TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/08/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 198/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da (c.f. ), nata a [...]_1 CodiceFiscale_1 (Repubblica Domenicana) il 29 settembre 1980, residente in [...] e rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Danila Gravina (C.F.
– PEC , presso il cui studio sito in Paola (CS) CodiceFiscale_2 Email_1 alla Via Temesa, 15 è elettivamente domiciliata,
e (c.f. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 ivi residente a[...], e rappresentato e difeso , in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Beniamino Iacovo (C.F. – PEC CodiceFiscale_4
e presso il cui studio sito in Cetraro (CS) alla Via Lungo Aron I Email_2
Traversa, 30 è elettivamente domiciliato
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 Controparte_1 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 21.02.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in AM (CS) il giorno 07 maggio 2012 e trascritto nei Registri dello stato civile del predetto comune Atto n. 4 parte I – anno 2012, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: , nato l'[...] a [...] e , nato il [...] a [...]. Controparte_3 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la IG.ra è titolare di una piccola lavanderia in AM (CS), mentre il Parte_1
IG. svolge la professione di Agente di Commercio;
CP_1
- che nel corso degli anni sono sorti tra i coniugi forti contrasti, anche a causa della profonda incompatibilità caratteriale, i quali hanno determinato il progressivo deteriorarsi del loro rapporto tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e
[...] Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno più opportuno i rispettivi domicili, residenze e dimore.
2) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affidamento condiviso ma con collocazione prevalente presso la madre.
3) La casa coniugale sita in AM (CS) alla Via Bari, 46, di proprietà del germano del IG.
, IG. , rimane assegnata alla IG.ra Controparte_1 Persona_1 Parte_1 che la abiterà unitamente ai figli e , con tutti gli arredi, suppellettili ed CP_2 CP_3 elettrodomestici attualmente esistenti. A far data dall'omologa della separazione, la signora
, si intesterà tutte le utenze relative alla casa coniugale. Parte_1
4) il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno di essi), che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 5) Sarà altresì a carico del IG. il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo CP_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- nell'eventualità di spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nei successivi 10 giorni in quanto, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese concordate e/o autorizzate dovrà inviare all'altro genitore - a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione - la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla spesa e la stessa dovrà essere rimborsata entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'assegno Unico universale erogato dall' per i figli minori sarà ripartito tra entrambi i CP_4 genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) Il IG. potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dalle ore 16 del sabato alle CP_1 ore 20 della domenica, nonché due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 17 alle ore 20, compatibilmente con le esigenze di studio e sportive dei minori.
8) Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i minori, alternativamente, in occasione delle festività per come segue: 24 o 25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, Pasqua o Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 25 aprile o 1 maggio, da concordarsi con la madre ed in considerazione delle esigenze dei figli. Inoltre il padre, durante il periodo estivo, potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 15 maggio di ciascun anno. I bambini, inoltre, trascorreranno con il padre la festa del papà (19 marzo) ed il compleanno dello stesso. Le ricorrenze dei figli saranno festeggiate dai genitori di comune accordo.
9) La madre ed il padre si impegnano, in caso di malattia dei bambini, ad avvisare tempestivamente l'altro genitore e a mantenerlo aggiornato sulle condizioni di salute;
in caso di malattia il padre potrà fare visita ai figli presso la casa coniugale previo accordo telefonico con la madre.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 198/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in relazione al matrimonio concordatario contratto in AM (CS) il Controparte_1 giorno 07 maggio 2012 e trascritto nei Registri dello stato civile del predetto comune Atto n. 4 parte I – anno 2012;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AM (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AM (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 198/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da (c.f. ), nata a [...]_1 CodiceFiscale_1 (Repubblica Domenicana) il 29 settembre 1980, residente in [...] e rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Danila Gravina (C.F.
– PEC , presso il cui studio sito in Paola (CS) CodiceFiscale_2 Email_1 alla Via Temesa, 15 è elettivamente domiciliata,
e (c.f. ), nato in [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 ivi residente a[...], e rappresentato e difeso , in virtù di delega in calce al presente atto, dall'avv. Beniamino Iacovo (C.F. – PEC CodiceFiscale_4
e presso il cui studio sito in Cetraro (CS) alla Via Lungo Aron I Email_2
Traversa, 30 è elettivamente domiciliato
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 Controparte_1 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 21.02.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in AM (CS) il giorno 07 maggio 2012 e trascritto nei Registri dello stato civile del predetto comune Atto n. 4 parte I – anno 2012, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: , nato l'[...] a [...] e , nato il [...] a [...]. Controparte_3 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che la IG.ra è titolare di una piccola lavanderia in AM (CS), mentre il Parte_1
IG. svolge la professione di Agente di Commercio;
CP_1
- che nel corso degli anni sono sorti tra i coniugi forti contrasti, anche a causa della profonda incompatibilità caratteriale, i quali hanno determinato il progressivo deteriorarsi del loro rapporto tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e
[...] Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno più opportuno i rispettivi domicili, residenze e dimore.
2) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affidamento condiviso ma con collocazione prevalente presso la madre.
3) La casa coniugale sita in AM (CS) alla Via Bari, 46, di proprietà del germano del IG.
, IG. , rimane assegnata alla IG.ra Controparte_1 Persona_1 Parte_1 che la abiterà unitamente ai figli e , con tutti gli arredi, suppellettili ed CP_2 CP_3 elettrodomestici attualmente esistenti. A far data dall'omologa della separazione, la signora
, si intesterà tutte le utenze relative alla casa coniugale. Parte_1
4) il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno di essi), che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 5) Sarà altresì a carico del IG. il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo CP_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- nell'eventualità di spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nei successivi 10 giorni in quanto, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese concordate e/o autorizzate dovrà inviare all'altro genitore - a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione - la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dalla spesa e la stessa dovrà essere rimborsata entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'assegno Unico universale erogato dall' per i figli minori sarà ripartito tra entrambi i CP_4 genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) Il IG. potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni, dalle ore 16 del sabato alle CP_1 ore 20 della domenica, nonché due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 17 alle ore 20, compatibilmente con le esigenze di studio e sportive dei minori.
8) Il padre avrà la facoltà di tenere con sé i minori, alternativamente, in occasione delle festività per come segue: 24 o 25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, Pasqua o Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 25 aprile o 1 maggio, da concordarsi con la madre ed in considerazione delle esigenze dei figli. Inoltre il padre, durante il periodo estivo, potrà tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro il 15 maggio di ciascun anno. I bambini, inoltre, trascorreranno con il padre la festa del papà (19 marzo) ed il compleanno dello stesso. Le ricorrenze dei figli saranno festeggiate dai genitori di comune accordo.
9) La madre ed il padre si impegnano, in caso di malattia dei bambini, ad avvisare tempestivamente l'altro genitore e a mantenerlo aggiornato sulle condizioni di salute;
in caso di malattia il padre potrà fare visita ai figli presso la casa coniugale previo accordo telefonico con la madre.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 198/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in relazione al matrimonio concordatario contratto in AM (CS) il Controparte_1 giorno 07 maggio 2012 e trascritto nei Registri dello stato civile del predetto comune Atto n. 4 parte I – anno 2012;
- omologa le condizioni relative ai figli minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AM (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AM (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo