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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5459/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: e (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Vicenza, Contra' Santo Stefano n. 15, presso e nello studio dell'Avv. POZZA
PAOLO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro
(P.IVA: ) e per essa in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore (C.F.: - P.IVA: ), società elettivamente P.IVA_2 P.IVA_3
domiciliata in Verona, Lungadige Matteotti n. 3, presso e nello studio dell'Avv. ZILIOLI TITO del Foro di
Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Fideiussione
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare,
- attesa la sussistenza di gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi e dichiararsi che e non sono iscritte all'Albo degli Controparte_1 CP_2
Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 T.U.B.;
- accertarsi e dichiararsi la carenza di titolarità del credito in capo a o, Controparte_1 subordinatamente, accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di cessione del credito invocato per violazione art. 106 e 132 TUB;
- accertarsi e dichiararsi l'invalidità del rapporto di rappresentanza tra e Controparte_1
così che non è legittimata alla presente azione;
CP_2 CP_2
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche parziale, della fideiussione 8.6.2004-29.3.2006
[...]
; CP_3 in via principale e di merito,
- respingersi in toto le domande dell'attrice opponente;
- spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mp Tribunale adito, accertate le premesse e respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione, nel merito,
- in via principale: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta ed ogni domanda, eccezione e/o contestazione ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie accertarsi e dichiararsi che gli opponenti sono debitori nei confronti della Controparte_1 degli importi azionati in via monitoria, pari a € 275.797,22 oltre interessi come richiesti nel ricorso
[...] monitorio fino al saldo, o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannarli a pagare, in solido tra loro, dette somme alla Controparte_1
- in ogni caso: vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario spese legali nella misura prevista dalla legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_2 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2022 del 4.8.2022 con cui il Tribunale di Vicenza aveva pagina 2 di 7 loro ingiunto il pagamento della somma di € 272.797,22 a titolo di saldo del contratto di conto corrente n. 931010006431 sottoscritto in data 10.5.2002 da in favore del quale i soggetti Controparte_4
ingiunti avevano prestato fideiussione in data 29.3.2006. Gli opponenti esponevano: che la debitrice principale era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza del 31.5.2010; che
[...]
non aveva dimostrato di essere cessionaria del credito azionato;
che gli estratti conto Controparte_5
dal 26.2.2002 al 31.12.2004 erano stati ricostruiti ex post dalla controparte con un contenuto difforme da quello della documentazione che era stata consegnata al correntista nel corso del rapporto;
che le operazioni di giroconto non erano giustificate dalla produzione di alcun contratto bancario ulteriormente sottoscritto dalla correntista medesima;
che le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione in atti erano nulle in quanto conformi al c.d. Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare era nulla la clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., il quale nel caso di specie non era stato rispettato dalla Banca;
che quindi la stessa era decaduta dalla facoltà di azionare il proprio credito nei confronti dei garanti. Chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, depositava i contratti di apertura di credito appoggiati Controparte_5
sul conto corrente monitoriamente azionato e replicava: che il credito monitorio era stato ceduto da
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca S.p.A. a e da questa Controparte_6
all'odierna titolare;
che la controparte non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti giuridici dell'asserita nullità delle clausole del contratto di fideiussione in atti;
che comunque la Banca cedente non era incorsa in alcuna decadenza in quanto il contratto di conto corrente era stato revocato in data
15.10.2022, quando era stata già formalizzata l'insinuazione al passivo del fallimento di Controparte_4
risalente al 12.4.2011. La società convenuta chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo
[...]
opposto.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e veniva assegnato il termine di legge per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, la quale sortiva esito negativo. A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. ratione temporis vigente, nelle quali in particolare gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di cessione del credito in quanto né né risultavano Controparte_5 CP_2
pagina 3 di 7 iscritte all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., la causa veniva istruita ordinando agli istituti di credito indicati dagli opponenti di esibire i modelli di fideiussione omnibus utilizzati nel corso del 2006. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa medesima veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di “carenza di legittimazione attiva” in capo alla società opposta, invero da riqualificare – nell'esercizio dei poteri di cui il Giudice dispone d'ufficio – alla stregua di un'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio: nel merito, dunque, e non in rito (Cass. S.U. n. 2951/2016). Tale eccezione è in ogni caso infondata in quanto, da un lato, non è contestato che il credito sia originariamente sorto in capo a Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca S.p.A. (doc. 8 fasc. mon.) e che questa sia stata successivamente incorporata in (doc. 3-4-5 fasc. mon.), mentre, dall'altro lato, la Controparte_6
cessione da a risulta adeguatamente comprovata dalla Controparte_6 Controparte_5
dichiarazione lato sensu confessoria del creditore cedente (doc. 7 di parte convenuta), in ragione della quale la suddetta Banca non potrebbe in futuro venire contra factum proprium e pretendere il pagamento del medesimo credito in proprio favore. Non è poi contestato il conferimento del mandato di rappresentanza della cessionaria in favore di (doc. 7 fasc. mon.), già CP_2 CP_7
(doc. 1 fasc. mon.).
In secondo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito da CP_6
a a causa della mancata iscrizione di tale ultima società, così come della
[...] Controparte_1
sua odierna mandataria all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Controparte_8
Come stabilito infatti dalla giurisprudenza di legittimità: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo
pagina 4 di 7 sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass.
n. 7243/2024).
In terzo luogo, non possono essere accolte le contestazioni attoree inerenti al quantum del credito monitorio, poiché dopo la produzione della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta della società convenuta non sono state più coltivate, e devono dunque intendersi rinunciate, sia le censure relative alla legittimità dei giroconti sul conto corrente (o quali risultano ora giustificati dai rapporti di affidamento documentati in atti) sia le censure relative alla conformità degli estratti conto prodotti in giudizio a quelli originariamente inoltrati al correntista (senza tralasciare di considerare che trattavasi di confutazione generica).
Deve quindi essere esaminato il principale motivo di opposizione proposto in causa da e Parte_1
da , afferente alla nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione dagli stessi Parte_2
sottoscritto (doc. 11 fasc. mon.).
Ritiene il giudicante che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisca prova privilegiata
(ex Cass. S.U. n. 41994/2019) di una violazione della normativa concorrenziale solo con riguardo alle fideiussioni sottoscritte nel periodo intercorrente dal 2003 al 2005 che è stato oggetto dell'indagine dell'Organismo di Vigilanza esitata nel provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 (doc. 4 attoreo). Con riguardo al periodo precedente (fino al 2002) e successivo (dal 2006 in avanti) spetta invece a chi eccepisce la nullità dimostrare che le clausole censurate non erano state oggetto di una specifica contrattazione tra le parti, ma erano state inserite in un modello negoziale diffuso in misura significativa tra gli istituti di credito operanti sul mercato di riferimento dell'epoca.
Nel caso di specie, poiché le fideiussioni sottoscritte in favore di risalgono appunto Controparte_4
al 2002 e al 2006, tale onere probatorio grava in capo agli odierni opponenti.
L'utilizzazione del medesimo modello fideiussorio presso un numero cospicuo di istituti di credito risulta comprovato dalla produzione documentale attorea e suffragato dall'ordine di esibizione disposto in corso di causa, all'esito del quale si contano almeno sette enti bancari che ancora nel 2006 articolavano i contratti fideiussori in termini del tutto analoghi a quelli di cui la Banca d'Italia aveva censurato la diffusione in quanto lesiva delle dinamiche concorrenziali del mercato bancario Controparte_9
Unicredit Banca S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,
[...] [...]
Controparte_10 Controparte_11
pagina 5 di 7 Non risulta invece utilizzato nel 2006 alcun modello di fideiussione divergente (posto che CP_12
gli esemplari prodotti dalla società convenuta risalgono ad anni successivi). Per cui si può presumere che ancora nel 2006 si potesse riscontrare la medesima situazione censurata dall'Autorità di Vigilanza bancaria.
Deve predicarsi, di conseguenza, la nullità – per quanto di rilievo nel presente giudizio – della clausola 6 della fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti (doc. 11 fasc. mon.), con l'effetto della reviviscenza dell'onere della Banca creditrice di instaurare e coltivare le proprie istanze di recupero del credito entro sei mesi dalla data in cui lo stesso risulta divenuto esigibile, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ebbene, nel caso di specie il contratto di conto corrente monitoriamente azionato deve intendersi risolto alla data del 31.5.2010 di dichiarazione di fallimento della società che ne era titolare (doc. 8 attoreo).
Tuttavia si è insinuata tardivamente allo stato passivo solo in data 12.4.2011 Controparte_5
(doc. 20 di parte convenuta) e dopo la chiusura del fallimento in data 3.5.2021 (doc. 14 fasc. mon.) ha depositato domanda monitoria solo in data 19.7.2022 e dunque, in entrambi i casi, ben oltre il termine semestrale previsto per legge, così incorrendo nella relativa decadenza. Per l'effetto, i fideiussori
[...]
e devono intendersi liberati dall'obbligazione fideiussoria. Parte_2 Parte_1
Nonostante la difesa attorea formuli le proprie conclusioni - sia in atto di citazione, sia in prima memoria, sia in seconda memoria, sia nelle note di precisazione del 24.3.2025 richiamate tanto in comparsa conclusionale quanto nelle memorie di replica – chiedendo “respingersi in toto le domande dell'attrice opponente”, deve ritenersi, in base alla lettura sistematica di tutte le argomentazioni svolte, che la stessa intendesse piuttosto chiedere il rigetto delle domande della società opposta e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato. E in questo senso le stesse vanno accolte.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di Controparte_5
e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 260.000 a € 520.000) con la riduzione ai minimi tariffari per le fasi di studio e di introduzione della causa, stante l'infondatezza delle eccezioni attoree svolte in via preliminare e stante la prossimità del valore della causa al limite inferiore del suddetto scaglione, nonché per la fase istruttoria, stante la sola disposizione di un ordine di esibizione a terzi che non ha comportato per le parti alcun significativo impegno defensionale. Ritiene inoltre il giudicante di non applicare l'aumento di cui all'art. 4, c. 2, D.M. 55/2014 – che soprattutto a seguito della modifica pagina 6 di 7 introdotta dal D.M. 147/2022 costituisce un parametro di liquidazione meramente opzionale – in quanto le posizioni sostanziali e processuali dei due opponenti erano del tutto sovrapponibili tra loro e non hanno comportato alcuna diversificazione dell'attività difensiva espletata cumulativamente in loro favore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1501/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 4.8.2022;
2. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Pozza Paolo, dichiaratosi Controparte_5
antistatario, le spese di lite, liquidate in € 286,00 per esborsi e in € 14.311,00 per compenso, oltre
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: e (C.F.: , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Vicenza, Contra' Santo Stefano n. 15, presso e nello studio dell'Avv. POZZA
PAOLO del Foro di Vicenza, che li rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attori opponenti contro
(P.IVA: ) e per essa in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore (C.F.: - P.IVA: ), società elettivamente P.IVA_2 P.IVA_3
domiciliata in Verona, Lungadige Matteotti n. 3, presso e nello studio dell'Avv. ZILIOLI TITO del Foro di
Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Fideiussione
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via preliminare,
- attesa la sussistenza di gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi e dichiararsi che e non sono iscritte all'Albo degli Controparte_1 CP_2
Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 T.U.B.;
- accertarsi e dichiararsi la carenza di titolarità del credito in capo a o, Controparte_1 subordinatamente, accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di cessione del credito invocato per violazione art. 106 e 132 TUB;
- accertarsi e dichiararsi l'invalidità del rapporto di rappresentanza tra e Controparte_1
così che non è legittimata alla presente azione;
CP_2 CP_2
- accertarsi e dichiararsi la nullità, anche parziale, della fideiussione 8.6.2004-29.3.2006
[...]
; CP_3 in via principale e di merito,
- respingersi in toto le domande dell'attrice opponente;
- spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mp Tribunale adito, accertate le premesse e respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione, nel merito,
- in via principale: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta ed ogni domanda, eccezione e/o contestazione ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie accertarsi e dichiararsi che gli opponenti sono debitori nei confronti della Controparte_1 degli importi azionati in via monitoria, pari a € 275.797,22 oltre interessi come richiesti nel ricorso
[...] monitorio fino al saldo, o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannarli a pagare, in solido tra loro, dette somme alla Controparte_1
- in ogni caso: vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfetario spese legali nella misura prevista dalla legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano Parte_2 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2022 del 4.8.2022 con cui il Tribunale di Vicenza aveva pagina 2 di 7 loro ingiunto il pagamento della somma di € 272.797,22 a titolo di saldo del contratto di conto corrente n. 931010006431 sottoscritto in data 10.5.2002 da in favore del quale i soggetti Controparte_4
ingiunti avevano prestato fideiussione in data 29.3.2006. Gli opponenti esponevano: che la debitrice principale era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza del 31.5.2010; che
[...]
non aveva dimostrato di essere cessionaria del credito azionato;
che gli estratti conto Controparte_5
dal 26.2.2002 al 31.12.2004 erano stati ricostruiti ex post dalla controparte con un contenuto difforme da quello della documentazione che era stata consegnata al correntista nel corso del rapporto;
che le operazioni di giroconto non erano giustificate dalla produzione di alcun contratto bancario ulteriormente sottoscritto dalla correntista medesima;
che le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione in atti erano nulle in quanto conformi al c.d. Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che in particolare era nulla la clausola di deroga del termine di cui all'art. 1957 c.c., il quale nel caso di specie non era stato rispettato dalla Banca;
che quindi la stessa era decaduta dalla facoltà di azionare il proprio credito nei confronti dei garanti. Chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, depositava i contratti di apertura di credito appoggiati Controparte_5
sul conto corrente monitoriamente azionato e replicava: che il credito monitorio era stato ceduto da
Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca S.p.A. a e da questa Controparte_6
all'odierna titolare;
che la controparte non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti giuridici dell'asserita nullità delle clausole del contratto di fideiussione in atti;
che comunque la Banca cedente non era incorsa in alcuna decadenza in quanto il contratto di conto corrente era stato revocato in data
15.10.2022, quando era stata già formalizzata l'insinuazione al passivo del fallimento di Controparte_4
risalente al 12.4.2011. La società convenuta chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo
[...]
opposto.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e veniva assegnato il termine di legge per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, la quale sortiva esito negativo. A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. ratione temporis vigente, nelle quali in particolare gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di cessione del credito in quanto né né risultavano Controparte_5 CP_2
pagina 3 di 7 iscritte all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., la causa veniva istruita ordinando agli istituti di credito indicati dagli opponenti di esibire i modelli di fideiussione omnibus utilizzati nel corso del 2006. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa medesima veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va in primo luogo rigettata l'eccezione di “carenza di legittimazione attiva” in capo alla società opposta, invero da riqualificare – nell'esercizio dei poteri di cui il Giudice dispone d'ufficio – alla stregua di un'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio: nel merito, dunque, e non in rito (Cass. S.U. n. 2951/2016). Tale eccezione è in ogni caso infondata in quanto, da un lato, non è contestato che il credito sia originariamente sorto in capo a Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona Banca S.p.A. (doc. 8 fasc. mon.) e che questa sia stata successivamente incorporata in (doc. 3-4-5 fasc. mon.), mentre, dall'altro lato, la Controparte_6
cessione da a risulta adeguatamente comprovata dalla Controparte_6 Controparte_5
dichiarazione lato sensu confessoria del creditore cedente (doc. 7 di parte convenuta), in ragione della quale la suddetta Banca non potrebbe in futuro venire contra factum proprium e pretendere il pagamento del medesimo credito in proprio favore. Non è poi contestato il conferimento del mandato di rappresentanza della cessionaria in favore di (doc. 7 fasc. mon.), già CP_2 CP_7
(doc. 1 fasc. mon.).
In secondo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito da CP_6
a a causa della mancata iscrizione di tale ultima società, così come della
[...] Controparte_1
sua odierna mandataria all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Controparte_8
Come stabilito infatti dalla giurisprudenza di legittimità: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo
pagina 4 di 7 sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass.
n. 7243/2024).
In terzo luogo, non possono essere accolte le contestazioni attoree inerenti al quantum del credito monitorio, poiché dopo la produzione della documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta della società convenuta non sono state più coltivate, e devono dunque intendersi rinunciate, sia le censure relative alla legittimità dei giroconti sul conto corrente (o quali risultano ora giustificati dai rapporti di affidamento documentati in atti) sia le censure relative alla conformità degli estratti conto prodotti in giudizio a quelli originariamente inoltrati al correntista (senza tralasciare di considerare che trattavasi di confutazione generica).
Deve quindi essere esaminato il principale motivo di opposizione proposto in causa da e Parte_1
da , afferente alla nullità delle clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione dagli stessi Parte_2
sottoscritto (doc. 11 fasc. mon.).
Ritiene il giudicante che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisca prova privilegiata
(ex Cass. S.U. n. 41994/2019) di una violazione della normativa concorrenziale solo con riguardo alle fideiussioni sottoscritte nel periodo intercorrente dal 2003 al 2005 che è stato oggetto dell'indagine dell'Organismo di Vigilanza esitata nel provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 (doc. 4 attoreo). Con riguardo al periodo precedente (fino al 2002) e successivo (dal 2006 in avanti) spetta invece a chi eccepisce la nullità dimostrare che le clausole censurate non erano state oggetto di una specifica contrattazione tra le parti, ma erano state inserite in un modello negoziale diffuso in misura significativa tra gli istituti di credito operanti sul mercato di riferimento dell'epoca.
Nel caso di specie, poiché le fideiussioni sottoscritte in favore di risalgono appunto Controparte_4
al 2002 e al 2006, tale onere probatorio grava in capo agli odierni opponenti.
L'utilizzazione del medesimo modello fideiussorio presso un numero cospicuo di istituti di credito risulta comprovato dalla produzione documentale attorea e suffragato dall'ordine di esibizione disposto in corso di causa, all'esito del quale si contano almeno sette enti bancari che ancora nel 2006 articolavano i contratti fideiussori in termini del tutto analoghi a quelli di cui la Banca d'Italia aveva censurato la diffusione in quanto lesiva delle dinamiche concorrenziali del mercato bancario Controparte_9
Unicredit Banca S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,
[...] [...]
Controparte_10 Controparte_11
pagina 5 di 7 Non risulta invece utilizzato nel 2006 alcun modello di fideiussione divergente (posto che CP_12
gli esemplari prodotti dalla società convenuta risalgono ad anni successivi). Per cui si può presumere che ancora nel 2006 si potesse riscontrare la medesima situazione censurata dall'Autorità di Vigilanza bancaria.
Deve predicarsi, di conseguenza, la nullità – per quanto di rilievo nel presente giudizio – della clausola 6 della fideiussione sottoscritta dagli odierni opponenti (doc. 11 fasc. mon.), con l'effetto della reviviscenza dell'onere della Banca creditrice di instaurare e coltivare le proprie istanze di recupero del credito entro sei mesi dalla data in cui lo stesso risulta divenuto esigibile, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Ebbene, nel caso di specie il contratto di conto corrente monitoriamente azionato deve intendersi risolto alla data del 31.5.2010 di dichiarazione di fallimento della società che ne era titolare (doc. 8 attoreo).
Tuttavia si è insinuata tardivamente allo stato passivo solo in data 12.4.2011 Controparte_5
(doc. 20 di parte convenuta) e dopo la chiusura del fallimento in data 3.5.2021 (doc. 14 fasc. mon.) ha depositato domanda monitoria solo in data 19.7.2022 e dunque, in entrambi i casi, ben oltre il termine semestrale previsto per legge, così incorrendo nella relativa decadenza. Per l'effetto, i fideiussori
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e devono intendersi liberati dall'obbligazione fideiussoria. Parte_2 Parte_1
Nonostante la difesa attorea formuli le proprie conclusioni - sia in atto di citazione, sia in prima memoria, sia in seconda memoria, sia nelle note di precisazione del 24.3.2025 richiamate tanto in comparsa conclusionale quanto nelle memorie di replica – chiedendo “respingersi in toto le domande dell'attrice opponente”, deve ritenersi, in base alla lettura sistematica di tutte le argomentazioni svolte, che la stessa intendesse piuttosto chiedere il rigetto delle domande della società opposta e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato. E in questo senso le stesse vanno accolte.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di Controparte_5
e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 260.000 a € 520.000) con la riduzione ai minimi tariffari per le fasi di studio e di introduzione della causa, stante l'infondatezza delle eccezioni attoree svolte in via preliminare e stante la prossimità del valore della causa al limite inferiore del suddetto scaglione, nonché per la fase istruttoria, stante la sola disposizione di un ordine di esibizione a terzi che non ha comportato per le parti alcun significativo impegno defensionale. Ritiene inoltre il giudicante di non applicare l'aumento di cui all'art. 4, c. 2, D.M. 55/2014 – che soprattutto a seguito della modifica pagina 6 di 7 introdotta dal D.M. 147/2022 costituisce un parametro di liquidazione meramente opzionale – in quanto le posizioni sostanziali e processuali dei due opponenti erano del tutto sovrapponibili tra loro e non hanno comportato alcuna diversificazione dell'attività difensiva espletata cumulativamente in loro favore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1501/2022 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 4.8.2022;
2. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Pozza Paolo, dichiaratosi Controparte_5
antistatario, le spese di lite, liquidate in € 286,00 per esborsi e in € 14.311,00 per compenso, oltre
15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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