Cass. civ., sez. III, sentenza 05/11/1966, n. 2728
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Sentenza 5 novembre 1966

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Il contratto di ingaggio - a mezzo del quale il pilota si obbliga, con suo rischio personale, a partecipare, con mezzo meccanico fornitogli dal costruttore,al fine di conseguire un risultato positivo impiegando la sua abilita ed audacia,ad una o piu corse alle quali l'ingaggiato intende partecipare entro dato termine,normalmente dietro corrispettivo in forme varie,e l'ingaggiante a fornire il veicolo idoneo ei relativi servizi di assistenza prima e durante la corsa, assumendo il rischio economico dell'impresa - e un contratto atipico, normalmente oneroso, con caratteristiche della locatio operis, che trova frequente applicazione nell'attivita sportiva e particolarmente nelle gare automobilistiche e motociclistiche. In esso, il pilota assume la veste di detentore e custode del veicolo, con la conseguente responsabilita per i danni dal veicolo medesimo subiti, cui e tenuto verso lo ingaggiante se non provi che sono dovuti a causa a lui non imputabile e salvo patto di deroga la cui prova e a carico del pilota. Tale responsabilita, in quanto contrattuale, e soggetta a prescrizione decennale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/11/1966, n. 2728
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2728
    Data del deposito : 5 novembre 1966

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