPEF) sottesi alla stessa si riferiscono all'annualità d'imposta 2004. Ragion per cui, la cartella de qua avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre l'anno 2009, stante il termine prescrizionale quinquennale previsto per il tributo in esame. Ad ogni modo (trattandosi di controllo formale della dichiarazione ex art. 36 ter del DPR n. 600/73, come emerge dall'estratto di ruolo allegato) eccepiva, altresì, la decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) del DPR 602/73 (…). Nel caso in esame, la cartella sarebbe stata notificata solo nel 2011 e quindi ben oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
II. La cartella n. 09720100050421842000 sarebbe stata notificata irregolarmente, in violazione dell'art. 139 c.p.c. Invero, da quanto emerge dalla documentazione depositata dall'Ente della Riscossione nel primo grado di giudizio, il messo notificatore, il 13 settembre 2012, si recava presso l'indirizzo di residenza del Sig. Ricorrente_1. Riscontrata l'assenza del destinatario e delle persone incaricate alla ricezione dell'atto, procedeva, ex art. 139 c.p.c., al deposito presso la Casa Comunale e all'affissione del relativo avviso di deposito.
Tuttavia, in violazione della summenzionata disposizione, non procedeva all'invio della raccomandata informativa, non perfezionandosi, così, l'iter notificatorio e rendendo nulla la procedura eseguita. Risulterebbe così prescritto l'asserito credito vantato dall'Ente impositore.
In ogni caso è stata eccepita la decadenza del potere di riscossione (…). Nel caso in esame, la cartella sarebbe stata notificata solo nel 2012 e quindi ben oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione spirato inevitabilmente il 31 dicembre 2011.
III. La cartella di pagamento n. 09720120202674027000 sarebbe stata notificata irregolarmente, in violazione dell'art. 139 c.p.c. in base ai parametri previsti sub II.
Con sentenza n.4634/09/2019, depositata in data 25/07/2019, la CTR del Lazio accoglieva l'appello principale di DE e rigettava l'appello incidentale del contribuente ritenendo che nel merito, dall'esame della copia delle relate, si può pervenire alla conclusione che le cartelle ritenute dalla CTP non correttamente notificate, ad un'attenta analisi, sono state in realtà notificate ritualmente, mentre le tre cartelle oggetto dell'appello incidentale (sulle 8 che la CTP ha ritenuto correttamente notificate), non risultano, la prima (-68000 finale, pp. 11 e 12 dell'appello incidentale) notificata oltre il termine di prescrizione, trattandosi di credito erariale, la cui prescrizione è quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (e non quinquennale), mentre, con riferimento alla seconda e alla terza (-842000 finale e -027000 finale) appare priva di fondamento la questione del mancato invio della raccomandata informativa essendosi invece perfezionato l'iter notificatorio previsto.
Contro la sentenza emessa dalla CTR del Lazio il contribuente Sig. Ricorrente_1 promuoveva ricorso per Cassazione chiedendo di cassare l'impugnata sentenza n. 4634/09/2019, depositata in data 25/07/2019, con ogni conseguenziale statuizione di legge, deducendo i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 d. lgs. 546/1992, in relazione ai parametri costituzionali di cui all'art. 24 e 111 della costituzione. nullità della sentenza per assenza del requisito della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4 codice di procedura civile);
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c., 8, secondo comma, della Legge n. 890/1982 e 60 del D.P.R. n. 600/1973 per aver, la Commissione Tributaria Regionale, erroneamente affermato la regolarità del procedimento notificatorio (art. 360, primo comma, n.3, codice di procedura civile) degli atti di riscossione;
3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 139 e 140 c.p.c., 8, secondo comma, della Legge n. 890/1982 e 60 del D.P.R. n. 600/1973 per aver, la Commissione Tributaria Regionale, erroneamente affermato la regolarità del procedimento notificatorio (art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile) escludendo l'indispensabilità dell'invio della c.d. raccomandata informativa (c.d. CAD) con riguardo alle cartelle oggetto di appello incidentale da parte del Sig.Ricorrente_1.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 cod. civ. per aver, la Commissione Tributaria Regionale, erroneamente affermato il termine decennale di prescrizione (art. 360, primo comma,n. 3 codice procedura civile);
5. Violazione e falsa applicazione dell'art 60, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 per aver, la Commissione Tributaria Regionale, erroneamente affermato la regolarità del procedimento notificatorio (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
Il Contribuente, infatti, aveva variato il proprio indirizzo già dal 2003 – come attestato dal certificato storico di residenza prodotto in atti – ben prima delle date di notifica delle singole cartelle (notifiche “presumibilmente” avvenute nell'arco temporale 2006-2008). Resistevano, con un unico controricorso, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza n. 30507/2024 depositata in cancelleria il 26 novembre 2024, la Corte Suprema di Cassazione, – con esclusione del credito di cui alla cartella n. 680000 finali, accoglieva il ricorso di parte e cassava la sentenza, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio che, in diversa composizione, avrebbe dovuto provvedere alla decisione compiutamente motivando sulla regolarità delle notifiche delle cartelle ancora oggetto di causa liquidando poi le spese relative al giudizio di legittimità.
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso in riassunzione notificato in data 22/05/2025 e depositato in data 26/05/2025 dell'ordinanza 18 settembre – 26 novembre 2024 n. 30507/2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sez. Tributaria, in relazione all'intimazione di pagamento n.0972015908692252600 e alle cartelle di pagamento sottese, in materia di riscossione per imposte dirette e iva.
L'odierno appellante in riassunzione rassegnava le seguenti conclusioni: “codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria, ravvisati i lamentati vizi dell'atto impugnato, in riassunzione della ordinanza 18 settembre – 26 novembre 2024 n. 30507/2024 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Tributaria, Voglia, in accoglimento integrale di tutte le doglianze in fatto e in diritto, dichiarare la illegittimità e disporre l'annullamento della intimazione di pagamento n. 0972015908692252600 e alle cartelle di pagamento sottese, in materia di riscossione per imposte dirette e iva”.
Si è costituita l'appellata/resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha impugnato la domanda dell'appellante in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e deducendo in particolare:
1.PREMESSA SULL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 4, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 119 DEL 23/10/2018 CONVERTITO IN LEGGE 17/12/2018 N. 136 – ANNULLAMENTO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI IN RISCOSSIONE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2010.
2. INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA – DIFETTO “PARZIALE” DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO ADITO IN FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO.
3.INAMMISSIBILITÀ AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 19, COMMA 3 E 21 DEL D.LGS. N. 546/92 – LEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI ALL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 09720159086922526000 – INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE.
Ha concluso chiedendo di: accertare e dichiarare il difetto “parziale” di Giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario e, specificamente, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma per la cartella di pagamento n. 09720030065860979000, ruolo n. 2001 / 16273 avente ad oggetto l'omesso pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Albano Laziale per la cartella di pagamento n. 09720120154998280000 avente ad oggetto l'omesso pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada;
- dichiarare inammissibile la domanda così come formulata dall'odierno appellante ai sensi degli art. 19, co. 3 e 21 del d. lgs. 546/1992 per quanto riguarda le doglianze riferibili agli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, in quanto gli stessi risultano ritualmente notificati e non impugnati tempestivamente con conseguente cristallizzazione e/o definitività della pretesa impositiva;
- dichiarare la “parziale “cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. 09720060036907402000, 09720070170561725000, 09720080025865937001 ai sensi dell'art. 4 primo comma del D.L. n. 119 del 23.10.2018, convertito con L. 136/2018;
- rigettare il ricorso in riassunzione in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la legittimità e la validità dell'intimazione di pagamento n. 0972015908692252600 e delle cartelle sottese per i motivi sopra esposti;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, oltre Cassa di Previdenza avvocati e Iva come per legge.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate che ha condiviso pienamente le valutazioni dell'Agenzia della Riscossione.
Motivi della decisione
Rileva questa Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio che: in via preliminare l'appellata ha sottolineato che, nelle more dei giudizi, è entrato in in vigore, in data 24/10/2018, l'art. 4 primo comma del D.L. n. 119 del 23.10.2018,convertito con L. 136/2018, il quale testualmente prevede che: “… I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015….”; ciò ha comportato l'annullamento con apposito provvedimento il discarico amministrativo come stabilito dalla legge de qua delle imposte tributarie relative alle cartelle esattoriali nn. 09720060036907402000, 09720070170561725000, 09720080025865937001, e per l'effetto la cessazione parziale della materia del contendere.
E' stata altresì sollevato correttamente il difetto parziale di giurisdizione di questo giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alla cartella di pagamento n. 09720030065860979000, ruolo n. 2001/16273 avente ad oggetto l'omesso pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada, stante il difetto parziale di Giurisdizione del Giudice Tributario adito in favore del Giudice Ordinario e, specificamente, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma;
anche la cartella di pagamento n. 09720120154998280000 avente ad oggetto l'omesso pagamento di Contravvenzioni al Codice della Strada sconta il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario.
Ciò premesso rileva questa Corte di giustizia che la Suprema Corte di cassazione ha riconosciuto fondato il primo motivo di ricorso del contribuente, in considerazione della lamentata nullità della statuizione per difetto di motivazione con riferimento alle cartelle oggetto di appello principale in quanto non era dato comprendere l'iter logico seguito dai giudici in ordine alla ritenuta rituale corretta notifica delle cartelle in questione. Con riguardo invece alla residua cartolina oggetto d'impugnazione incidentale (riferita a cartella n. 680000 finali), per la stessa la CTR ha superato ogni questione ritenendo applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale e rinviando per la descrizione della concreta fattispecie (quindi anche ai termini di decorrenza) alle pagg. 11 e 12 dell'appello incidentale.
Pertanto, il ricorso è stato accolto con esclusione del credito inerente alla cartella n. 680000 finali, con cassazione della sentenza limitatamente a quanto precedeva e ha rinviato a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per decidere compiutamente, motivando sulla regolarità delle notifiche delle cartelle ancora oggetto di causa e sulla liquidazione delle spese relative anche al giudizio di legittimità.
Ritiene questa Corte di giustizia che, al netto delle valutazioni soprariportate, l'appello del contribuente deve essere rigettato;
la documentazione versata in atti dall'Ufficio appare idonea ad escludere la presenza di procedure non conformi, insufficienti e prive di legittimità; a tal fine appare opportuno trascrivere gli atti posti in essere dall'Ufficio idonei a supportare la legittimità delle richieste erariali, escluse ovviamente le cartelle colpite del difetto di giurisdizione e dalla operatività della legge n. 136/2018.
- 1.cartella di pagamento n. 09720040035374350000 notificata in data 17/02/2004 (consegna in mani proprie);
- 2.cartella di pagamento n. 09720040385371055000 notificata in data 29/03/2005 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050079095754000 notificata in data 13/07/2005 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050135837983000 notificata in data 22/09/2005(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050208585015000 notificata in data 26/10/2005 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050226417155000 notificata in data 12/12/2005(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720050260334861000 notificata in data 03/01/2006(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720060009747657000 notificata in data 09/04/2008 (affissione per irreperibilità relativa con deposito relata di notifica, certificato di residenza, avviso di ricevimento debitamente sottoscritto); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013
- cartella di pagamento n. 09720060036907402000 notificata in data 27/03/2006(consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013;
- cartella di pagamento n. 09720070105104378000 notificata in data 14/03/2007 (consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013;
- cartella di pagamento n. 09720070170561725000 notificata in data 22/05/2007(consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013;
- cartella di pagamento n. 09720070330173880000 notificata in data 23/10/2007 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720080025865937001 notificata in data 13/02/2008(consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013; cartella di pagamento n. 09720080086994534000 notificata in data 16/04/2008(consegna in mani proprie); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013
- cartella di pagamento n. 09720080157446680000 notificata in data 24/06/2011(affissione per irreperibilità relativa con deposito relata di notifica, avviso deposito presso Casa Comunale, distinta accompagnatoria raccomandate, avviso perfezionamento per compiuta giacenza, raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n.09720080250790174000 notificata in data 19/11/2008(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720080289271655000 notificata in data 26/02/2009(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720090038239465000 notificata in data 12/06/2009(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720090086723302000 notificata in data 20/05/2009 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, avviso di deposito atti presso la Casa Comunale e raccomandata informativa debitamente sottoscritta); in relazione alla stessa ADER notificava l'intimazione di pagamento n.09720139069978364000 in data 30/04/2013; - cartella di pagamento n. 09720090252557864000 notificata in data 10/11/2009(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720090268080776000 notificata in data 12/07/2011(affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720100050421842000 notificata in data 28/09/2012 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720100102030774000 notificata in data 29/04/2010(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720100300948979000 notificata in data 25/04/2012 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720100312683660000 notificata in data 08/11/2010 (consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720100371990467000 notificata in data 28/09/2011 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720110030326646000 notificata in data 06/05/2011(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720110222462727000 notificata in data 07/11/2011(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720110245652677000 notificata in data 17/10/2012 (affissione per irreperibilità relativa con deposito di relata di notifica, Avviso di deposito atti nella Casa Comunale, CAD, distinta accompagnatoria raccomandate e raccomandata informativa debitamente sottoscritta);
- cartella di pagamento n. 09720110299784644000 notificata in data 20/02/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720120025819967000 notificata in data 29/03/2012 (consegna in mani proprie); - cartella di pagamento n. 09720120145041018000 notificata in data 30/05/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720120202674027000 notificata in data 20/07/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720120291787233000 notificata in data 29/10/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720120296487470000 notificata in data 07/11/2012(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720130103296533000 notificata in data 27/03/2013(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720130120949246000 notificata in data 05/04/2013(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720130177065345000 notificata in data 15/05/2013(consegna in mani proprie);
- cartella di pagamento n. 09720130276867584000 notificata in data 09/10/2013 (consegna a soggetto qualificatosi addetto alla casa);
- intimazione di pagamento n. 09720159086922526000 notificata in data 19/06/2015. L'Ufficio ha sottolineato inoltre che che le cartelle esattoriali nn.09720100050421842000, 09720120202674027000, risultano notificate per irreperibilità assoluta del contribuente, mediante deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, nella Casa Comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso Comune. Agli atti risulta, altresì, la documentazione afferente all'invio e alla ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, ritirata, nel primo caso, direttamente dal destinatario e, nel secondo da persona espressamente delegata, presso l'Ufficio postale. In ordine all'eccezione afferente alla notifica delle cartelle di pagamento effettuato ad un indirizzo asseritamente errato è opportuno evidenziare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex pluris Cass. 11550/2013) ha ritenuto che “le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora” e che, in ogni caso “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione (cfr. Cass. n. 24852/06, n. 15938/08; Cass. n. 25713/2014:)”. Più di recente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 4799/2017), ha precisato che, qualora la notificazione “sia avvenuta in un luogo, risultante dall'estratto di ruolo come indirizzo attribuito al contribuente”, la stessa debba considerarsi valida, atteso che “Spettava al contribuente l'onere di provare l'assoluta estraneità del "luogo di eseguita notifica" e pertanto la mancanza di collegamento tra detto luogo ed esso contribuente (in particolare non è stata proposta querela di falso in ordine all'attestazione, da parte dell'Banca_1, della "temporanea assenza" del contribuente nel luogo indicato), non essendo a questo scopo sufficiente la sola documentazione anagrafica alla quale deve essere riconosciuto esclusivamente un valore meramente presuntivo (v. a titolo esemplificativo, essendo l'orientamento costante, Cass. n. 10170 del 2016). In sostanza, spetta alla parte interessata produrre in giudizio ulteriori elementi probatori che ritenga opportuni al fine di provare la circostanza che la residenza o il domicilio anagrafico potrebbe essere differente. Pertanto, i crediti riportati nelle intimazioni di pagamento nn.09720079084814911000 e n.09720139069978364000 devono ritenersi consolidati in assenza di impugnazione nei termini previsti dalla legge.
In relazione all'eccezione di prescrizione si osserva che la Corte di cassazione ha ritenuto che ai crediti erariali non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 per le cd. “prestazioni periodiche”; i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.
Sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia per la Riscossione hanno confermato le medesime tesi difensive sottolineando, nel merito, la legittimità delle pretese erariali indicate nelle cartelle di competenza, in considerazione del fatto che, parte ricorrente, nulla ha eccepito in merito alla debenza o meno delle imposte richieste nelle singole cartelle opposte e nei ruoli, determinando così una sostanziale genericità del ricorso e confermando, nello stesso tempo, di fatto, la legittimità dei debiti tributari richiesti.
L'Ufficio ha altresì fornito una dettagliata e minuziosa ricostruzione delle modalità di notifica degli avvisi che, a parere della Corte, appaiono coerenti con le previsioni normative applicate.
Tali considerazioni trovano conferma nel fatto che le cartelle di pagamento presupposte scaturiscono da attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali presentate dalla parte, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e relativi a omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate a cui non hanno fatto seguito i versamenti dovuti.
In questo caso l'Ufficio ha provveduto correttamente alla liquidazione delle imposte e dei relativi accessori dovuti in base alla dichiarazione dei redditi prodotta dallo stesso contribuente e non versata (v. Cass. n. 27455/2013).
Inoltre l'Agenzia Entrate-Riscossione ha fornito la prova documentale della regolare avvenuta notifica delle cartelle prodromiche, con la conseguenza che sia il ruolo deve ritenersi correttamente formato e consegnato e che le cartelle sono divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini di legge così come previsto dall'art. 21 D.lgs 546/92; la pretesa dell'Ufficio è divenuta pertanto definitiva, in quanto le debenze devono ritenersi cristallizzate, essendosi prodotto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (Cass ordinanza n. 1901/2020).
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione, sia in quanto la notifica delle cartelle (e delle successive intimazioni) ha interrotto il termine di prescrizione, sia in quanto i crediti contenuti in cartelle non opposte sono sottoposti all'ordinaria prescrizione decennale, vertendosi in materia di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità al momento della notifica delle cartelle presupposte.
La Suprema Corte, con sentenze del 10 giugno 2015 n. 12023, del 2 aprile 2015 n. 6800 e, da ultimo, con l'ordinanza n. 8318/2018, ha chiarito che è legittima la cartella di pagamento emessa a seguito di diretta iscrizione a ruolo di versamenti omessi, carenti o tardivi. Peraltro, le cartelle di pagamento presupposte scaturiscono da attività di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali presentate dalla parte, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973; si tratta, pertanto, di omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate a cui non hanno fatto seguito i versamenti dovuti.
Le doglianze della parte appaiono, dunque, prive di fondamento in quanto il ruolo si è formato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 con un semplice raffronto tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato. Su queste basi anche l'eccezione della parte in merito al difetto di motivazione ed alla violazione al suo diritto alla difesa appare infondata (v. Cass. n. 27455/2013). In questo caso è corretto ritenere che spetta, eventualmente, alla parte allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell'obbligo in questione (Cass. 27140/2011). Ciò detto deve ribadirsi che l'Agente della Riscossione ha fornito una prova concreta della regolare notifica delle cartelle al netto di quelle escluse per difetto di giurisdizione e per l'applicazione della legge n. 130/2018, sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
Né appare infine rilevante la doglianza con la quale il contribuente ha evidenziato che per alcune cartelle l'agente della Riscossione avrebbe prodotto unicamente le risultanze dell'estratto di ruolo privo di valore probatorio equipollente alla cartella. A tal fine deve sottolinearsi che la documentazione versata in atti (estratti di ruolo e referti di notifica) appare idonea ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione delle relative cartelle di pagamento.
Sul punto la Corte di cassazione ha ribadito, in modo costante il principio in base al quale “in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente. La relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'intimazione di pagamento” (Cass. Civ., Sez. V, Ord. 03.11.2020, n. 24278).
Deve pertanto rigettarsi l'appello del contribuente nei sensi di cui in motivazione.
In considerazione dell'articolato percorso processuale, delle parziali definizioni del giudizio in forza della carenza di giurisdizione e all'applicazione della legge n. 136/2018, devono compensarsi le spese in tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello del contribuente. Spese compensate in tutti i gradi di giudizio.
Roma 12 Gennaio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
AN EV Nominativo_1