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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/10/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1454/2024 RG promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
NI TA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Cristina CP_1
Folino;
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, con scadenza prevista al giorno 28.10.2025.
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver presto la propria attività lavorativa, sin dall'anno 2017, quale “operatore mezzi di esbosco meccanici”, “conducente di autocarro” e “minatore” alle dipendenze di varie imprese (cfr. all.
2-3 fascicolo ricorrente); di essere stato esposto a vibrazioni a tutto il corpo (alla guida dei mezzi meccanici), di aver assunto posture incongrue , di aver provveduto al sollevamento manuale di pesi da 10 a 20 kg, di aver svolto movimenti ripetuti del tronco, delle mani, braccia e spalle, con continuità durante tutto l'orario lavorativo pari ad otto ore giornaliere;
di aver contratto la patologia indicate in atti (Ernia IS Lombare con sofferenza radicolare), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' , con comunicazione del 21.09.2021 aveva CP_1 ingiustamente disconosciuto la natura professionale delle patologie denunciate in data 8.4.2021, determinazione confermata anche all'esito dell'opposizione presentata in via amministrativa, pertanto concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato a corrispondere l'indennizzo nella misura dell'
8 % ovvero in quella diversa somma da accertarsi in corso di causa.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva CP_1 il rigetto.
Espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico-legale, all'esito dell'odierna udienza di trattazione la causa è così decisa.
* * *
Il ricorso è fondato.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento.
Ciò posto, con riferimento specifico ai fatti di causa occorre evidenziare l'attendibilità e la non contraddittorietà di tutti i testi escussi, rivelatasi a conoscenza diretta dei fatti di causa, i quali hanno riferito che l'assicurato, nello svolgimento delle attività lavorative indicate in premessa, adoperava, quotidianamente per otto ore al giorno, strumenti e macchine vibranti, quali Jumbo, martelli pneumatici, macchine operatrici e perforatrici, pale meccaniche, e autogrù; e, infine, provvedeva alla movimentazione manuali di carichi dal peso di circa 10-
12 kg ( martelli pneumatici, gomme dei camion) (cfr. dichiarazioni testimoniali rese dal sig.
e all'udienza del 20.06.2025). Controparte_2 Controparte_3
L'indicazione dell'omogeneo utilizzo di tali strumenti di lavoro, capaci di trasmettere vibrazioni al corpo intero, nonché del sollevamento manuale di carichi dal peso di 10-12 kg senza ausili efficaci, offre dunque conferma al fatto che l'assicurato, per almeno un'ora al giorno, svolgesse compiti che lo esponevano a sollecitazioni biomeccaniche e al conseguente rischio professionale, ravvisabile, rispettivamente per l'ernia discale in “Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero” ovvero “Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”(cfr. DM 10.10.2023 di “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria
e nell'agricoltura”). Tanto rende applicabile, ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata, la previsione tabellare (e la conseguente presunzione legale),atteso che la denuncia è stata formulata dall'assicurato all'interno del periodo di indennizabilità pari ad un anno dalla cessazione delle lavorazioni, nel caso di specie non verificatisi in quanto il sig.
ha prestato e presta tuttora la propria attività, senza soluzione di continuità, in favore Pt_1 di diverse imprese operanti nel settore.
Invero, nel caso in esame, si ravvisano gli elementi della previsione tabellare perché: a)
l'assicurato è afflitto da ernia discale;
b) è stato esposto all'azione di macchine che trasmettono vibrazioni al corpo intero nonché al sollevamento manuale e sistematico di carichi senza ausili efficaci;
c) le suddette lavorazioni non erano cessate al momento in cui l'assicurato ha denunciato la patologia.
Sicché in assenza di prove contrarie, capaci di superare la presunzione legale della origine professionale, deve convenirsi che le menomazioni del ricorrente rinvengono la loro causa nell'attività lavorativa espletata.
Orbene, nella determinazione del danno biologico, il consulente tecnico d'ufficio incaricato, con conclusioni condivisibili in quanto esaustivamente motivate, offrendo peraltro puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'istituto alla bozza peritale, quindi integralmente recepite da questo giudice, ha valorizzato un'anamnesi lavorativa che corrisponde agli esiti della prova testimoniale assunta, riconoscendo una percentuale di danno biologico a carico dell'assicurato nella misura dell'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(cfr. consulenza tecnica depositata in data 10.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata).
Ne consegue il riconoscimento del diritto dell'assicurato a ricevere dall' , ai sensi CP_1 dell'art. 13 del d.lgs. 38/2000, l'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale del danno biologico accertato, oltre agli accessori ex art. 16, c. 6, l. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite – liquidate negli importi minimi a fronte della semplicità delle questioni affrontate e distratte in favore del difensore della parte ricorrente in quanto anticipatario – vanno poste integralmente a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
Le spese della C.T.U. sono poste a carico dell' secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 1454/2024, così provvede: -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da IA IS
Lombare con sofferenza radicolare”, di natura professionale, che ne ha determinato una menomazione della integrità psico-fisica nella misura dell'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
-per l'effetto, condanna l' a corrispondergli la prestazione maggiorata di accessori ex CP_1 art. 16, c. 6, l. 412/1991 da quella data al soddisfo
-condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.800,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Crotone, lì 28/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI