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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 516/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”
e promossa
TRA
nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Melito
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata a [...] il [...] CP C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E
Co
–SEDE
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.4.2025
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.2.2024 ha esposto che in data 02.11.2022 contraeva Parte_1
matrimonio con (detta ) (c.f. ) nata a [...] CP CP_3 C.F._2
(Romania) il 23.08.1986 con il rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Sturno (AV): Anno 2022 Numero 2 Parte I Serie Ufficio 1; che al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni e che non ci sono beni immobili e mobili in comune da dividere;
che dall'unione non sono nati figli;
che il predetto matrimonio fin dall'inizio è stato poco felice e si è subito rivelato un matrimonio di interesse da parte della CP
che già nei primi mesi di permanenza della donna in Italia, il , coartato psicologicamente, Pt_1
prelevava, dal conto corrente n. 76073964 Banco Posta, a lui intestato, migliaia di euro ogni mese,
che poi elargiva alla ed a sua figlia diciottenne attraverso documentati CP Persona_1
bonifici, versamenti con giroposta, versamenti sulla carta postepay intestata alla donna (per cifre pari a €. 5.000,00- 8.000,00- 10.000,00-12.000,00- €. 4.000,00); che si lasciava convincere ad aprirle un conto corrente cointestato, n. 1066312693- aperto il 27.05.2023, sul quale le Controparte_4
versava la somma di € 55.609,83; che una volta aperto il conto, la abbandonava CP
completamente la casa coniugale, continuando tuttavia a chiedere al insistentemente e Pt_1
giornalmente altre somme di danaro (“mandami soldi…fammi una ricarica postepay….c'ho
problemi…non ho soldi…mi devi aiutare…,”) per poi partire per la Romania nel giugno 2023 e rientrare in Italia solo a novembre 2023, nelle more accampando scuse ogni qualvolta il marito le chiedeva di ritornare (problemi con la figlia, con i genitori, che peraltro l'istante non ha mai conosciuto, con la macchina, problemi legali riguardanti un ipotetico contratto di affitto da stipulare con il padrone di casa della figlia ecc); che dalla verifica dell'estratto conto del c/c postale cointestato (cfr All 2) il ricorrente si accorgeva che a metà luglio 2023 la donna faceva ritorno in Italia (senza nemmeno avvisarlo) e più precisamente a Rimini, dove, dall'elenco dei movimenti sul conto, risultava aver soggiornato presso l'Hotel Haway;
proseguendo poi la sua vacanza in Romania, a Satu Mare
prima e a Baia Mare dopo;
che quando a fine novembre 2023 rientrava in territorio italiano, la donna,
minacciando il ricorrente che altrimenti sarebbe andata via per sempre, pretendeva l'acquisto di una casa o di un terreno dicendo: “io non ho niente e cosa ho fatto? …ho fatto chilometri per venire in
Italia ed alla fine non ho una casa intestata, non ho un terreno… non ho i soldi... “; che accusando il marito di non accontentarla, non avendo più il alcuna disponibilità di danaro, andava Pt_1
nuovamente via di casa (“vedi di ricaricare la postepay non ho niente supra….vedo che fai casini per
i soldi ho anche io diritto.…da quando sto con te non ho niente… portati al cimitero i soldi…sei
tirchio….io ti do tempo 3 giorni hai di pensare o fai come dico io …mi ascolti o se no ci
separiamo…”); che tentando un'ultima volta di estorcere denaro all'istante agli inizi di Gennaio
2024, quando, con il pretesto di dover vivere in maniera più lussuosa, lamentandosi che la casa coniugale fosse umida ed inabitabile, chiedeva al la folle somma di 300.000,00 euro per Pt_1
andarsene via;
che già nel febbraio 2023 il aveva versato alla donna la somma di €. 5.000,00 Pt_1
per tali scopi: prova ne è la copia del versamento postagiro del 10.2.2023, della somma predetta, nella quale è inserita la causale “ristrutturazione casa”; che sulla base dei calcoli effettuati sui documenti allegati, risulta che l'istante, nell'arco temporale dei 14 mesi di matrimonio, ha versato sul conto cointesto Banco Posta n. 1066312693 la somma di €. 55.609,83, prelevando la ulteriore somma di €.
54.500,00 dal suo conto personale n. 76073964 Banco Posta, per la cifra totale di € 109.109,83 (a cui vanno aggiunti tutti versamenti in contanti in migliaia di euro non contabilizzabili), versata per il tramite di bonifici e versamenti in favore della e della figlia di lei . CP Persona_1
Sulla scorta di queste premesse, chiedeva “la separazione personale dei predetti coniugi per fatto
addebitabile alla moglie con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella CP
misura di legge”.
Nella contumacia di , la parte costituita veniva ascoltata all'udienza del 30.4.2025. CP La causa veniva poi riservata in decisione al collegio.
Il pm esprimeva parere in data 16.09.2024.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia delle separazione giudiziale tra i coniugi con addebito a carico di . CP
La domanda di separazione va senz'altro accolta;
infatti, ricorrono gli estremi per pronunciare la separazione ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Ed invero, i coniugi non vivono più insieme poiché la resistente ha lasciato l'abitazione coniugale per non farvi più ritorno.
Non vi è motivo, infatti, di non dare credito alle dichiarazioni rese in data 30.4.2025 da Pt_1
, il quale ha dichiarato: “Ci siamo sposati il 2 novembre 2022 dopo un breve periodo di
[...]
convivenza; subito dopo il matrimonio lei se n'è andata in Romania e voleva che io le mandassi dei
soldi. Dopodiché io le mandavo circa 5.000 € a volta per un totale di euro 109.000,00. Non la vedo
e non la sento da oltre un anno;
insisto pertanto per la separazione con addebito. Non sono mai stato
in Romania e non ho mai conosciuto la sua famiglia;
lei mi ha riferito che non riteneva opportuno
presentare alla famiglia un uomo che poteva essere adatto alla madre ma non a lei”.
La documentazione prodotta in atti, che comprova l'esborso di una somma notevole di danaro,
conferma la triste realtà, ossia che la resistente ha approfittato dello stato di innamoramento del ricorrente per ottenere danaro, senza condividere con lui la vita coniugale per la quale era stato contratto matrimonio.
In diritto, è il caso di ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo, (cfr. Cass n.
2740/2008, Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006 secondo cui “ sulla parte la quale richiede
l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del
comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”. In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Inoltre, ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro.
Infatti solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto,
nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass n. 14162/2001).
Nel caso di specie, è venuta meno ad uno degli obblighi principali della vita CP
coniugale, ossia il dovere di coabitare e di prendersi cura del coniuge.
Secondo la ricostruzione riportata dal ricorrente -per la quale non vi è motivo di dubitare-,
si è spontaneamente allontanata dall'abitazione coniugale dopo aver ottenuto il denaro CP
necessario per il ritorno in Romania o comunque per proprie esigenze personali, con ciò
contravvenendo all'obbligo di coabitazione tra coniugi.
Ed invero, “l'abbandono del tetto coniugale rappresenta violazione di un obbligo
matrimoniale e, pertanto, causa di addebito della separazione, poiché conduce all'impossibilità della
convivenza; tuttavia, non è integrata detta violazione se si provi-e l'onere grava su chi ha posto in
essere l'abbandono- che questo è stato determinato dalla condotta dell'altro coniuge, o se il
predetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di detta circostanza” (cfr., ex multis, Trib. Ragusa,
n. 261 del 9.2.2024).
Essendo mancata ogni prova contraria -data anche la contumacia della resistente-, va dichiarata la separazione con addebito a per abbandono del tetto coniugale. CP Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi n. a Sturno (AV) il Parte_1
10.7.1962 e n. in Gherla (Romania) il 23.8.1986 con addebito a carico di CP
; CP
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. CONDANNA al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 110,00 per CP
esborsi ed € 2200,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Avellino, 8.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio dott. Raffaele Califano