Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 413
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione del Funzionario legittimato

    La Corte ritiene che l'atto fosse conforme all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo l'indicazione del responsabile del procedimento.

  • Rigettato
    Prescrizione dei termini della procedura di riscossione

    La Corte ritiene che la notifica delle cartelle e delle successive intimazioni abbia interrotto la prescrizione e che i crediti non opposti siano soggetti a prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per difetto di notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte, dopo aver esaminato la documentazione, ritiene che le notifiche siano state effettuate in modo conforme alla normativa vigente, escludendo le cartelle colpite da difetto di giurisdizione o annullate dalla legge n. 136/2018.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione amministrativa

    La Corte ritiene che le notifiche siano state effettuate nei termini previsti e che i crediti siano cristallizzati per omessa impugnazione.

  • Rigettato
    Mancata allegazione delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, inclusi estratti di ruolo e referti di notifica, sia idonea a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle.

  • Rigettato
    Appello incidentale - Notifica cartella n. 09720080157446680000 oltre termine prescrizionale

    La Corte ritiene applicabile la prescrizione decennale ordinaria per i crediti erariali e che la notifica abbia interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Appello incidentale - Notifica cartella n. 09720100050421842000 irregolare per mancata raccomandata informativa

    La Corte ritiene che l'iter notificatorio si sia perfezionato e che la documentazione prodotta dall'Ufficio sia idonea a dimostrare la regolarità delle notifiche.

  • Rigettato
    Appello incidentale - Notifica cartella n. 09720120202674027000 irregolare per mancata raccomandata informativa

    La Corte ritiene che l'iter notificatorio si sia perfezionato e che la documentazione prodotta dall'Ufficio sia idonea a dimostrare la regolarità delle notifiche.

  • Accolto
    Defetto di giurisdizione del giudice tributario per crediti di natura extratributaria

    La Corte riconosce il difetto parziale di giurisdizione per le cartelle relative a contravvenzioni al Codice della Strada.

  • Accolto
    Annullamento debiti fino a mille euro

    La Corte prende atto dell'annullamento di alcune cartelle in applicazione della normativa citata, dichiarando la cessazione parziale della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 413
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 413
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo