Sentenza 5 novembre 1966
Massime • 1
Il contratto di ingaggio - a mezzo del quale il pilota si obbliga, con suo rischio personale, a partecipare, con mezzo meccanico fornitogli dal costruttore,al fine di conseguire un risultato positivo impiegando la sua abilita ed audacia,ad una o piu corse alle quali l'ingaggiato intende partecipare entro dato termine,normalmente dietro corrispettivo in forme varie,e l'ingaggiante a fornire il veicolo idoneo ei relativi servizi di assistenza prima e durante la corsa, assumendo il rischio economico dell'impresa - e un contratto atipico, normalmente oneroso, con caratteristiche della locatio operis, che trova frequente applicazione nell'attivita sportiva e particolarmente nelle gare automobilistiche e motociclistiche. In esso, il pilota assume la veste di detentore e custode del veicolo, con la conseguente responsabilita per i danni dal veicolo medesimo subiti, cui e tenuto verso lo ingaggiante se non provi che sono dovuti a causa a lui non imputabile e salvo patto di deroga la cui prova e a carico del pilota. Tale responsabilita, in quanto contrattuale, e soggetta a prescrizione decennale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/11/1966, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1966 |
Testo completo
Il contratto di ingaggio - a mezzo del quale il pilota si obbliga, con suo rischio personale, a partecipare, con mezzo meccanico fornitogli dal costruttore,al fine di conseguire un risultato positivo impiegando la sua abilita ed audacia,ad una o piu corse alle quali l'ingaggiato intende partecipare entro dato termine,normalmente dietro corrispettivo in forme varie,e l'ingaggiante a fornire il veicolo idoneo ei relativi servizi di assistenza prima e durante la corsa, assumendo il rischio economico dell'impresa - e un contratto atipico, normalmente oneroso, con caratteristiche della locatio operis, che trova frequente applicazione nell'attivita sportiva e particolarmente nelle gare automobilistiche e motociclistiche. In esso, il pilota assume la veste di detentore e custode del veicolo, con la conseguente responsabilita per i danni dal veicolo medesimo subiti, cui e tenuto verso lo ingaggiante se non provi che sono dovuti a causa a lui non imputabile e salvo patto di deroga la cui prova e a carico del pilota. Tale responsabilita, in quanto contrattuale, e soggetta a prescrizione decennale.*