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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/11/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 19/2025 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2043-2051 c.c. TRA
, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , e Persona_1
, rappresentati e difesi, giusta Parte_2 mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Manduca, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in San Severo, al vico Croghan 7/B; appellanti E
, in persona del Presidente p.t., CP_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Carmela Patrizia, elettivamente domiciliato in Bari al Lungomare Nazario Sauro n.33; appellata All'udienza collegiale del 5/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352, co.1, c.p.c. Il procuratore delle appellanti ha così concluso (note di trattazione scritta del 6/10/2025): CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello si riservi per la decisione e voglia ammettere la CTU richiesta più volte nel giudizio di primo grado e Voglia in riforma della sentenza n. 1583/2024 pubblicata in data 6.6.2024 del Tribunale di Foggia dott. mai notificata accertata la piena Persona_2 responsabilità della convenuta e per CP_1
l'effetto in via principale Condannarla al risarcimento in favore degli istanti dei danni morali iure proprio e iure ereditatis , ai sensi e per gli effetti ex art. 2051 c..c. alla determinanda somma che per la natura del danno subito è indeterminabile , o ad altra somma ritenuta di giustizia da contenersi nella competenza del giudice adito, riportate a causa della morte del sig. , oltre interessi Persona_3 legali dalla domanda sino al saldo;
in via subordina, condannarla al risarcimento in favore degli istanti dei danni morali iure proprio e iure ereditatis, secondo i principi che regolano la materia ai sensi e per gli effetti ex art. 2043 c.c. alla determinanda somma che per la natura del danno subito è indeterminabile, o ad altra somma ritenuta di giustizia da contenersi nella competenza del giudice adito, riportate a causa della morte del sig. , oltre Persona_3 interessi legali dalla domanda sino al saldo;
condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio. In via estremamente gradata e nella denegata ipotesi in cui L'Ecc.ma Corte non ravvedi alcuna responsabilità della convenuta e stante la CP_1 peculiarità e la complessità delle ragioni di fatto e di diritto provveda a compensare le spese del presente giudizio e di quello di primo grado>. Il procuratore dell'appellata ha così concluso (note di trattazione scritta del 20/10/2025): Corte di Appello di Bari voglia trattenere la causa in decisione al fine di: 1) preliminarmente, dichiarare l'avverso atto di appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) rigettare l'atto di appello proposto dai sigg. poiché inammissibile ed infondato e Per_3 confermare la sentenza impugnata resa, in data 6.06.2024 dal Tribunale di Foggia, sez. I civile, col n. 1583; 3) escludere qualsiasi responsabilità in capo alla CP_1
poiché il verificarsi dell'evento dannoso è da
[...] imputare esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche, imprevedibili ed eccezionali;
4) in subordine, accertare e dichiarare responsabile degli eventi occorsi in data 9.09.2016 il de cuius sig. , anche Persona_4 ai sensi della art. 1227 c.c.; 5) accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva della , anche ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c.; 6) in estremo subordine, accertare e dichiarare responsabile degli eventi esondativi, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante p.t., per l'omessa manutenzione del canale Rubicosa, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. 7) dichiarare inammissibile ovvero improponibile e comunque rigettare tutte le domande ex adverso formulate con specifico riferimento al quantum debeatur, poiché non provato;
8) con vittoria di spese e competenze come per legge.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1583/2024, pubblicata il 6 giugno 2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda proposta da in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul minore , e , Persona_1 Parte_2 finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del loro congiunto, , il Persona_4 quale, il giorno 9 settembre 2016, alle ore 11:30 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio veicolo Lancia Y tg. BA958EH, la S.P. 35 (direzione San Severo), giunto al km 2.500, in uscita da un raccordo dosso/ponte sovrastante il torrente Radicosa, trovava l'arteria stradale occupata da acqua, fango e detriti, in conseguenza del nubifragio abbattutosi in quella zona, e perdeva il controllo del veicolo, venendo trascinato con forza verso sinistra rispetto al senso di marcia, e, nel tentativo di uscire dal veicolo per mettersi in sicurezza, perdeva la vita. Il Giudice di prime cure, adottando la decisione in virtù del criterio della ragione più liquida e facendo riferimento alla produzione documentale addotta dalle parti, ha escluso la responsabilità da cose in custodia per cattiva manutenzione dei luoghi, ex art. 2051 c.c., a carico della CP_1 convenuta, ravvisando nella fattispecie il caso fortuito (idoneo, per l'appunto, a far andare esente da responsabilità l'ente convenuto) in ragione dell'alluvione verificatasi nella zona teatro del sinistro, quale evento climatico avente carattere di eccezionalità. Quindi, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda degli attori e del terzo intervenuto1 e li ha condannati, in solido, a rimborsare la delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compresa la C.T.U. tecnico-ricostruttiva del procedimento penale e la C.T.P. degli odierni appellanti) e la prova orale per testi2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore , e . Persona_1 Parte_2
Con motivo unico, gli appellanti, lamentando “falsa applicazione delle norme di diritto”3, sostengono che l'eccezionalità dell'evento alluvionale, in occasione dell'accadimento in cui perse la vita , Persona_4 costituirebbe concausa dello stesso, non assurgerebbe a caso fortuito ex se idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la condotta omissiva dell'Amministrazione appellata (mancanza di manutenzione del corso d'acqua e relativi luoghi da parte della e l'evento dannoso CP_1
(decesso del , in difetto di prova sulla idoneità Per_3 dell'accadimento eccezionale de quo (avversità atmosferiche e conseguente alluvione) a cagionare da solo il sinistro. Ad ogni modo – precisano gli appellanti – una pioggia alluvionale non sarebbe in grado di costituire evento di forza maggiore tale da integrare il caso fortuito (definibile come
“un avvenimento imprevedibile, imponderabile, tale da configurarsi come fattore determinante in modo autonomo dell'evento (il danno)”4), il quale, oltreché carente di riscontro sul piano probatorio, rappresenterebbe un fenomeno naturale prevedibile sulla base della comune esperienza. Inoltre, gli appellanti sostengono di aver dimostrato la storicità dello straripamento del torrente Radicosa e l'inesistenza di opere di manutenzione e cura del territorio, da parte dell'Ente ad esse preposto, così come evidenziato dal consulente di parte nel suo elaborato peritale, ritualmente acquisito al processo. Il contegno omissivo, rimproverabile a a titolo di colpa, sarebbe stato – secondo gli appellanti - tale da non
“consentire un convogliamento e deflusso delle acque meteoriche [e non (ndr.)] fronteggiare un possibile allagamento dovuti alla mancata pulizia dei canali interrati e superficiali di scolo”5. Conseguentemente – aggiungono gli appellanti – secondo l'id quod plerumque accidit, l'oggettiva prevedibilità dell'evento, anche alla luce della sua ciclicità, avrebbe dovuto indurre a ravvisare la prevedibilità dell'inondazione e, quindi, la sua evitabilità o, quanto meno, il contenimento dei suoi effetti calamitosi, con riflessi sul danno-evento de quo, qualora la avesse curato in miniera diligente la CP_1 manutenzione del corso d'acqua. D'altronde, a dire degli appellanti, il Giudice di primo grado avrebbe in sentenza dato atto della scarsa manutenzione del torrente, come desumibile sia dalle fotografiche in atti, che dalle prove orali escusse. Nell'atto di note di trattazione scritta del 15/4/2025, inoltre, gli appellanti precisano che l'evento naturale occorso costituirebbe al più solo una concausa della morte del Per_3 non anche integrerebbe il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra l'evento dannoso e le condotte omissive tenute dalla . Per giungere CP_1
a conclusioni opposte, come sostenuto dal primo Giudice, si sarebbe dovuto dimostrare che l'esondazione del torrente fosse stata da sola causa sufficiente a provocare i danni, nonostante la più scrupolosa manutenzione, che, nel caso di specie, sarebbe stata esclusa. Gli appellanti eccepiscono, inoltre, l'inammissibilità della perizia penale, prodotta dall'appellata, in quanto fuori termine e assunta senza contraddittorio, e ribadiscono, in ogni caso, che non avrebbe potuto Persona_4 evitare il danno anche se avesse agito diversamente, poiché l'imponente flusso d'acqua, per via della scarsa manutenzione del corso del torrente e della presenza di canneti e detriti all'interno del canale del Radicosa, aveva travolto e spinto la vettura, rendendo impossibile ogni azione contraria. Inoltre, ad avviso degli appellanti, l'addebito di imprudenza mosso nei confronti del de cuius, formulato dal perito, in sede penale, costituirebbe una mera considerazione di carattere soggettivo effettuata dall'esperto, senza oggettivo riscontro. In via istruttoria, gli appellanti hanno chiesto l'ammissione di C.T.U. tecnico-ricostruttiva per fare definitiva chiarezza sulla dinamica del sinistro. Si è costituita in giudizio la la quale ha CP_1 impugnato e contestato l'appello, chiedendone il rigetto, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del gravame, per aspecificità dei motivi6, ex art. 342 c.p.c., in quanto non verrebbero in alcun modo precisate le norme giuridiche asseritamente violate o falsamente applicate dal primo Giudice. Sull'evento meteorologico occorso7, l'appellata CP_1 ribadisce l'eccezionalità dello stesso, come testimoniato dal Rapporto meteo-idropluviometrico del 5-13 settembre 2016, emesso dalla Protezione Civile8, ragione per cui si sarebbe trattato di un violento nubifragio, di straordinaria intensità, integrante gli estremi del caso fortuito e/o della forza maggiore e, in quanto tale, idoneo, attesa la sua straordinarietà e imprevedibilità, ad interrompere il nesso eziologico fra la lamentata cattiva manutenzione dei luoghi e il danno subito dal Per_3
Secondo l'appellata, ulteriore riprova dell'evento sarebbe costituita dalla circostanza che, con D.M. del 5/12/2016, era stata dichiarata “l'esistenza del carattere di eccezionalità”9 degli eventi climatici de quibus, sicché sarebbe inequivocabilmente dimostrata l'esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. A sostegno della propria tesi, la richiama CP_1 precedenti giurisprudenziali in forza dei quali sarebbe confermato che, ai fini della qualificazione dell'evento come eccezionale ed imprevedibile, sarebbe necessario, tra l'altro, l'ausilio di dati scientifici di stampo statistico, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, così come, nel caso di specie, essa avrebbe effettivamente dimostrato. Dal report della Protezione civile si evincerebbe, inoltre, che, per il periodo di riferimento, era stata operata una segnalazione di allerta Rossa, cioè la più grave, indicativa di elevata criticità in una situazione estrema e di possibile pericolo per la pubblica incolumità. Si evidenzia, in particolare, come “un'allerta rossa fa presupporre eventi di piena dei corsi d'acque, con possibili rotture degli argini ed estesi allagamenti”10, tant'è che possono venire emesse financo ordinanze per la chiusura delle scuole e, in alcuni casi, anche degli uffici pubblici. L'eccezionalità dell'evento – continua l'appellata – sarebbe ulteriormente confermata dal D.M. delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 5/12/201611, che, all'art. 1, aveva dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Foggia dall'8 all'11 settembre 2016 (periodo in cui l'evento de quo si verificò), e dalle relazioni dei Vigili del fuoco, intervenuti sui luoghi di causa in data 9/9/2016, e dalla Polizia Stradale di San Severo, nella sua “Annotazione finale sulla dinamica dell'incidente”12. Rispetto ai mezzi di prova addotti dall'appellante, la rileva la scarsa utilità della C.T.P. avversa, CP_1 costituente mera allegazione difensiva dal contenuto tecnico, e delle prove testimoniali assunte, sulle quali non sarebbe ragionevole fondare, stante il carattere soggettivo ed individuale delle valutazioni, il giudizio sull'intensità delle precipitazioni atmosferiche. Al contrario, ci si dovrebbe basare su elementi oggettivi e su rilevazioni tecniche. Allora – chiosa l'appellata – una volta che venga dimostrata la presenza di una causa di forza maggiore e/o il caso fortuito, “la carenza di manutenzione del torrente Radicosa diviene irrilevante, in quanto priva di efficacia nella causazione dell'evento dannoso”, poiché “causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento”13. La , pertanto, attribuisce al defunto, CP_1 [...]
ogni responsabilità nella causazione del Persona_4 sinistro di cui eli stesso rimase vittima, richiama a tal proposito la perizia espletata in sede penale (ed acquisita nel giudizio civile), la quale dimostrerebbe, oltre ogni ragionevole dubbio, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Invero, il PM, all'esito delle indagini CP_1 penali, affermò testualmente14: “emerge che l'evento mortale è da imputare, da un lato, alla “eccezionalità delle condizioni atmosferiche consistenti in una vera e propria alluvione dalle grosse proporzioni in atto”, dall'altro, lo stesso CT rileva che “un ulteriore aspetto fondamentale ai fini della concretizzazione del tragico evento è rappresentato dalla grave imprudenza commessa dal il quale, Per_3 nonostante avesse avuto certamente la possibilità di rendersi conto di ciò che stava succedendo e della rischiosissima situazione di percorribilità della strada (…), decideva di proseguire la marcia …”. Al riguardo, il CT evidenza che ulteriore elemento significativo è rappresentato dal tipo di autovettura utilizzata dal ovvero un veicolo basso, Per_3 piccolo e leggero. In considerazione di tale ricostruzione dei fatti, non sono configurabili condotte colpose di terzi, determinati nella situazione del sinistro mortale”15. Anche nella relazione tecnica del consulente, in sede penale16 – continua l'appellata – si afferma come l'innesco del sinistro sia riconducibile all'eccezionalità delle condizioni atmosferiche, in costanza delle quali il Per_3 avrebbe commesso una grave imprudenza, consistita nel fatto di aver affrontato il tratto di strada interessato dall'imponente flusso d'acqua del torrente straripato, sebbene avesse avuto pienamente la possibilità di rendersi conto di quanto stava accadendo e della situazione di pericolo nel percorrere quella strada. Tra l'altro – sottolinea la difesa della Regione – il era Per_3 alla guida di un'autovettura piccola, bassa e leggera, per cui sarebbe stato certamente più opportuno fermarsi in cima al ponte ovvero tornare indietro e non affrontare il rischio rivelatosi per lui fatale17. L'appellata, infine, afferma che, nel caso di specie, “è evidente che l'evento di danno sia da ascrivere alla condotta del danneggiato, che avendo interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, integra l'ipotesi del caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”18. La in subordine, lamenta il suo difetto di CP_1 legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto controverso19, affermando che il torrente Radicosa, affluente del fiume Candelaro, attraversa il territorio del comprensorio del Consorzio di Bonifica della Capitanata. Pertanto, a quest'ultimo sarebbe spettato eseguire le opere di sistemazione e regolazione del corso d'acqua in oggetto. Infatti, con la Legge n. 17/2020, la aveva CP_1 delegato numerose funzioni agli enti locali e, più precisamente all'art. 4, co.1, lett. b) e f), della Legge regionale n. 4 del 13/3/2012, aveva affidato al Consorzio le opere di sistemazione dei corsi d'acqua, naturali o non naturali. Rispetto al quantum debeatur richiesto dagli appellanti, la ne afferma l'inammissibilità, per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c., poiché nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio non sarebbe stato articolato alcun motivo in merito al risarcimento dei danni morali iure proprio e iure hereditatis, né sarebbe possibile individuare, nel predetto atto, le parti del provvedimento oggetto di impugnazione e le correlative modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure. D'altronde – ribadisce l'appellata – stante la responsabilità dell'evento mortale imputabile alla condotta del Per_3 oltreché al caso fortuito anzidetto, nessun risarcimento avrebbe potuto essere riconosciuto ai figli e ai nipoti del de cuius, anche a causa della carenza di un sufficiente ed adeguato comparto probatorio a sostegno della richiesta di risarcimento del danno. Inammissibile – conclude l'appellante – sarebbe anche la richiesta di C.T.U., avanzata dagli appellanti, in quanto priva di rilevanza e inidonea ad accertare lo stato dei luoghi, oggi chiaramente modificato. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 5/11/2025, la causa è stata riservata in decisione. Motivi della decisione In via preliminare, va sottolineata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), posto che gli argomenti critici addotti dagli appellanti vanno ritenuti sufficientemente chiari e idonei a consentire alle altre parti di prendere posizione e articolare adeguata difesa su di essi, come, peraltro, può evincersi dal tenore dagli atti difesivi depositati dall'appellata. Sempre in via preliminare, va affermata la qualità di custode, in capo alla , ex art. 2051 c.c., dei in relazione CP_1 al corso d'acqua dedotto in giudizio. Tale assunto non risulta smentito dalla delega effettuata tramite la Legge Reg. Puglia n. 4/2012, posto che l'affidamento delle funzioni di cui all'art. 9 della richiamata normativa comunque conserva, in capo alla la CP_1 titolarità del demanio di riferimento, ad essa trasferito a seguito del D.lgs 112/98, artt. 8620 e 89. D'altronde, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno opinato in tal senso, anche nel precedente richiamato dalla Regione appellata21, in cui hanno confermato quanto stabilito dal T.S.A.Q., laddove il Supremo Collegio “ha concluso che sussistevano sia la responsabilità della a titolo di custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., CP_1 sia quella del Consorzio di bonifica”, pur riconoscendo
“l'attribuzione ai consorzi di bonifica, da parte della
, di quei compiti di manutenzione che CP_1 rilevano nel caso di specie”. Allo stesso modo, il Supremo Collegio ha ulteriormente chiarito22 che “non rileva neppure il fatto che la L.R. CP_1
n. 17 del 2000, art. 26, attribuisca ai Comuni le funzioni di polizia idraulica e di piccola manutenzione degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua. Tale obbligo dei Comuni non esclude certo la responsabilità generale della
titolare del demanio idrico, e dei Consorzi di CP_1 bonifica, qualora – come nel caso di specie – i corpi idrici abbiano funzione di bonifica”. In definitiva, rimane fermo quanto già stabilito dal Supremo Collegio in un arresto precedente23: “Resta dunque accertato che la è CP_1 custode delle acque da cui è derivato il danno patito dal […] ed altri, del quale deve perciò rispondere, a prescindere dalla delega ai Consorzi, salva la prova del caso fortuito”. Ciò detto, l'appello non è tuttavia meritevole di accoglimento e, pertanto, va integralmente rigettato. Il nodo focale della presente controversia, a giudizio di questa Corte, risiede nell'esatta qualificazione dell'evento alluvionale occorso il giorno 9 settembre 2016 e in seguito al quale ha perso la vita. Persona_4
Dalla copiosa documentazione prodotta dalla CP_1
, deve ritenersi che siano presenti tutti gli strumenti
[...] probatori acché si valuti il citato evento come caso fortuito, in grado di interrompere il nesso eziologico fra l'evento dannoso e la carenza di manutenzione presente sul luogo del sinistro (quest'ultima, circostanza pacifica anche per la stessa appellata). Premesso che la responsabilità ex art. 2051 c.c., qual è quella del caso che ci occupa, “ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo”24, il caso fortuito è definibile come quel fattore (naturale o umano), che, per la sua eccezionalità, risulta imprevedibile ed imponderabile, assumendo efficacia determinante dell'evento dannoso e atteggiandosi alla stregua della causa efficiente che esclude il rapporto di causalità ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p. Pertanto, come ha precisato il Supremo Collegio, “perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia”25. Donde, l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità deve identificarsi come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale (circostanza, come si vedrà, avvenuta nel caso concreto). In particolare, dal Rapporto della Protezione Civile relativo all'evento de quo (del quale ha segnalato allerta rossa)26, dal D.M. del 5/12/2016 del Controparte_3
oltreché dalla perizia penale
[...] depositata (liberamente valutabile del giudice in quanto prova atipica, senza violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c.)28, possono ricavarsi sufficienti evidenze che consentono di ritenere definitivamente integrati i requisiti di imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento, richiesti per identificare il caso fortuito, anche sulla scorta del fatto che i succitati elementi procedono anche a descrivere (soprattutto il primo) le caratteristiche della calamità naturale intervenuta, invece che prenderne semplicemente atto. Peraltro, anche le relazioni dei soggetti intervenuti sui luoghi di causa29 hanno confermato l'assoluta eccezionalità dell'evento atmosferico che ha causato la morte del Per_3
In definitiva, è d'uopo precisare che la qualificazione dell'evento come caso fortuito, di per sé circostanza risolutiva del presente giudizio, assume valore assorbente di tutte le altre questioni evidenziate dalle parti. Alla luce di ciò, la carenza di attività manutentiva dell'Ente preposto perde la propria rilevanza eziologica nel giudizio causale del fatto dannoso, atteso che, nel caso fortuito,
“rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza
CP_ 26 Il quale, fra l'altro, riferisce che “L'evento pluviometrico che ha interessato la tra il 5 ed il 13 settembre ha assunto una connotazione particolare per la persistenza, nell'arco di diversi giorni, di condizioni di marcata instabilità favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi e precipitazioni a carattere di rovescio … Per diverse stazioni pluviometriche, il cumulato di precipitazione registrato sull'intera durata dell'evento (9 giorni circa) supera una frazione compresa tra il 25% ed il 45% del cumulato totale annuo medio”. Inoltre, dai grafici allegati, può notarsi anche la inconsueta cadenza di un evento di queste proporzioni, che ne denota l'eccezionalità. 27 Il quale ha dichiarato “l'esistenza del carattere di eccezionalità' degli eventi calamitosi elencati”. 28 La quale fa riferimento sia alla “eccezionalità delle condizioni atmosferiche”, sia, in generale, alla responsabilità del de cuius nella catena causale che ha portato al suo decesso. 29 Vigili del fuoco e Polizia stradale del Comune di San Severo. causale, [non ha (ndr.)] alcuna rilevanza [la (ndr.)] diligenza
o meno del custode”30. Alla configurabilità nel concreto del caso fortuito, come fattore fondamentale nella causazione dell'evento de quo, concorre anche la condotta tenuta dal defunto Per_3 Per_4
, poiché, in ogni caso, idonea ad assumere rilevanza
[...] decisiva ai fini dell'interruzione del nesso di causalità materiale fra la condotta del custode e l'evento dannoso. Infatti, dalla richiamata consulenza del perito in sede penale31, si evince chiaramente ed inequivocabilmente come
“nonostante [il (ndr.)] avesse avuto certamente la Per_3 possibilità […] di rendersi conto del pauroso scenario che aveva dinanzi a sé […] e della rischiosissima situazione di percorribilità della strada, decideva di proseguire la marcia azzardando una manovra di un vero e proprio “guado” di un enorme quantitativo di acqua, fango e detriti che aveva sostanzialmente preso il posto della carreggiata ormai sommersa”32. Il consulente precisa come “l'elemento determinante l'innesco del sinistro sia ricollegabile alla circostanza del tutto particolare rappresentata dalla eccezionalità delle condizioni atmosferiche consistenti in una vera e propria alluvione dalle grosse proporzioni in atto”, ma è altrettanto chiaro nello specificare che il decesso è ascrivibile non solo alla prefata situazione climatica straordinaria, ma anche alla “grave imprudenza commessa dal il quale, nonostante avesse avuto certamente la Per_3 possibilità di rendersi conto di ciò che stava succedendo e della rischiosissima situazione di percorribilità della strada
[…], decideva di proseguire la marcia ancora maggiore se si pensa che egli era alla guida di un'autovettura piccola, bassa e leggera”33. Sulla scorta di queste evidenze, è lo stesso Supremo Collegio a precisare che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”34. Nel caso che ci occupa, certamente il avrebbe potuto Per_3
e dovuto tenere una condotta più prudente, che, certamente, avrebbe portato ad un diverso esito dell'accaduto evitando le conseguenze letali invece derivate, con la morte del conducente. Ciò è evidenziato anche dalla richiamata perizia, nella quale si legge che “nelle circostanze esistenti in quel momento, sarebbe stato assolutamente opportuno fermarsi proprio nella parte più alta del ponte (zona che avrebbe rappresentato un riparo da ogni tipo di rischio) o, al limite, anche tornare indietro”, posto che la situazione era certamente pericolosa “ma non improvvisa (nel senso che, in pratica [il (ndr.)] non veniva colto di sorpresa Per_3 dall'evento atmosferico)”35. Inoltre (ad adiuvandum, nel senso della irrilevanza delle omissioni dell' nella causazione dell'evento Controparte_4 de quo), è lo stesso perito ad aver valutato, analizzando lo stato dei luoghi, che la “non piena sufficienza dello stato manutentivo dei luoghi [come detto, circostanza pacifica], specificamente nell'ottica dell'evento per cui è processo, non ha comunque avuto alcuna rilevanza concreta sul materializzarsi dell'evento stesso”36. In definitiva, la richiamata consulenza, sebbene dotata di un'efficacia probante liberamente valutabile del Giudice, assurge a conferma, in quanto corroborata dagli altri elementi summenzionati (concernenti lo stato dei luoghi), della responsabilità del congiuntamente alle Per_3 condizioni atmosferiche, nella causazione dell'evento morte, integranti complessivamente il caso fortuito. Rispetto alle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti, nel condividere le valutazioni effettuate dal Giudice di primo grado, questa Corte, parimenti, opta per il rigetto delle stesse, in quanto una nuova C.T.U. risulterebbe del tutto superflua, stante la completezza degli elementi probatori presenti in giudizio e l'acquisizione dell'elaborato peritale redatto in sede penalistica, il cui contenuto risulta scevro da vizi di carattere logico che avrebbero reso necessaria una diversa e ulteriore consulenza, in sede civile, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. L'appello, in definitiva, merita pieno rigetto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi, causa dal valore indeterminabile – complessità bassa, stante la scarsa complessità della lite), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , e Persona_1 [...] nei confronti della in persona Parte_2 CP_1 del Presidente p.t., avverso la sentenza n. 1583/2024, pubblicata il 6 giugno 2024, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata delle spese processuali CP_1 del presente grado, liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 12/11/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 figlio del de cuius, il quale non ha proposto appello ed è rimasto estraneo al giudizio di gravame, Controparte_2 essendo, peraltro, un litisconsorte facoltativo (in cause scindibili, ex art. 332 c.p.c.). 2 Sig. , proprietario di alcuni terreni nella zona. Persona_5 3 Pag. 3 dell'atto di appello. 4 Cfr. nota 3. 5 Pag. 4 dell'atto di appello. 6 Pag. 4 della comparsa di costituzione in appello. 7 Pag. 4 ss. della comparsa di costituzione in appello. 8 Pag. 5 ss. della comparsa di costituzione in appello. 9 Pag. 13 della comparsa di costituzione in appello. 10 Pag. 16 della comparsa di costituzione in appello. 11 Pag. 17 della comparsa di costituzione in appello. 12 Pag. 21 della comparsa di costituzione in appello. 13 Pag. 19 della comparsa di costituzione in appello. 14 Nella richiesta di archiviazione del medesimo procedimento. 15 Pagg. 20 e 21 della comparsa di costituzione in appello. Per_ 16 A firma dell'ing. . 17 Pagg. 21 e 22 della comparsa di costituzione in appello. 18 Pag. 24 della comparsa di costituzione in appello. 19 Pag. 26 della comparsa di costituzione in appello. 20 Questo, in particolare, stabilisce, al co.1, che “Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regione e gli enti locali competenti per territorio”. 21 Sez. U - Sentenza n. 32730 del 18/12/2018 (Rv. 652235 - 01). 22 Cass. civ. sez. un., 19/01/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 19/01/2021), n.788. 23 Sez. U, Sentenza n. 25928 del 05/12/2011 (Rv. 619912 - 01) 24 Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 (Rv. 667668 - 01). 25 Sez.
3 - Sentenza n. 30521 del 22/11/2019 (Rv. 655971 - 03). 30 Sez. U - Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 (Rv. 665084 - 01). 31 Cfr. nota n.17. 32 Pag. 16 dell'elaborato peritale. 33 Pagg. 18 e 19 dell'elaborato peritale. 34 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 (Rv. 663127 - 01). 35 Pag. 19 dell'elaborato peritale. 36 Pag. 20 dell'elaborato peritale.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 19/2025 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2043-2051 c.c. TRA
, in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , e Persona_1
, rappresentati e difesi, giusta Parte_2 mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Manduca, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in San Severo, al vico Croghan 7/B; appellanti E
, in persona del Presidente p.t., CP_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Carmela Patrizia, elettivamente domiciliato in Bari al Lungomare Nazario Sauro n.33; appellata All'udienza collegiale del 5/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352, co.1, c.p.c. Il procuratore delle appellanti ha così concluso (note di trattazione scritta del 6/10/2025): CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello si riservi per la decisione e voglia ammettere la CTU richiesta più volte nel giudizio di primo grado e Voglia in riforma della sentenza n. 1583/2024 pubblicata in data 6.6.2024 del Tribunale di Foggia dott. mai notificata accertata la piena Persona_2 responsabilità della convenuta e per CP_1
l'effetto in via principale Condannarla al risarcimento in favore degli istanti dei danni morali iure proprio e iure ereditatis , ai sensi e per gli effetti ex art. 2051 c..c. alla determinanda somma che per la natura del danno subito è indeterminabile , o ad altra somma ritenuta di giustizia da contenersi nella competenza del giudice adito, riportate a causa della morte del sig. , oltre interessi Persona_3 legali dalla domanda sino al saldo;
in via subordina, condannarla al risarcimento in favore degli istanti dei danni morali iure proprio e iure ereditatis, secondo i principi che regolano la materia ai sensi e per gli effetti ex art. 2043 c.c. alla determinanda somma che per la natura del danno subito è indeterminabile, o ad altra somma ritenuta di giustizia da contenersi nella competenza del giudice adito, riportate a causa della morte del sig. , oltre Persona_3 interessi legali dalla domanda sino al saldo;
condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio. In via estremamente gradata e nella denegata ipotesi in cui L'Ecc.ma Corte non ravvedi alcuna responsabilità della convenuta e stante la CP_1 peculiarità e la complessità delle ragioni di fatto e di diritto provveda a compensare le spese del presente giudizio e di quello di primo grado>. Il procuratore dell'appellata ha così concluso (note di trattazione scritta del 20/10/2025): Corte di Appello di Bari voglia trattenere la causa in decisione al fine di: 1) preliminarmente, dichiarare l'avverso atto di appello inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) rigettare l'atto di appello proposto dai sigg. poiché inammissibile ed infondato e Per_3 confermare la sentenza impugnata resa, in data 6.06.2024 dal Tribunale di Foggia, sez. I civile, col n. 1583; 3) escludere qualsiasi responsabilità in capo alla CP_1
poiché il verificarsi dell'evento dannoso è da
[...] imputare esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche, imprevedibili ed eccezionali;
4) in subordine, accertare e dichiarare responsabile degli eventi occorsi in data 9.09.2016 il de cuius sig. , anche Persona_4 ai sensi della art. 1227 c.c.; 5) accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva della , anche ai sensi dell'art. 2051 CP_1
c.c.; 6) in estremo subordine, accertare e dichiarare responsabile degli eventi esondativi, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante p.t., per l'omessa manutenzione del canale Rubicosa, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. 7) dichiarare inammissibile ovvero improponibile e comunque rigettare tutte le domande ex adverso formulate con specifico riferimento al quantum debeatur, poiché non provato;
8) con vittoria di spese e competenze come per legge.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1583/2024, pubblicata il 6 giugno 2024, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda proposta da in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 genitoriale sul minore , e , Persona_1 Parte_2 finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso del loro congiunto, , il Persona_4 quale, il giorno 9 settembre 2016, alle ore 11:30 circa, mentre percorreva, alla guida del proprio veicolo Lancia Y tg. BA958EH, la S.P. 35 (direzione San Severo), giunto al km 2.500, in uscita da un raccordo dosso/ponte sovrastante il torrente Radicosa, trovava l'arteria stradale occupata da acqua, fango e detriti, in conseguenza del nubifragio abbattutosi in quella zona, e perdeva il controllo del veicolo, venendo trascinato con forza verso sinistra rispetto al senso di marcia, e, nel tentativo di uscire dal veicolo per mettersi in sicurezza, perdeva la vita. Il Giudice di prime cure, adottando la decisione in virtù del criterio della ragione più liquida e facendo riferimento alla produzione documentale addotta dalle parti, ha escluso la responsabilità da cose in custodia per cattiva manutenzione dei luoghi, ex art. 2051 c.c., a carico della CP_1 convenuta, ravvisando nella fattispecie il caso fortuito (idoneo, per l'appunto, a far andare esente da responsabilità l'ente convenuto) in ragione dell'alluvione verificatasi nella zona teatro del sinistro, quale evento climatico avente carattere di eccezionalità. Quindi, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda degli attori e del terzo intervenuto1 e li ha condannati, in solido, a rimborsare la delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario 15% ed oneri fiscali e previdenziali di legge. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compresa la C.T.U. tecnico-ricostruttiva del procedimento penale e la C.T.P. degli odierni appellanti) e la prova orale per testi2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore , e . Persona_1 Parte_2
Con motivo unico, gli appellanti, lamentando “falsa applicazione delle norme di diritto”3, sostengono che l'eccezionalità dell'evento alluvionale, in occasione dell'accadimento in cui perse la vita , Persona_4 costituirebbe concausa dello stesso, non assurgerebbe a caso fortuito ex se idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la condotta omissiva dell'Amministrazione appellata (mancanza di manutenzione del corso d'acqua e relativi luoghi da parte della e l'evento dannoso CP_1
(decesso del , in difetto di prova sulla idoneità Per_3 dell'accadimento eccezionale de quo (avversità atmosferiche e conseguente alluvione) a cagionare da solo il sinistro. Ad ogni modo – precisano gli appellanti – una pioggia alluvionale non sarebbe in grado di costituire evento di forza maggiore tale da integrare il caso fortuito (definibile come
“un avvenimento imprevedibile, imponderabile, tale da configurarsi come fattore determinante in modo autonomo dell'evento (il danno)”4), il quale, oltreché carente di riscontro sul piano probatorio, rappresenterebbe un fenomeno naturale prevedibile sulla base della comune esperienza. Inoltre, gli appellanti sostengono di aver dimostrato la storicità dello straripamento del torrente Radicosa e l'inesistenza di opere di manutenzione e cura del territorio, da parte dell'Ente ad esse preposto, così come evidenziato dal consulente di parte nel suo elaborato peritale, ritualmente acquisito al processo. Il contegno omissivo, rimproverabile a a titolo di colpa, sarebbe stato – secondo gli appellanti - tale da non
“consentire un convogliamento e deflusso delle acque meteoriche [e non (ndr.)] fronteggiare un possibile allagamento dovuti alla mancata pulizia dei canali interrati e superficiali di scolo”5. Conseguentemente – aggiungono gli appellanti – secondo l'id quod plerumque accidit, l'oggettiva prevedibilità dell'evento, anche alla luce della sua ciclicità, avrebbe dovuto indurre a ravvisare la prevedibilità dell'inondazione e, quindi, la sua evitabilità o, quanto meno, il contenimento dei suoi effetti calamitosi, con riflessi sul danno-evento de quo, qualora la avesse curato in miniera diligente la CP_1 manutenzione del corso d'acqua. D'altronde, a dire degli appellanti, il Giudice di primo grado avrebbe in sentenza dato atto della scarsa manutenzione del torrente, come desumibile sia dalle fotografiche in atti, che dalle prove orali escusse. Nell'atto di note di trattazione scritta del 15/4/2025, inoltre, gli appellanti precisano che l'evento naturale occorso costituirebbe al più solo una concausa della morte del Per_3 non anche integrerebbe il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra l'evento dannoso e le condotte omissive tenute dalla . Per giungere CP_1
a conclusioni opposte, come sostenuto dal primo Giudice, si sarebbe dovuto dimostrare che l'esondazione del torrente fosse stata da sola causa sufficiente a provocare i danni, nonostante la più scrupolosa manutenzione, che, nel caso di specie, sarebbe stata esclusa. Gli appellanti eccepiscono, inoltre, l'inammissibilità della perizia penale, prodotta dall'appellata, in quanto fuori termine e assunta senza contraddittorio, e ribadiscono, in ogni caso, che non avrebbe potuto Persona_4 evitare il danno anche se avesse agito diversamente, poiché l'imponente flusso d'acqua, per via della scarsa manutenzione del corso del torrente e della presenza di canneti e detriti all'interno del canale del Radicosa, aveva travolto e spinto la vettura, rendendo impossibile ogni azione contraria. Inoltre, ad avviso degli appellanti, l'addebito di imprudenza mosso nei confronti del de cuius, formulato dal perito, in sede penale, costituirebbe una mera considerazione di carattere soggettivo effettuata dall'esperto, senza oggettivo riscontro. In via istruttoria, gli appellanti hanno chiesto l'ammissione di C.T.U. tecnico-ricostruttiva per fare definitiva chiarezza sulla dinamica del sinistro. Si è costituita in giudizio la la quale ha CP_1 impugnato e contestato l'appello, chiedendone il rigetto, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del gravame, per aspecificità dei motivi6, ex art. 342 c.p.c., in quanto non verrebbero in alcun modo precisate le norme giuridiche asseritamente violate o falsamente applicate dal primo Giudice. Sull'evento meteorologico occorso7, l'appellata CP_1 ribadisce l'eccezionalità dello stesso, come testimoniato dal Rapporto meteo-idropluviometrico del 5-13 settembre 2016, emesso dalla Protezione Civile8, ragione per cui si sarebbe trattato di un violento nubifragio, di straordinaria intensità, integrante gli estremi del caso fortuito e/o della forza maggiore e, in quanto tale, idoneo, attesa la sua straordinarietà e imprevedibilità, ad interrompere il nesso eziologico fra la lamentata cattiva manutenzione dei luoghi e il danno subito dal Per_3
Secondo l'appellata, ulteriore riprova dell'evento sarebbe costituita dalla circostanza che, con D.M. del 5/12/2016, era stata dichiarata “l'esistenza del carattere di eccezionalità”9 degli eventi climatici de quibus, sicché sarebbe inequivocabilmente dimostrata l'esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. A sostegno della propria tesi, la richiama CP_1 precedenti giurisprudenziali in forza dei quali sarebbe confermato che, ai fini della qualificazione dell'evento come eccezionale ed imprevedibile, sarebbe necessario, tra l'altro, l'ausilio di dati scientifici di stampo statistico, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, così come, nel caso di specie, essa avrebbe effettivamente dimostrato. Dal report della Protezione civile si evincerebbe, inoltre, che, per il periodo di riferimento, era stata operata una segnalazione di allerta Rossa, cioè la più grave, indicativa di elevata criticità in una situazione estrema e di possibile pericolo per la pubblica incolumità. Si evidenzia, in particolare, come “un'allerta rossa fa presupporre eventi di piena dei corsi d'acque, con possibili rotture degli argini ed estesi allagamenti”10, tant'è che possono venire emesse financo ordinanze per la chiusura delle scuole e, in alcuni casi, anche degli uffici pubblici. L'eccezionalità dell'evento – continua l'appellata – sarebbe ulteriormente confermata dal D.M. delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 5/12/201611, che, all'art. 1, aveva dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Foggia dall'8 all'11 settembre 2016 (periodo in cui l'evento de quo si verificò), e dalle relazioni dei Vigili del fuoco, intervenuti sui luoghi di causa in data 9/9/2016, e dalla Polizia Stradale di San Severo, nella sua “Annotazione finale sulla dinamica dell'incidente”12. Rispetto ai mezzi di prova addotti dall'appellante, la rileva la scarsa utilità della C.T.P. avversa, CP_1 costituente mera allegazione difensiva dal contenuto tecnico, e delle prove testimoniali assunte, sulle quali non sarebbe ragionevole fondare, stante il carattere soggettivo ed individuale delle valutazioni, il giudizio sull'intensità delle precipitazioni atmosferiche. Al contrario, ci si dovrebbe basare su elementi oggettivi e su rilevazioni tecniche. Allora – chiosa l'appellata – una volta che venga dimostrata la presenza di una causa di forza maggiore e/o il caso fortuito, “la carenza di manutenzione del torrente Radicosa diviene irrilevante, in quanto priva di efficacia nella causazione dell'evento dannoso”, poiché “causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento”13. La , pertanto, attribuisce al defunto, CP_1 [...]
ogni responsabilità nella causazione del Persona_4 sinistro di cui eli stesso rimase vittima, richiama a tal proposito la perizia espletata in sede penale (ed acquisita nel giudizio civile), la quale dimostrerebbe, oltre ogni ragionevole dubbio, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla Invero, il PM, all'esito delle indagini CP_1 penali, affermò testualmente14: “emerge che l'evento mortale è da imputare, da un lato, alla “eccezionalità delle condizioni atmosferiche consistenti in una vera e propria alluvione dalle grosse proporzioni in atto”, dall'altro, lo stesso CT rileva che “un ulteriore aspetto fondamentale ai fini della concretizzazione del tragico evento è rappresentato dalla grave imprudenza commessa dal il quale, Per_3 nonostante avesse avuto certamente la possibilità di rendersi conto di ciò che stava succedendo e della rischiosissima situazione di percorribilità della strada (…), decideva di proseguire la marcia …”. Al riguardo, il CT evidenza che ulteriore elemento significativo è rappresentato dal tipo di autovettura utilizzata dal ovvero un veicolo basso, Per_3 piccolo e leggero. In considerazione di tale ricostruzione dei fatti, non sono configurabili condotte colpose di terzi, determinati nella situazione del sinistro mortale”15. Anche nella relazione tecnica del consulente, in sede penale16 – continua l'appellata – si afferma come l'innesco del sinistro sia riconducibile all'eccezionalità delle condizioni atmosferiche, in costanza delle quali il Per_3 avrebbe commesso una grave imprudenza, consistita nel fatto di aver affrontato il tratto di strada interessato dall'imponente flusso d'acqua del torrente straripato, sebbene avesse avuto pienamente la possibilità di rendersi conto di quanto stava accadendo e della situazione di pericolo nel percorrere quella strada. Tra l'altro – sottolinea la difesa della Regione – il era Per_3 alla guida di un'autovettura piccola, bassa e leggera, per cui sarebbe stato certamente più opportuno fermarsi in cima al ponte ovvero tornare indietro e non affrontare il rischio rivelatosi per lui fatale17. L'appellata, infine, afferma che, nel caso di specie, “è evidente che l'evento di danno sia da ascrivere alla condotta del danneggiato, che avendo interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, integra l'ipotesi del caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”18. La in subordine, lamenta il suo difetto di CP_1 legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto controverso19, affermando che il torrente Radicosa, affluente del fiume Candelaro, attraversa il territorio del comprensorio del Consorzio di Bonifica della Capitanata. Pertanto, a quest'ultimo sarebbe spettato eseguire le opere di sistemazione e regolazione del corso d'acqua in oggetto. Infatti, con la Legge n. 17/2020, la aveva CP_1 delegato numerose funzioni agli enti locali e, più precisamente all'art. 4, co.1, lett. b) e f), della Legge regionale n. 4 del 13/3/2012, aveva affidato al Consorzio le opere di sistemazione dei corsi d'acqua, naturali o non naturali. Rispetto al quantum debeatur richiesto dagli appellanti, la ne afferma l'inammissibilità, per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c., poiché nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio non sarebbe stato articolato alcun motivo in merito al risarcimento dei danni morali iure proprio e iure hereditatis, né sarebbe possibile individuare, nel predetto atto, le parti del provvedimento oggetto di impugnazione e le correlative modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure. D'altronde – ribadisce l'appellata – stante la responsabilità dell'evento mortale imputabile alla condotta del Per_3 oltreché al caso fortuito anzidetto, nessun risarcimento avrebbe potuto essere riconosciuto ai figli e ai nipoti del de cuius, anche a causa della carenza di un sufficiente ed adeguato comparto probatorio a sostegno della richiesta di risarcimento del danno. Inammissibile – conclude l'appellante – sarebbe anche la richiesta di C.T.U., avanzata dagli appellanti, in quanto priva di rilevanza e inidonea ad accertare lo stato dei luoghi, oggi chiaramente modificato. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 5/11/2025, la causa è stata riservata in decisione. Motivi della decisione In via preliminare, va sottolineata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), posto che gli argomenti critici addotti dagli appellanti vanno ritenuti sufficientemente chiari e idonei a consentire alle altre parti di prendere posizione e articolare adeguata difesa su di essi, come, peraltro, può evincersi dal tenore dagli atti difesivi depositati dall'appellata. Sempre in via preliminare, va affermata la qualità di custode, in capo alla , ex art. 2051 c.c., dei in relazione CP_1 al corso d'acqua dedotto in giudizio. Tale assunto non risulta smentito dalla delega effettuata tramite la Legge Reg. Puglia n. 4/2012, posto che l'affidamento delle funzioni di cui all'art. 9 della richiamata normativa comunque conserva, in capo alla la CP_1 titolarità del demanio di riferimento, ad essa trasferito a seguito del D.lgs 112/98, artt. 8620 e 89. D'altronde, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno opinato in tal senso, anche nel precedente richiamato dalla Regione appellata21, in cui hanno confermato quanto stabilito dal T.S.A.Q., laddove il Supremo Collegio “ha concluso che sussistevano sia la responsabilità della a titolo di custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., CP_1 sia quella del Consorzio di bonifica”, pur riconoscendo
“l'attribuzione ai consorzi di bonifica, da parte della
, di quei compiti di manutenzione che CP_1 rilevano nel caso di specie”. Allo stesso modo, il Supremo Collegio ha ulteriormente chiarito22 che “non rileva neppure il fatto che la L.R. CP_1
n. 17 del 2000, art. 26, attribuisca ai Comuni le funzioni di polizia idraulica e di piccola manutenzione degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua. Tale obbligo dei Comuni non esclude certo la responsabilità generale della
titolare del demanio idrico, e dei Consorzi di CP_1 bonifica, qualora – come nel caso di specie – i corpi idrici abbiano funzione di bonifica”. In definitiva, rimane fermo quanto già stabilito dal Supremo Collegio in un arresto precedente23: “Resta dunque accertato che la è CP_1 custode delle acque da cui è derivato il danno patito dal […] ed altri, del quale deve perciò rispondere, a prescindere dalla delega ai Consorzi, salva la prova del caso fortuito”. Ciò detto, l'appello non è tuttavia meritevole di accoglimento e, pertanto, va integralmente rigettato. Il nodo focale della presente controversia, a giudizio di questa Corte, risiede nell'esatta qualificazione dell'evento alluvionale occorso il giorno 9 settembre 2016 e in seguito al quale ha perso la vita. Persona_4
Dalla copiosa documentazione prodotta dalla CP_1
, deve ritenersi che siano presenti tutti gli strumenti
[...] probatori acché si valuti il citato evento come caso fortuito, in grado di interrompere il nesso eziologico fra l'evento dannoso e la carenza di manutenzione presente sul luogo del sinistro (quest'ultima, circostanza pacifica anche per la stessa appellata). Premesso che la responsabilità ex art. 2051 c.c., qual è quella del caso che ci occupa, “ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo”24, il caso fortuito è definibile come quel fattore (naturale o umano), che, per la sua eccezionalità, risulta imprevedibile ed imponderabile, assumendo efficacia determinante dell'evento dannoso e atteggiandosi alla stregua della causa efficiente che esclude il rapporto di causalità ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p. Pertanto, come ha precisato il Supremo Collegio, “perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una "calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia”25. Donde, l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, mentre l'eccezionalità deve identificarsi come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale (circostanza, come si vedrà, avvenuta nel caso concreto). In particolare, dal Rapporto della Protezione Civile relativo all'evento de quo (del quale ha segnalato allerta rossa)26, dal D.M. del 5/12/2016 del Controparte_3
oltreché dalla perizia penale
[...] depositata (liberamente valutabile del giudice in quanto prova atipica, senza violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c.)28, possono ricavarsi sufficienti evidenze che consentono di ritenere definitivamente integrati i requisiti di imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento, richiesti per identificare il caso fortuito, anche sulla scorta del fatto che i succitati elementi procedono anche a descrivere (soprattutto il primo) le caratteristiche della calamità naturale intervenuta, invece che prenderne semplicemente atto. Peraltro, anche le relazioni dei soggetti intervenuti sui luoghi di causa29 hanno confermato l'assoluta eccezionalità dell'evento atmosferico che ha causato la morte del Per_3
In definitiva, è d'uopo precisare che la qualificazione dell'evento come caso fortuito, di per sé circostanza risolutiva del presente giudizio, assume valore assorbente di tutte le altre questioni evidenziate dalle parti. Alla luce di ciò, la carenza di attività manutentiva dell'Ente preposto perde la propria rilevanza eziologica nel giudizio causale del fatto dannoso, atteso che, nel caso fortuito,
“rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza
CP_ 26 Il quale, fra l'altro, riferisce che “L'evento pluviometrico che ha interessato la tra il 5 ed il 13 settembre ha assunto una connotazione particolare per la persistenza, nell'arco di diversi giorni, di condizioni di marcata instabilità favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi e precipitazioni a carattere di rovescio … Per diverse stazioni pluviometriche, il cumulato di precipitazione registrato sull'intera durata dell'evento (9 giorni circa) supera una frazione compresa tra il 25% ed il 45% del cumulato totale annuo medio”. Inoltre, dai grafici allegati, può notarsi anche la inconsueta cadenza di un evento di queste proporzioni, che ne denota l'eccezionalità. 27 Il quale ha dichiarato “l'esistenza del carattere di eccezionalità' degli eventi calamitosi elencati”. 28 La quale fa riferimento sia alla “eccezionalità delle condizioni atmosferiche”, sia, in generale, alla responsabilità del de cuius nella catena causale che ha portato al suo decesso. 29 Vigili del fuoco e Polizia stradale del Comune di San Severo. causale, [non ha (ndr.)] alcuna rilevanza [la (ndr.)] diligenza
o meno del custode”30. Alla configurabilità nel concreto del caso fortuito, come fattore fondamentale nella causazione dell'evento de quo, concorre anche la condotta tenuta dal defunto Per_3 Per_4
, poiché, in ogni caso, idonea ad assumere rilevanza
[...] decisiva ai fini dell'interruzione del nesso di causalità materiale fra la condotta del custode e l'evento dannoso. Infatti, dalla richiamata consulenza del perito in sede penale31, si evince chiaramente ed inequivocabilmente come
“nonostante [il (ndr.)] avesse avuto certamente la Per_3 possibilità […] di rendersi conto del pauroso scenario che aveva dinanzi a sé […] e della rischiosissima situazione di percorribilità della strada, decideva di proseguire la marcia azzardando una manovra di un vero e proprio “guado” di un enorme quantitativo di acqua, fango e detriti che aveva sostanzialmente preso il posto della carreggiata ormai sommersa”32. Il consulente precisa come “l'elemento determinante l'innesco del sinistro sia ricollegabile alla circostanza del tutto particolare rappresentata dalla eccezionalità delle condizioni atmosferiche consistenti in una vera e propria alluvione dalle grosse proporzioni in atto”, ma è altrettanto chiaro nello specificare che il decesso è ascrivibile non solo alla prefata situazione climatica straordinaria, ma anche alla “grave imprudenza commessa dal il quale, nonostante avesse avuto certamente la Per_3 possibilità di rendersi conto di ciò che stava succedendo e della rischiosissima situazione di percorribilità della strada
[…], decideva di proseguire la marcia ancora maggiore se si pensa che egli era alla guida di un'autovettura piccola, bassa e leggera”33. Sulla scorta di queste evidenze, è lo stesso Supremo Collegio a precisare che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”34. Nel caso che ci occupa, certamente il avrebbe potuto Per_3
e dovuto tenere una condotta più prudente, che, certamente, avrebbe portato ad un diverso esito dell'accaduto evitando le conseguenze letali invece derivate, con la morte del conducente. Ciò è evidenziato anche dalla richiamata perizia, nella quale si legge che “nelle circostanze esistenti in quel momento, sarebbe stato assolutamente opportuno fermarsi proprio nella parte più alta del ponte (zona che avrebbe rappresentato un riparo da ogni tipo di rischio) o, al limite, anche tornare indietro”, posto che la situazione era certamente pericolosa “ma non improvvisa (nel senso che, in pratica [il (ndr.)] non veniva colto di sorpresa Per_3 dall'evento atmosferico)”35. Inoltre (ad adiuvandum, nel senso della irrilevanza delle omissioni dell' nella causazione dell'evento Controparte_4 de quo), è lo stesso perito ad aver valutato, analizzando lo stato dei luoghi, che la “non piena sufficienza dello stato manutentivo dei luoghi [come detto, circostanza pacifica], specificamente nell'ottica dell'evento per cui è processo, non ha comunque avuto alcuna rilevanza concreta sul materializzarsi dell'evento stesso”36. In definitiva, la richiamata consulenza, sebbene dotata di un'efficacia probante liberamente valutabile del Giudice, assurge a conferma, in quanto corroborata dagli altri elementi summenzionati (concernenti lo stato dei luoghi), della responsabilità del congiuntamente alle Per_3 condizioni atmosferiche, nella causazione dell'evento morte, integranti complessivamente il caso fortuito. Rispetto alle richieste istruttorie avanzate dagli appellanti, nel condividere le valutazioni effettuate dal Giudice di primo grado, questa Corte, parimenti, opta per il rigetto delle stesse, in quanto una nuova C.T.U. risulterebbe del tutto superflua, stante la completezza degli elementi probatori presenti in giudizio e l'acquisizione dell'elaborato peritale redatto in sede penalistica, il cui contenuto risulta scevro da vizi di carattere logico che avrebbero reso necessaria una diversa e ulteriore consulenza, in sede civile, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. L'appello, in definitiva, merita pieno rigetto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi, causa dal valore indeterminabile – complessità bassa, stante la scarsa complessità della lite), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , e Persona_1 [...] nei confronti della in persona Parte_2 CP_1 del Presidente p.t., avverso la sentenza n. 1583/2024, pubblicata il 6 giugno 2024, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell'appellata delle spese processuali CP_1 del presente grado, liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 12/11/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 figlio del de cuius, il quale non ha proposto appello ed è rimasto estraneo al giudizio di gravame, Controparte_2 essendo, peraltro, un litisconsorte facoltativo (in cause scindibili, ex art. 332 c.p.c.). 2 Sig. , proprietario di alcuni terreni nella zona. Persona_5 3 Pag. 3 dell'atto di appello. 4 Cfr. nota 3. 5 Pag. 4 dell'atto di appello. 6 Pag. 4 della comparsa di costituzione in appello. 7 Pag. 4 ss. della comparsa di costituzione in appello. 8 Pag. 5 ss. della comparsa di costituzione in appello. 9 Pag. 13 della comparsa di costituzione in appello. 10 Pag. 16 della comparsa di costituzione in appello. 11 Pag. 17 della comparsa di costituzione in appello. 12 Pag. 21 della comparsa di costituzione in appello. 13 Pag. 19 della comparsa di costituzione in appello. 14 Nella richiesta di archiviazione del medesimo procedimento. 15 Pagg. 20 e 21 della comparsa di costituzione in appello. Per_ 16 A firma dell'ing. . 17 Pagg. 21 e 22 della comparsa di costituzione in appello. 18 Pag. 24 della comparsa di costituzione in appello. 19 Pag. 26 della comparsa di costituzione in appello. 20 Questo, in particolare, stabilisce, al co.1, che “Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regione e gli enti locali competenti per territorio”. 21 Sez. U - Sentenza n. 32730 del 18/12/2018 (Rv. 652235 - 01). 22 Cass. civ. sez. un., 19/01/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 19/01/2021), n.788. 23 Sez. U, Sentenza n. 25928 del 05/12/2011 (Rv. 619912 - 01) 24 Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 (Rv. 667668 - 01). 25 Sez.
3 - Sentenza n. 30521 del 22/11/2019 (Rv. 655971 - 03). 30 Sez. U - Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 (Rv. 665084 - 01). 31 Cfr. nota n.17. 32 Pag. 16 dell'elaborato peritale. 33 Pagg. 18 e 19 dell'elaborato peritale. 34 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del 17/11/2021 (Rv. 663127 - 01). 35 Pag. 19 dell'elaborato peritale. 36 Pag. 20 dell'elaborato peritale.