Ordinanza collegiale 8 giugno 2022
Ordinanza cautelare 1 luglio 2022
Sentenza 28 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 28/02/2023, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2023
N. 03396/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04030/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Di Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
• del provvedimento adottato dal Coadiutore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con il quale è stata comunicata “formalmente la risoluzione con effetto immediato del contratto di locazione” sottoscritto, in data 01.03.2016, tra il Ricorrente e la stessa Dott.ssa -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratore giudiziario dei beni immobili della Sig.ra-OMISSIS- ed ordinato di “lasciare i beni occupati liberi da persone e/o cose, nel medesimo stato in cui sono stati consegnati, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione della presente comunicazione”;
• di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compreso il provvedimento adottato dalla Resistente in data 01.02.2022 prot. n. -OMISSIS- col quale è stato ordinato alla Dott.ssa -OMISSIS-, nella sua qualità di coadiutrice dell'Agenzia Nazionale.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna la comunicazione di risoluzione adottata dal Coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con la quale è stata comunicata la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 01.03.2016 ed è stata ordinata la liberazione dei locali entro il termine di giorni 60.
Tale contratto, stipulato tra l’odierno ricorrente e la Dott.ssa -OMISSIS- - nella sua qualità di amministratore giudiziario dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - ha ad oggetto l’appartamento sito in -OMISSIS- colpito da confisca definitiva (cfr. decreto n. -OMISSIS- emesso dal Tribunale di -OMISSIS-, Seconda Sezione Penale, divenuto definitivo in data 30.04.2013 con sentenza della Suprema Corte di Cassazione) e concesso in locazione all’odierno ricorrente al fine di svolgervi l’attività professionale di avvocato.
In data 01.02.2022, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata ha ordinato alla Dott.ssa -OMISSIS- di comunicare all’Avv.-OMISSIS- la risoluzione del Contratto, con invito alla liberazione degli immobili, come di fatto avvenuto con il provvedimento impugnato sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione di legge - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 comma 4 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. - violazione dell’art. 2 novies della l. 575/1965;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria - sviamento - difetto dei presupposti -contraddittorietà;
3 – Violazione di legge – violazione dell’art. 52 del D. Lgs. 159/2011 – eccesso di potere – sviamento e difetto di istruttoria;
4 - Violazione di legge – Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
5 - Violazione di legge – Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6 - Violazione di legge – Violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con il primo ordine di censure, il ricorrente deduce l’inapplicabilità dell’art. 52, comma 4 del D.Lgs n. 159/2011, in quanto al caso di specie avrebbe dovuto continuare ad applicarsi la previgente Legge n. 575/1965, che non prevede alcuna ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di locazione.
Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente evidenzia che il contratto di locazione è stato sottoscritto a distanza di ben 3 anni dal provvedimento di confisca definitiva, in assenza di provvedimenti di destinazione dell’immobile, con conseguente illegittimità dell'ordine di sgombero.
Con il terzo gruppo di censure il ricorrente deduce che nel caso di specie il rapporto obbligatorio, sub specie di contratto di locazione, è sorto tre anni dopo la definitiva confisca del bene, ad opera di un soggetto che, consapevolmente e diligentemente stava attuando una gestione redditizia del compendio, in coerenza con le finalità previste e prescritte dall’art. 48 del D. Lgs. 159/2011, con conseguente inapplicabilità dell’art. 52 del medesimo D.Lgs., che non assegna all’Amministrazione un potere unilaterale di risoluzione dei contratti in essere, tanto meno se stipulati successivamente al provvedimento di definitiva confisca del bene.
Fatta questa premessa, il ricorrente ne trae la conclusione che: “ Nel Contratto di locazione sottoscritto inter partes è invece prevista una durata di anni 6 (sei), rinnovabili tacitamente di ulteriori anni 6 (sei), con la facoltà solo per il Locatore di impedire il rinnovo tacito mediante (mera) comunicazione di disdetta da inviare al conduttore con un preavviso di 12 (dodici) mesi. Se quindi l’Agenzia Nazionale avesse inteso interrompere il rapporto locatizio, ben avrebbe potuto, rectius dovuto, inviare comunicazione di disdetta, per il tramite della sua coadiutrice, divenuta tale nel 2019, e cioè solo tre anni dopo aver sottoscritto, essa stessa, nella qualità amministratrice giudiziaria, il Contratto, del quale pertanto si deve presumere ne conoscesse i termini e le condizioni .”
Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta l’illegittima omissione della comunicazione di avvio del procedimento, mentre con il quinto ed il sesto motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione e la violazione dei principi di buona fede e del legittimo affidamento.
Si è costituita l’amministrazione resistente, che ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, nel merito, l’infondatezza del gravame.
A margine, l’Amministrazione ha rappresentato l’intenzione di orientarsi per una diversa forma di utilizzazione del bene rispetto alla devoluzione alla P.A., compatibile con la locazione in essere, facendo riserva di comunicarne gli esiti, ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Nessuna ulteriore comunicazione è stata tuttavia formulata al riguardo dall’Amministrazione, con la conseguenza che non risulta possibile definire il ricorso in rito con una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Con ordinanza-OMISSIS- il Collegio ha accolto l’istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente.
Infine, all’udienza pubblica del 31.01.2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Va scrutinata n via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa erariale, che va respinta.
E’ noto che per stabilire quale sia il giudice munito di giurisdizione si utilizza il criterio del petitum sostanziale, che si identifica in funzione della causa petendi , cioè della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (C. Cass. S.U. nr. 15323/2010;20902/2011).
Tale regola è oggi codificata dall’art. l’art. 7 del c.p.a. ha confermato il criterio della causa petendi - cioè della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - come criterio generale di riparto, affiancato da quello del riparto per materie “particolari” attratte alla giurisdizione esclusiva, in cui il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi, che concernano l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo.
Nel caso di specie, il ricorrente impugna la comunicazione di risoluzione adottata dal Coadiutore dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con la quale è stata comunicata la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 01.03.2016 ed è stata ordinata la liberazione dei locali entro il termine di giorni 60, in ragione della destinazione pubblicistica assunta dai suddetti beni e la connessa destinazione a finalità di interesse pubblico.
L’individuazione del giudice munito di giurisdizione deve prescindere dalla qualificazione del provvedimento impugnato (come revoca, decadenza, risoluzione etc.) e deve essere definita con riferimento alla circostanza che l'Amministrazione imputi al privato l'inadempimento di obblighi assunti con il contratto di locazione ovvero che vengano in rilievo - come nel caso di specie - provvedimenti amministrativi espressione di ponderazione di interessi pubblici e caratterizzati dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, cui corrispondono posizioni di interesse legittimo e giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 21/06/2013, n.3409).
Pertanto, deve concludersi che l’Amministrazione non ha agito in forza di un rimedio civilistico consistente nella risoluzione contrattuale prevista dal codice civile, per reagire ad un inadempimento del ricorrente, ma sulla base di un potere di autotutela autoritativo, esercitato per fini istituzionali relativi alla destinazione ed all’impiego del bene sulla base delle sue caratteristiche funzionali (assunte in relazione al provvedimento di confisca), con la conseguenza che il provvedimento impugnato rappresenta manifestazione diretta di esercizio di potere.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, entro i seguenti limiti.
Emerge dagli atti del giudizio che nel caso di specie il contratto di locazione è stato stipulato ben tre anni dopo la definitiva confisca del bene, confisca che, pertanto, non può costituire la ragione determinante la risoluzione della locazione, come del resto emerge dallo stresso regolamento contrattuale, che non opera alcun riferimento ad ipotesi di risoluzione connesse con la confisca.
Del resto l’avvenuta confisca del bene costituisce presupposto del contratto di locazione stipulato dall’Amministrazione, che non può pretendere, a notevole distanza di tempo, di porre nel nulla la precedente determinazione sulla base del medesimo presupposto (l’avvenuta confisca), rivalutato e ritenuto incompatibile con la destinazione pubblicistica del bene, pena la violazione del legittimo affidamento del privato e del principio di buona fede, che deve informare i rapporti tra privato ed amministrazione.
Tali prevalenti criteri di svolgimento dell’azione amministrativa non possono essere subordinati alla verifica della titolarità del potere di gestione sul bene (Giudice penale o ANSBC), dovendosi peraltro nel caso di specie riscontrare una sostanziale continuità degli organi deputati alla gestione operativa sullo stesso (amministratore giudiziario e coadiutrice dell’Agenzia Nazionale).
Sotto altro profilo, anche l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. nr. 159/2011 alla fattispecie oggetto di giudizio non appare corretta.
La norma, che consente lo scioglimento, tra gli altri, dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento sul bene, ai sensi del successivo art. 117 non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 159/2011, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, trovando in tali casi applicazione la normativa previgente.
Ebbene, risulta dagli atti di causa che la proposta di applicazione della misura di prevenzione, nel caso di specie, è precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. nr. 159/2011, mentre la previgente normativa applicabile, costituita dalla Legge n. 575/1965, non contiene disposizioni analoghe all’art. 52 cit.
Alla luce di tali assorbenti considerazioni il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente e le liquida nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, ivi incluse le indicazioni relative all’identificazione dell’immobile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.