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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 5587/2025 RG;
T R A nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Commisso; ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte istante ha allegato che in data 3.6.2022 il ricorrente ha richiesto la prestazione economica dell'assegno sociale;
che con p.e.c del 27 maggio 2024, l'ufficio zonale CP_1
Vomero, comunicava testualmente: - “la prestazione non è liquidabile per blocco del codice fiscale da parte del Ministero della Giustizia (in applicazione della legge n. 92/2012). Al fine di verificare la posizione del cittadino, è necessario inviare Documentazione di Espiata Pena.”; che in data 24.3.2025 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – ufficio esecuzioni - ha rilasciato attestazione dal seguente letterale tenore: “che la pena inflitta ad …, quale pena temporanea pari ad anni 8 di Parte_1 reclusione relativa a reati ostativi rientrante nella previsione della sanzione di revoca delle prestazioni contemplata nell'art. 2 comma 58-63 legge 92/2012 risulta interamente espiata alla data del 10.1.2001.”; che tale documento è stato immediatamente inoltrato al resistente con istanza di sblocco. Allegava che la prestazione richiesta non è stata liquidata e chiedeva la condanna al pagamento dei ratei della prestazione e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato pagamento della prestazione, da quantificarsi nella somma forfettaria di €1.000,00 o in quella ritenuta equa e giusta. Si è costituito l' esponendo che “Come si evince dalla relazione istruttoria sopra CP_1 riportata, e come in parte emerge anche dalla narrazione contenuta nel ricorso introduttivo, l'esame della pratica ha richiesto un compiuto approfondimento e più step di valutazione. Del tutto infondata è la richiesta di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00, formulata a titolo risarcitorio, posto che, come detto, la peculiarità della fattispecie
1 ha richiesto una particolare cautela ed un attento esame dell'istanza e della documentazione fornita, in via progressiva. Ad ogni modo, la richiesta è del tutto infondata, e peraltro non supportata da alcun tipo di allegazione e prova. Ed invero, completata l'istruttoria, l'Ufficio ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento, con valuta 21.07.2025, come da documentazione che si versa in atti.” Ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere e di respingere qualsiasi richiesta della parte ricorrente che ecceda quanto riconosciuto in sede amministrativa. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha dato atto dell'integrale pagamento effettuato dall'istituto in data 21.7.2025 in favore del ricorrente ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito la circostanza rappresentata dalle parti inerente al pagamento della prestazione e la concorde istanza delle parti determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento dei ratei dell'assegno sociale: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
In merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata in ricorso deve richiamarsi il consolidato orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018) che afferma che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. La Corte afferma in particolare: “4.2. - Esso si riferisce al passaggio motivazionale della sentenza d'appello già esaminato nel primo motivo (sub 1.2.) e sostanzialmente ripropone le stesse critiche alla decisione presa dalla Corte di merito, estendendone la valenza anche alla affermata non risarcibilità del danno esistenziale. Valgono le stesse considerazioni espresse in relazione alla non fondatezza del suddetto motivo, cui si aggiunge il richiamo al principio di recente affermato da questa Corte, proprio con riferimento al risarcimento del danno esistenziale, secondo cui non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione, sia pure su basi equitativa o per presunzioni (Cass. sez. un. n. 17550 del 2017).”
2 Le spese di lite devono essere compensate considerato che l'attestazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria è datata 24.3.2025 e stante il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento dei ratei dell'assegno sociale;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 27.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 5587/2025 RG;
T R A nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Commisso; ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Ragioni di fatto e diritto Parte istante ha allegato che in data 3.6.2022 il ricorrente ha richiesto la prestazione economica dell'assegno sociale;
che con p.e.c del 27 maggio 2024, l'ufficio zonale CP_1
Vomero, comunicava testualmente: - “la prestazione non è liquidabile per blocco del codice fiscale da parte del Ministero della Giustizia (in applicazione della legge n. 92/2012). Al fine di verificare la posizione del cittadino, è necessario inviare Documentazione di Espiata Pena.”; che in data 24.3.2025 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – ufficio esecuzioni - ha rilasciato attestazione dal seguente letterale tenore: “che la pena inflitta ad …, quale pena temporanea pari ad anni 8 di Parte_1 reclusione relativa a reati ostativi rientrante nella previsione della sanzione di revoca delle prestazioni contemplata nell'art. 2 comma 58-63 legge 92/2012 risulta interamente espiata alla data del 10.1.2001.”; che tale documento è stato immediatamente inoltrato al resistente con istanza di sblocco. Allegava che la prestazione richiesta non è stata liquidata e chiedeva la condanna al pagamento dei ratei della prestazione e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato pagamento della prestazione, da quantificarsi nella somma forfettaria di €1.000,00 o in quella ritenuta equa e giusta. Si è costituito l' esponendo che “Come si evince dalla relazione istruttoria sopra CP_1 riportata, e come in parte emerge anche dalla narrazione contenuta nel ricorso introduttivo, l'esame della pratica ha richiesto un compiuto approfondimento e più step di valutazione. Del tutto infondata è la richiesta di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.000,00, formulata a titolo risarcitorio, posto che, come detto, la peculiarità della fattispecie
1 ha richiesto una particolare cautela ed un attento esame dell'istanza e della documentazione fornita, in via progressiva. Ad ogni modo, la richiesta è del tutto infondata, e peraltro non supportata da alcun tipo di allegazione e prova. Ed invero, completata l'istruttoria, l'Ufficio ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento, con valuta 21.07.2025, come da documentazione che si versa in atti.” Ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere e di respingere qualsiasi richiesta della parte ricorrente che ecceda quanto riconosciuto in sede amministrativa. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha dato atto dell'integrale pagamento effettuato dall'istituto in data 21.7.2025 in favore del ricorrente ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito la circostanza rappresentata dalle parti inerente al pagamento della prestazione e la concorde istanza delle parti determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento dei ratei dell'assegno sociale: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
In merito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata in ricorso deve richiamarsi il consolidato orientamento interpretativo della Corte di Legittimità (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018) che afferma che il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. La Corte afferma in particolare: “4.2. - Esso si riferisce al passaggio motivazionale della sentenza d'appello già esaminato nel primo motivo (sub 1.2.) e sostanzialmente ripropone le stesse critiche alla decisione presa dalla Corte di merito, estendendone la valenza anche alla affermata non risarcibilità del danno esistenziale. Valgono le stesse considerazioni espresse in relazione alla non fondatezza del suddetto motivo, cui si aggiunge il richiamo al principio di recente affermato da questa Corte, proprio con riferimento al risarcimento del danno esistenziale, secondo cui non può procedersi alla liquidazione di un danno non dedotto in modo sufficientemente specifico da consentire una liquidazione, sia pure su basi equitativa o per presunzioni (Cass. sez. un. n. 17550 del 2017).”
2 Le spese di lite devono essere compensate considerato che l'attestazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria è datata 24.3.2025 e stante il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento dei ratei dell'assegno sociale;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;
- compensa le spese di lite. Così deciso il 27.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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